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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 08/07/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
RG. n. 4044 del 2024
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa AN NO, nella causa tra:
, Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. SODANI TIZIANA;
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dall'avv. BELLASSAI DANIELA;
all'udienza dell'08/07/2025 ha pronunciato la seguente
sentenza
Accerta che il ricorrente è invalido con riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro ai fini del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84 con decorrenza da marzo 2025;
Compensa per metà le spese di lite e condanna l' al CP_1 pagamento della restante metà che liquida in complessivi euro 1345,50, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. CP_1 liquidate in separato decreto.
1 FATTO E DIRITTO
Il ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , CP_1 nella persona del legale rappresentante, ed ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. nel quale ella aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini della concessione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984 .
Nell'ambito di tale procedimento è stata esclusa dal C.T.U. nominato dal Giudice la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del beneficio suddetto.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione.
Il ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio menzionato con decorrenza dal mese successivo ala presentazione della domanda amministrativa e con la condanna dell' al pagamento dei ratei dovuti. CP_1
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso della odierna udienza.
La domanda va accolta secondo quanto accertato nel corso del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Consulente del giudice infatti ha accertato che le condizioni fisiche e psichiche dell'assicurato determinano una riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro.
2 La Consulenza ha chiarito inoltre che questo quadro patologico sussiste con decorrenza da marzo 2025.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Sull'oggetto del presente giudizio di cognizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., si aderisce all'orientamento espresso dalla S.C. con la recente sentenza n. 9876 del 9.4.2019 ove è affermato che
“il thema decidendum del giudizio di merito è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico” e dunque sulla sussistenza dei requisiti sanitari per fruire della prestazione richiesta, mentre è escluso l'accertamento degli altri presupposti extrasanitari condizionanti il beneficio. Ne deriva che “la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria” e che la sentenza pronunciata all'esito della fase di merito non può contenere una
“condanna dell'ente previdenziale alla erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari” (Cass. n. 9876 del 2019, che richiama svariati precedenti della S.C. in senso analogo, tra cui Cass. 27010 del 2018, 8533 del 2015).
Alla luce delle osservazioni esposte, va accertato che la parte ricorrente è invalida a meno di un terzo della capacità lavorativa, con conseguente diritto, condizionato alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari, al beneficio dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. 222/84 con decorrenza da marzo 2025.
Attesa la decorrenza indicata dal CTU successiva alla visita medica da parte della Commissione, nonché al deposito del
3 presente ricorso, compensa per 1/2 le spese di lite mentre per il residuo 1/2 le spese di lite, unitamente alle spese di C.T.U., sono poste a carico dell secondo la regola della soccombenza. CP_1
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Frosinone, 8 luglio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa AN NO
4
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa AN NO, nella causa tra:
, Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. SODANI TIZIANA;
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dall'avv. BELLASSAI DANIELA;
all'udienza dell'08/07/2025 ha pronunciato la seguente
sentenza
Accerta che il ricorrente è invalido con riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro ai fini del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84 con decorrenza da marzo 2025;
Compensa per metà le spese di lite e condanna l' al CP_1 pagamento della restante metà che liquida in complessivi euro 1345,50, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. CP_1 liquidate in separato decreto.
1 FATTO E DIRITTO
Il ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , CP_1 nella persona del legale rappresentante, ed ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. nel quale ella aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini della concessione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984 .
Nell'ambito di tale procedimento è stata esclusa dal C.T.U. nominato dal Giudice la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del beneficio suddetto.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione.
Il ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio menzionato con decorrenza dal mese successivo ala presentazione della domanda amministrativa e con la condanna dell' al pagamento dei ratei dovuti. CP_1
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso della odierna udienza.
La domanda va accolta secondo quanto accertato nel corso del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Consulente del giudice infatti ha accertato che le condizioni fisiche e psichiche dell'assicurato determinano una riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro.
2 La Consulenza ha chiarito inoltre che questo quadro patologico sussiste con decorrenza da marzo 2025.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Sull'oggetto del presente giudizio di cognizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., si aderisce all'orientamento espresso dalla S.C. con la recente sentenza n. 9876 del 9.4.2019 ove è affermato che
“il thema decidendum del giudizio di merito è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico” e dunque sulla sussistenza dei requisiti sanitari per fruire della prestazione richiesta, mentre è escluso l'accertamento degli altri presupposti extrasanitari condizionanti il beneficio. Ne deriva che “la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria” e che la sentenza pronunciata all'esito della fase di merito non può contenere una
“condanna dell'ente previdenziale alla erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari” (Cass. n. 9876 del 2019, che richiama svariati precedenti della S.C. in senso analogo, tra cui Cass. 27010 del 2018, 8533 del 2015).
Alla luce delle osservazioni esposte, va accertato che la parte ricorrente è invalida a meno di un terzo della capacità lavorativa, con conseguente diritto, condizionato alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari, al beneficio dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. 222/84 con decorrenza da marzo 2025.
Attesa la decorrenza indicata dal CTU successiva alla visita medica da parte della Commissione, nonché al deposito del
3 presente ricorso, compensa per 1/2 le spese di lite mentre per il residuo 1/2 le spese di lite, unitamente alle spese di C.T.U., sono poste a carico dell secondo la regola della soccombenza. CP_1
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Frosinone, 8 luglio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa AN NO
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