Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5048 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 27030/2023
RE BLICA ITALIA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 27030 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi
dell'anno 2023, avente ad oggetto: ricorso giudiziale cumulativo per la separazione personale giudiziale e lo scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis, 49 c.p.c., vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte 1
procura in atti, dall' avv. CUMAN MARTA, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata,
-RICORRENTE-
E
nato a [...] il [...], residente in [...]
Conte della Cerra n.23, non costituito
-RESISTENTE CONTUMACE-
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente in epigrafe generalizzata, esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in Napoli il 06.10.2003 dalla cui unione nasceva la figlia Persona_1 nata a [...] il [...], che il matrimonio era entrato in crisi a
,
causa di dissidi e incomprensioni tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di essere dipendente in qualità di assistente alla poltrona presso la Società
Napoli- facoltà di Servizi Sociali, di essere dovuta ricorrere ad un prestito per far fronte alle esigenze della figlia per l'importo di 17.000€ con rata mensile di 299,05€ per la durata di 84 mesi, concludeva chiedendo in via preliminare la determinazione di un contributo a carico del resistente per il mantenimento della figlia di 300,00€ mensili con adeguamento ISTAT come per legge, oltre al pagamento delle spese straordinarie al 50% come da Protocollo del
Tribunale di Napoli, in via principale la pronuncia di separazione personale nonché, al decorrere dei termini di legge, la pronuncia di divorzio, non disporsi alcun mantenimento per la ricorrente essendo la stessa economicamente autosufficiente.
All'udienza ex art. 473 bis n.21 c.p.c. del 21.10.2024 compariva la sola ricorrente dinanzi al
Giudice Istruttore e, liberamente interrogata, dichiarava: mio marito è a conoscenza del "
procedimento, sapeva dell'udienza di oggi, mi aveva detto che sarebbe venuto;
già due anni fa provai la strada della separazione consensuale tramite caf ma lui non si presentò, oggi chiedo solo la separazione e poi il divorzio, e il mantenimento a carico del padre solo per mia figlia
Per 1 che ha 20 anni e studia alla facoltà di servizi sociali;
la figlia frequenta il padre con una frequenza compatibile con i suoi impegni, un paio di volte alla settimana, non pernotta mai presso il padre che si alterna la sua residenza di Napoli dove vive anche il fratello e quella di
Marano dove vive il padre;
lui lavora in pizzeria come porta pizze;
all'epoca del matrimonio guadagnava circa 1000 euro, e pagava il fitto della casa dove vivevamo;
adesso vivo con Per_1
a casa dei miei genitori e contribuisco alle spese;
percepisco assegno unico per figli per l'importo di euro 120 mensili;
attualmente il padre dà in contanti alla figlia circa 200 euro al mese, glieli dà quando si vedono;
ogni tanto ci sentiamo per le questioni di Per_1 ma anche perché lui mi vuole sentire."
Con provvedimento del 23.10.2024 il Giudice Istruttore autorizzava i coniugi a vivere separatamente ponendo a carico del resistente la somma mensile di 250,00€ quale contributo al mantenimento della figlia, con adeguamento ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A questo punto la causa veniva rinviata per l'udienza di discussione orale.
All'udienza del 06.05.2025, MUTATO IL Giudice istruttore, la difesa di parte ricorrente, nel riportarsi al ricorso, ne chiedeva l'accoglimento. A questo punto la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del Pm.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente il quale non si è costituito in giudizio sebbene regolarmente citato.
Sulla domanda di separazione personale
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché dalla duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 CC. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Sulla domanda di mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente Persona 1
In via preliminare va evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c., introdotto dal d.lgs. 154/2013 ed in vigore dal 7.2.2014, "Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, conformemente del resto a quanto prevedeva l'abrogato art. 155 quinquies c.c.. La giurisprudenza ha ulteriormente approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell'art. 148 c. c. nella nuova formulazione secondo cui "i coniugi devono adempiere l'obbligazione di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis “c.c.: si prevede che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera
(ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. Configurandosi quest'ultima quale fatto estintivo di una obbligazione "ex lege", spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione, fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato;
ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007; 15756/2006;
8221/2006); deve osservarsi che il relativo accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass.23673/2006; 4765/2002).Ciò premesso, in ordine alla misura del contributo paterno al mantenimento della figlia, maggiorenne ma pacificamente non autosufficiente, soccorrono i criteri contenuti nel novellato art. 337 ter c.c. e prima previsti dai numeri da 1 a 5 dell'art. 155, comma 4, c.c.. In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età della figlia figli (di anni 21), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione della stessa, in secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza della figlia presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura della stessa, rispetto a quello della madre.
Dagli atti è emerso che attualmente la figlia Per_1 non è economicamente autosufficiente in quanto studentessa universitaria.
Alla stregua delle emergenze processuali, in assenza di documentazione reddituale del resistente, tenuto conto che la ricorrente ha dichiarato di percepire l'importo dell'assegno unico per la figlia al 100% e sussistendo l'obbligo del mantenimento in favore della figlia a carico del padre, il Collegio ritiene congrua, quale contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) già disposta con provvedimento provvisorio ed urgente. La somma come stabilita andrà versata alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente rivalutata secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di giugno 2026.
Va posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire in misura del 50% alle spese straordinarie occorrenti per la figlia come da Protocollo del Tribunale di Napoli.
La ricorrente ha proposto anche domanda di divorzio che sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonchè previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio
- si provvede con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere all'esito dei termini di legge ex art 473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi
•
proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi;
• Pone a carico di Controparte_1 la somma mensile di 250,00€ quale contributo al mantenimento della figlia Per_1 da versarsi a Parte 1 entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento ISTAT come per legge da giugno 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la figlia come da Protocollo del Tribunale di Napoli;
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
•
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.134, parte II, Serie A, sez. E, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
. spese alla pronuncia definitiva..
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 09/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino