Ordinanza cautelare 17 giugno 2009
Sentenza 10 maggio 2010
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 10/05/2010, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01095/2010 REG.SEN.
N. 00842/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 842 del 2009, proposto da:
UI IN, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Carpino, con domicilio eletto presso TA ET in Lecce, via De Pietro 11;
contro
Questura di Taranto, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F.Rubichi 23;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Questore della Provincia di Taranto, emesso in Taranto in data 26/2/09, notificato al ricorrente il 12/3/2009, con il quale veniva respinta l'istanza proposta da IN UI, intesa ad ottenere il rilascio della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per l'esercizio delle scommesse di cui all'art. 38, comma 2, del d.l. n. 223/2006, convertito con modificazioni e integrazioni dalla l.n. 248/2006, in forza dell'incarico ricevuto dal concessionario SNAI s.p.a. per l'attivazione di un punto di gioco sportivo (cod. diritto n. 7028 Conc. N. 4028) in Manduria (TA) il 14/1/64, ivi residente a[...]; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
e per il risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione degli atti impugnati.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Taranto e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2010 il dott. UI Viola e uditi altresì, l’Avv. Alessandro Leuci in sostituzione dell’Avv. Carpino per il ricorrente e l’Avv. dello Stato Pedone per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, già titolare di cinque licenze per l’esercizio della raccolta di giochi pubblici in altrettanti Comuni della Provincia di Lecce, presentava, in data 20 novembre 2008, istanza alla Questura di Taranto tesa ad ottenere l’autorizzazione di cui all’art. 88 T.U.L.P.S. per l’esercizio delle scommesse di cui all’art. 38, 2° comma del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, conv. in l. 4 agosto 2006 n. 248, in forza dell’incarico ricevuto dal concessionario S.N.A.I. s.p.a. per l’attivazione di un punto di gioco sportivo.
Con il provvedimento meglio specificato in epigrafe, l’istanza era rigettata sulla base della seguente motivazione: <<riscontrato agli atti d’ufficio che il IN risulta persona recidiva a norma dell’art. 186 comma 2, D.Lvo. 30/04/1992 n. 285, in quanto condannato altresì dal Tribunale di Siena con sentenza n. 519/04 del 17.12.2004, irrevocabile il 11.06.2005, alla pena di giorni 6 di arresto ed € 172,00 di ammenda, pena dell’arresto sostituita in pena pecuniaria pari ad € 228,00 –per un totale di € 400,00 di ammenda- e sospensione patente per giorni 15 (sentenza non ancora registrata al Casellario giudiziale) per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica accertato a Siena il giorno 01/06/2003; considerato che dal sopralluogo eseguito nel locale prescelto è risultato che lo stesso risulta privo di arredi e che al suo interno non sono stati ancora ultimati i lavori di sistemazione degli impianti elettrici nonché di installazione delle misure passive costituite da grate di protezione e da un sistema di allarme con commutatore telefonico;….che per il rilascio della suddetta licenza, la normativa vigente prevede l’obbligo dell’esercizio, come attività principale, di una attività commerciale diversa dalla commercializzazione dei giochi pubblici,….che nel locale ove l’interessato intende svolgere l’attività in questione, a seguito del sopralluogo effettuato, non risulta di fatto attivata alcuna attività economica appartenente a categoria diversa da quella oggetto dell’istanza in esame, considerato l’ostacolo che si frappone alla tutela dell’interesse alla sicurezza pubblica come diretta conseguenza degli illeciti amministrativi contestati e notificati a LÒ IM e LÒ NT, meglio in atti generalizzati, con rispettivi verbali redatti in data 15.01.2009 e 16.01.2009 da personale Polstato in servizio al Commissariato P.S. di Manduria, per non aver comunicato all’Autorità di P.S. la cessione in comodato del locale di cui sopra, in violazione dell’art. 12 D.L. 21.03.1978 nr. 59 convertito dalla legge nr. 191 del 18.05.1978; …che l’istante non riunisce i requisiti soggettivi prescritti dall’art. 92 del T.U.L.P.S. in conseguenza delle condanne riportate per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo>>.
L’atto di diniego era impugnato dal ricorrente per: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 92 T.U.L.P.S.; 2) illogicità ed assenza della motivazione, violazione dell’art. 3 della l. 241 del 1990, travisamento dei fatti; 3) eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità dei presupposti, illogicità manifesta, ingiustizia manifesta e vizio della funzione; con il ricorso, chiedeva altresì il risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione degli atti impugnati.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso.
Alla camera di consiglio del 17 giugno 2009, la Sezione rigettava, con l’ordinanza n. 501/2009, l’istanza di tutela cautelare proposta dal ricorrente.
All'udienza del 28 aprile 2010 il ricorso passava quindi in decisione.
DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Come già rilevato nella parte in fatto della sentenza, l’atto impugnato è, infatti, assistito da una motivazione estremamente articolata che reca una serie di circostanze giustificative del diniego, comprensive anche dell’<<ostacolo che si frappone alla tutela dell’interesse alla sicurezza pubblica come diretta conseguenza degli illeciti amministrativi contestati e notificati a LÒ IM e LÒ NT, meglio in atti generalizzati, con rispettivi verbali redatti in data 15.01.2009 e 16.01.2009 da personale Polstato in servizio al Commissariato P.S. di Manduria, per non aver comunicato all’Autorità di P.S. la cessione in comodato del locale di cui sopra, in violazione dell’art. 12 D.L. 21.03.1978 nr. 59 convertito dalla legge nr. 191 del 18.05.1978>>; rispetto a tale circostanza giustificativa del diniego, parte ricorrente non ha articolato alcuna censura e deve quindi trovare applicazione il tradizionale orientamento giurisprudenziale che ha rilevato, in ipotesi di atti amministrativi fondati su più ragioni idonee (anche isolatamente considerate) a determinare il rigetto dell’istanza, l’inammissibilità dell’impugnazione che si limiti a contestare solo alcune delle ragioni poste a base del provvedimento negativo (tra le tante, Consiglio Stato, sez. V, 30 aprile 2009, n. 2763; sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2767).
Del resto, anche con riferimento alla principale censura proposta da parte ricorrente, la Sezione non può che ribadire quanto già rilevato in sede cautelare (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, ord. 17 giugno 2009, n. 501), in ordine alla necessità di riportare alla previsione impeditiva dell’art. 92 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 anche le due condanne riportate dall’interessato con riferimento a reati che, oltre all’interesse alla circolazione stradale, ineriscono anche strettamente alla repressione del fenomeno dell’alcoolismo: <<considerato che la previsione dell’art. 92 del r.d. 773 del 1931 esclude ogni possibilità di rilasciare licenze di esercizio pubblico e autorizzazioni di polizia a chi sia stato condannato per reati “commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo”; le due condanne riportate dall’interessato appaiono pertanto ostative al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle scommesse ex art. 38 d.l. 223 del 2006>>.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, come da motivazione; le spese di giudizio dell’Amministrazione resistente devono essere poste a carico del ricorrente e liquidate, in mancanza di nota spese, in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad IVA e CAP.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, I Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa lo dichiara inammissibile, come da motivazione.
Condanna il ricorrente alla corresponsione, in favore dell’Amministrazione resistente, della somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad IVA e CAP.a titolo di spese del giudizio.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2010 con l'intervento dei Signori:
UI Viola, Presidente FF, Estensore
Carlo Dibello, Primo Referendario
Massimo Santini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO