Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 24/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
In persona del giudice unico dott.ssa Concetta Grillo
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. R.G. 421 2011 avente ad oggetto: appello
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
SAMPERI,270 NISCEMI, , elettivamente domiciliato in presso lo CodiceFiscale_1 studio dell'avv. FRANCESCO MASCALI che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo procuratore
APPELLANTE
CONTRO
n persona del legale rappresentante Controparte_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gioacchino Marletta che la raèresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
E CONTRO
Controparte_2
[...]
APPELLATI CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto d'appello ritualmente notificato impugnava la sentenza n. Parte_1
90/2010, resa dal Giudice di Pace di Niscemi all'esito del procedimento recante n. 168/2010, al fine di sentirla riformare nella parte in non riconosce l'integrale rifusione delle spese processuali e nella parte in cui viene riconosciuta - quale importo spettante a titolo di risarcimento del danno – esclusivamente la somma di “€ 9.000,00 a cui vanno detratti € 7.700,00 già riscossi” invece della maggiore somma da lui chiesta ed in particolare: ulteriori € 1.164,78 quale differenza tra quanto effettivamente pagato per le riparazioni e quanto risarcito, ulteriori € 1.992,00 quali spese per la trattazione stragiudiziale del sinistro mediante l'assistenza di uno studio di infortunistica stradale.
In particolare, nel giudizio di primo grado, l'odierno appellante aveva convenuto CP_2
e la al fine di ottenere l'integrale risarcimento del danno per il CP_2 Controparte_1
sinistro occorso al proprio veicolo che, allorquando si trovava parcheggiato davanti la di lui abitazione, nella notte del 26.7.2007, era violentemente investito dall'auto tg. BSB74881 di proprietà di nella circostanza condotta da . CP_2 CP_2
Il aveva esposto, in premessa, di essersi rivolto allo studio di infortunistica stradale del p.a. Pt_1
e di avere preventivamente (e parzialmente infruttuosamente) diffidato la compagnia CP_3 assicurativa dell'autovettura coinvolta al pagamento della complessiva somma di €11.956,80, rispetto alla quale, la si era limitata a liquidare €7.700,00. Controparte_1
Aveva instaurato, pertanto, il giudizio di primo grado, all'esito del quale, il giudice di prime cure, tenuto conto delle risultanze della disposta CTU, così statuiva: “questo giudice considerato che non può essere liquidato un valore superiore al valore antesinistro del veicolo e considerato la buona conservazione del veicolo ed il giudizio espresso dal CTU reputa equo, valutare i danni al veicolo nella somma di € 7.300,00, a cui vanno aggiunti una ulteriore somma di € 1.700,00, per fermo tecnico
e sostituzione del veicolo per svolgere la regolare attività commerciale del Sig. Nulla è dovuto Pt_1 per le spese di cui allo studio d'infortunistica…ai sensi del secondo comma dell'art 1227 c. c..
Sussistono giusti motivi per compensare le spese in ragione di 1/4”.
A sostegno della spiegata impugnazione, l'appellante contestava la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudicante avrebbe deciso – in violazione degli articoli 113 c.p.c. e 1226 c.c. - secondo equità il quantum del risarcimento invece di attenersi alle risultanze della CTU e alla produzione documentale comprovante i costi e le spese effettivamente sostenute. Lamentava, poi, il mancato riconoscimento delle somme corrisposte allo studio di infortunistica per la trattazione stragiudiziale della controversia, in quanto, nel caso di specie, non si trattava di spese che lo stesso avrebbe potuto evitare utilizzando l'ordinaria diligenza, essendo, quest'ultime, resesi necessarie o, comunque, utili ai fini dell'ottenimento del risarcimento.
Con comparsa depositata in data 1.7.2011, si costituiva nel presente giudizio d'appello la
[...]
la quale, in primo luogo eccepiva il difetto di prova dell'an e del quantum Controparte_1
debeatur stante la mera produzione delle sole fatture;
contestava, poi, l'entità delle somme richieste quale ristoro dei danni occorsi, nonché la spettanza di quelle chieste per il fermo tecnico e per l'assistenza extra giudiziaria.
Da ultimo chiedeva la revoca dell'ordinanza istruttoria resa dal Giudice di pace il 26.2.2010, mediante la quale il giudicante onerava l'attore di produrre all'udienza di precisazione delle conclusioni la copia del registro dei beni ammortizzabili della propria ditta individuale, “con la conseguente espunzione dal fascicolo e, in ogni caso, inutilizzabilità ai fini del decidere dei documenti prodotti dall'attore in ossequio a quanto disposto con tale provvedimento”.
Chiedeva, quindi, l'integrale rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza n. 90/2010
e con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Rimanevano contumaci e . CP_2 CP_2
Precisate le conclusioni e depositati gli scritti conclusivi, in data 9.12.2024 la causa veniva definitivamente posta in decisione.
***
Con il primo motivo di impugnazione contesta la valutazione del giudice Parte_1
di prime cure relativamente al quantum del danno liquidato, con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento di quanto speso per la trattazione stragiudiziale del sinistro.
I motivi possono essere trattati congiuntamente essendo, entrambi, infondati.
In ordine al primo motivo, lamenta in particolare l'appellante il fatto che il giudice di pace , tra le due ipotesi prospettate dal CTU relativamente alla quantificazione del danno, ha scelto , con una valutazione di tipo equitativo, quella più bassa effettuata dal CTU laddove, suo dire, egli avrebbe fornito adeguata prova dell'esistenza del danno nella maggiore misura richiesta.
Va al riguardo rilevato che, come si evince dalla lettura della relazione di consulenza disposta nel giudizio di primo grado, la differente valutazione prospettata dal CTU è determinata dalla diversa quantificazione del costo della manodopera necessaria per la riparazione del mezzo indicata dal consulente di parte attrice in € 26,95 (somma corrispondente a quella indicata nelle fatture versate in atti ) e del consulente della compagnia assicurativa in € 19,92. Rileva l'appellante che erroneamente il Giudice di pace non avrebbe tenuto conto delle fatture in atti che documenterebbero il costo della manodopera effettivamente sostenuto.
Ebbene occorre rilevare che, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che “la fattura non costituisce, di per sè, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (v. Cass., 20/7/2015, n. 15176;
Cass., 19/7/2011, n. 15832) e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla”.
Essa non può considerarsi, di per sé, documento probatorio a tutti gli effetti bensì può, al più, fungere da elemento indiziario.
Ciò che va provato infatti è l'entità dell'esborso compiuto;
pertanto, essa costituirà prova della effettiva diminuzione patrimoniale solo se accompagnata da una quietanza liberatoria o da una accettazione provenienti da chi ha ricevuto il pagamento. (Cfr. sul punto Cassazione Civ. ord. n. 3293 del 2018)
Ne consegue che, in assenza di altri elementi di prova (quali, esemplificativamente, avrebbero dovuto essere la copia dei bonifici effettuati o le dichiarazioni testimoniali dei soggetti che hanno emesso le fatture in atti) correttamente il giudice di prime cura ha proceduto alla quantificazione nella misura richiesta, preferendo, in definitiva, accedere alla quantificazione del costo della manodopera non contestata dalla convenuta assicurazione.
Orbene, nel caso di specie, ha esclusivamente prodotto le fatture relative Parte_1 alle riparazioni del proprio veicolo, nulla provando in ordine all'effettivo esborso delle somme ivi indicate.
Va rilevato in particolare, vista la contestazione svolta al riguardo nell'atto di appello, che il giudice di primo grado aveva ammesso la prova testimoniale vertente pur sul pagamento delle fatture ma l'attore non ha proceduto alla citazione dei testi e, dunque, la stessa non è stata espletata .
Ne consegue che correttamente il giudice di pace ha dato seguito alla valutazione più bassa operata dal CTU in quanto sostanzialmente non contestata dalla parte convenuta.
Analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo nonché all'attività stragiudiziale svolta dallo studio di infortunistica stradale cui si sarebbe rivolto il cui esborso l'attore ritiene di avere provato con la produzione delle sole fatture in atti.
Per pacifica interpretazione giurisprudenziale, anche di legittimità (per tutte cfr Cass. 11/06/2021,
n.16612) Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. In particolare, in caso di sinistro automobilistico (nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno), le spese precedentemente sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale prestata da una società di infortunistica stradale hanno natura di danno emergente e la loro utilità, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, dev'essere valutata ex ante, avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio, e sulla base delle prove dedotte dal danneggiato, cui compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il relativo esborso..
Ne consegue che, poiché la valutazione del danno materiale deve essere commisurata a dati oggettivamente rilevabili dal materiale probatorio in atti, non potendo tenersi conto di quanto asseritamente riportato nel documento fiscale, in difetto di ulteriori elementi che ne confermino l'ammontare e l'effettivo pagamento, i motivi di impugnazione non possono trovare accoglimento.
Non risulta, infatti, assolto l'onere probatorio richiesto neanche affinché possa operare il meccanismo di cui all'art. 1226 c.c., presupponendo esso, non solo che il danno sia provato nell'an e nella sua materiale entità, ma anche che la parte danneggiata, non potendo quantificarne l'esatto ammontare, abbia fornito al giudice elementi concreti e obbiettivi sui quali poter basare la propria valutazione equitativa.
Ciò in quanto la liquidazione in via equitativa del danno postula, oltre al concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi (non ravvisabili nel caso di specie) e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità.
Per tali ragioni, nel caso in esame, il ricorso alla liquidazione in via equitativa supplirebbe impropriamente alle carenze probatorie della parte che, tuttavia, non si trovava (o, comunque, non ha provato di trovarsi) nell'impossibilità di colmarle.
In conseguenza di quanto sopra e, dunque, del rigetto dell'appello, tenuto, altresì, conto che nel giudizio di primo grado, sebbene la domanda attorea abbia trovato accoglimento, il giudice di prime cure non ha riconosciuto integralmente il risarcimento richiesto, risulta opportuno confermare anche la statuizione relativa alle spese processuali del primo grado di giudizio.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di Parte_2
nei confronti della e, pertanto, vengono liquidate in dispositivo
[...] Controparte_1
secondo i parametri di cui al D.M 147/2022, tenuto conto delle fasi espletate e dell'attività difensiva svolta (valori minimi per tutte le fasi).
P.Q.M
Il Giudice unico del Tribunale di Caltagirone, dott.ssa Concetta Grillo definitivamente pronunciando nel grado d'appello nel giudizio avverso la sentenza del Giudice di Pace di Niscemi n. 90/2010, così statuisce: RIGETTA l'appello proposto da;
Parte_1
CONDANNA a rifondere, nei confronti della controparte costituita, le Parte_1 spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% iva e c.p.a. come per legge;
P.Q.M.
Così deciso in Caltagirone, il 18/02/2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Concetta Grillo