Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/02/2009, n. 19714
CASS
Sentenza 3 febbraio 2009

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Massime1

Risponde del reato di costruzione abusiva, per omissione causalmente rilevante, il proprietario del terreno su cui è realizzata la costruzione che, potendo intervenire, deliberatamente se ne astenga.

Commentario1

  • 1Abuso edilizio: Quando il proprietario non è punibile?
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    1. Premessa Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di reati edilizi, la prova della responsabilità del proprietario non committente delle opere abusive non può essere desunta esclusivamente dalla piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo e dall'interesse specifico ad edificare la nuova costruzione, ma necessita di ulteriori elementi, sintomatici della sua compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, quali la presentazione della domanda di condono edilizio, i rapporti di parentela o affinità tra esecutore materiale dell'opera e proprietario, la presenza di quest'ultimo "in loco" e lo svolgimento di attività di vigilanza nell'esecuzione dei lavori …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/02/2009, n. 19714
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19714
Data del deposito : 3 febbraio 2009

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