Cass. pen., sez. III, sentenza 21/03/2013, n. 39400
CASS
Sentenza 21 marzo 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di reati edilizi, la responsabilità per la realizzazione di opere abusive è configurabile anche nei confronti del nudo proprietario che ha la disponibilità dell'immobile ed un concreto interesse all'esecuzione dei lavori, se egli non allega circostanze utili a dimostrare che si tratti di interventi realizzati da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà.

Commentario1

  • 1Abuso edilizio: Quando il proprietario non è punibile?
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    1. Premessa Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di reati edilizi, la prova della responsabilità del proprietario non committente delle opere abusive non può essere desunta esclusivamente dalla piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo e dall'interesse specifico ad edificare la nuova costruzione, ma necessita di ulteriori elementi, sintomatici della sua compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, quali la presentazione della domanda di condono edilizio, i rapporti di parentela o affinità tra esecutore materiale dell'opera e proprietario, la presenza di quest'ultimo "in loco" e lo svolgimento di attività di vigilanza nell'esecuzione dei lavori …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/03/2013, n. 39400
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39400
Data del deposito : 21 marzo 2013

Testo completo