TRIB
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12115 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1
a margine del ricorso, dall'avv. CAVALLO FILOMENA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. MAZZONE ERMINIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/07/2024 e , Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in QUARTO il 05/06/2019, che dall'unione coniugale era nato il figlio ( nato a [...] il [...]), rappresentavano la volontà di Persona_1
separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Le parti formulavano inoltre domanda cumulativa di divorzio, al decorrere dei termini di legge.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ – Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
- la dimora coniugale ubicata nel comune di Quarto ( Na) in Via Pozzillo n.17 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse del figli i minore ivi Controparte_1
stabilmente convivente ed in ogni caso fino a quando lo stesso non avrà raggiunto
l'autosufficienza economica. Piano genitoriale per i figli minorenni: - il figlio Persona_1
resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
- il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna, il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: - il martedì ed il giovedì dall'uscita dalla scuola alle ore 20.00 ovvero dalle ore 15.00 alle ore 20.00; - a settimane alterna dal sabato mattina dopo la scuola fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna entro le ore 20.00; - durante le festività comandate di
Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza ( vigilia e Natale con la madre, 31/12 e capodanno con il padre, pasqua e lunedì in Albis ad anni alterni); durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.;- il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in Parte_1 Controparte_1
c/c, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari a
300,00€, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
- le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: - le spese per l'acquisto dei libri scolastici di testo, salvo facilitazioni, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal SSN e quelle dentistiche, che non richiedono il
2 preventivo consenso dell'altro genitore,- le spese per l'iscrizione all'università , per visite specialistiche non coperte dal SSN, quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- Entrambi i coniugi rinunciano al reciproco mantenimento dichiarandosi autosufficienti economicamente;
-non sussistono statuizioni o altre condizioni economiche tra le parti;
- entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n.18 ,parte I , uff. 1, reg. Atti Matrimonio anno 2019) ; CP_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di QUARTO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) Rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio;
f) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
3