Sentenza 13 dicembre 2007
Massime • 1
La realizzazione di un muro di recinzione necessita del previo rilascio del permesso a costruire allorquando, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, lo stesso sia tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli "interventi di nuova costruzione" di cui all'art. 3 lett. e) del d. P.R. n. 380 del 2001. (Fattispecie relativa ad un muro di altezza pari a metri 2,5 con struttura in blocchi di lapillo e pilastri in cemento armato di sostegno, relativo ad un'area di circa mq. 1200).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2007, n. 4755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4755 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2007 |
Testo completo
4 755 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 13/12/2007
SENTENZA
N. 01278/2007
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. DE MAIO GUIDO PRESIDENTE
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1.Dott. CORDOVA AGOSTINO
" N. 032891/2007 2. Dott. PETTI CIRO
3. Dott.SENSINI MARIA SILVIA 11
4. Dott.SARNO GIULIO 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 04/08/1969 1) OM CARMINE
avverso ORDINANZA del 18/07/2007
TRIB. LIBERTA' di SANTA MARIA CAPUA VETERE
sentita la relazione fatta dal Consigliere lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.РаPassacantando Guglehus SENSINI MARIA SILVIA чтоche he chiesto il rigetto chel recess.
1- Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere in sede di Riesame, con ordinanza in data
18/7/2007, nell'ambito del procedimento penale a carico di RO IN,
indagato per il reato di cui all'art. 44 lett. b) D.P.R. n. 380/2001, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari in data
30/5/2007, avente ad oggetto un muro di recinzione sito in S. Cipriano d'Aversa, alto m. 2,5 con struttura in blocchetti di lapillo e pilastri in cemento armato di sostegno,
relativo ad un'area di circa mq 1.200.
2- Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del RO
deducendo, come unico motivo, violazione di legge in quanto per la costruzione di recinzioni e muri di cinta non poteva ritenersi necessario il preventivo permesso di costruire, essendo sufficiente una mera denuncia di inizio di attività.
Si chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Motivi della Decisione
3- Il ricorso deve essere rigettato.
Il permesso di costruire deve ritenersi necessario allorché si tratti di un muro di recinzione, relativo ad un'area di significativa estensione, ed allorché tale recinzione risulti realizzata con opere edilizie permanenti. In tal caso, l'imponenza dell'opera, sia in relazione alla sua estensione, sia avuto riguardo alla sua struttura, è certamente tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio, dovendosi ritenere che il manufatto,
cosi' come realizzato, per le sue caratteristiche, rientri nel novero degli “interventi di
1 nuova costruzione" (di cui all'art. 3 lett. e) D.P.R. n. 380/2001), per i quali, ai sensi dell'art. 10 lett. a), è necessaria il permesso di costruire (cfr., in termini, sulla necessità
della concessione, Cons. Stato, Sez. 5, 26/10/1998 n. 1537).
La concessione non può, per contro, ritenersi necessaria allorché l'assoluta modestia delle strutture debba indurre a ritenere l'insussistenza di quella effettiva ed essenziale funzione statica, richiesta ai fini dell'applicabilità della normativa in questione (cfr.
Cass. Sez. 3, 21/11/2002, Castiglione).
Nella specie, il Tribunale ha accertato che risultava realizzato un muro di cinta, alto m. 2,5, con pilastri in cemento armato di sostegno, relativo ad un'area di circa mq.
1.200. La rilevanza e le caratteristiche dell'intervento, posto in essere con opere edilizie permanenti, non consentivano – ad avviso dei primi Giudici - di ritenere sufficiente una mera denuncia di inizio di attività, come sostenuto dal ricorrente.
4- Le corrette argomentazioni del Collegio del Riesame comportano il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Cosi' deciso in Roma il 13/12/2007 Il Presidente
Atal ai DEPOSIT
Il cons. est.
30 GEN. 2008 M. Silvia Surin IL CANCELLIERE 81
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