Sentenza 3 febbraio 2009
Massime • 1
Risponde del reato di costruzione abusiva, per omissione causalmente rilevante, il proprietario del terreno su cui è realizzata la costruzione che, potendo intervenire, deliberatamente se ne astenga.
Commentario • 1
- 1. Abuso edilizio: Quando il proprietario non è punibile?https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
1. Premessa Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di reati edilizi, la prova della responsabilità del proprietario non committente delle opere abusive non può essere desunta esclusivamente dalla piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo e dall'interesse specifico ad edificare la nuova costruzione, ma necessita di ulteriori elementi, sintomatici della sua compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, quali la presentazione della domanda di condono edilizio, i rapporti di parentela o affinità tra esecutore materiale dell'opera e proprietario, la presenza di quest'ultimo "in loco" e lo svolgimento di attività di vigilanza nell'esecuzione dei lavori …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/02/2009, n. 19714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19714 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 03/02/2009
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 276
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 31799/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ASSANTE DI ZI RI, N. a Procida il 12/01/1930;
avverso la sentenza della Corte di Appello diNapoli del 26.5.2008;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. IZZO Fausto;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Iannelli Mario, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
Si osserva:
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 3.11.2006 il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Pozzuoli;
dichiarava non doversi procedere nei confronti di Assante di LL IA per intervenuta sanatoria in ordine ai reati di cui agli:
A) art. 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 per avere, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, costruito in assenza di permesso un corpo di fabbrica della superficie di circa 81 mq., composto da 13 pilastri in c.a. con travi di collegamento in c.a. e con solaio in latero-cemento, alto m. 3,40 dal suolo di calpestio;
B) D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64 e 71, 65 e 72, per avere realizzato tali opere senza previa denunzia al Genio Civile, senza progetto esecutivo e senza la direzione di un tecnico competente;
C) D.P.R. n. 380 del 2001, art. 83 e 95 per avere eseguito detti lavori in zona sismica omettendo di depositare prima dell'inizio di essi gli atti progettuali presso il Genio Civile;
D) D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) in relazione al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163, per averli eseguiti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed ambientale senza la prescritta autorizzazione.
Fatti erano stati accertati sull'Isola di Procida il 17.3.2004. Il provvedimento era motivato dall'esibizione in udienza dell'autorizzazione edilizia in sanatoria rilasciata il 9.5.2005. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso in Cassazione la Procura Generale di Napoli, evidenziando che la sanatoria conseguente all'oblazione non poteva estendersi ai reati di cui ai capi B), C), D): sanatoria rilasciata ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 13, oggi D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 36 e 45: infatti, le violazioni di cui ai capi B) e C) riguardavano normativa diversa da quella urbanistica prevista dalla legge e dal D.P.R. sopra indicati. Anche per il capo D), non poteva valere la sanatoria, in quanto in materia paesaggistica non operava il silenzio-assenso, come ritenuto in conformità a quanto riportato nella concessione edilizia in sanatoria n. 19/2002, essendo invece necessario il rilascio di un'autorizzazione da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo di cui alla L. n. 1497 del 1939, art. 7 ed L. n. 431 del 1985, art. 1: in mancanza di essa, la concessione edilizia in sanatoria, ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 38, già L. n. 47 del 1985, art. 1, non produceva gli effetti estintivi del reato.
D'altra parte, le modifiche legislative di cui al D.P.R. n. 380 del 2001 non avevano innovato la materia, come già ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (sent. 30144 del 20.6.2002). Chiedeva pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza, con i consequenziali provvedimenti.
3. Con sentenza del 26/10/2007 la Suprema Corte, premessa la sopravvenuta prescrizione al 17.3.2007 della contravvenzione di cui al capo C), annullava la sentenza di merito in relazione ai capi B) e D), con rinvio alla Corte d'appello di Napoli.
Osservava la Corte che la sanatoria per il reato di cui al capo A) non poteva estendersi ai reati satellite, riguardando solo gli interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'art. 22, comma 3, o in difformità da essa. Mentre in materia paesaggistica, gli interventi assoggettabili al regime della denuncia di inizio attività, che vengono realizzati in zone sottoposte a vincoli storico-artistici o paesaggistico-ambientali, sono subordinati al preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, anche a seguito delle nuove disposizioni contenute nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) e nella L. 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. legge obiettivo), che all'art. 1 aveva ampliato il regime della denuncia di inizio attività agli interventi edilizi minori (sent. 20.6.2002, n. 30144): donde, anche l'esclusione del silenzio-assenso.
4. Con sentenza del 26/5/2008 la Corte di Appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio, condannava l'imputata per i reati di cui ai capi B) e D) e, ritenuta la continuazione, concesse le attenuanti generiche, irrogava la pena di mesi 2 di arresto ed Euro 12.000,00 di ammenda con pena sospesa.
5. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputata deducendo:
5.1. La violazione di legge e difetto di motivazione. Invero ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 ter il reato è estinto se viene certificata da parte dell'autorità amministrativa, deputata alla tutela del vincolo, la compatibilità paesaggistica ed ambientale. Nel caso di specie la stessa concessione in sanatoria rilasciata citava che la Commissione Comunale di Tutela dei Beni Ambientali aveva espresso un parere favorevole alla sanatoria;
quanto alla competenza, la Regione Campania aveva delegato i Comuni al rilascio della autorizzazione, con la L. n. 490 del 1999, art. 151. 5.2. La violazione di legge per non avere il giudice di merito valutato la operatività del condono ambientale di cui alla L. n. 308 del 2004, art. 1, comma 37;
5.3. Il difetto di motivazione in relazione alla condanna per il capo B), in quanto trattandosi di reato proprio, non era spiegato perché fosse stata condannata l'imputata, mera proprietaria dell'immobile.
6. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
6.1. In relazione al primo motivo di ricorso, va ricordato che per censurare l'omesso esame da parte del giudice di appello di circostanze favorevoli all'imputato ed idonee ad evitare la condanna dopo il proscioglimento in primo grado, è necessario che l'imputato, per quanto carente di interesse all'appello, abbia comunque prospettato al giudice di tale grado, mediante memorie, atti, dichiarazioni verbalizzate, l'avvenuta acquisizione dibattimentale di altre e diverse circostanze, favorevoli e nel contempo decisive per il proscioglimento, pretermesse dal giudice di primo grado nell'economia di quel giudizio, oltre quelle apprezzate e utilizzate per fondare la decisione assolutoria (cfr. Cass. Sez. Un. 45276/04, imp. Andreotti, rv. 226093).
Nel caso di specie la difesa non risulta avere prospettato al giudice di appello l'applicazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 ter, per cui il motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3. In ogni caso va osservato che l'evocato D.Lgs., art. 181, commi 1 ter e quater, ha introdotto la possibilità di una valutazione postuma della compatibilità paesaggistica di alcuni interventi minori, all'esito della quale - pur restando ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 167 - non si applicano le sanzioni penali stabilite per il reato contravvenzionale contemplato dallo stesso D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1. Si tratta, in particolare:
- dei lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- dell'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- dei lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ai sensi del citato T.U., art. 3.
Nei casi anzidetti la non applicabilità delle sanzioni penali è subordinata all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, secondo le procedure di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 quater: deve essere presentata, in particolare, apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo e detta autorità deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 180 giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza, da rendersi entro il termine, anch'esso perentorio, di 90 giorni.
Nella fattispecie in esame, non risulta essere stata attivata la complessa procedura prevista dal citato comma 1 quater, ne' risulta essere stato acquisito alcun parere favorevole della Soprintendenza, per cui la nota della Commissione Comunale Ambientale, contenuta nella concessione in sanatoria del 9/5/2005 non è idonea a supplire l'efficacia di un accertamento di compatibilità mai intervenuto. Invero, come già affermato più volte da questa Corte, "la concessione rilasciata a seguito di accertamento di conformità (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 36) estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non i reati paesaggistici previsti dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che sono soggetti ad una disciplina difforme e differenziata, legittimamente e costituzionalmente distinta, avente oggettività giuridica diversa, rispetto a quella che riguarda l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio" (Cass. 3, 37318/07, imp. Carusotto, rv. 237561). Pertanto, anche sotto tale profilo il primo motivo è infondato.
6.2. In ordine alla censura di violazione di legge per non avere il giudice di merito valutato la operatività del condono ambientale di cui allla L. n. 308 del 2004, art. 1, comma 37, anche tale motivo è manifestamente infondato.
Invero il ricorrente non ha allegato alcun fatto, ne' ha indicato alcun documento degli atti, da cui desumere che, nel rispetto della procedura prevista dai commi 37, 38 e 39 abbia avanzato istanza di condono ambientale, pagando la relativa sanzione pecuniaria. Pertanto anche tale motivo di ricorso è manifestamente infondato.
6.3. Infine, in ordine alla censura che i reati contestati sono reati "propri" e pertanto non basta la mera qualità di proprietario ad ancorare la penale responsabilità, va osservato che nella sentenza di primo grado (con cui l'imputata è stata prosciolta per estinzione dei reati e non con formula piena) e nella sentenza di appello che ha pronunciato la condanna per i capi B) e D), viene valorizzata la qualità di proprietaria, anche in concorrenza con la circostanza che nonostante la particolare rilevanza dei lavori, rimanendo contumace, la Assante non ha offerto alcuna indicazione su altre persone, diverse dal proprietario, interessate a valorizzare il fondo con notevole esborso di danaro.
In proposito va ricordato che questa Corte ha avuto modo di stabilire che "il proprietario consapevole che sul suo terreno sia eseguita da un terzo una costruzione abusiva e, potendo intervenire, deliberatamente se ne astenga, pone in essere una condotta omissiva che condiziona, rendendola possibile, la realizzazione della predetta opera abusiva che è, quindi, conseguenza diretta anche della sua omissione della quale egli deve essere ritenuto responsabile ai sensi del principio generale di causalità di cui all'art. 40 c.p., comma 1. D'altra parte, anche il comma 2 del succitato art. 40 c.p., per il quale "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo", deve essere interpretato in termini solidaristici, alla luce dell'art. 41 Cost., comma 2, sicché è da ritenere che il proprietario non possa utilizzare la cosa propria nel consentire che altri la utilizzi in modo che ne derivi danno ai consociati ed abbia, quindi, l'obbligo giuridico di non consentire che l'evento dannoso o pericoloso si realizzi....." (Cass. 3A, n. 12163 del 26/10/1999, rv. 215078). Pertanto la responsabilità dell'imputata permarrebbe, sia perché quale proprietaria è stata committente dei lavori, ovvero sia stata consapevole della realizzazione di essi da parte di terzi (fatto questo peraltro mai allegato nel giudizio di merito). Ne consegue che anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La manifesta infondatezza del ricorso non consente di dichiarare la prescrizione maturata alla data del 17/9/2008, tenuto conto che tale data è posteriore alla sentenza di appello (26/5/2008). Consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2009