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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/05/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la regolamentazione dell'affidamento della figlia nata al di fuori del matrimonio e il contributo al suo mantenimento R.G. n. 607/2025, promosso con ricorso depositato in data 6.2.2025 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luigia-Angela Narder giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Cimadolmo, via G. A. Mengaldo n.
22/c/2;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Breda giusta mandato depositato all'udienza del 7.5.2025, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Treviso, viale G. Verdi n. 21; c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 7.5.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1) disporre l'affidamento condiviso di con collocazione prevalente e residenza presso la Persona_1
casa materna.
I genitori concordano che le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo mentre, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Altresì i genitori si impegnano a concordare ogni scelta relativa all'istruzione, all'educazione, e alla salute della figlia minore tenendo conto dei suoi bisogni, della capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni, nonché a permettere alla figlia di conservare significativi rapporti con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La madre provvederà a comunicare tempestivamente al padre gli eventuali cambi di residenza.
2) Il padre ha ampia facoltà di visita della figlia, potrà vedere e tenere con sé - salvo Persona_1
diversi ed ulteriori accordi tra i genitori e compatibilmente con gli impegni della figlia e lavorativi di entrambi i genitori - con le seguenti modalità:
- un giorno durante la settimana, identificato nel giovedì, in cui potrà pernottare dal Persona_1
padre e poi sarà cura di quest'ultimo accompagnare la figlia a scuola il girono seguente;
a week end alternati, con pernotto dal padre: dal venerdì sera, allorquando il padre si recherà presso l'abitazione materna per prendere che pernotterà presso l'abitazione dello stesso. Il padre dovrà poi Persona_1
accompagnare a scuola la figlia il lunedì mattina o durante le vacanze estive: due settimane anche non consecutive, precisando che il periodo delle vacanze dovranno essere preventivamente concordare tra i genitori entro le vacanze entro il
30 maggio di ogni anno.
2 o Le festività del Santo Natale e di Pasqua saranno alternate rispetto all'anno precedente, così come ogni altra festività
e/o ponte;
durante le vacanze pasquali, passerà il giorno di Pasqua con un genitore ed Persona_1
il giorno di pasquetta con l'altro; per il periodo di Natale, essendo a casa dalla scuola, Persona_1
le vacanze natalizie verranno divise tra i genitori e quindi trascorrerà con un genitore il Persona_1
periodo dal 23 al 30 dicembre e con l'atro genitore il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio. Il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di Santo Stefano con l'altro, e così alternativamente anno per anno. Anche tale periodo sarà alternato tra i genitori.
Resta inteso che tali modalità di visita rappresentano criteri di massima che ben potranno essere modificati concordemente dalle parti, con un preavviso di almeno 48 ore. I genitori si impegnano, inoltre, a concordare il calendario delle visite paterne, delle vacanze e delle festività all'inizio di ogni anno solare (entro il mese di gennaio) e per quanto concerne quelle estive entro il 30 maggio di ogni anno.
3) Qualora uno o l'altro genitore cambi lavoro o semplicemente orario di lavoro, che di fatto pregiudichi il diritto di visita dell'uno o dell'altro o di entrambi, i genitori si impegnano a rivedere concordemente le modalità del diritto di visita, in modo da venire incontro alle effettive esigenze lavorative di ciascuno, concordando un calendario che permetta una nuova ripartizione tra i genitori, il tutto compatibilmente con gli impegni scolatici, ricreativi e sportivi di Persona_1
[...]
4) Disporsi a carico del padre, a titolo di concorso al mantenimento di il versamento Persona_1
della somma mensile di € 280,00 entro il 20 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, importo che verrà versato mediante bonifico bancario alla signora Parte_1
5) Le spese straordinarie in favore di verranno corrisposte nella misura del 50% per Persona_1
ciascun genitore. Al fine di evitare possibili contestazioni tra le parti, per l'identificazione delle spese straordinarie ci si richiama al Protocollo del Tribunale di Treviso, che si intende qui integralmente riportato.
6) L'Assegno Unico Universale verrà percepito nella misura del 100% dalla signora genitore con il Parte_1
quale risiede stabilmente e come per altro già concordato tra le parti. Persona_1
3 7) Spetterà agli stessi nelle rispettive dichiarazioni dei redditi, la detrazione fiscale sul 50% delle spese detraibili: i documenti fiscali dovranno essere intestati, ove possibile, alla figlia, in modo da poter annotare sul documento che la spesa è stata sostenuta al 50% dai genitori. Qualora il documento di spesa debba riportare il soggetto che provvede al pagamento, verranno richieste ai rispettivi enti due distinte dichiarazioni, a nome dei singoli genitori, per la spesa da ciascuno sostenuta.
8) Spese di lite compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.2.2025, la signora conveniva in giudizio il signor Parte_1
chiedendo al Tribunale di determinare le condizioni di affido, collocazione e Persona_1
mantenimento della figlia nata dalla relazione more uxorio tra le parti. Persona_1
Il Giudice relatore, con decreto del 7.2.2025, fissava l'udienza per la prima comparizione delle parti dinnanzi a sé.
Nessuno si costituiva in giudizio per il signor nonostante la regolare notifica del Persona_1
ricorso; pertanto, la ricorrente depositava le proprie memorie ex art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 7.5.2025, compariva in udienza il resistente personalmente, privo dell'assistenza di un difensore.
A fronte del fatto che, nel corso della discussione, emergeva la possibilità di raggiungere una soluzione concordata della vertenza, il signor conferiva procura alle liti al proprio difensore, il Persona_1
quale si costituiva formalmente in giudizio mediante deposito del mandato.
I procuratori delle parti, quindi, precisavano congiuntamente le conclusioni sopra epigrafate.
A seguito della discussione orale della causa, nella quale i procuratori si riportavano all'accordo raggiunto, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
4 Il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni concordate, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali delle parti, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse della figlia minore Persona_1
Anche l'integrale compensazione delle spese di lite è congrua, stante l'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dispone l'affidamento condiviso di con collocazione prevalente e Persona_1
residenza presso la casa materna.
I genitori concordano che le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo mentre, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Altresì i genitori si impegnano a concordare ogni scelta relativa all'istruzione, all'educazione, e alla salute della figlia minore tenendo conto dei suoi bisogni, della capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni, nonché a permettere alla figlia di conservare significativi rapporti con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La madre provvederà a comunicare tempestivamente al padre gli eventuali cambi di residenza.
2) Il padre ha ampia facoltà di visita della figlia, potrà vedere e tenere con sé Persona_1
- salvo diversi ed ulteriori accordi tra i genitori e compatibilmente con gli impegni della figlia e
[...]
lavorativi di entrambi i genitori - con le seguenti modalità:
- un giorno durante la settimana, identificato nel giovedì, in cui potrà Persona_1
pernottare dal padre e poi sarà cura di quest'ultimo accompagnare la figlia a scuola il girono seguente;
- a week end alternati, con pernotto dal padre: dal venerdì sera, allorquando il padre si recherà presso l'abitazione materna per prendere che pernotterà presso l'abitazione Persona_1
dello stesso. Il padre dovrà poi accompagnare a scuola la figlia il lunedì mattina
5 - durante le vacanze estive: due settimane anche non consecutive, precisando che il periodo delle vacanze dovranno essere preventivamente concordare tra i genitori entro le vacanze entro il 30 maggio di ogni anno.
- Le festività del Santo Natale e di Pasqua saranno alternate rispetto all'anno precedente, così come ogni altra festività e/o ponte;
durante le vacanze pasquali, passerà il Persona_1
giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di pasquetta con l'altro; per il periodo di Natale, essendo a casa dalla scuola, le vacanze natalizie verranno divise tra i genitori e Persona_1
quindi trascorrerà con un genitore il periodo dal 23 al 30 dicembre e Persona_1
con l'atro genitore il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio. Il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di Santo Stefano con l'altro, e così alternativamente anno per anno. Anche tale periodo sarà alternato tra i genitori.
Resta inteso che tali modalità di visita rappresentano criteri di massima che ben potranno essere modificati concordemente dalle parti, con un preavviso di almeno 48 ore. I genitori si impegnano, inoltre, a concordare il calendario delle visite paterne, delle vacanze e delle festività all'inizio di ogni anno solare (entro il mese di gennaio) e per quanto concerne quelle estive entro il 30 maggio di ogni anno.
3) Dà atto che, qualora uno o l'altro genitore cambi lavoro o semplicemente orario di lavoro, che di fatto pregiudichi il diritto di visita dell'uno o dell'altro o di entrambi, i genitori si impegnano a rivedere concordemente le modalità del diritto di visita, in modo da venire incontro alle effettive esigenze lavorative di ciascuno, concordando un calendario che permetta una nuova ripartizione tra i genitori, il tutto compatibilmente con gli impegni scolatici, ricreativi e sportivi di Persona_1
[...]
4) Dispone a carico del padre, a titolo di concorso al mantenimento di Persona_1
il versamento della somma mensile di € 280,00 entro il 20 di ogni mese, rivalutabile
[...]
6 annualmente secondo gli indici ISTAT, importo che verrà versato mediante bonifico bancario alla signora Parte_1
5) Le spese straordinarie in favore di verranno corrisposte nella Persona_1
misura del 50% per ciascun genitore. Al fine di evitare possibili contestazioni tra le parti, per l'identificazione delle spese straordinarie ci si richiama al Protocollo del Tribunale di Treviso, che si intende qui integralmente riportato.
6) L'Assegno Unico Universale verrà percepito nella misura del 100% dalla signora Parte_1
genitore con il quale risiede stabilmente e come per altro già Persona_1
concordato tra le parti.
7) Spetterà agli stessi nelle rispettive dichiarazioni dei redditi, la detrazione fiscale sul 50% delle spese detraibili: i documenti fiscali dovranno essere intestati, ove possibile, alla figlia, in modo da poter annotare sul documento che la spesa è stata sostenuta al 50% dai genitori. Qualora il documento di spesa debba riportare il soggetto che provvede al pagamento, verranno richieste ai rispettivi enti due distinte dichiarazioni, a nome dei singoli genitori, per la spesa da ciascuno sostenuta.
8) Spese di lite compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 7.5.2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la regolamentazione dell'affidamento della figlia nata al di fuori del matrimonio e il contributo al suo mantenimento R.G. n. 607/2025, promosso con ricorso depositato in data 6.2.2025 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luigia-Angela Narder giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Cimadolmo, via G. A. Mengaldo n.
22/c/2;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Breda giusta mandato depositato all'udienza del 7.5.2025, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Treviso, viale G. Verdi n. 21; c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 7.5.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1) disporre l'affidamento condiviso di con collocazione prevalente e residenza presso la Persona_1
casa materna.
I genitori concordano che le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo mentre, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Altresì i genitori si impegnano a concordare ogni scelta relativa all'istruzione, all'educazione, e alla salute della figlia minore tenendo conto dei suoi bisogni, della capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni, nonché a permettere alla figlia di conservare significativi rapporti con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La madre provvederà a comunicare tempestivamente al padre gli eventuali cambi di residenza.
2) Il padre ha ampia facoltà di visita della figlia, potrà vedere e tenere con sé - salvo Persona_1
diversi ed ulteriori accordi tra i genitori e compatibilmente con gli impegni della figlia e lavorativi di entrambi i genitori - con le seguenti modalità:
- un giorno durante la settimana, identificato nel giovedì, in cui potrà pernottare dal Persona_1
padre e poi sarà cura di quest'ultimo accompagnare la figlia a scuola il girono seguente;
a week end alternati, con pernotto dal padre: dal venerdì sera, allorquando il padre si recherà presso l'abitazione materna per prendere che pernotterà presso l'abitazione dello stesso. Il padre dovrà poi Persona_1
accompagnare a scuola la figlia il lunedì mattina o durante le vacanze estive: due settimane anche non consecutive, precisando che il periodo delle vacanze dovranno essere preventivamente concordare tra i genitori entro le vacanze entro il
30 maggio di ogni anno.
2 o Le festività del Santo Natale e di Pasqua saranno alternate rispetto all'anno precedente, così come ogni altra festività
e/o ponte;
durante le vacanze pasquali, passerà il giorno di Pasqua con un genitore ed Persona_1
il giorno di pasquetta con l'altro; per il periodo di Natale, essendo a casa dalla scuola, Persona_1
le vacanze natalizie verranno divise tra i genitori e quindi trascorrerà con un genitore il Persona_1
periodo dal 23 al 30 dicembre e con l'atro genitore il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio. Il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di Santo Stefano con l'altro, e così alternativamente anno per anno. Anche tale periodo sarà alternato tra i genitori.
Resta inteso che tali modalità di visita rappresentano criteri di massima che ben potranno essere modificati concordemente dalle parti, con un preavviso di almeno 48 ore. I genitori si impegnano, inoltre, a concordare il calendario delle visite paterne, delle vacanze e delle festività all'inizio di ogni anno solare (entro il mese di gennaio) e per quanto concerne quelle estive entro il 30 maggio di ogni anno.
3) Qualora uno o l'altro genitore cambi lavoro o semplicemente orario di lavoro, che di fatto pregiudichi il diritto di visita dell'uno o dell'altro o di entrambi, i genitori si impegnano a rivedere concordemente le modalità del diritto di visita, in modo da venire incontro alle effettive esigenze lavorative di ciascuno, concordando un calendario che permetta una nuova ripartizione tra i genitori, il tutto compatibilmente con gli impegni scolatici, ricreativi e sportivi di Persona_1
[...]
4) Disporsi a carico del padre, a titolo di concorso al mantenimento di il versamento Persona_1
della somma mensile di € 280,00 entro il 20 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, importo che verrà versato mediante bonifico bancario alla signora Parte_1
5) Le spese straordinarie in favore di verranno corrisposte nella misura del 50% per Persona_1
ciascun genitore. Al fine di evitare possibili contestazioni tra le parti, per l'identificazione delle spese straordinarie ci si richiama al Protocollo del Tribunale di Treviso, che si intende qui integralmente riportato.
6) L'Assegno Unico Universale verrà percepito nella misura del 100% dalla signora genitore con il Parte_1
quale risiede stabilmente e come per altro già concordato tra le parti. Persona_1
3 7) Spetterà agli stessi nelle rispettive dichiarazioni dei redditi, la detrazione fiscale sul 50% delle spese detraibili: i documenti fiscali dovranno essere intestati, ove possibile, alla figlia, in modo da poter annotare sul documento che la spesa è stata sostenuta al 50% dai genitori. Qualora il documento di spesa debba riportare il soggetto che provvede al pagamento, verranno richieste ai rispettivi enti due distinte dichiarazioni, a nome dei singoli genitori, per la spesa da ciascuno sostenuta.
8) Spese di lite compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.2.2025, la signora conveniva in giudizio il signor Parte_1
chiedendo al Tribunale di determinare le condizioni di affido, collocazione e Persona_1
mantenimento della figlia nata dalla relazione more uxorio tra le parti. Persona_1
Il Giudice relatore, con decreto del 7.2.2025, fissava l'udienza per la prima comparizione delle parti dinnanzi a sé.
Nessuno si costituiva in giudizio per il signor nonostante la regolare notifica del Persona_1
ricorso; pertanto, la ricorrente depositava le proprie memorie ex art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 7.5.2025, compariva in udienza il resistente personalmente, privo dell'assistenza di un difensore.
A fronte del fatto che, nel corso della discussione, emergeva la possibilità di raggiungere una soluzione concordata della vertenza, il signor conferiva procura alle liti al proprio difensore, il Persona_1
quale si costituiva formalmente in giudizio mediante deposito del mandato.
I procuratori delle parti, quindi, precisavano congiuntamente le conclusioni sopra epigrafate.
A seguito della discussione orale della causa, nella quale i procuratori si riportavano all'accordo raggiunto, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
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4 Il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni concordate, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali delle parti, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse della figlia minore Persona_1
Anche l'integrale compensazione delle spese di lite è congrua, stante l'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dispone l'affidamento condiviso di con collocazione prevalente e Persona_1
residenza presso la casa materna.
I genitori concordano che le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo mentre, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Altresì i genitori si impegnano a concordare ogni scelta relativa all'istruzione, all'educazione, e alla salute della figlia minore tenendo conto dei suoi bisogni, della capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni, nonché a permettere alla figlia di conservare significativi rapporti con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La madre provvederà a comunicare tempestivamente al padre gli eventuali cambi di residenza.
2) Il padre ha ampia facoltà di visita della figlia, potrà vedere e tenere con sé Persona_1
- salvo diversi ed ulteriori accordi tra i genitori e compatibilmente con gli impegni della figlia e
[...]
lavorativi di entrambi i genitori - con le seguenti modalità:
- un giorno durante la settimana, identificato nel giovedì, in cui potrà Persona_1
pernottare dal padre e poi sarà cura di quest'ultimo accompagnare la figlia a scuola il girono seguente;
- a week end alternati, con pernotto dal padre: dal venerdì sera, allorquando il padre si recherà presso l'abitazione materna per prendere che pernotterà presso l'abitazione Persona_1
dello stesso. Il padre dovrà poi accompagnare a scuola la figlia il lunedì mattina
5 - durante le vacanze estive: due settimane anche non consecutive, precisando che il periodo delle vacanze dovranno essere preventivamente concordare tra i genitori entro le vacanze entro il 30 maggio di ogni anno.
- Le festività del Santo Natale e di Pasqua saranno alternate rispetto all'anno precedente, così come ogni altra festività e/o ponte;
durante le vacanze pasquali, passerà il Persona_1
giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di pasquetta con l'altro; per il periodo di Natale, essendo a casa dalla scuola, le vacanze natalizie verranno divise tra i genitori e Persona_1
quindi trascorrerà con un genitore il periodo dal 23 al 30 dicembre e Persona_1
con l'atro genitore il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio. Il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di Santo Stefano con l'altro, e così alternativamente anno per anno. Anche tale periodo sarà alternato tra i genitori.
Resta inteso che tali modalità di visita rappresentano criteri di massima che ben potranno essere modificati concordemente dalle parti, con un preavviso di almeno 48 ore. I genitori si impegnano, inoltre, a concordare il calendario delle visite paterne, delle vacanze e delle festività all'inizio di ogni anno solare (entro il mese di gennaio) e per quanto concerne quelle estive entro il 30 maggio di ogni anno.
3) Dà atto che, qualora uno o l'altro genitore cambi lavoro o semplicemente orario di lavoro, che di fatto pregiudichi il diritto di visita dell'uno o dell'altro o di entrambi, i genitori si impegnano a rivedere concordemente le modalità del diritto di visita, in modo da venire incontro alle effettive esigenze lavorative di ciascuno, concordando un calendario che permetta una nuova ripartizione tra i genitori, il tutto compatibilmente con gli impegni scolatici, ricreativi e sportivi di Persona_1
[...]
4) Dispone a carico del padre, a titolo di concorso al mantenimento di Persona_1
il versamento della somma mensile di € 280,00 entro il 20 di ogni mese, rivalutabile
[...]
6 annualmente secondo gli indici ISTAT, importo che verrà versato mediante bonifico bancario alla signora Parte_1
5) Le spese straordinarie in favore di verranno corrisposte nella Persona_1
misura del 50% per ciascun genitore. Al fine di evitare possibili contestazioni tra le parti, per l'identificazione delle spese straordinarie ci si richiama al Protocollo del Tribunale di Treviso, che si intende qui integralmente riportato.
6) L'Assegno Unico Universale verrà percepito nella misura del 100% dalla signora Parte_1
genitore con il quale risiede stabilmente e come per altro già Persona_1
concordato tra le parti.
7) Spetterà agli stessi nelle rispettive dichiarazioni dei redditi, la detrazione fiscale sul 50% delle spese detraibili: i documenti fiscali dovranno essere intestati, ove possibile, alla figlia, in modo da poter annotare sul documento che la spesa è stata sostenuta al 50% dai genitori. Qualora il documento di spesa debba riportare il soggetto che provvede al pagamento, verranno richieste ai rispettivi enti due distinte dichiarazioni, a nome dei singoli genitori, per la spesa da ciascuno sostenuta.
8) Spese di lite compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 7.5.2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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