Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/2014, n. 52040
CASS
Sentenza 11 novembre 2014

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In tema di reati edilizi, l'individuazione del comproprietario non committente quale soggetto responsabile dell'abuso edilizio può essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria della compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, desumibili dalla presentazione della domanda di condono edilizio, dalla piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo, dall'interesse specifico ad edificare la nuova costruzione, dai rapporti di parentela o affinità tra terzo e proprietario, dalla presenza di quest'ultimo "in loco" e dallo svolgimento di attività di vigilanza nell'esecuzione dei lavori o dal regime patrimoniale dei coniugi.

In tema di reati edilizi, la realizzazione di un muro di recinzione necessita del previo rilascio del permesso a costruire nel caso in cui, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, lo stesso sia tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli "interventi di nuova costruzione" di cui all'art. 3, lett. e), del d.P.R. n. 380 del 2001. (Fattispecie relativa a muro in cemento armato avente spessore di cm. 25 ed un'altezza di circa metri 1,80).

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  • 1Abuso edilizio: Quando il proprietario non è punibile?
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    1. Premessa Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di reati edilizi, la prova della responsabilità del proprietario non committente delle opere abusive non può essere desunta esclusivamente dalla piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo e dall'interesse specifico ad edificare la nuova costruzione, ma necessita di ulteriori elementi, sintomatici della sua compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, quali la presentazione della domanda di condono edilizio, i rapporti di parentela o affinità tra esecutore materiale dell'opera e proprietario, la presenza di quest'ultimo "in loco" e lo svolgimento di attività di vigilanza nell'esecuzione dei lavori …

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  • 2DIRITTO URBANISTICO: Abuso edilizio e criteri per l’identificazione del committente dei lavori.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: omissis ha pronunciato la seguente SENTENZA – Sui ricorsi proposti da: Russo Fiorino Salvatore, n. a Raffadali il 08/10/1948; Casà Antonina, n. a Raffadali il 23/07/1950; – avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo in data 29/05/2015; – udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza; – udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P. Fimiani, che ha concluso per l'inammissibilità; – udite le conclusioni del Difensore di fiducia, Avv. G. Vaccaro, che ha concluso per l'accoglimento; …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/2014, n. 52040
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 52040
Data del deposito : 11 novembre 2014

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