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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 08/04/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott. Pietro Genoviva Presidente
Dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere relatore
Dott. Michele Campanale Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 159/2023 R.G., proposta da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Dal Cin
APPELLANTE contro
(p.i. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Calogero Lanza e Matteo Giarratana
APPELLATA
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da atti introduttivi non avendo depositato note ex art. 352 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c. sulla premessa di aver sottoscritto in Parte_1
data 30 gennaio 2015 un contratto di prestito al consumo con avente n. CP_1
14568837, lamentava l'applicazione di tasso usurario considerati tutti i costi con conseguente nullità, ai sensi dell'art. 1815 c.c., degli interessi pattuiti, chiedeva al
Tribunale di Taranto, previa instaurazione del contraddittorio nei confronti di CP_1
l'accertamento della dedotta nullità e la condanna della controparte alla
[...]
restituzione in proprio favore della somma di euro 2.841,24, corrispondente agli interessi versati, ovvero alla somma maggiore o minore accertata in causa;
in via subordinata, chiedeva l'accertamento dell'applicazione dell'anatocismo derivante dal calcolo delle rate di rimborso del finanziamento con il sistema dell'ammortamento alla francese nonché l'accertamento dell'applicazione di interessi difformi da quelli pattuiti in contratto con conseguente sostituzione, stante la violazione degli artt. 117 e 125 bis
t.u.b., del tasso di interesse applicato con quello previsto dall'art. 117, co. 7, t.u.b. e la condanna della controparte alla restituzione della somma di euro 2.841,24, o della maggiore o minore somma accertata in corso di causa;
in estremo subordine chiedeva l'accertamento della presenza dell'anatocismo e la declaratoria della nullità delle clausole relative agli interessi applicati con condanna di alla restituzione CP_1
di quanto non dovuto e/o al ripristino del tasso legale e/o Bot;
in ogni caso con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario. si costituiva in giudizio sollevando eccezioni preliminari Controparte_1
(incompetenza per valore del Tribunale adito per essere competente il giudice di pace e conseguente inammissibilità del procedimento sommario di cognizione, nullità del ricorso introduttivo del giudizio in ragione della incompletezza del contenuto) e nel merito contestando il fondamento degli assunti avversari e delle pretese avanzate;
formulava conclusioni coerenti con le dette difese e chiedeva la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Disposta la trasformazione del rito da sommario a ordinario, all'esito del giudizio il
Tribunale adito con sentenza n. 25896/2022, pubblicata in data 21 ottobre 2022, disponeva l'espunzione della consulenza tecnica di parte [rectius perizia] prodotta dal rigettava la domanda e condannava l'attore alla rifusione delle spese di lite in Pt_1 favore della controparte;
disponeva, altresì, l'omissione delle generalità e dei dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2022. ha proposto appello chiedendo in via preliminare la declaratoria di nullità Parte_1
della sentenza impugnata poiché priva di motivazione o con motivazione apparente e, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni formulate in prime cure, previa ammissione dei mezzi istruttori articolati in prime cure e di c.t.u. contabile accompagnata dalla declaratoria di illegittimità della espunzione della perizia di parte;
ha poi invocato la compensazione delle spese di lite del primo grado o, in subordine, la pag. 2/6 loro riduzione atteso che la liquidazione risultava sproporzionata rispetto al petitum; il tutto con vittoria delle spese del secondo grado o in subordine con compensazione delle medesime.
Si è costituita ed ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1
tardività in quanto proposto con atto di citazione notificato il 21 aprile 2023 oltre il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza impugnata al difensore del Pt_1
avvenuta in data 25 ottobre 2022; nel merito ha contestato il fondamento dell'impugnazione e ne ha chiesto il rigetto con riproposizione delle conclusioni, anche di carattere preliminare, formulate in prime cure;
in ogni caso vinte le spese di lite e con richiesta di omissione delle generalità e dei dati identificativi della deducente ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
La causa viene ora in decisione all'esito della rimessione della causa al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile poiché proposto tardivamente con atto di citazione notificato in data 23 aprile 2023, e quindi oltre il termine previsto dall'art. 325 c.p.c decorrente dalla notifica della sentenza n. 2589/2022, avvenuta in data 25 ottobre 2022.
L'impugnante, in replica a quanto sostenuto da controparte, ha rivendicato l'applicazione del termine ex art. 327 c.p.c., non ancora decorso al tempo della notifica dell'atto di appello in ragione della data di pubblicazione della sentenza (21 ottobre
2022); al riguardo ha evidenziato che: - la notificazione di provvedimento soggetto a impugnazione deve avvenire in modo che il destinatario percepisca non solo il contenuto del provvedimento ma anche l'intenzione univoca del notificante di sollecitarne la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale impugnazione mentre nel caso di specie alla p.e.c. inviata dal difensore della controparte, recante il seguente oggetto:
“COMUNICAZIONE 6964/2019 CC , non era stata allegata la copia conforme Pt_1
della sentenza;
- la p.e.c., inoltre, non conteneva la dicitura “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” né conteneva la relata di notifica, bensì solo l'invito al pagamento delle spese di lite, necessario per poter procedere all'eventuale esecuzione come previsto dal Codice deontologico, tanto vero che in risposta il proprio difensore aveva risposto che avrebbe incontrato l'assistito il successivo mercoledì e che avrebbe fatto sapere alla mittente dell'esito dell'incontro e delle possibilità di saldo spontaneo,
pag. 3/6 aggiungendo che successivamente era stata concordata una rateizzazione senza che si facesse mai riferimento all'impugnazione della sentenza;
- la notifica della sentenza, ai fini della decorrenza del termine ex art. 325 c.p.c., deve contenere, nella relata che nel caso di specie difettava, l'espressa menzione del procuratore quale destinatario;
- al medesimo scopo non è sufficiente che la parte abbia avuto conoscenza in qualsiasi modo della sentenza o del suo contenuto.
Gli argomenti utilizzati dall'impugnante per contrastare la tardività del gravame non sono condivisibili.
Va detto in primo luogo che la mancanza, nella copia della sentenza notificata, della attestazione di conformità all'originale non incide sulla validità della notificazione, attesa la tassatività dei casi di nullità previsti dall'art. 160 c.p.c., e non ne comporta l'inidoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, salvo che il destinatario della notifica non lamenti l'incompletezza della copia ricevuta o la difformità tra tale copia e l'originale (si veda Cass. 29 marzo 2022, n. 10138 relativa a fattispecie in cui la
S.C. ha ritenuto idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione la notificazione della copia del provvedimento impugnato, a sua volta pervenuto al notificante a cura della cancelleria in esecuzione dell'adempimento imposto dall'art. 133 c.p.c., in quanto la stessa era stata effettuata a mezzo p.e.c. dal procuratore della parte notificante e non vi era contestazione circa la sua corrispondenza all'originale).
Si rileva poi che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna abbia comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale
(Cass S.U. 28 settembre 2018, n. 23620; nella specie, la S.C. ha ritenuto costituisse una mera irregolarità la mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio p.e.c., della dizione
"notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" essendo pacifico tra le parti l'avvenuto perfezionamento della notifica).
Per il resto si segnala che nella p.e.c. inviata dal difensore di al difensore CP_1 del si legge: “in relazione alla sentenza in oggetto indicata che le allego in forma Pt_1
integrale a tutti gli effetti di legge, con la presente sono a richiederle informazioni circa la volontà del suo assistito di procedere con l'esecuzione spontanea della stessa. A tal fine, il sig. potrà procedere al pagamento della somma complessiva di € Pt_1
pag. 4/6 5.836,48 a mezzo b.b. sulle seguenti coordinate bancarie: IT 04 F 03069 12711
100000018136 tratto su Intesa San Paolo, indicando nella causale Compass - Crupi.
Il tutto oltre a tassa di registro per la quale vorrà provvedere direttamente.”. E' dunque vero che la p.e.c. in esame conteneva una richiesta di informazioni in ordine all'attuazione della sentenza allegata, ed in particolare con riferimento al pagamento delle spese di lite, ma nel contempo evidenziava che la sentenza veniva allegata “in forma integrale e a tutti gli effetti di legge”. Tanto poneva il destinatario, soggetto qualificato e munito delle competenze tecniche, nella condizione di comprendere le conseguenze della allegazione della sentenza alla p.e.c..
Conclusivamente l'appello va dichiarato inammissibile. Ne deriva la preclusione dell'esame di ogni altra eccezione o richiesta formulata dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto delle attività effettivamente espletate ed in applicazione dei parametri minimi previste dal d.m. n. 147/2022 non avendo la decisione della controversia richiesto la risoluzione di questioni complesse.
Infine, vista la richiesta avanzata da e tenuto conto degli addebiti rivolti CP_1
a quest'ultima, va disposta l'omissione, in caso di diffusione della presente sentenza, delle generalità e degli altri elementi identificativi della società appellata ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 196/2003.
Al rigetto del gravame consegue l'obbligo della parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Taranto n. 2589/2022, pubblicata in data 21 ottobre 2022, così provvede: dichiara inammissibile l'appello;
pag. 5/6 condanna alla rifusione in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite del presente grado, liquidate in euro 962,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a.; dispone l'omissione, in caso di diffusione della presente sentenza, delle generalità e degli altri elementi identificativi della società appellata ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n.
196/2003; dichiara, ai sensi art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Anna Maria Marra) (dott. Pietro Genoviva)
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott. Pietro Genoviva Presidente
Dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere relatore
Dott. Michele Campanale Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 159/2023 R.G., proposta da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Dal Cin
APPELLANTE contro
(p.i. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Calogero Lanza e Matteo Giarratana
APPELLATA
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da atti introduttivi non avendo depositato note ex art. 352 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c. sulla premessa di aver sottoscritto in Parte_1
data 30 gennaio 2015 un contratto di prestito al consumo con avente n. CP_1
14568837, lamentava l'applicazione di tasso usurario considerati tutti i costi con conseguente nullità, ai sensi dell'art. 1815 c.c., degli interessi pattuiti, chiedeva al
Tribunale di Taranto, previa instaurazione del contraddittorio nei confronti di CP_1
l'accertamento della dedotta nullità e la condanna della controparte alla
[...]
restituzione in proprio favore della somma di euro 2.841,24, corrispondente agli interessi versati, ovvero alla somma maggiore o minore accertata in causa;
in via subordinata, chiedeva l'accertamento dell'applicazione dell'anatocismo derivante dal calcolo delle rate di rimborso del finanziamento con il sistema dell'ammortamento alla francese nonché l'accertamento dell'applicazione di interessi difformi da quelli pattuiti in contratto con conseguente sostituzione, stante la violazione degli artt. 117 e 125 bis
t.u.b., del tasso di interesse applicato con quello previsto dall'art. 117, co. 7, t.u.b. e la condanna della controparte alla restituzione della somma di euro 2.841,24, o della maggiore o minore somma accertata in corso di causa;
in estremo subordine chiedeva l'accertamento della presenza dell'anatocismo e la declaratoria della nullità delle clausole relative agli interessi applicati con condanna di alla restituzione CP_1
di quanto non dovuto e/o al ripristino del tasso legale e/o Bot;
in ogni caso con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario. si costituiva in giudizio sollevando eccezioni preliminari Controparte_1
(incompetenza per valore del Tribunale adito per essere competente il giudice di pace e conseguente inammissibilità del procedimento sommario di cognizione, nullità del ricorso introduttivo del giudizio in ragione della incompletezza del contenuto) e nel merito contestando il fondamento degli assunti avversari e delle pretese avanzate;
formulava conclusioni coerenti con le dette difese e chiedeva la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Disposta la trasformazione del rito da sommario a ordinario, all'esito del giudizio il
Tribunale adito con sentenza n. 25896/2022, pubblicata in data 21 ottobre 2022, disponeva l'espunzione della consulenza tecnica di parte [rectius perizia] prodotta dal rigettava la domanda e condannava l'attore alla rifusione delle spese di lite in Pt_1 favore della controparte;
disponeva, altresì, l'omissione delle generalità e dei dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2022. ha proposto appello chiedendo in via preliminare la declaratoria di nullità Parte_1
della sentenza impugnata poiché priva di motivazione o con motivazione apparente e, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni formulate in prime cure, previa ammissione dei mezzi istruttori articolati in prime cure e di c.t.u. contabile accompagnata dalla declaratoria di illegittimità della espunzione della perizia di parte;
ha poi invocato la compensazione delle spese di lite del primo grado o, in subordine, la pag. 2/6 loro riduzione atteso che la liquidazione risultava sproporzionata rispetto al petitum; il tutto con vittoria delle spese del secondo grado o in subordine con compensazione delle medesime.
Si è costituita ed ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1
tardività in quanto proposto con atto di citazione notificato il 21 aprile 2023 oltre il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza impugnata al difensore del Pt_1
avvenuta in data 25 ottobre 2022; nel merito ha contestato il fondamento dell'impugnazione e ne ha chiesto il rigetto con riproposizione delle conclusioni, anche di carattere preliminare, formulate in prime cure;
in ogni caso vinte le spese di lite e con richiesta di omissione delle generalità e dei dati identificativi della deducente ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
La causa viene ora in decisione all'esito della rimessione della causa al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile poiché proposto tardivamente con atto di citazione notificato in data 23 aprile 2023, e quindi oltre il termine previsto dall'art. 325 c.p.c decorrente dalla notifica della sentenza n. 2589/2022, avvenuta in data 25 ottobre 2022.
L'impugnante, in replica a quanto sostenuto da controparte, ha rivendicato l'applicazione del termine ex art. 327 c.p.c., non ancora decorso al tempo della notifica dell'atto di appello in ragione della data di pubblicazione della sentenza (21 ottobre
2022); al riguardo ha evidenziato che: - la notificazione di provvedimento soggetto a impugnazione deve avvenire in modo che il destinatario percepisca non solo il contenuto del provvedimento ma anche l'intenzione univoca del notificante di sollecitarne la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale impugnazione mentre nel caso di specie alla p.e.c. inviata dal difensore della controparte, recante il seguente oggetto:
“COMUNICAZIONE 6964/2019 CC , non era stata allegata la copia conforme Pt_1
della sentenza;
- la p.e.c., inoltre, non conteneva la dicitura “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” né conteneva la relata di notifica, bensì solo l'invito al pagamento delle spese di lite, necessario per poter procedere all'eventuale esecuzione come previsto dal Codice deontologico, tanto vero che in risposta il proprio difensore aveva risposto che avrebbe incontrato l'assistito il successivo mercoledì e che avrebbe fatto sapere alla mittente dell'esito dell'incontro e delle possibilità di saldo spontaneo,
pag. 3/6 aggiungendo che successivamente era stata concordata una rateizzazione senza che si facesse mai riferimento all'impugnazione della sentenza;
- la notifica della sentenza, ai fini della decorrenza del termine ex art. 325 c.p.c., deve contenere, nella relata che nel caso di specie difettava, l'espressa menzione del procuratore quale destinatario;
- al medesimo scopo non è sufficiente che la parte abbia avuto conoscenza in qualsiasi modo della sentenza o del suo contenuto.
Gli argomenti utilizzati dall'impugnante per contrastare la tardività del gravame non sono condivisibili.
Va detto in primo luogo che la mancanza, nella copia della sentenza notificata, della attestazione di conformità all'originale non incide sulla validità della notificazione, attesa la tassatività dei casi di nullità previsti dall'art. 160 c.p.c., e non ne comporta l'inidoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, salvo che il destinatario della notifica non lamenti l'incompletezza della copia ricevuta o la difformità tra tale copia e l'originale (si veda Cass. 29 marzo 2022, n. 10138 relativa a fattispecie in cui la
S.C. ha ritenuto idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione la notificazione della copia del provvedimento impugnato, a sua volta pervenuto al notificante a cura della cancelleria in esecuzione dell'adempimento imposto dall'art. 133 c.p.c., in quanto la stessa era stata effettuata a mezzo p.e.c. dal procuratore della parte notificante e non vi era contestazione circa la sua corrispondenza all'originale).
Si rileva poi che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna abbia comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale
(Cass S.U. 28 settembre 2018, n. 23620; nella specie, la S.C. ha ritenuto costituisse una mera irregolarità la mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio p.e.c., della dizione
"notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" essendo pacifico tra le parti l'avvenuto perfezionamento della notifica).
Per il resto si segnala che nella p.e.c. inviata dal difensore di al difensore CP_1 del si legge: “in relazione alla sentenza in oggetto indicata che le allego in forma Pt_1
integrale a tutti gli effetti di legge, con la presente sono a richiederle informazioni circa la volontà del suo assistito di procedere con l'esecuzione spontanea della stessa. A tal fine, il sig. potrà procedere al pagamento della somma complessiva di € Pt_1
pag. 4/6 5.836,48 a mezzo b.b. sulle seguenti coordinate bancarie: IT 04 F 03069 12711
100000018136 tratto su Intesa San Paolo, indicando nella causale Compass - Crupi.
Il tutto oltre a tassa di registro per la quale vorrà provvedere direttamente.”. E' dunque vero che la p.e.c. in esame conteneva una richiesta di informazioni in ordine all'attuazione della sentenza allegata, ed in particolare con riferimento al pagamento delle spese di lite, ma nel contempo evidenziava che la sentenza veniva allegata “in forma integrale e a tutti gli effetti di legge”. Tanto poneva il destinatario, soggetto qualificato e munito delle competenze tecniche, nella condizione di comprendere le conseguenze della allegazione della sentenza alla p.e.c..
Conclusivamente l'appello va dichiarato inammissibile. Ne deriva la preclusione dell'esame di ogni altra eccezione o richiesta formulata dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto delle attività effettivamente espletate ed in applicazione dei parametri minimi previste dal d.m. n. 147/2022 non avendo la decisione della controversia richiesto la risoluzione di questioni complesse.
Infine, vista la richiesta avanzata da e tenuto conto degli addebiti rivolti CP_1
a quest'ultima, va disposta l'omissione, in caso di diffusione della presente sentenza, delle generalità e degli altri elementi identificativi della società appellata ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 196/2003.
Al rigetto del gravame consegue l'obbligo della parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Taranto n. 2589/2022, pubblicata in data 21 ottobre 2022, così provvede: dichiara inammissibile l'appello;
pag. 5/6 condanna alla rifusione in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite del presente grado, liquidate in euro 962,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a.; dispone l'omissione, in caso di diffusione della presente sentenza, delle generalità e degli altri elementi identificativi della società appellata ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n.
196/2003; dichiara, ai sensi art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Anna Maria Marra) (dott. Pietro Genoviva)
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