Sentenza 11 luglio 2007
Massime • 1
In tema di reati edilizi, l'individuazione del comproprietario non committente quale soggetto responsabile dell'abuso edilizio può essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria, come la presentazione della domanda di condono edilizio, sottraendosi tale valutazione al sindacato di legittimità della Suprema Corte in quanto comporta un giudizio di merito che non contrasta nè con la disciplina in tema di valutazione della prova nè con le massime di esperienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/07/2007, n. 35631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35631 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 11/07/2007
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 02051
Dott. AMOROSO AN - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 017555/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LE IU, N. IL 18/02/1965;
2) LE VA, N. IL 06/02/1971;
3) LE VA, N. IL 01/05/1960;
avverso SENTENZA CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MANCINI FRANCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salzano Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22.1.2007 la Corte di Appello di Palermo, decidendo sulla impugnazione proposta da ON US, AN e LV avverso la sentenza che in primo grado li aveva condannati alla pena di mesi due di arresto ed Euro 6.400,00 di Ammenda ciascuno per una serie di contravvenzioni alla normativa edilizia unite fra loro dal vincolo della continuazione, ha confermato la sentenza stessa. Relativamente ad altro abuso - che aveva dato luogo ad analoghe contestazioni - consistito nell'ampliamento del manufatto esistente per metri quadrati 64 e relativa sovrastruttura, la sentenza ha dichiarato la estinzione dei reati per intervenuto rilascio della concessione in sanatoria.
Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto personalmente ricorso per Cassazione con un unico atto.
Quanto a US e LV ON essi ribadiscono di non essere responsabili dell'abuso in questione in quanto semplici comproprietari del fondo su cui l'abuso si è verificato e non committenti dei lavori abusivi, precisando che contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito non avevano presentato la domanda di sanatoria pur risultando destinatari del relativo provvedimento.
Con altro motivo nel ricorso si denuncia la illegittimità della decisione dei Giudici di merito di disapplicare l'atto di concessione in sanatoria nella parte relativa alle opere che i Giudici stessi hanno ritenuto non ultimate entro il 31.3.2003.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Quanto al primo motivo - con il quale si assume l'estraneità all'abuso di due dei tre imputati - si osserva che la Corte Territoriale dimostra di ben conoscere la giurisprudenza di legittimità in forza della quale la qualità di proprietario o comproprietario dell'immobile su cui l'abuso viene realizzato non è sufficiente di per sè perché si affermi la responsabilità del soggetto in ordine all'abuso medesimo.
Nelle specie tuttavia la Corte medesima individua la presenza di un elemento ulteriore (rispetto al titolo di comproprietà che pure non può non considerarsi elemento gravemente indiziante ove solo si consideri che per accessione il soggetto che si assume estraneo diventa comunque proprietario anche del manufatto abusivamente realizzato essendo dunque in tal senso portatore di un preciso interesse economico) costituito dall'avere anche i due presunti estranei presentato domanda di condono (come è precisato nella impugnata sentenza e non soltanto, come invece si assume nel ricorso, per essere stati semplici destinatari del beneficio). Ebbene la valutazione combinata di questi due dati processuali, secondo i Giudici di merito, porta a ritenere - trattasi di valutazione di merito che non contrasta con le regole di giudizio, non solo, ma neppure con le massime di esperienza, ed è quindi insindacabile in questa sede di sola legittimità - il coinvolgimento nell'abuso anche dei due imputati in questione.
Quanto all'altro motivo di ricorso - relativo alla disapplicazione in parte qua dell'atto amministrativo di concessione in sanatoria per effetto del condono edilizio - anche sul punto la doppia, conforme decisione dei giudici merita di essere condivisa.
Fermo infatti sul piano astratto e generale l'indiscutibile potere- dovere del Giudice penale - in tal senso ex plurimis Cass. Sez. 3^, sent. n. 19236 del 2005 Rv. 231834 - di verificare l'esistenza delle condizioni per la declaratoria di estinzione del reato - donde la logica conseguenza della disapplicazione della L. 20 marzo 1865, n.2248, ex art. 5, all. E, della concessione in sanatoria volta che essa sia stata rilasciata al di fuori delle condizioni di legge - nel caso di specie i Giudici di merito hanno registrato che per una parte dell'ampliamento del manufatto la concessione generata dal condono edilizio del 2003 non poteva essere rilasciata in quanto i relativi lavori non risultavano ultimati entro il termine di operatività del condono.
La Corte Territoriale premette di adeguarsi all'orientamento di questa Corte Suprema in punto di individuazione del momento conclusivo dei lavori abusivi (fra altre, Sez. 3^, n. 26119 del 2004 Rv. 228696) ricordando che il c.d. rustico deve essere completato in tutte le strutture essenziali (fra le quali vanno annoverate le tamponature esterne e la copertura che determinano la protezione dell'immobile dalle intemperie e configurano l'opera nella sua fondamentale volumetria) per poi constatare che al 31.3.2003 - termine per la operatività del condono - nella specie erano stati eretti i soli pilastri e mancava totalmente la copertura. Non avrebbe potuto pertanto essere rilasciata la concessione dal momento dal momento che nella specie mancava questa condizione imprescindibile. Nè si tratta, contrariamente all'avviso dei ricorrenti, di invasione del campo riservato all'autorità amministrativa bensì semplicemente del doveroso esercizio della giurisdizione penale che di fatto resterebbe bloccato ove all'atto amministrativo si conferisse il valore di un pronunciamento indiscutibile.
Consegue al rigetto del ricorso la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 luglio 2007. Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2007