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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/10/2025, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 301/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 301/2022 promossa da:
(C.F. , in persona del procuratore dott. Parte_1 P.IVA_1 [...] sentat vv. Niccolò Scopetani;
Parte_2
PARTE APPELLANTE nei confronti di
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t. , rappresentata e difesa dell'Avv. Maria Grazia Depasquale;
Controparte_2
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 162/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 20/01/2022.
CONCLUSIONI
In data 28/05/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: In via istruttoria, ammettere i mezzi di prova richiesti in primo grado dall'appellante per le ragioni esplicate nella parte motiva del presente atto;
Nel merito, in via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 162/2022 resa dal Tribunale di Firenze nel giudizio R.G. n. 6542/2020, pubblicata in data 20 gennaio 2022, repert. n. 351/2022 del 21.01.2022, confermare il decreto ingiuntivo n. 1702/2020 del 21/04/2020 RG n. 4442/2020 Tribunale di Firenze;
pagina 1 di 14 Nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare la società appellata debitrice dell'importo di € 18.002,00 per capitale oltre interessi di mora dal giorno del dovuto al saldo effettivo, ovvero del diverso importo che la Corte accertasse come dovuto ad Pt_1 per le causali di cui al presente giudizio;
[...]
In ogni caso, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita contrariis reiectis rigettare l'appello proposto confermando la sentenza impugnata;
con vittoria di spese competenze ed onorari di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Firenze decreto ingiuntivo (n. Parte_1
1702/2020 del 21.4.2020) nei confronti di per il pagamento della Controparte_1 somma di € 18,002,00, oltre interessi e spese.
Affermava di essere creditrice della somma in forza del contratto di fornitura di energia elettrica stipulato in data 27.4.2016 e come da fattura, rimasta insoluta, n.
2019/20005.0970228 del 7.12.2019.
2. Avverso il decreto proponeva opposizione deducendo, in Controparte_1 primo luogo, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di conciliazione prevista dal TICO (Testo Integrato Conciliazione di cui alla deliberazione
ARERA 209/2016/E/com come successivamente modificata e integrata) e di quella di mediazione;
in secondo luogo, la nullità della domanda in quanto basata su una fattura carente di motivazione circa l'importo addebitato.
3. si costituiva in giudizio contestando le eccezioni formulate;
in Parte_1 particolare, in merito al secondo rilievo, precisava, anche tramite produzione del quadro di dettaglio della fattura, che quest'ultima si riferiva alla penale per mancato rispetto dei tempi di preavviso prevista dall'art. 12.4 delle condizioni generali di fornitura allegate al modulo di adesione per la somministrazione di energia elettrica sottoscritto, avendo l'opponente esercitato il recesso dal contratto, per passare a un nuovo fornitore, con decorrenza anticipata rispetto ai 12 mesi previsti dalla clausola (si specificava al riguardo che “nel caso di specie, la richiesta di acquisizione del POD sopra emarginato (sito non domestico alimentato in media tensione) a mezzo del nuovo fornitore è stata inserita nel Sistema Informativo lntegrato
(II) in data 08 ottobre 2019, con decorrenza del termine dal 01 novembre 2019… Nel pagina 2 di 14 rispetto del termine di preavviso previsto dall'art. 12 delle condizioni generali di fornitura sopra richiamate…lo switch-out si sarebbe dovuto verificare con decorrenza 01 novembre
2020”)
4. In occasione della prima udienza e poi con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. depositata l'opponente adduceva il carattere vessatorio delle clausole delle condizioni generali, unilateralmente predisposte dal fornitore, di cui agli artt. 17 (“foro competente”) e 12
(“recesso e cessazione della fornitura”) e la conseguente necessità di specifica approvazione per iscritto delle stesse, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., mediante doppia sottoscrizione, che indicava come nella fattispecie assente;
date tali premesse, eccepiva la nullità di entrambe le clausole e l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in via monitoria. L'opposta replicava contestando l'assunto della mancanza di specifica approvazione scritta delle clausole e rilevando, comunque, la tardività dell'eccezione di incompetenza.
5. Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, con rigetto dell'istanza di CTU avanzata da per l'accertamento della tempistica di switch-out osservata nel caso Pt_1 concreto (ed in particolare per la conferma delle informazioni al riguardo contenute nella
“schermata proveniente dal Sistema Informativo Integrato” da essa prodotta, circa la data di inserimento della richiesta di acquisizione del POD intestato all'opponente a mezzo del nuovo fornitore e alla data di relativa decorrenza), emetteva sentenza, n. 162/2022 del 20.1.2022, con la quale, respinta per tardività l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata, accoglieva nel merito l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando Pt_1 alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale, in particolare, indicava il contratto in esame come riconducibile al paradigma dei contratti per adesione ex art. 1342 c.c., con conseguente applicazione del disposto normativo richiedente la specifica approvazione scritta delle clausole eccessivamente gravose, in tal caso vertenti sul recesso;
riteneva, quindi, “pacifico che il testo contrattuale, sottoscritto dalla opponente” non recasse “la specifica, duplice e autonoma sottoscrizione da parte della medesima della clausola di contenuto vessatorio, come sopra individuata” mancando, per altro verso, la prova che la stessa fosse stata pattuita a seguito di trattative intercorse tra le parti. Dichiarata perciò la nullità della clausola, reputava di conseguenza legittimo il recesso dell'attrice, non vincolata a rispettare il termine di preavviso, e non dovuta la somma ingiunta.
pagina 3 di 14 6. ha proposto appello alla sentenza, affidato a due motivi. Parte_1
I) Con il primo, ha dedotto l'erroneità della decisione per avere il Tribunale considerato vessatoria la disposizione dell'art. 12 delle condizioni generali di fornitura, avendo
“completamente travisato la definizione di clausola vessatoria”; ciò in quanto erano state ritenute inesistenti “tanto una specifica approvazione scritta della clausola di recesso quanto la doppia sottoscrizione”, benché la dichiarazione in proposito contenuta nel modulo contrattuale, firmata dal legale rappresentante della società opponente, fosse rispettosa dei dettami della giurisprudenza in materia ed idonea a richiamare l'attenzione della contraente sulla clausola relativa alla disciplina del recesso;
II) Con il secondo, ha censurato la mancata ammissione della c.t.u. richiesta in primo grado, quale mezzo istruttorio rilevante ai fini della decisione, per non avere il Tribunale affatto motivato la propria valutazione di superfluità ed inammissibilità della stessa.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della pronuncia in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
7. Si è costituita in giudizio contestando il gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
L'appellata ha in particolare richiamato la giurisprudenza che esclude l'efficacia, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., del richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e/o della sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure apposta sotto la loro elencazione secondo il numero e l'ordine; ha ribadito, poi, la vessatorietà della clausola relativa al diritto di recesso “poiché contempla un periodo di preavviso molto più lungo di quello previsto per i contratti di fornitura di energia elettrica”.
Riguardo al secondo motivo di impugnazione, ha reiterato l'obiezione, già mossa in primo grado, circa l'impossibilità di evincere la provenienza del documento ex adverso prodotto come schermata del Sistema Informativo Integrato, nonché le osservazioni svolte circa l'inammissibilità della c.t.u., (“perché non veniva specificato il tipo di consulenza richiesto, ma soprattutto perché trattandosi di una questione giuridica e non tecnica, si riteneva che sulla questione doveva pronunciarsi l'organo giudicante”), ulteriormente rimarcando l'inutilizzabilità della consulenza al fine di supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla parte.
pagina 4 di 14 8. Nel corso del giudizio di appello le parti sono state invitate ad esperire il procedimento di mediazione ex art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010, che ha avuto esito negativo.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione in data 28/05/2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
9. L'appello è fondato e, come tale, merita accoglimento.
9.1 Il giudice di primo grado, dopo aver configurato il contratto sottoscritto da Pt_1
e come contratto per adesione, ha ritenuto conseguentemente
[...] Controparte_1 applicabile la disciplina prevista dagli articoli 1341 e 1342 c.c..
Essendo le parti in causa qualificabili entrambe come professionisti, le norme di riferimento non possono che essere quelle appena menzionate. Nei cosiddetti contratti business to business, infatti, non si applica la disciplina consumeristica, la quale segue regole del tutto particolari e spesso derogatorie rispetto a quelle codicistiche.
9.2 Il contratto di fornitura di energia elettrica di cui trattasi è costituito da un modulo di adesione, recante tre sottoscrizioni della , e da una serie di “condizioni Controparte_1 generali di fornitura”.
Va subito detto che la deduzione dell'appellata di non avere avuto conoscenza delle suddette condizioni generali, in quanto non materialmente allegate al contratto sottoscritto, e dunque di non averle mai accettate non è suscettibile di positivo apprezzamento.
In primis non può mancarsi di osservare come la difesa sul punto della società opponente sia stata in primo grado ondivaga, giacché in altri passaggi dei propri scritti difensivi la stessa ha fatto espresso riferimento alle clausole di cui agli artt. 17 e 12 come
“contenute nel contratto di fornitura elettrica intercorso tra le parti”, piuttosto lamentando, in relazione alle medesime, la mancanza di doppia sottoscrizione (cfr. pag. 1 della prima memoria ex art. 183 c.p.c. e pag. 1 delle note di trattazione scritta in replica del 2.10.2021).
Rileva poi ulteriormente in contrario il fatto stesso che sul modulo di adesione (al cui inizio si legge: “Il cliente, di seguito identificato, propone per adesione con un Parte_1 contratto per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale alle condizioni contenute nel presente modulo di adesione e relative schede di riepilogo allo stesso allegate, con le condizioni generali di fornitura di seguito riportate”) sia presente la seguente dichiarazione pagina 5 di 14 sottoscritta dal legale rappresentante della : “Ai sensi e per gli effetti degli Controparte_1 articoli 1341 e 1342 del codice civile, il cliente dichiara di avere letto e approvato specificatamente i seguenti articoli del presente contratto:
4 - Attivazione della fornitura, durata e risoluzione di diritto;
9 - Ritardato pagamento, morosità e sospensione della somministrazione;
10 - Garanzie e deposito cauzionale;
12 - recesso e cessazione della fornitura;
13 – Modifiche automatiche e cessione del contratto;
17 - Foro competente. Il cliente dichiara di aver letto e approvato specificatamente tutte le parti del presente contratto. Dichiara altresì di aver ricevuto la nota informativa per il “cliente finale” e
l'informativa in materia di protezione dei dati personali contenute nel presente contratto.
Tutto quanto sopra è da considerarsi parte integrante del Modulo di Adesione (Contratto) di fornitura e specifica le condizioni di fornitura dell'energia elettrica e dei servizi ad essa associati. Con la sottoscrizione del presente modulo il CLIENTE dichiara inoltre di aver ricevuto la scheda riepilogativa dei corrispettivi associati all'offerta contrattuale, così come previsto dall'art. 11 della delibera AEEGSI 105/06 pubblicato G.U. n. 150 del 30.06.2006 e dalla delibera AEEGSI 110/07 pubblicato G.U. n. 142 del 21.06.2007 e s.m.i. Il CLIENTE dichiara altresì di aver ricevuto la nota informativa per il “Cliente finale” contenuta nel presente modulo e l'informativa dei dati personali contenute nel Contratto. Letto approvato
e sottoscritto”.
La dichiarazione rimanda ad una serie di articoli (“
4 - Attivazione della fornitura, durata e risoluzione di diritto;
9 - Ritardato pagamento, morosità e sospensione della somministrazione;
10 - Garanzie e deposito cauzionale;
12 - recesso e cessazione della fornitura;
13 – Modifiche automatiche e cessione del contratto;
17 - Foro competente”) non presenti nello stesso modulo;
dunque, dichiarando la società di averli letti ed approvati, si deve presumere che essa avesse preso cognizione del loro integrale contenuto tramite visione di un separato documento. Qualora tale documento non fosse stato corrispondente al foglio di condizioni generali prodotto da , l'opponente avrebbe dovuto puntualmente allegare la Pt_1 circostanza, indicando gli elementi di differenziazione delle clausole (dichiarate come) conosciute e accettate rispetto a quelle invocate da . Ciò tuttavia non è avvenuto. Pt_1
Si può pertanto ritenere raggiunta la prova, quantomeno in via presuntiva, della conoscenza delle condizioni generali in argomento da parte della al Controparte_1 momento della conclusione del contratto.
pagina 6 di 14 9.3 Ciò premesso, si osserva che sul modulo di adesione compaiono due firme del cliente sulla prima facciata, nonché altra sottoscrizione sulla seconda, di seguito alla dichiarazione che si è già sopra riportata.
Il giudice di primo grado ha, evidentemente, ritenuto insufficienti le caratteristiche formali del contratto ad integrare il requisito della c.d. doppia sottoscrizione, ex lege prevista per le clausole vessatorie (pur errando nel ritenere “pacifica” la mancanza di sottoscrizione specifica della clausola sulle modalità del recesso, dato che, al contrario, ne Parte_1 predicava l'esistenza).
Prima di giungere a tale conclusione, però, avrebbe dovuto meglio esaminarsi la questione, che si pone quale necessario antecedente logico-giuridico, dell'effettiva ricorrenza nella fattispecie di una clausola vessatoria.
9.3.1 La norma di riferimento, per ciò che attiene alle clausole vessatorie unilateralmente predisposte da uno dei contraenti, è rappresentata dall'art. 1341, secondo comma, c.c..
Dispone la norma che non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, “le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”.
Consolidata giurisprudenza di legittimità afferma il carattere tassativo dell'elencazione in parola, con conseguente impossibilità di applicazione analogica della previsione normativa ai casi dalla stessa non contemplati, restando consentita soltanto l'operazione di interpretazione estensiva.
Si vedano, ex multis, le seguenti massime: “L'esclusione della facoltà di recesso da un contratto non costituisce clausola vessatoria, ai sensi dell'art.1341, secondo comma, cod.civ.,
e, pertanto, non è necessaria per la sua efficacia la specifica approvazione per iscritto, dal momento che l'elencazione contenuta nella norma suddetta non è soggetta ad interpretazione analogica, ma solo estensiva ed in essa non solo non è prevista l'ipotesi della rinuncia al recesso, ma neppure è contemplato alcun caso che a questa possa essere assimilato” (Cass. 14038/2013); “La clausola del contratto per adesione, che prevede la pagina 7 di 14 corresponsione di interessi in misura superiore a quella legale, non rientra tra quelle che debbono essere specificatamente approvate per iscritto a norma dell'art. 1341 cod.civ., stante la tassatività dell'elencazione di tale clausole contenuta nel secondo comma della medesima disposizione normativa e l'impossibilità di ricondurla nel novero delle clausole vessatorie in via di interpretazione estensiva, non sussistendo in questa ipotesi l'esigenza di tutelare il contraente per adesione in una situazione per lui particolarmente sfavorevole”
(Cass. 9646/2006).
9.3.2 Ciò posto, è da escludere che la fissazione di un termine minimo di preavviso per il recesso dal contratto, con la previsione di una penale per il caso di mancato rispetto del termine, sia qualificabile come clausola vessatoria.
La clausola che viene, in particolare, in esame nella fattispecie è la seguente, contenuta all'art. 12.4 delle condizioni generali di fornitura: “Nel caso in cui il Cliente sia titolare anche di un solo sito connesso in media tensione o alta tensione e/o con consumi superiori a
200.000 smc/anno, quest'ultimo potrà recedere dal contratto con un preavviso pari a 12
(dodici) mesi effettivi di fornitura o al diverso maggior termine previsto dalla normativa di volta in volta applicabile, pena l'applicazione di una penale pari al 30% del consumo medio di energia e gas utilizzato dal Cliente, per ogni mese di preavviso non rispettato, con un minimo fisso di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni mese di preavviso non rispettato
e con riferimento ad ogni singola fornitura”. Ad essa si lega la previsione, di cui all'art. 12.2, secondo cui “Il termine per il preavviso decorrerà a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello in cui l'altra Parte riceva la comunicazione di recesso”.
La vessatorietà non può farsi discendere dal generico assunto per cui la clausola in oggetto contemplerebbe “un periodo di preavviso molto più lungo di quello previsto per i contratti di fornitura di energia elettrica” (come si legge nella comparsa di costituzione dell'appellata e come riportato in sentenza nel punto relativo alle difese di questa), perché, a parte l'assoluta vaghezza del rilievo, ci si deve, come detto, piuttosto chiedere se la clausola rientri in alcuna delle casistiche contemplate dall'art. 1341, comma 2, c.c..
Ebbene, da questo punto di vista è agevole dare risposta negativa al quesito, in quanto nemmeno interpretando in via estensiva le ipotesi previste dalla norma (restando, cioè, nei confini semantici letterali delle espressioni utilizzate) è possibile ricondurre ad una di esse la clausola con cui si fissi un termine minimo di preavviso per il recesso dal contratto sanzionandone l'inosservanza con l'applicazione di una penale.
pagina 8 di 14 D'altronde, la giurisprudenza di legittimità è assolutamente concorde nel ritenere che
“In materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altri simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione”
(Cass. 18550/2021; cfr., negli stessi termini Cass. 6558/2010); “La clausola penale, espressamente prevista dagli artt. 1382 e ss cod.civ., non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi di clausole vessatorie tassativamente previste dall'articolo 1341 c.c.” (Cass.
20744/2004). È stato pure affermato (come poc'anzi visto) che nemmeno l'esclusione della facoltà di recesso da un contratto costituisce clausola vessatoria (cfr. la già citata Cass.
14038/2013). Analogamente si è ritenuto che “La clausola di durata del contratto con divieto di recesso anticipato, pur inserita nelle condizioni generali predisposte da una delle parti in relazione ad un rapporto ad esecuzione continuata o periodica, non è particolarmente onerosa ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., poiché non sancisce la tacita proroga o rinnovazione del contratto, né limita la facoltà di opporre eccezioni, concernendo la pattuizione di un termine, anche non suscettibile di deroga, alla normale disciplina dei contratti di durata” (Cass. 17579/2015).
I summenzionati principi si trovano affermati sin da giurisprudenza risalente e nei più disparati ambiti (Cass. 17817/2005: “Il lavoratore subordinato può liberamente disporre della propria facoltà di recesso dal rapporto, come nell'ipotesi di pattuizione di una garanzia di durata minima dello stesso. Non contrasta pertanto con alcuna norma o principio dell'ordinamento giuridico la clausola con cui si prevedano limiti all'esercizio di detta facoltà, stabilendosi a carico del lavoratore un obbligo risarcitorio per l'ipotesi di dimissioni anticipate rispetto ad un periodo di durata minima (nella fattispecie, il contratto era stato stipulato per l'assunzione di un pilota presso una compagnia aerea che si assumeva i costi dell'addestramento per il conseguimento dell'abilitazione a condurre un dato tipo di aeromobile). La medesima clausola non rientra neppure in alcuna delle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 1341 cod. civ., per le quali è richiesta l'approvazione specifica per iscritto”; Cass. 3314/1983: “La clausola che, in relazione ad un contratto di mandato a termine irrevocabile, prevede il pagamento di una data somma da parte del mandante per l'ipotesi che questi receda dal contratto prima del termine convenzionalmente previsto costituisce una clausola penale, che, non rientrando nel novero delle clausole
pagina 9 di 14 particolarmente onerose previste dall'art. 1341 cod. civ., non deve essere approvata specificamente per iscritto”).
Ha dunque errato il Tribunale nel sussumere la clausola nell'ambito di operatività dell'art. 1341, comma 2, c.c. e nel ritenere per tale motivo nulla la stessa (sulla base dell'ulteriore presupposto della mancanza di apposita e separata sottoscrizione).
9.3.3 È il caso di precisare che l'aspetto in questione, sebbene non specificamente censurato da con i motivi di appello, può ben essere delibato in questa sede. Parte_1
Sebbene infatti entrambe le parti prendano le mosse dal medesimo assunto, quello, cioè, del possibile carattere vessatorio (in astratto) della clausola in contestazione, disquisendo solo in ordine alla presenza o meno della sua specifica approvazione per iscritto, non è precluso a questa Corte indagare la questione a monte dell'effettiva riconducibilità della clausola al novero di quelle c.d. vessatorie.
È costante, infatti, anche a tale riguardo, l'indirizzo della Suprema Corte secondo cui “Il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, con la conseguenza che l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione […] riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame” (Cass. 32563/2024). Invero, “ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione”
(Cass. 24783/2018). Sicché, in definitiva, “L'effetto devolutivo preclude al giudice d'appello esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non impedisce che la decisione si fondi su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, siano
pagina 10 di 14 tuttavia in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone necessario antecedente logico e giuridico;
in appello, infatti, il giudice può riesaminare
l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolgere punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di giudicato interno in assenza di contestazione, decidendo anche in base a ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di gravame” (Cass.
30129/2024; cfr., altresì, per un'illuminante esemplificazione sul tema, Cass. 30728/2022).
9.4 A questo punto va osservato che non ha tempestivamente e Controparte_1 specificamente contestato, in primo grado, la circostanza addotta da relativa alle date Pt_1 di inserimento nel Sistema Informativo Integrato (II) della comunicazione di recesso per passaggio a nuovo fornitore (ottobre 2008) e della sua decorrenza (1° novembre 2009) (cfr. in particolare le allegazioni contenute nella comparsa di risposta in primo grado secondo cui “nel caso di specie, la richiesta di acquisizione del POD sopra emarginato (sito non domestico alimentato in media tensione) a mezzo del nuovo fornitore è stata inserita nel Sistema
Informativo lntegrato (II) in data 08 ottobre 2019, con decorrenza del termine dal 01 novembre 2019…Nel rispetto del termine di preavviso previsto dall'art. 12 delle condizioni generali di fornitura sopra richiamate…lo switch-out si sarebbe dovuto verificare con decorrenza 01 novembre 2020…La richiesta di acquisizione del POD IT001E00216761 da parte del nuovo fornitore ha avuto decorrenza dal 1 novembre 2019, mentre avrebbe dovuto verificarsi dal 1 novembre 2020”).
A corredo di tali assunti la società opposta ha prodotto, con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., una schermata a proprio dire proveniente dal predetto II (vale a dire, secondo quanto ivi precisato, “quell'infrastruttura, realizzata e gestita da Acquirente Unico S.p.a., tramite cui vengono gestiti i flussi informativi (come anagrafiche cliente e dati di misura), tra distributori e venditori, relativi alle utenze di energia elettrica e del gas naturale, nonché alcuni dei principali processi commerciali, come la voltura e, per quanto interesse in questa sede, lo switching”) attestante “le date di richiesta di acquisizione del POD intestato all'opponente a mezzo del nuovo fornitore (da un lato) e di relativa e conseguente decorrenza e perfezionamento (dall'altro)”. Per migliore evidenza si riporta di seguito il documento richiamato.
pagina 11 di 14 A fronte di tale produzione l'opponente ancora una volta ha omesso di negare espressamente la rappresentata tempistica con cui veniva comunicato il recesso ed indicata la sua decorrenza, limitandosi dapprima ad indicare come “inconferente” il documento (cfr. la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.) e poi ad osservare che da esso “non si evince la provenienza” (cfr. terza memoria ex art. 183 c.p.c.).
Una difesa del genere è inidonea a far sorgere in capo alla controparte l'onere di dimostrare la circostanza già allegata (e non specificamente contestata). Pertanto, deve ritenersi superflua la stessa ammissione di c.t.u. per la conferma delle risultanze della
“schermata”, che, appunto, possono darsi sostanzialmente per non contestate, almeno per quanto riguarda le principali circostanze di interesse (vale a dire l'inoltro della richiesta di switching solo ad ottobre 2019 iniziato e la decorrenza indicata al 1° di novembre dello stesso anno).
9.5 Per le suesposte considerazioni, che assorbono ogni altro profilo, l'appello merita accoglimento.
Invero, la penale oggetto della fattura azionata in via monitoria risulta essere stata addebitata sulla base di una clausola contrattuale validamente pattuita, indi efficace inter partes, e ne è stata legittima l'applicazione nel caso concreto (con l'addebito del minimo previsto di € 1.500,00 per i 12 mesi di mancato preavviso) considerato l'omesso rispetto del termine di preavviso da essa contemplato.
L'opposizione a decreto ingiuntivo va pertanto rigettata e a ciò consegue l'acquisto di efficacia esecutiva del decreto ex art. 653 c.p.c..
pagina 12 di 14 10. In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico della parte appellata.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §
2 per il primo grado e § 12 per il secondo, secondo i parametri medi (eccezion fatta per la fase
3 in appello, per la quale si giustifica il dimezzamento del parametro medio per la modesta attività svolta).
Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 5.201 ad € 26.000. Pertanto:
1^ grado (§ 2): € 919,00 fase 1, € 777,00 fase 2, € 1.680,00 fase 3 ed € 1.701,00 fase 4, in tutto € 5.077,00, oltre accessori di legge;
2^ grado (§ 12): € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 922,00 fase 3 ed € 956,00 fase 4, in tutto € 4.888,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 162/2022 emessa dal
Tribunale di Firenze e pubblicata il 20/01/2022, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
1702/2020 proposta da e, visto l'art. 653 c.p.c., dichiara l'esecutorietà Controparte_1 del suddetto decreto;
2. condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese del doppio grado di giudizio, che liquida: a) per il primo grado, in complessivi € 5.077,00 a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
b) per il secondo grado, in € 382,50 a titolo di esborsi e in complessivi € 4.888,00 a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, camera di consiglio del 16.10.2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
pagina 13 di 14 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 301/2022 promossa da:
(C.F. , in persona del procuratore dott. Parte_1 P.IVA_1 [...] sentat vv. Niccolò Scopetani;
Parte_2
PARTE APPELLANTE nei confronti di
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t. , rappresentata e difesa dell'Avv. Maria Grazia Depasquale;
Controparte_2
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 162/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 20/01/2022.
CONCLUSIONI
In data 28/05/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: In via istruttoria, ammettere i mezzi di prova richiesti in primo grado dall'appellante per le ragioni esplicate nella parte motiva del presente atto;
Nel merito, in via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 162/2022 resa dal Tribunale di Firenze nel giudizio R.G. n. 6542/2020, pubblicata in data 20 gennaio 2022, repert. n. 351/2022 del 21.01.2022, confermare il decreto ingiuntivo n. 1702/2020 del 21/04/2020 RG n. 4442/2020 Tribunale di Firenze;
pagina 1 di 14 Nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare la società appellata debitrice dell'importo di € 18.002,00 per capitale oltre interessi di mora dal giorno del dovuto al saldo effettivo, ovvero del diverso importo che la Corte accertasse come dovuto ad Pt_1 per le causali di cui al presente giudizio;
[...]
In ogni caso, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita contrariis reiectis rigettare l'appello proposto confermando la sentenza impugnata;
con vittoria di spese competenze ed onorari di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Firenze decreto ingiuntivo (n. Parte_1
1702/2020 del 21.4.2020) nei confronti di per il pagamento della Controparte_1 somma di € 18,002,00, oltre interessi e spese.
Affermava di essere creditrice della somma in forza del contratto di fornitura di energia elettrica stipulato in data 27.4.2016 e come da fattura, rimasta insoluta, n.
2019/20005.0970228 del 7.12.2019.
2. Avverso il decreto proponeva opposizione deducendo, in Controparte_1 primo luogo, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di conciliazione prevista dal TICO (Testo Integrato Conciliazione di cui alla deliberazione
ARERA 209/2016/E/com come successivamente modificata e integrata) e di quella di mediazione;
in secondo luogo, la nullità della domanda in quanto basata su una fattura carente di motivazione circa l'importo addebitato.
3. si costituiva in giudizio contestando le eccezioni formulate;
in Parte_1 particolare, in merito al secondo rilievo, precisava, anche tramite produzione del quadro di dettaglio della fattura, che quest'ultima si riferiva alla penale per mancato rispetto dei tempi di preavviso prevista dall'art. 12.4 delle condizioni generali di fornitura allegate al modulo di adesione per la somministrazione di energia elettrica sottoscritto, avendo l'opponente esercitato il recesso dal contratto, per passare a un nuovo fornitore, con decorrenza anticipata rispetto ai 12 mesi previsti dalla clausola (si specificava al riguardo che “nel caso di specie, la richiesta di acquisizione del POD sopra emarginato (sito non domestico alimentato in media tensione) a mezzo del nuovo fornitore è stata inserita nel Sistema Informativo lntegrato
(II) in data 08 ottobre 2019, con decorrenza del termine dal 01 novembre 2019… Nel pagina 2 di 14 rispetto del termine di preavviso previsto dall'art. 12 delle condizioni generali di fornitura sopra richiamate…lo switch-out si sarebbe dovuto verificare con decorrenza 01 novembre
2020”)
4. In occasione della prima udienza e poi con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. depositata l'opponente adduceva il carattere vessatorio delle clausole delle condizioni generali, unilateralmente predisposte dal fornitore, di cui agli artt. 17 (“foro competente”) e 12
(“recesso e cessazione della fornitura”) e la conseguente necessità di specifica approvazione per iscritto delle stesse, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., mediante doppia sottoscrizione, che indicava come nella fattispecie assente;
date tali premesse, eccepiva la nullità di entrambe le clausole e l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in via monitoria. L'opposta replicava contestando l'assunto della mancanza di specifica approvazione scritta delle clausole e rilevando, comunque, la tardività dell'eccezione di incompetenza.
5. Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, con rigetto dell'istanza di CTU avanzata da per l'accertamento della tempistica di switch-out osservata nel caso Pt_1 concreto (ed in particolare per la conferma delle informazioni al riguardo contenute nella
“schermata proveniente dal Sistema Informativo Integrato” da essa prodotta, circa la data di inserimento della richiesta di acquisizione del POD intestato all'opponente a mezzo del nuovo fornitore e alla data di relativa decorrenza), emetteva sentenza, n. 162/2022 del 20.1.2022, con la quale, respinta per tardività l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata, accoglieva nel merito l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando Pt_1 alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale, in particolare, indicava il contratto in esame come riconducibile al paradigma dei contratti per adesione ex art. 1342 c.c., con conseguente applicazione del disposto normativo richiedente la specifica approvazione scritta delle clausole eccessivamente gravose, in tal caso vertenti sul recesso;
riteneva, quindi, “pacifico che il testo contrattuale, sottoscritto dalla opponente” non recasse “la specifica, duplice e autonoma sottoscrizione da parte della medesima della clausola di contenuto vessatorio, come sopra individuata” mancando, per altro verso, la prova che la stessa fosse stata pattuita a seguito di trattative intercorse tra le parti. Dichiarata perciò la nullità della clausola, reputava di conseguenza legittimo il recesso dell'attrice, non vincolata a rispettare il termine di preavviso, e non dovuta la somma ingiunta.
pagina 3 di 14 6. ha proposto appello alla sentenza, affidato a due motivi. Parte_1
I) Con il primo, ha dedotto l'erroneità della decisione per avere il Tribunale considerato vessatoria la disposizione dell'art. 12 delle condizioni generali di fornitura, avendo
“completamente travisato la definizione di clausola vessatoria”; ciò in quanto erano state ritenute inesistenti “tanto una specifica approvazione scritta della clausola di recesso quanto la doppia sottoscrizione”, benché la dichiarazione in proposito contenuta nel modulo contrattuale, firmata dal legale rappresentante della società opponente, fosse rispettosa dei dettami della giurisprudenza in materia ed idonea a richiamare l'attenzione della contraente sulla clausola relativa alla disciplina del recesso;
II) Con il secondo, ha censurato la mancata ammissione della c.t.u. richiesta in primo grado, quale mezzo istruttorio rilevante ai fini della decisione, per non avere il Tribunale affatto motivato la propria valutazione di superfluità ed inammissibilità della stessa.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della pronuncia in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
7. Si è costituita in giudizio contestando il gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
L'appellata ha in particolare richiamato la giurisprudenza che esclude l'efficacia, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., del richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e/o della sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure apposta sotto la loro elencazione secondo il numero e l'ordine; ha ribadito, poi, la vessatorietà della clausola relativa al diritto di recesso “poiché contempla un periodo di preavviso molto più lungo di quello previsto per i contratti di fornitura di energia elettrica”.
Riguardo al secondo motivo di impugnazione, ha reiterato l'obiezione, già mossa in primo grado, circa l'impossibilità di evincere la provenienza del documento ex adverso prodotto come schermata del Sistema Informativo Integrato, nonché le osservazioni svolte circa l'inammissibilità della c.t.u., (“perché non veniva specificato il tipo di consulenza richiesto, ma soprattutto perché trattandosi di una questione giuridica e non tecnica, si riteneva che sulla questione doveva pronunciarsi l'organo giudicante”), ulteriormente rimarcando l'inutilizzabilità della consulenza al fine di supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla parte.
pagina 4 di 14 8. Nel corso del giudizio di appello le parti sono state invitate ad esperire il procedimento di mediazione ex art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010, che ha avuto esito negativo.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione in data 28/05/2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
9. L'appello è fondato e, come tale, merita accoglimento.
9.1 Il giudice di primo grado, dopo aver configurato il contratto sottoscritto da Pt_1
e come contratto per adesione, ha ritenuto conseguentemente
[...] Controparte_1 applicabile la disciplina prevista dagli articoli 1341 e 1342 c.c..
Essendo le parti in causa qualificabili entrambe come professionisti, le norme di riferimento non possono che essere quelle appena menzionate. Nei cosiddetti contratti business to business, infatti, non si applica la disciplina consumeristica, la quale segue regole del tutto particolari e spesso derogatorie rispetto a quelle codicistiche.
9.2 Il contratto di fornitura di energia elettrica di cui trattasi è costituito da un modulo di adesione, recante tre sottoscrizioni della , e da una serie di “condizioni Controparte_1 generali di fornitura”.
Va subito detto che la deduzione dell'appellata di non avere avuto conoscenza delle suddette condizioni generali, in quanto non materialmente allegate al contratto sottoscritto, e dunque di non averle mai accettate non è suscettibile di positivo apprezzamento.
In primis non può mancarsi di osservare come la difesa sul punto della società opponente sia stata in primo grado ondivaga, giacché in altri passaggi dei propri scritti difensivi la stessa ha fatto espresso riferimento alle clausole di cui agli artt. 17 e 12 come
“contenute nel contratto di fornitura elettrica intercorso tra le parti”, piuttosto lamentando, in relazione alle medesime, la mancanza di doppia sottoscrizione (cfr. pag. 1 della prima memoria ex art. 183 c.p.c. e pag. 1 delle note di trattazione scritta in replica del 2.10.2021).
Rileva poi ulteriormente in contrario il fatto stesso che sul modulo di adesione (al cui inizio si legge: “Il cliente, di seguito identificato, propone per adesione con un Parte_1 contratto per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale alle condizioni contenute nel presente modulo di adesione e relative schede di riepilogo allo stesso allegate, con le condizioni generali di fornitura di seguito riportate”) sia presente la seguente dichiarazione pagina 5 di 14 sottoscritta dal legale rappresentante della : “Ai sensi e per gli effetti degli Controparte_1 articoli 1341 e 1342 del codice civile, il cliente dichiara di avere letto e approvato specificatamente i seguenti articoli del presente contratto:
4 - Attivazione della fornitura, durata e risoluzione di diritto;
9 - Ritardato pagamento, morosità e sospensione della somministrazione;
10 - Garanzie e deposito cauzionale;
12 - recesso e cessazione della fornitura;
13 – Modifiche automatiche e cessione del contratto;
17 - Foro competente. Il cliente dichiara di aver letto e approvato specificatamente tutte le parti del presente contratto. Dichiara altresì di aver ricevuto la nota informativa per il “cliente finale” e
l'informativa in materia di protezione dei dati personali contenute nel presente contratto.
Tutto quanto sopra è da considerarsi parte integrante del Modulo di Adesione (Contratto) di fornitura e specifica le condizioni di fornitura dell'energia elettrica e dei servizi ad essa associati. Con la sottoscrizione del presente modulo il CLIENTE dichiara inoltre di aver ricevuto la scheda riepilogativa dei corrispettivi associati all'offerta contrattuale, così come previsto dall'art. 11 della delibera AEEGSI 105/06 pubblicato G.U. n. 150 del 30.06.2006 e dalla delibera AEEGSI 110/07 pubblicato G.U. n. 142 del 21.06.2007 e s.m.i. Il CLIENTE dichiara altresì di aver ricevuto la nota informativa per il “Cliente finale” contenuta nel presente modulo e l'informativa dei dati personali contenute nel Contratto. Letto approvato
e sottoscritto”.
La dichiarazione rimanda ad una serie di articoli (“
4 - Attivazione della fornitura, durata e risoluzione di diritto;
9 - Ritardato pagamento, morosità e sospensione della somministrazione;
10 - Garanzie e deposito cauzionale;
12 - recesso e cessazione della fornitura;
13 – Modifiche automatiche e cessione del contratto;
17 - Foro competente”) non presenti nello stesso modulo;
dunque, dichiarando la società di averli letti ed approvati, si deve presumere che essa avesse preso cognizione del loro integrale contenuto tramite visione di un separato documento. Qualora tale documento non fosse stato corrispondente al foglio di condizioni generali prodotto da , l'opponente avrebbe dovuto puntualmente allegare la Pt_1 circostanza, indicando gli elementi di differenziazione delle clausole (dichiarate come) conosciute e accettate rispetto a quelle invocate da . Ciò tuttavia non è avvenuto. Pt_1
Si può pertanto ritenere raggiunta la prova, quantomeno in via presuntiva, della conoscenza delle condizioni generali in argomento da parte della al Controparte_1 momento della conclusione del contratto.
pagina 6 di 14 9.3 Ciò premesso, si osserva che sul modulo di adesione compaiono due firme del cliente sulla prima facciata, nonché altra sottoscrizione sulla seconda, di seguito alla dichiarazione che si è già sopra riportata.
Il giudice di primo grado ha, evidentemente, ritenuto insufficienti le caratteristiche formali del contratto ad integrare il requisito della c.d. doppia sottoscrizione, ex lege prevista per le clausole vessatorie (pur errando nel ritenere “pacifica” la mancanza di sottoscrizione specifica della clausola sulle modalità del recesso, dato che, al contrario, ne Parte_1 predicava l'esistenza).
Prima di giungere a tale conclusione, però, avrebbe dovuto meglio esaminarsi la questione, che si pone quale necessario antecedente logico-giuridico, dell'effettiva ricorrenza nella fattispecie di una clausola vessatoria.
9.3.1 La norma di riferimento, per ciò che attiene alle clausole vessatorie unilateralmente predisposte da uno dei contraenti, è rappresentata dall'art. 1341, secondo comma, c.c..
Dispone la norma che non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, “le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”.
Consolidata giurisprudenza di legittimità afferma il carattere tassativo dell'elencazione in parola, con conseguente impossibilità di applicazione analogica della previsione normativa ai casi dalla stessa non contemplati, restando consentita soltanto l'operazione di interpretazione estensiva.
Si vedano, ex multis, le seguenti massime: “L'esclusione della facoltà di recesso da un contratto non costituisce clausola vessatoria, ai sensi dell'art.1341, secondo comma, cod.civ.,
e, pertanto, non è necessaria per la sua efficacia la specifica approvazione per iscritto, dal momento che l'elencazione contenuta nella norma suddetta non è soggetta ad interpretazione analogica, ma solo estensiva ed in essa non solo non è prevista l'ipotesi della rinuncia al recesso, ma neppure è contemplato alcun caso che a questa possa essere assimilato” (Cass. 14038/2013); “La clausola del contratto per adesione, che prevede la pagina 7 di 14 corresponsione di interessi in misura superiore a quella legale, non rientra tra quelle che debbono essere specificatamente approvate per iscritto a norma dell'art. 1341 cod.civ., stante la tassatività dell'elencazione di tale clausole contenuta nel secondo comma della medesima disposizione normativa e l'impossibilità di ricondurla nel novero delle clausole vessatorie in via di interpretazione estensiva, non sussistendo in questa ipotesi l'esigenza di tutelare il contraente per adesione in una situazione per lui particolarmente sfavorevole”
(Cass. 9646/2006).
9.3.2 Ciò posto, è da escludere che la fissazione di un termine minimo di preavviso per il recesso dal contratto, con la previsione di una penale per il caso di mancato rispetto del termine, sia qualificabile come clausola vessatoria.
La clausola che viene, in particolare, in esame nella fattispecie è la seguente, contenuta all'art. 12.4 delle condizioni generali di fornitura: “Nel caso in cui il Cliente sia titolare anche di un solo sito connesso in media tensione o alta tensione e/o con consumi superiori a
200.000 smc/anno, quest'ultimo potrà recedere dal contratto con un preavviso pari a 12
(dodici) mesi effettivi di fornitura o al diverso maggior termine previsto dalla normativa di volta in volta applicabile, pena l'applicazione di una penale pari al 30% del consumo medio di energia e gas utilizzato dal Cliente, per ogni mese di preavviso non rispettato, con un minimo fisso di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni mese di preavviso non rispettato
e con riferimento ad ogni singola fornitura”. Ad essa si lega la previsione, di cui all'art. 12.2, secondo cui “Il termine per il preavviso decorrerà a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello in cui l'altra Parte riceva la comunicazione di recesso”.
La vessatorietà non può farsi discendere dal generico assunto per cui la clausola in oggetto contemplerebbe “un periodo di preavviso molto più lungo di quello previsto per i contratti di fornitura di energia elettrica” (come si legge nella comparsa di costituzione dell'appellata e come riportato in sentenza nel punto relativo alle difese di questa), perché, a parte l'assoluta vaghezza del rilievo, ci si deve, come detto, piuttosto chiedere se la clausola rientri in alcuna delle casistiche contemplate dall'art. 1341, comma 2, c.c..
Ebbene, da questo punto di vista è agevole dare risposta negativa al quesito, in quanto nemmeno interpretando in via estensiva le ipotesi previste dalla norma (restando, cioè, nei confini semantici letterali delle espressioni utilizzate) è possibile ricondurre ad una di esse la clausola con cui si fissi un termine minimo di preavviso per il recesso dal contratto sanzionandone l'inosservanza con l'applicazione di una penale.
pagina 8 di 14 D'altronde, la giurisprudenza di legittimità è assolutamente concorde nel ritenere che
“In materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altri simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione”
(Cass. 18550/2021; cfr., negli stessi termini Cass. 6558/2010); “La clausola penale, espressamente prevista dagli artt. 1382 e ss cod.civ., non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi di clausole vessatorie tassativamente previste dall'articolo 1341 c.c.” (Cass.
20744/2004). È stato pure affermato (come poc'anzi visto) che nemmeno l'esclusione della facoltà di recesso da un contratto costituisce clausola vessatoria (cfr. la già citata Cass.
14038/2013). Analogamente si è ritenuto che “La clausola di durata del contratto con divieto di recesso anticipato, pur inserita nelle condizioni generali predisposte da una delle parti in relazione ad un rapporto ad esecuzione continuata o periodica, non è particolarmente onerosa ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., poiché non sancisce la tacita proroga o rinnovazione del contratto, né limita la facoltà di opporre eccezioni, concernendo la pattuizione di un termine, anche non suscettibile di deroga, alla normale disciplina dei contratti di durata” (Cass. 17579/2015).
I summenzionati principi si trovano affermati sin da giurisprudenza risalente e nei più disparati ambiti (Cass. 17817/2005: “Il lavoratore subordinato può liberamente disporre della propria facoltà di recesso dal rapporto, come nell'ipotesi di pattuizione di una garanzia di durata minima dello stesso. Non contrasta pertanto con alcuna norma o principio dell'ordinamento giuridico la clausola con cui si prevedano limiti all'esercizio di detta facoltà, stabilendosi a carico del lavoratore un obbligo risarcitorio per l'ipotesi di dimissioni anticipate rispetto ad un periodo di durata minima (nella fattispecie, il contratto era stato stipulato per l'assunzione di un pilota presso una compagnia aerea che si assumeva i costi dell'addestramento per il conseguimento dell'abilitazione a condurre un dato tipo di aeromobile). La medesima clausola non rientra neppure in alcuna delle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 1341 cod. civ., per le quali è richiesta l'approvazione specifica per iscritto”; Cass. 3314/1983: “La clausola che, in relazione ad un contratto di mandato a termine irrevocabile, prevede il pagamento di una data somma da parte del mandante per l'ipotesi che questi receda dal contratto prima del termine convenzionalmente previsto costituisce una clausola penale, che, non rientrando nel novero delle clausole
pagina 9 di 14 particolarmente onerose previste dall'art. 1341 cod. civ., non deve essere approvata specificamente per iscritto”).
Ha dunque errato il Tribunale nel sussumere la clausola nell'ambito di operatività dell'art. 1341, comma 2, c.c. e nel ritenere per tale motivo nulla la stessa (sulla base dell'ulteriore presupposto della mancanza di apposita e separata sottoscrizione).
9.3.3 È il caso di precisare che l'aspetto in questione, sebbene non specificamente censurato da con i motivi di appello, può ben essere delibato in questa sede. Parte_1
Sebbene infatti entrambe le parti prendano le mosse dal medesimo assunto, quello, cioè, del possibile carattere vessatorio (in astratto) della clausola in contestazione, disquisendo solo in ordine alla presenza o meno della sua specifica approvazione per iscritto, non è precluso a questa Corte indagare la questione a monte dell'effettiva riconducibilità della clausola al novero di quelle c.d. vessatorie.
È costante, infatti, anche a tale riguardo, l'indirizzo della Suprema Corte secondo cui “Il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, con la conseguenza che l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione […] riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame” (Cass. 32563/2024). Invero, “ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione”
(Cass. 24783/2018). Sicché, in definitiva, “L'effetto devolutivo preclude al giudice d'appello esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non impedisce che la decisione si fondi su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, siano
pagina 10 di 14 tuttavia in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone necessario antecedente logico e giuridico;
in appello, infatti, il giudice può riesaminare
l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolgere punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di giudicato interno in assenza di contestazione, decidendo anche in base a ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di gravame” (Cass.
30129/2024; cfr., altresì, per un'illuminante esemplificazione sul tema, Cass. 30728/2022).
9.4 A questo punto va osservato che non ha tempestivamente e Controparte_1 specificamente contestato, in primo grado, la circostanza addotta da relativa alle date Pt_1 di inserimento nel Sistema Informativo Integrato (II) della comunicazione di recesso per passaggio a nuovo fornitore (ottobre 2008) e della sua decorrenza (1° novembre 2009) (cfr. in particolare le allegazioni contenute nella comparsa di risposta in primo grado secondo cui “nel caso di specie, la richiesta di acquisizione del POD sopra emarginato (sito non domestico alimentato in media tensione) a mezzo del nuovo fornitore è stata inserita nel Sistema
Informativo lntegrato (II) in data 08 ottobre 2019, con decorrenza del termine dal 01 novembre 2019…Nel rispetto del termine di preavviso previsto dall'art. 12 delle condizioni generali di fornitura sopra richiamate…lo switch-out si sarebbe dovuto verificare con decorrenza 01 novembre 2020…La richiesta di acquisizione del POD IT001E00216761 da parte del nuovo fornitore ha avuto decorrenza dal 1 novembre 2019, mentre avrebbe dovuto verificarsi dal 1 novembre 2020”).
A corredo di tali assunti la società opposta ha prodotto, con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., una schermata a proprio dire proveniente dal predetto II (vale a dire, secondo quanto ivi precisato, “quell'infrastruttura, realizzata e gestita da Acquirente Unico S.p.a., tramite cui vengono gestiti i flussi informativi (come anagrafiche cliente e dati di misura), tra distributori e venditori, relativi alle utenze di energia elettrica e del gas naturale, nonché alcuni dei principali processi commerciali, come la voltura e, per quanto interesse in questa sede, lo switching”) attestante “le date di richiesta di acquisizione del POD intestato all'opponente a mezzo del nuovo fornitore (da un lato) e di relativa e conseguente decorrenza e perfezionamento (dall'altro)”. Per migliore evidenza si riporta di seguito il documento richiamato.
pagina 11 di 14 A fronte di tale produzione l'opponente ancora una volta ha omesso di negare espressamente la rappresentata tempistica con cui veniva comunicato il recesso ed indicata la sua decorrenza, limitandosi dapprima ad indicare come “inconferente” il documento (cfr. la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.) e poi ad osservare che da esso “non si evince la provenienza” (cfr. terza memoria ex art. 183 c.p.c.).
Una difesa del genere è inidonea a far sorgere in capo alla controparte l'onere di dimostrare la circostanza già allegata (e non specificamente contestata). Pertanto, deve ritenersi superflua la stessa ammissione di c.t.u. per la conferma delle risultanze della
“schermata”, che, appunto, possono darsi sostanzialmente per non contestate, almeno per quanto riguarda le principali circostanze di interesse (vale a dire l'inoltro della richiesta di switching solo ad ottobre 2019 iniziato e la decorrenza indicata al 1° di novembre dello stesso anno).
9.5 Per le suesposte considerazioni, che assorbono ogni altro profilo, l'appello merita accoglimento.
Invero, la penale oggetto della fattura azionata in via monitoria risulta essere stata addebitata sulla base di una clausola contrattuale validamente pattuita, indi efficace inter partes, e ne è stata legittima l'applicazione nel caso concreto (con l'addebito del minimo previsto di € 1.500,00 per i 12 mesi di mancato preavviso) considerato l'omesso rispetto del termine di preavviso da essa contemplato.
L'opposizione a decreto ingiuntivo va pertanto rigettata e a ciò consegue l'acquisto di efficacia esecutiva del decreto ex art. 653 c.p.c..
pagina 12 di 14 10. In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico della parte appellata.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §
2 per il primo grado e § 12 per il secondo, secondo i parametri medi (eccezion fatta per la fase
3 in appello, per la quale si giustifica il dimezzamento del parametro medio per la modesta attività svolta).
Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 5.201 ad € 26.000. Pertanto:
1^ grado (§ 2): € 919,00 fase 1, € 777,00 fase 2, € 1.680,00 fase 3 ed € 1.701,00 fase 4, in tutto € 5.077,00, oltre accessori di legge;
2^ grado (§ 12): € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 922,00 fase 3 ed € 956,00 fase 4, in tutto € 4.888,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 162/2022 emessa dal
Tribunale di Firenze e pubblicata il 20/01/2022, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
1702/2020 proposta da e, visto l'art. 653 c.p.c., dichiara l'esecutorietà Controparte_1 del suddetto decreto;
2. condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese del doppio grado di giudizio, che liquida: a) per il primo grado, in complessivi € 5.077,00 a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
b) per il secondo grado, in € 382,50 a titolo di esborsi e in complessivi € 4.888,00 a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, camera di consiglio del 16.10.2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
pagina 13 di 14 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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