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Decreto 13 giugno 2025
Decreto 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, decreto 13/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato dott. Maria Sechi
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento iscritto al numero 131 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025.
Con ricorso pervenuto telematicamente in data 11.6.2025 premesso che con Parte_1
sentenza del 6.12.2012 il Tribunale di Oristano aveva dichiarato il fallimento della società
[...]
e di essere stata ammessa al passivo in data 12.11.2012 per l'importo di € 13.654,95 di CP_1
cui € 13.583,47 in privilegio per mancato pagamento del TFR, ha esposto che con precedente ricorso depositato il 18.9.2023 aveva chiesto la condanna del Ministero di Giustizia al pagamento di una somma, a titolo di equa riparazione, per l'eccessiva durata della procedura fallimentare, a quella data ancora pendente. Con decreto n. 231/2023 il consigliere delegato della Corte aveva riconosciuto una durata irragionevole di 5 anni, liquidando la somma di € 1.500,00 (€ 300,00 x 5 anni), in relazione al periodo compreso tra la ammissione della domanda di insinuazione al passivo ed il deposito di quel ricorso – 18.9.2023.
Con il presente ricorso la ha esposto che la procedura fallimentare è stata dichiarata chiusa con Pt_1
decreto del 15.1.2025, ed ha pertanto chiesto la liquidazione dell'ulteriore periodo di irragionevole durata, pari a un anno, fino alla data del decreto di chiusura della procedura.
Ai fini della determinazione della misura dell'equo indennizzo si deve tenere conto, ex art. 2 bis, co. 2,
L. n. 89/2011, della complessità del caso, dell'oggetto del procedimento, del comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione.
In particolare, nel caso concreto, va rilevato che, con il precedente decreto n. 231/23, era stato già
rilevato che la in data 28.6.2013 aveva ricevuto dal ND di GA la somma di € Pt_1 CP_2
11.825,70, pari al 86,5% del credito ammesso, con conseguente soddisfacimento di una elevata pagina 1 di 3 porzione del credito, avvenuto nel periodo di ragionevole durata del procedimento fallimentare. Di
conseguenza, ha richiamato il costante indirizzo della Suprema Corte, secondo cui sul calcolo dell'equo indennizzo riveste un profilo decisivo l'avvenuto soddisfacimento ad opera del ND di GA
, per la gran parte, del credito ammesso, nonché il fatto che tale soddisfacimento è intervenuto in CP_2
breve lasso temporale rispetto alla data di insinuazione al passivo dei crediti della ricorrente,
certamente entro il termine di sei anni;
con conseguente oggettiva e riduzione dell'importo rimasto insoddisfatto, sul quale soltanto il ritardo irragionevole del processo presupposto ha potuto esplicare effettiva incidenza, in termini di attenuazione della sofferenza o del patema morale sofferto dai ricorrenti per il ritardo nella definizione delle procedura, ed ha determinato l'indennizzo annuo nell'importo di € 300,00.
Determinazione che si ritiene di dover assumere anche con riferimento all'ulteriore anno di irragionevole durata della procedura, oggetto del presente ricorso, essendo ormai pacifico l'orientamento della Suprema Corte in ordine alla possibilità di liquidare, in ipotesi come quella in esame, un indennizzo annuo anche al di sotto del limite minimo previsto dall'art. 2 bis legge 89/2001
(cfr. Cass. 7118/25; Cass. 28707/23) .
Conseguentemente, si liquida la somma di euro 300,00 in favore della ricorrente, con gli interessi dalla data della domanda al saldo.
Le spese della presente procedura sono liquidate ex D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/22, in relazione alla somma liquidata, secondo la tabella n. 8 della tariffa forense rubricata procedimenti monitori (Cass. Civ., n°16512/2020) e secondo il valore minimo, attesa la semplicità delle questioni trattate. Non può essere riconosciuto l'aumento di cui al comma 1 bis dell'art. 4 della tariffa, non risultando essere operativi i collegamenti ipertestuali.
Deve infine disporsi la distrazione delle spese in favore del difensore come da istanza.
P.Q.M.
Ingiunge al di pagare senza dilazione la somma di euro 300,00 liquidata a Controparte_3
titolo di equa riparazione in favore di con gli interessi legali dalla data della Parte_1
domanda al saldo, autorizzando in difetto la provvisoria esecuzione, nonché le spese della presente pagina 2 di 3 procedura, liquidate in € 237,00 per compensi professionali, € 27,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Marco Rigon.
Cagliari 12 giugno 2025
Il Consigliere delegato dott. Maria Sechi
pagina 3 di 3
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato dott. Maria Sechi
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento iscritto al numero 131 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025.
Con ricorso pervenuto telematicamente in data 11.6.2025 premesso che con Parte_1
sentenza del 6.12.2012 il Tribunale di Oristano aveva dichiarato il fallimento della società
[...]
e di essere stata ammessa al passivo in data 12.11.2012 per l'importo di € 13.654,95 di CP_1
cui € 13.583,47 in privilegio per mancato pagamento del TFR, ha esposto che con precedente ricorso depositato il 18.9.2023 aveva chiesto la condanna del Ministero di Giustizia al pagamento di una somma, a titolo di equa riparazione, per l'eccessiva durata della procedura fallimentare, a quella data ancora pendente. Con decreto n. 231/2023 il consigliere delegato della Corte aveva riconosciuto una durata irragionevole di 5 anni, liquidando la somma di € 1.500,00 (€ 300,00 x 5 anni), in relazione al periodo compreso tra la ammissione della domanda di insinuazione al passivo ed il deposito di quel ricorso – 18.9.2023.
Con il presente ricorso la ha esposto che la procedura fallimentare è stata dichiarata chiusa con Pt_1
decreto del 15.1.2025, ed ha pertanto chiesto la liquidazione dell'ulteriore periodo di irragionevole durata, pari a un anno, fino alla data del decreto di chiusura della procedura.
Ai fini della determinazione della misura dell'equo indennizzo si deve tenere conto, ex art. 2 bis, co. 2,
L. n. 89/2011, della complessità del caso, dell'oggetto del procedimento, del comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione.
In particolare, nel caso concreto, va rilevato che, con il precedente decreto n. 231/23, era stato già
rilevato che la in data 28.6.2013 aveva ricevuto dal ND di GA la somma di € Pt_1 CP_2
11.825,70, pari al 86,5% del credito ammesso, con conseguente soddisfacimento di una elevata pagina 1 di 3 porzione del credito, avvenuto nel periodo di ragionevole durata del procedimento fallimentare. Di
conseguenza, ha richiamato il costante indirizzo della Suprema Corte, secondo cui sul calcolo dell'equo indennizzo riveste un profilo decisivo l'avvenuto soddisfacimento ad opera del ND di GA
, per la gran parte, del credito ammesso, nonché il fatto che tale soddisfacimento è intervenuto in CP_2
breve lasso temporale rispetto alla data di insinuazione al passivo dei crediti della ricorrente,
certamente entro il termine di sei anni;
con conseguente oggettiva e riduzione dell'importo rimasto insoddisfatto, sul quale soltanto il ritardo irragionevole del processo presupposto ha potuto esplicare effettiva incidenza, in termini di attenuazione della sofferenza o del patema morale sofferto dai ricorrenti per il ritardo nella definizione delle procedura, ed ha determinato l'indennizzo annuo nell'importo di € 300,00.
Determinazione che si ritiene di dover assumere anche con riferimento all'ulteriore anno di irragionevole durata della procedura, oggetto del presente ricorso, essendo ormai pacifico l'orientamento della Suprema Corte in ordine alla possibilità di liquidare, in ipotesi come quella in esame, un indennizzo annuo anche al di sotto del limite minimo previsto dall'art. 2 bis legge 89/2001
(cfr. Cass. 7118/25; Cass. 28707/23) .
Conseguentemente, si liquida la somma di euro 300,00 in favore della ricorrente, con gli interessi dalla data della domanda al saldo.
Le spese della presente procedura sono liquidate ex D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/22, in relazione alla somma liquidata, secondo la tabella n. 8 della tariffa forense rubricata procedimenti monitori (Cass. Civ., n°16512/2020) e secondo il valore minimo, attesa la semplicità delle questioni trattate. Non può essere riconosciuto l'aumento di cui al comma 1 bis dell'art. 4 della tariffa, non risultando essere operativi i collegamenti ipertestuali.
Deve infine disporsi la distrazione delle spese in favore del difensore come da istanza.
P.Q.M.
Ingiunge al di pagare senza dilazione la somma di euro 300,00 liquidata a Controparte_3
titolo di equa riparazione in favore di con gli interessi legali dalla data della Parte_1
domanda al saldo, autorizzando in difetto la provvisoria esecuzione, nonché le spese della presente pagina 2 di 3 procedura, liquidate in € 237,00 per compensi professionali, € 27,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Marco Rigon.
Cagliari 12 giugno 2025
Il Consigliere delegato dott. Maria Sechi
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