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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/06/2025, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8492/2020 r.g.
T R A
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Gabrieli Parte_1
Tommasi come da mandato in atti, attore
E
corrente in Milano, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Iro Tralli come da mandato in atti, convenuto
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 10.06.2024 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione del 16.11.2020 conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Lecce onde sentire: 1) Controparte_1
accertare l'esistenza, a ridosso della proprietà di lui, sita in Calimera alla via Puccini 12, in corrispondenza della parete lato nord (tra il balcone dell'abitazione e un palo sito sul marciapiedi) di un tirante CP_1
appartenente alla convenuta;
2) accertare che i danni riscontrabili nell'appartamento di lui erano causati da infiltrazioni di acqua piovana attraverso fessurazioni nel muro perimetrale a nord apertesi per l'azione del cavo tirante de quo in conseguenza delle sollecitazioni cui era sottoposto dagli eventi atmosferici;
3) accertare che il costo per il ripristino ammontava ad euro 870,00 oltre iva;
4) per l'effetto, condannare
[...]
a rimuovere il cavo tirante in questione e a risarcire l'attore dei CP_1
danni come indicati e quantificati;
5) con vittoria di spese e onorari di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Con comparsa depositata in data 18.12.2020 si costituiva in giudizio chiedendo: - in via preliminare e/o pregiudiziale: 1) Controparte_1
accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., per incertezza dell'organo giudiziario adito;
2) in caso di ritenuta sanatoria della nullità della citazione a seguito della costituzione di , CP_1
disporre comunque la fissazione di una nuova udienza di comparizione nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c..; - nel merito, in via principale: 3) rigettare ogni domanda avversaria, poiché infondata in fatto ed in diritto, e non provata;
- in subordine: 4) in caso di accoglimento della domanda attorea, liquidare il danno nella misura ritenuta provata e di giustizia, diminuito ai sensi dell'art. 1227 c.c. in ragione del concorso di colpa di controparte e delle conseguenze che ne erano derivate;
- in ogni caso: 5) con vittoria di spese e compensi di causa, oltre oneri accessori.
Rifissata la prima udienza di comparizione per il mancato rispetto - nella notifica dell'atto di citazione- dei termini a comparire;
assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; escussi i testi ammessi;
disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio; nell'udienza del
10.06.2024 venivano precisate le conclusioni e in quella successiva del
07.10.2024, previo deposito di note conclusive e all'esito della discussione orale, il Tribunale riservava la causa per la decisione, senza l'assegnazione di ulteriori termini.
Dalla prova orale assunta in giudizio e dai documenti prodotti in atti
è emersa l'esistenza di un palo di proprietà conficcato sul CP_1
marciapiedi antistante la parete nord dell'immobile attoreo (sito in Calimera in via Puccini 12), a circa 3,5 mt. dalla stessa, e di un cavo che si diparte da esso e terminante con un gancio infisso sulla medesima parete;
è emerso altresì che sulla medesima parete dell'immobile attoreo, in prossimità di detto gancio, sono presenti lesioni.
In ordine alla genesi di tali lesioni, sia il tecnico esterno
[...]
(indicato come testimone da che il Per_1 Controparte_1
Consulente tecnico d'ufficio arch. nominato in corso di giudizio Persona_2
(le cui conclusioni questo Giudice condivide, in quanto frutto di accurate indagini in loco e idoneamente argomentate dal punto di vista logico e tecnico) hanno confermato che sussiste nesso causale fra la collocazione del cavo della e le fessurazioni sul muro esterno dell'immobile CP_1
attoreo, per le oscillazioni cui esso è sottoposto in conseguenza dell'azione di forte vento.
Stante l'accertata incidenza dannosa dell'infissione dei detti gancio e cavo, ne va ordinata a la rimozione a propria cura e Controparte_1
spese dalla parete dell'immobile attoreo.
Quanto ai danni lamentati dall'attore, in giudizio non è stata avanzata richiesta di risarcimento di eventuali pregiudizi subiti all'interno dell'immobile di proprietà (comunque rimasti indimostrati) e Pt_1
nemmeno di quelli afferenti alla parete esterna del vano di ingresso e della pavimentazione del lastrico solare soprastante, ma solo dei pregiudizi sofferti dalla parete nord del prospetto dell'unità immobiliare di cui si discute.
In ordine a questi ultimi, il C.t.u. ha indicato come necessari per il relativo ripristino lavori di spicconatura dell'intonaco, trasporto a discarica e tinteggiatura esterna, per un costo complessivo (come corretto all'esito delle osservazioni del Consulente di parte convenuta) di € 2.870,80; tale importo, tuttavia, è comprensivo anche degli esborsi che dovrebbero essere sostenuti per lavori di ripristino di parti dell'immobile per le quali non è stato richiesto in giudizio il risarcimento e che vanno pertanto espunti dal totale.
Il costo di ripristino dell'intonaco esterno della parete nord (unico danno di cui parte attrice chiede ristoro) ammonta, quindi, a € 707,70 (=
€ 278,14 + 3,03 + 426,53), oltre Iva come per legge (terza, quinta e ottava voce del computo metrico del C,t.u., con le correzioni apportate in sede di risposta alle osservazioni e considerando l'asporto frantumi relativo al solo intonaco esterno); trattasi di opere realizzabili in due giornate di lavoro (la prima per scalcinare l'intonaco e preparare la superficie, la seconda per applicare l'intonaco e sgomberare il cantiere).
Al pagamento di tale somma in favore dell'attore va pertanto condannata Controparte_1
Alla soccombenza della convenuta segue il regolamento delle spese e competenze di lite, liquidate come in dispositivo. ai sensi del d.m.
55/2014, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) condanna a rimuovere a propria cura e spese Controparte_1
dalla parete dell'immobile attoreo il gancio e il cavo per cui è causa;
2) condanna altresì al pagamento, in favore Controparte_1
dell'attore, dell'importo di € 707,70, oltre Iva come per legge, a titolo di risarcimento dei danni arrecati al suo immobile per l'infissione di un gancio e di un cavo nella parete nord di prospetto, oltre interessi CP_1
al tasso legale dalla liquidazione al soddisfo;
2) condanna al pagamento, in favore dell'Avv. Controparte_1
Massimo Gabrieli Tommasi, procuratore del convenuto dichiaratosi anticipatario, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 2.571,70, di cui euro
2.552,00 per compensi ed euro 19,70 per esborsi, oltre rimborso forfettario al
15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
3) pone definitivamente a carico di esborsi e Controparte_1
compensi liquidati al C.t.u. nominato in corso di causa, condannandola a rimborsare all'attore quanto a tale titolo da esso eventualmente anticipato.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 05 giugno 2025 Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8492/2020 r.g.
T R A
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Gabrieli Parte_1
Tommasi come da mandato in atti, attore
E
corrente in Milano, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Iro Tralli come da mandato in atti, convenuto
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 10.06.2024 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione del 16.11.2020 conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Lecce onde sentire: 1) Controparte_1
accertare l'esistenza, a ridosso della proprietà di lui, sita in Calimera alla via Puccini 12, in corrispondenza della parete lato nord (tra il balcone dell'abitazione e un palo sito sul marciapiedi) di un tirante CP_1
appartenente alla convenuta;
2) accertare che i danni riscontrabili nell'appartamento di lui erano causati da infiltrazioni di acqua piovana attraverso fessurazioni nel muro perimetrale a nord apertesi per l'azione del cavo tirante de quo in conseguenza delle sollecitazioni cui era sottoposto dagli eventi atmosferici;
3) accertare che il costo per il ripristino ammontava ad euro 870,00 oltre iva;
4) per l'effetto, condannare
[...]
a rimuovere il cavo tirante in questione e a risarcire l'attore dei CP_1
danni come indicati e quantificati;
5) con vittoria di spese e onorari di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Con comparsa depositata in data 18.12.2020 si costituiva in giudizio chiedendo: - in via preliminare e/o pregiudiziale: 1) Controparte_1
accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., per incertezza dell'organo giudiziario adito;
2) in caso di ritenuta sanatoria della nullità della citazione a seguito della costituzione di , CP_1
disporre comunque la fissazione di una nuova udienza di comparizione nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c..; - nel merito, in via principale: 3) rigettare ogni domanda avversaria, poiché infondata in fatto ed in diritto, e non provata;
- in subordine: 4) in caso di accoglimento della domanda attorea, liquidare il danno nella misura ritenuta provata e di giustizia, diminuito ai sensi dell'art. 1227 c.c. in ragione del concorso di colpa di controparte e delle conseguenze che ne erano derivate;
- in ogni caso: 5) con vittoria di spese e compensi di causa, oltre oneri accessori.
Rifissata la prima udienza di comparizione per il mancato rispetto - nella notifica dell'atto di citazione- dei termini a comparire;
assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; escussi i testi ammessi;
disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio; nell'udienza del
10.06.2024 venivano precisate le conclusioni e in quella successiva del
07.10.2024, previo deposito di note conclusive e all'esito della discussione orale, il Tribunale riservava la causa per la decisione, senza l'assegnazione di ulteriori termini.
Dalla prova orale assunta in giudizio e dai documenti prodotti in atti
è emersa l'esistenza di un palo di proprietà conficcato sul CP_1
marciapiedi antistante la parete nord dell'immobile attoreo (sito in Calimera in via Puccini 12), a circa 3,5 mt. dalla stessa, e di un cavo che si diparte da esso e terminante con un gancio infisso sulla medesima parete;
è emerso altresì che sulla medesima parete dell'immobile attoreo, in prossimità di detto gancio, sono presenti lesioni.
In ordine alla genesi di tali lesioni, sia il tecnico esterno
[...]
(indicato come testimone da che il Per_1 Controparte_1
Consulente tecnico d'ufficio arch. nominato in corso di giudizio Persona_2
(le cui conclusioni questo Giudice condivide, in quanto frutto di accurate indagini in loco e idoneamente argomentate dal punto di vista logico e tecnico) hanno confermato che sussiste nesso causale fra la collocazione del cavo della e le fessurazioni sul muro esterno dell'immobile CP_1
attoreo, per le oscillazioni cui esso è sottoposto in conseguenza dell'azione di forte vento.
Stante l'accertata incidenza dannosa dell'infissione dei detti gancio e cavo, ne va ordinata a la rimozione a propria cura e Controparte_1
spese dalla parete dell'immobile attoreo.
Quanto ai danni lamentati dall'attore, in giudizio non è stata avanzata richiesta di risarcimento di eventuali pregiudizi subiti all'interno dell'immobile di proprietà (comunque rimasti indimostrati) e Pt_1
nemmeno di quelli afferenti alla parete esterna del vano di ingresso e della pavimentazione del lastrico solare soprastante, ma solo dei pregiudizi sofferti dalla parete nord del prospetto dell'unità immobiliare di cui si discute.
In ordine a questi ultimi, il C.t.u. ha indicato come necessari per il relativo ripristino lavori di spicconatura dell'intonaco, trasporto a discarica e tinteggiatura esterna, per un costo complessivo (come corretto all'esito delle osservazioni del Consulente di parte convenuta) di € 2.870,80; tale importo, tuttavia, è comprensivo anche degli esborsi che dovrebbero essere sostenuti per lavori di ripristino di parti dell'immobile per le quali non è stato richiesto in giudizio il risarcimento e che vanno pertanto espunti dal totale.
Il costo di ripristino dell'intonaco esterno della parete nord (unico danno di cui parte attrice chiede ristoro) ammonta, quindi, a € 707,70 (=
€ 278,14 + 3,03 + 426,53), oltre Iva come per legge (terza, quinta e ottava voce del computo metrico del C,t.u., con le correzioni apportate in sede di risposta alle osservazioni e considerando l'asporto frantumi relativo al solo intonaco esterno); trattasi di opere realizzabili in due giornate di lavoro (la prima per scalcinare l'intonaco e preparare la superficie, la seconda per applicare l'intonaco e sgomberare il cantiere).
Al pagamento di tale somma in favore dell'attore va pertanto condannata Controparte_1
Alla soccombenza della convenuta segue il regolamento delle spese e competenze di lite, liquidate come in dispositivo. ai sensi del d.m.
55/2014, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) condanna a rimuovere a propria cura e spese Controparte_1
dalla parete dell'immobile attoreo il gancio e il cavo per cui è causa;
2) condanna altresì al pagamento, in favore Controparte_1
dell'attore, dell'importo di € 707,70, oltre Iva come per legge, a titolo di risarcimento dei danni arrecati al suo immobile per l'infissione di un gancio e di un cavo nella parete nord di prospetto, oltre interessi CP_1
al tasso legale dalla liquidazione al soddisfo;
2) condanna al pagamento, in favore dell'Avv. Controparte_1
Massimo Gabrieli Tommasi, procuratore del convenuto dichiaratosi anticipatario, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 2.571,70, di cui euro
2.552,00 per compensi ed euro 19,70 per esborsi, oltre rimborso forfettario al
15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
3) pone definitivamente a carico di esborsi e Controparte_1
compensi liquidati al C.t.u. nominato in corso di causa, condannandola a rimborsare all'attore quanto a tale titolo da esso eventualmente anticipato.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 05 giugno 2025 Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)