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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/03/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2001/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 1.7.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5533/2024, pubblicata il 29/05/2024, notificata il 30.5.2024,
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in VIA SALVATORE AVERNA 29 93100 CALTANISSETTA, con il patrocinio degli
Avv. SPOLIDORO MARCO SAVERIO (C.F. , BIANCHINI TOBIA C.F._1
( ) VIALE BIANCA MARIA, 22 20122 MILANO, C.F._2 Parte_2
( ) CORSO GRAMSCI N. 54 51100 PISTOIA;
elettivamente
[...] C.F._3 domiciliata in VIA DAVERIO, 6 20122 MILANO presso lo Studio dell'Avv. SPOLIDORO
MARCO SAVERIO, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA CALDERA 21 20153
MILANO, con il patrocinio degli Avv. CACCAVALE ALBERTO (C.F.
), PIERUCCI ALESSANDRO ( ), C.F._4 C.F._5 CP_2
( , VIA BAROZZI 1 MILANO;
elettivamente domiciliata in
[...] C.F._6
VIA MICHELE BAROZZI 1, MILANO presso lo Studio degli Avv. CACCAVALE
ALBERTO, PIERUCCI ALESSANDRO e , giusta delega in atti;
CP_2
pagina 1 di 15 -APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5533/2024, pubblicata il
29/05/2024, in materia di “Mandato”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
CONCLUSIONI Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, a parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Milano n. 5533/2024 pubblicata il 29 Maggio 2024, nel procedimento di cui al numero di R.G. 4045/2021, contrariis rejectis, NEL MERITO: - accertare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, che (anche quale società incorporante la , ha emesso CP_1 CP_3
le fatture nn. 4770000346 e 4770001949 del 10/04/2020, n. 4550000915 del 22/04/2020, nn.
4770000504 e 4770003886 del 10/07/2020, n. 4550002078 del 14/07/2020, nn. 4770000666 e
4770000667 del 12/10/2020 e n. 4550003480 del 30/10/2020, per importi doppi rispetto a quelli
Parte pattuiti e, per l'effetto, dichiarare che non è tenuta a corrispondere i maggiori importi richiesti;
- Ridurre a equità gli interessi moratori applicati all'appellante dalla sentenza appellata nella misura determinata in base al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
IN OGNI CASO: - con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Per - ANCHE QUALE INCORPORANTE DIPERDI' IN PERSONA DEL CP_1 CP_1
LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE:
CONCLUSIONI “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria domanda, ragione, pretesa, istanza o eccezione, per tutti i motivi di cui in atti:
1. dichiarare inammissibile e/o infondato e rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Milano, Sez. V, Dott. Piscopo, n. 5533/2024 emessa e pubblicata il 29.5.2024
e notificata il 30.5.2024 a definizione del giudizio R.G. n. 4045/2021; e per l'effetto, 2. confermare integralmente detta sentenza, con conseguente condanna di in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a per tutti i titoli e le causali CP_1
dedotti in atti, la somma complessiva di Euro 1.220.000 (IVA compresa) o quella diversa somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio, oltre agli interessi di mora al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002, dalla data di scadenza delle singole fatture prodotte da CP_1
sub prod. D, docc. nn. 8 e 9 fino all'effettivo saldo. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni. Senza accettazione del contraddittorio sulle domande nuove che fossero eventualmente ex adverso pagina 2 di 15 formulate in atti. Con vittoria di spese di lite e rimborso forfettario delle spese generali, IVA e
CPA come per legge anche in appello”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a la società ha premesso: - CP_1 Parte_1
di operare nel settore della grande distribuzione di prodotti alimentari e merceologici;
- di aver stipulato, in data 05/07/2007, un contratto di affiliazione commerciale (denominato master franchising) con la e altro contratto, di identico contenuto, con la CP_1 CP_3
(quest'ultima fusa per incorporazione nella con effetto dal 01/10/2020), oltre ad un CP_1
contratto di mandato senza rappresentanza finalizzato alla conclusione di accordi quadro con fornitori convenzionati;
- di avere concordato con la convenuta di prorogare tali contratti fino al 31/12/2020; ciò premesso, ha convenuto in giudizio la (anche quale incorporante CP_1
al fine di sentir accertare che le fatture emesse dalla convenuta con riferimento CP_3 all'anno 2020 (fatture nn. 4770000346 e 4770001949 del 10/04/2020, n. 4550000915 del
22/04/2020, nn. 4770000504 e 4770003886 del 10/07/2020, n. 4550002078 del 14/07/2020, nn.
4770000666 e 4770000667 del 12/10/2020 e n. 4550003480 del 30/10/2020), recano corrispettivi doppi rispetto a quelli contrattualmente convenuti e in ogni caso che nulla era dovuto alla controparte, anche nella misura corretta della metà, a norma dell'art. 1460 c.c., per inadempimento della convenuta ai propri obblighi, relativi sia ai contratti di affiliazione commerciale, sia al contratto di mandato.
La convenuta si è costituita deducendo di avere correttamente determinato le somme dovute sulla base delle modifiche contrattuali convenute nel 2015, contestando l'eccezione di inadempimento formulata dalla società attrice, non idonea a legittimare la sospensione del pagamento dei corrispettivi pattuiti;
in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della controparte al pagamento della complessiva somma di Euro 1.193.000,00 comprensiva di
I.V.A. oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, in relazione ai corrispettivi fatturati a tutto il 03/02/2021 e precisamente Euro 463.600,00 quanto ai contratti di franchising ed Euro 756.400,00, quanto al contratto di mandato, tutto come da fatture prodotte in atti.
Il Tribunale, con la sentenza oggi impugnata, ha rigettato la domanda di accertamento negativo formulata da disattendendo l'interpretazione dei contratti data dalla società Parte_1
attrice. Secondo tale interpretazione, il patto di modifica contrattuale del 2015 prevederebbe per entrambi i contratti un compenso annuo crescente per le annualità 2016, 2017 e 2018,
pagina 3 di 15 mentre, quanto al biennio 01/01/2019 – 31/12/2020, un compenso fisso per l'intero biennio di
€ 304.000,00 (per il contratto di franchising) e di € 620.000,00 (per quello di mandato).
Secondo il Tribunale, l'interpretazione di cui sopra contrasterebbe con i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. Le parti avrebbero infatti pattuito un compenso via via crescente per entrambi i contratti e la tesi secondo cui il compenso per gli anni 2019 e 2020 andrebbe interpretato quale compenso biennale, fondata sul mero dato letterale, sarebbe del tutto incoerente.
L'interpretazione secondo cui il compenso per gli anni 2019 e 2020 va inteso sempre quale compenso annuale troverebbe poi conferma, secondo il Tribunale, nel dato letterale di cui all'art.
6.1. del contratto di mandato, ove si specifica appunto che il compenso dovuto da Pt_1
è annuale. Essendo i contratti di mandato e di franchising collegati, il dato letterale di cui
[...]
sopra fornirebbe importanti criteri interpretativi, anche relativamente ai contratti di affiliazione commerciale.
Il Tribunale ha pertanto condannato a versare a l'importo di € Parte_1 CP_1
1.193.000,00 oltre interessi moratori, importo poi corretto in € 1.220.000,00, con provvedimento di correzione di errore materiale del 11.7.2024 (stante l'errore di calcolo commesso nel sommare gli importi di Euro 463.600,00 e di Euro 756.400,00).
Quanto all'eccezione di inadempimento o inesatto adempimento, il Tribunale ha ritenuto Con infondata tale eccezione, avendo C.D.S. allegato, quanto al contratto di mandato, ritardi di nella comunicazione di avvenuta conclusione degli accordi quadro di numero esiguo e quindi di scarsa rilevanza. Quanto ai contratti di franchising, il primo giudice ha rilevato che gli inadempimenti contrattuali, genericamente allegati, sono limitati al solo contratto con CP_1
(non essendovi contestazione in ordine ai rapporti con e non sono relativi CP_3 all'annualità del 2020 (alla quale è riferita la domanda di accertamento negativo).
Avverso la sentenza del Tribunale di Milano, ha proposto appello per i seguenti Parte_1
motivi:
1) Errata interpretazione degli accordi modificativi del contratto di mandato e dei contratti
Con di franchising e DiperDì.
Il Tribunale avrebbe errato nell'interpretare gli accordi modificativi, senza dare rilievo al chiaro dato letterale del testo e ricalcando la motivazione di altre due sentenze del Tribunale, tra le stesse parti, aventi ad oggetto l'opposizione di a decreti ingiuntivi emessi in favore Parte_1
Con della società relativi ai compensi per il 2019. Entrambe le sentenze sono state appellate e la prima è stata riformata dalla Corte d'Appello che ha accolto la tesi interpretativa dei contratti sposata dalla C.D.S. La Corte ha infatti sottolineato che, laddove il testo contrattuale sia chiaro pagina 4 di 15 e univoco e non vi siano evidenti indici di una diversa volontà delle parti, l'interpretazione del contratto non può discostarsi dal significato letterale. Nel caso di specie, secondo l'appellante, non vi sarebbe in ogni caso nelle pattuizioni contrattuali l'accordo per una crescita Con proporzionale e continuativa del corrispettivo in favore di fatto che smentirebbe la tesi della parte appellata circa la reale volontà delle parti di pattuire un compenso annuo, anche per le annualità 2019 e 2020.
2) Necessità di ridurre ad equità gli interessi moratori, come liquidati dalla sentenza impugnata.
La sentenza di primo grado condanna al pagamento di interessi moratori ai sensi del Pt_1
d.lgs. 231/02. Ad avviso dell'appellante, tali interessi hanno natura assimilabile alla clausola penale, punendo il debitore inadempiente per scongiurare ritardi nei pagamenti.
Un'interpretazione della norma conforme ai principi di solidarietà ed uguaglianza, porta ad impedire che una parte possa abusare di un proprio diritto e quindi esercitarlo per ottenere scopi che vanno al di là della funzione per cui tale diritto è attribuito. Conformemente a tali principi, nel caso di specie, ad avviso di C.D.S., dovrebbe applicarsi anche nella liquidazione degli interessi moratori il principio che consente al giudice di ridurre ad equità la penale, anche in considerazione del tempo trascorso tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e la pubblicazione della sentenza di primo grado (pari ad oltre due anni). non ha proposto appello con riguardo al capo della sentenza con cui il primo Parte_1 giudice ha rigettato l'eccezione di inadempimento sollevata dall'attrice e quindi la richiesta della stessa di accertare e dichiarare che nulla era dovuto da a stante Parte_1 CP_1
l'inadempimento di quest'ultima.
Si è costituita in giudizio chiedendo di dichiarare inammissibile o comunque rigettare CP_1
l'appello, con conferma della sentenza di primo grado.
Quanto al primo motivo di appello, ha rilevato che lo stesso si fonda unicamente sulla CP_1 motivazione resa dalla Corte d'Appello con la sentenza n. 1844/2024, tra le stesse parti e relativa ai compensi per l'anno 2019. Tale sentenza, ad avviso dell'appellato, rappresenta un unicum (posto che, prima della stessa, tutti i Giudici che si sono occupati del rapporto negoziale
Con tra e hanno interpretato i contratti tra le parti secondo i criteri ermeneutici sostenuti Pt_1 dall'appellata). La citata sentenza n. 1844 è stata impugnata in Cassazione, per plurimi vizi di diritto, avendo la pronunzia dato prevalenza all'interpretazione letterale (secondo il principio in claris non fit interpretatio), benché le clausole negoziali fossero ambigue e fosse pertanto necessario adottare gli altri criteri interpretativi del contratto. La sentenza ha poi fondato la decisione su una circostanza di fatto mai allegata dalla rilevata d'ufficio, e sulla Parte_1
pagina 5 di 15 quale le parti non avevano potuto prendere posizione (precisamente l'obbligo assunto da Pt_1 di aprire due nuovi punti vendita all'anno, sotto l'insegna obbligo che Parte_3
giustificherebbe la riduzione dei corrispettivi per le ultime due annualità).
Secondo l'appellata, il Tribunale avrebbe dato corretto rilievo al dato letterale dei contratti di master franchising e mandato, valorizzando tuttavia l'intero testo e non solo il punto iv e, in particolare, il termine annuo contenuto all'art.
6.1. del contratto di mandato. La possibilità di adottare due difformi interpretazioni delle clausole contrattuali rende le stesse ambigue, dovendosi pertanto andare al di là del mero dato letterale e ricercare la volontà delle parti, adottando il criterio sistematico e dell'interpretazione secondo buona fede. Secondo tali criteri interpretativi, la volontà delle parti è stata quella di prevedere un compenso fisso annuale crescente di anno in anno (compenso rimasto inalterato solo per le due ultime annualità).
Quanto al secondo motivo di appello, ne ha dedotto l'inammissibilità (trattandosi di CP_1
contestazione non sollevata in primo grado), oltre che l'infondatezza, non essendo fondata la tesi dell'appellante secondo cui gli interessi moratori al tasso di cui al d.lgs. 231/02 configurerebbero una penale riducibile ad equità.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 11.3.2025, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica.
L'appello è parzialmente fondato e quindi deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
Il primo motivo di appello è fondato.
Oggetto del contendere è l'interpretazione degli accordi modificativi in data 30.10.2015 dei Con contratti di master franchising e di mandato, stipulati il 5.7.2007 da e CP_3 Pt_1
In particolare, devono essere analizzate le seguenti clausole dei due contratti di master franchising e del contratto di mandato tra e Parte_1 CP_1
pagina 6 di 15 pagina 7 di 15 Ritiene la Corte che i punti (iv) delle clausole sopra riportate non possano che essere interpretati nel senso della determinazione, per ciascun contratto, di un corrispettivo fisso e invariabile - quantificato rispettivamente nell'importo di € 76.000,00, € 304.000,00 ed € 620.000,00 - per il periodo biennale decorrente dal 1.1.2019 al 31.12.2020, corrispettivo da pagarsi in otto rate trimestrali aventi le scadenze indicate. La quota di corrispettivo relativa al solo anno 2020
(annualità oggetto del contendere) non può quindi che essere pari alla metà degli importi sopra indicati.
Va premesso che il Giudice, nell'interpretazione di una clausola contrattuale, deve innanzitutto verificare se il testo contrattuale sia chiaro ed univoco. In caso positivo, l'interprete deve adottare il criterio interpretativo espresso dal brocardo “in claris non fit interpretatio”, non essendo ammissibile una diversa interpretazione della pattuizione negoziale.
Solo quando il contenuto letterale della clausola sia ambiguo o comunque non univoco e si presti pertanto a differenti possibili interpretazioni, o quando il significato apparentemente chiaro della clausola risulti in contrasto con altri elementi, emergenti dal contratto o dal comportamento tenuto dalle parti, che siano espressione di una diversa volontà dei contraenti,
l'interprete può far uso degli altri criteri ermeneutici sanciti dagli artt. 1362 e ss. c.c.
La Cassazione ha infatti chiarito che “nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art.
1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.“ (così Cass. ord. 33451/2021; ved. anche 10967/23: “L'art. pagina 8 di 15 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti
e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile”). La giurisprudenza ha altresì chiarito che le clausole devono essere in primo luogo interpretate secondo il loro significato letterale, valutando tuttavia unitariamente l'intero testo negoziale, al fine di ricostruire la comune intenzione dei contraenti (ved. Cass.
11475/2014: “In tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto;
il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c.”).
Ciò posto, tornando al caso di specie, deve rilevarsi che il tenore letterale dei punti (iv) delle tre clausole negoziali sopra riportate non fa sorgere dubbi interpretativi, stabilendo in modo chiaro e univoco che i corrispettivi fissi e invariabili di cui ai predetti punti (iv) sono relativi ad un periodo biennale decorrente dal 1.1.2019 al 31.12.2020.
Nessuna diversa interpretazione è ipotizzabile, avuto riguardo al significato delle parole utilizzate.
Se le parti infatti avessero voluto stabilire un corrispettivo fisso ed invariabile di € 76.000,00,
€ 304.000,00 ed € 620.000,00 per l'anno 2019 e di € 76.000,00, € 304.000,00 ed € 620.000,00 per l'anno 2020, avrebbero stilato un punto (iv) relativo al 2019 e un punto (v) relativo al 2020, così come per le precedenti annualità, o avrebbero precisato che i corrispettivi unitari indicati dovevano intendersi relativi ai periodi “dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019” e “dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020” (anziché ad un periodo biennale).
Altro elemento testuale che porta a ritenere che i corrispettivi unitari siano riferiti al biennio è la previsione di un pagamento suddiviso in otto rate trimestrali con scadenze al 15 aprile/15 luglio/15 ottobre/28 febbraio 2020 e al 15 aprile/15 luglio/15 ottobre/28 febbraio 2021. Se il compenso unitario fosse riferito ad una sola annualità, le parti avrebbero logicamente stabilito
“quattro rate del medesimo importo” alle scadenze del 15 aprile/15 luglio/15 ottobre e
28/febbraio “di ciascun anno” e avrebbero quindi indicato la singola annualità come periodo temporale di riferimento.
pagina 9 di 15 Anche un esame della struttura complessiva degli articoli 5.1.1 e 6.1. porta a ritenere corretta e condivisibile l'interpretazione del punto (iv) sostenuta dall'appellante. Nei predetti articoli, ogni corrispettivo fisso e invariabile è riferito ad un periodo temporale determinato in modo chiaro e univoco (“dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016”; “dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017”; “dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018”; “dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020”). Le parti sono state estremamente chiare nell'individuare gli importi dei corrispettivi unitari e i periodi temporali di riferimento.
Volendo sposare la tesi interpretativa secondo cui il corrispettivo per il periodo 2019/2020 deve intendersi annuale e non biennale (nonostante il tenore letterale del testo), non si comprende come mai le parti, solo per il biennio 2019-2020, avrebbero adottato un testo volutamente ambiguo, omettendo di indicare un importo unitario doppio o di precisare che l'importo indicato deve intendersi riferito a ciascuna delle due annualità.
Analizzato il significato letterale dei punti (iv), da ritenersi univoco, non emergono dal testo complessivo del contratto chiari indici di una diversa volontà dei contraenti, ossia della volontà di concordare un corrispettivo unitario annuo, anche avuto riguardo al periodo decorrente dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.
Il fatto che dal 2016 al 2018 il corrispettivo annuo pattuito sia andato gradualmente ad incrementarsi è circostanza irrilevante e di per sé non univoca.
Anche a voler adottare la tesi interpretativa dell'appellata, infatti, il graduale aumento del corrispettivo in favore del franchisor verrebbe comunque a bloccarsi tra il 2019 e il 2020.
Non si comprende allora perché dovrebbe ritenersi incoerente (come sostenuto dal Tribunale) un'interpretazione della clausola (conforme al dato letterale), secondo cui le parti hanno voluto pattuire un corrispettivo più basso a carico della società per le annualità 2019 e 2020. Pt_1
Sul punto, il dato testuale è chiaro e una diversa interpretazione della intenzione delle parti - basata su una supposta volontà di concordare corrispettivi via via crescenti - risulta forzata e arbitraria, non potendo il giudicante, nell'interpretare il testo negoziale, modificare il contenuto di clausole che risultano univoche.
Anche il riferimento contenuto nell'art.
6.1 terza riga, del contratto di mandato al compenso annuo è elemento non univoco. Tale locuzione compare solo nel contratto di mandato ed è inserita nel paragrafo introduttivo dell'articolo, quale indicazione generale e sintetica dell'ambito temporale cui è rapportato il compenso. L'articolo elenca poi in modo puntuale e specifico i compensi pattuiti, in relazione ai singoli periodi temporali, che sono annui sino al
2018 e biennali quanto al 2019/2020. L'indicazione specifica del compenso in relazione allo pagina 10 di 15 specifico periodo temporale biennale 2019/2020 non può che superare l'indicazione generale di compenso annuo contenuta nel paragrafo introduttivo dell'art. 6.1.
In definitiva, nessun elemento del complessivo testo dei contratti fornisce indici univoci a sostegno dell'interpretazione fatta propria dalla società appellata, circa il significato dei punti
(iv), dovendosi pertanto avere riguardo al chiaro dato testuale degli stessi.
E anche volendo ricercare, al di là del dato testuale, la comune intenzione delle parti, avendo riguardo ad un'interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 c.c.) e secondo buona fede
(art. 1366 c.c.), emerge come la concordata riduzione del corrispettivo per gli anni 2019 e 2020 avesse un senso, nella gestione del rapporto negoziale.
Nell'accordo stipulato dalle parti il 30 ottobre 2015 per la “risoluzione parziale e modifica dell'accordo quadro sottoscritto in data 5 luglio 2007 da e ed altri” CP_1 Parte_1
(doc. 6 del fascicolo di primo grado), , “facendo seguito agli intercorsi Pt_1 Parte_4 accordi” inquadra dal punto di vista commerciale l'imminente modifica dei contratti di franchising e di mandato, soprattutto in relazione al corrispettivo, non più parametrato ad una percentuale del fatturato, ma determinato in misura fissa e invariabile.
, in particolare, precisa quanto segue: Parte_4
La pattuita risoluzione (parziale) dell'accordo-quadro stipulato nel 2007 e la contestuale modifica dei contratti di franchising e di mandato trova quindi la sua ratio nell'ambito di una
“più ampia operazione commerciale e contrattuale di trasferimento” alla C.D.S. e/o ad altro Con soggetto del medesimo gruppo di appartenenza, delle attività di in IL (punti vendita diretti e gestione del deposito . “A partire dal 1.1.2017 e fino alla scadenza di ciascun Pt_5 contratto di master-franchising”, “in considerazione della modifica dei contratti di master- Parte franchising e del contratto di mandato…” il gruppo come da nuovo art. 5 del contratto quadro, si impegna “a sviluppare le insegne “Carrefour Market” e “Carrefour Express” mediante la apertura di almeno n. 2 punti vendita ogni anno.” L'accordo precisa altresì che Con deve intendersi “che in relazione alla suddetta attività di sviluppo nulla sarà dovuto (da)
pagina 11 di 15 e/o (a socio unico) al Gruppo Commerciale CDS, avendo le Parti tenuto CP_1 CP_3 conto di ciò nelle modifiche dei contratti di master-franchising e di mandato agli acquisti”.
Come stabilito dalle parti, quindi, con riferimento alla nuova attività di sviluppo commerciale
Parte a carico di la stessa avrebbe dovuto aprire, a partire dal 2017, almeno due punti vendita in IL con insegne “Carrefour Market” o “Carrefour Express” (peraltro nell'ambito della Parte nuova situazione, in cui - con le altre società del gruppo - era diventata proprietaria delle
Con attività già di in IL), senza alcun compenso per tale attività di sviluppo.
Alla luce del complessivo accordo delle parti, la riduzione dei corrispettivi dovuti da CDS prevista dal punto (iv) dei contratti di affiliazione e di mandato, per gli ultimi due anni di vigenza del rapporto (2019 e 2020), non appare pertanto illogica e contraddittoria, ma coerente con la nuova configurazione dei rapporti commerciali tra le parti, nel territorio siciliano. La
Con previsione secondo cui nulla è dovuto da parte della Società a per la nuova Parte_1 attività di sviluppo (apertura di almeno due punti vendita all'anno con insegna a Parte_3
partire dal 2017) si spiega proprio perché tale prestazione risulta controbilanciata dagli accordi assunti in sede di modifica dei contratti di franchising e di mandato, con cui è stata pattuita una riduzione del compenso dovuto dalla alla odierna appellata per le prestazioni di Pt_1
Con franchisor e di mandataria negli anni 2019 e 2020. Nel contempo la Società terminata la fase di avviamento dei primi punti vendita aperti e raggiunto altresì un significativo aumento del numero dei predetti punti vendita, avrebbe iniziato a percepirne i relativi vantaggi economici
(in termini di volumi di merce acquistata come “centrale acquisti”, utili a spuntare migliori condizioni contrattuali con i fornitori).
In definitiva, dall'accordo del 2015 di modifica del contratto quadro emergono chiari elementi dai quali può desumersi la comune intenzione dei contraenti e, in particolare, il programma di sviluppo commerciale che si proponevano le parti. Tale programma negoziale risulta del tutto coerente con un'interpretazione letterale del punto (iv) dei contratti, che preveda quindi una riduzione dei corrispettivi in favore di per gli anni 2019 e 2020, conteggiati CP_1
unitariamente per il biennio.
Non appare poi condivisibile il rilievo della parte appellata, secondo cui la circostanza dell'apertura dei nuovi punti vendita prevista nell'accordo di modifica del 2015 non potrebbe essere dedotta dall'appellante in grado di appello (in quanto non allegata in primo grado), né potrebbe essere rilevata d'ufficio dalla Corte. L'obbligo di di aprire nuovi punti Parte_1
vendita emerge infatti da un documento tempestivamente prodotto in atti e tale documento può
e deve essere valutato integralmente dalla Corte, a prescindere dal fatto che le singole clausole pagina 12 di 15 del documento siano state poste o meno dalle parti a fondamento delle loro difese, nel corso del giudizio di primo grado.
Per i motivi esposti, in accoglimento del primo motivo di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, deve accertarsi che il corrispettivo dovuto dalla società lla Pt_1 [...] per l'annualità 2020 è pari alla metà dell'importo portato nelle fatture e riconosciuto come CP_1 dovuto dal primo Giudice ed è pertanto pari a complessivi € 610.000,00.
Passando ad esaminare il secondo motivo di censura, esso risulta ammissibile anche se proposto per la prima volta in grado di appello, posto che il potere del giudice di ridurre la penale ad equità è esercitabile anche d'ufficio (ved. Cass. ord. 19320/2018; 34021/2019; sentenza
8071/2008).
Il motivo non appare tuttavia fondato nel merito.
L'appellante sostiene che la Corte dovrebbe ridurre ad equità gli interessi moratori liquidati dal primo Giudice ai sensi del d.lgs. 231/02, stante il lungo lasso di tempo intercorso tra la scadenza delle fatture e la decisione del primo Giudice (e in particolare, tra la data di precisazione delle conclusioni avanti al Tribunale e la data di deposito della sentenza).
In realtà, gli interessi moratori liquidati dal primo Giudice sono quelli previsti ex lege dal d.lgs.
231/02 per il ritardato pagamento delle obbligazioni derivanti dalle transazioni commerciali, richiamati nel contratto tra le parti, e non possono equipararsi ad una clausola penale negoziale, pur avendo anche una funzione sanzionatoria del ritardo nel pagamento.
La Cassazione ha chiarito che è errata l'assimilazione funzionale (e, per l'effetto, l'estensione della disciplina) tra la clausola penale e la pattuizione di interessi moratori, istituti che sono animati da rationes differenti ed assistiti da strumenti di tutela ben distinti (ved. Cass. ord.
5379/2023). La clausola penale è infatti una pattuizione accessoria del contratto convenuta dalle parti per rafforzare il vincolo contrattuale e per stabilire preventivamente, una determinata sanzione per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento: con essa le parti quantificano, in via anticipata e per l'eventualità di ritardo oppure di inadempimento della prestazione principale, l'entità del danno da ristorare in favore della parte adempiente. La convenzione di interessi moratori costituisce invece, per le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, uno strumento finalizzato alla reintegrazione del patrimonio del creditore a fronte della perdita connessa alla mancata disponibilità tempestiva di una somma di denaro e, pur in caso di mancata determinazione pattizia, la debenza degli interessi moratori opera ex lege in via automatica, in forza della presunzione di naturale fecondità del danaro.
Va inoltre rilevato che il potere del giudice di riduzione della penale di cui all'art. 1384 c.c. non può essere esteso in via analogica ad altri istituti giuridici, essendo previsto da una norma pagina 13 di 15 eccezionale, che consente un intervento del giudice modificativo delle clausole negoziali (ved.
Cass. 17715/2020).
Il fatto poi che la parte debba versare un importo rilevante a titolo di interessi moratori, a causa dei tempi lunghi del giudizio di primo grado, è un rischio connesso all'instaurazione di un giudizio e una circostanza che la parte ben avrebbe potuto evitare, provvedendo a versare tempestivamente una somma pari alla metà degli importi fatturati.
Per i motivi esposti, il secondo motivo di appello deve essere respinto e deve confermarsi la condanna dell'appellante al pagamento degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/02, con decorrenza dalla scadenza delle fatture al saldo, sull'importo riconosciuto come dovuto, pari ad
€ 610.000,00.
Stante il parziale accoglimento dell'appello, deve essere riformata la statuizione del primo
Giudice in punto spese processuali, spese che, quanto al primo grado di giudizio, devono essere integralmente compensate tra le parti, stante la reciproca paritaria soccombenza (in primo grado, infatti, la aveva sollevato l'eccezione di inadempimento, chiedendo al Tribunale Pt_1
di accertare come legittima la sospensione integrale dei pagamenti delle fatture relative al
2020).
Quanto al presente grado di giudizio, il solo parziale accoglimento dei motivi di appello con rigetto dell'istanza di riduzione ad equità degli interessi moratori, giustifica la compensazione per quota di ½ delle spese processuali sostenute dall'appellante. La restante quota deve essere posta a carico della stante la sua soccombenza prevalente. Tale quota viene liquidata CP_1
come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e con applicazione dei valori medi per le prime due fasi del giudizio e dei valori minimi per le restanti fasi, considerato il limitato impegno della fase di trattazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5533/2024, pubblicata il 29/05/2024,
[...]
così provvede:
1) In parziale riforma della sentenza di primo grado, accerta e dichiara che il corrispettivo dovuto dalla alla per l'annualità 2020 è pari a complessivi € Parte_1 CP_1
610.000,00, compresa IVA, oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/02, dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo;
2) Condanna a versare a la somma di € 610.000,00, oltre interessi Parte_1 CP_1
moratori ai sensi del d.lgs. 231/02 dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo;
pagina 14 di 15 3) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali relative al giudizio di primo grado;
4) Compensa tra le parti per quota di ½ le spese processuali del presente grado di giudizio;
5) Condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante CP_1
della restante quota, che liquida in € 11.433,50, oltre al 15 % per spese Parte_1
generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso, in Milano il 20/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Laura Sara Tragni
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 1.7.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5533/2024, pubblicata il 29/05/2024, notificata il 30.5.2024,
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in VIA SALVATORE AVERNA 29 93100 CALTANISSETTA, con il patrocinio degli
Avv. SPOLIDORO MARCO SAVERIO (C.F. , BIANCHINI TOBIA C.F._1
( ) VIALE BIANCA MARIA, 22 20122 MILANO, C.F._2 Parte_2
( ) CORSO GRAMSCI N. 54 51100 PISTOIA;
elettivamente
[...] C.F._3 domiciliata in VIA DAVERIO, 6 20122 MILANO presso lo Studio dell'Avv. SPOLIDORO
MARCO SAVERIO, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA CALDERA 21 20153
MILANO, con il patrocinio degli Avv. CACCAVALE ALBERTO (C.F.
), PIERUCCI ALESSANDRO ( ), C.F._4 C.F._5 CP_2
( , VIA BAROZZI 1 MILANO;
elettivamente domiciliata in
[...] C.F._6
VIA MICHELE BAROZZI 1, MILANO presso lo Studio degli Avv. CACCAVALE
ALBERTO, PIERUCCI ALESSANDRO e , giusta delega in atti;
CP_2
pagina 1 di 15 -APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5533/2024, pubblicata il
29/05/2024, in materia di “Mandato”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
CONCLUSIONI Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, a parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Milano n. 5533/2024 pubblicata il 29 Maggio 2024, nel procedimento di cui al numero di R.G. 4045/2021, contrariis rejectis, NEL MERITO: - accertare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, che (anche quale società incorporante la , ha emesso CP_1 CP_3
le fatture nn. 4770000346 e 4770001949 del 10/04/2020, n. 4550000915 del 22/04/2020, nn.
4770000504 e 4770003886 del 10/07/2020, n. 4550002078 del 14/07/2020, nn. 4770000666 e
4770000667 del 12/10/2020 e n. 4550003480 del 30/10/2020, per importi doppi rispetto a quelli
Parte pattuiti e, per l'effetto, dichiarare che non è tenuta a corrispondere i maggiori importi richiesti;
- Ridurre a equità gli interessi moratori applicati all'appellante dalla sentenza appellata nella misura determinata in base al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
IN OGNI CASO: - con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Per - ANCHE QUALE INCORPORANTE DIPERDI' IN PERSONA DEL CP_1 CP_1
LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE:
CONCLUSIONI “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria domanda, ragione, pretesa, istanza o eccezione, per tutti i motivi di cui in atti:
1. dichiarare inammissibile e/o infondato e rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Milano, Sez. V, Dott. Piscopo, n. 5533/2024 emessa e pubblicata il 29.5.2024
e notificata il 30.5.2024 a definizione del giudizio R.G. n. 4045/2021; e per l'effetto, 2. confermare integralmente detta sentenza, con conseguente condanna di in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a per tutti i titoli e le causali CP_1
dedotti in atti, la somma complessiva di Euro 1.220.000 (IVA compresa) o quella diversa somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio, oltre agli interessi di mora al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002, dalla data di scadenza delle singole fatture prodotte da CP_1
sub prod. D, docc. nn. 8 e 9 fino all'effettivo saldo. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni. Senza accettazione del contraddittorio sulle domande nuove che fossero eventualmente ex adverso pagina 2 di 15 formulate in atti. Con vittoria di spese di lite e rimborso forfettario delle spese generali, IVA e
CPA come per legge anche in appello”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a la società ha premesso: - CP_1 Parte_1
di operare nel settore della grande distribuzione di prodotti alimentari e merceologici;
- di aver stipulato, in data 05/07/2007, un contratto di affiliazione commerciale (denominato master franchising) con la e altro contratto, di identico contenuto, con la CP_1 CP_3
(quest'ultima fusa per incorporazione nella con effetto dal 01/10/2020), oltre ad un CP_1
contratto di mandato senza rappresentanza finalizzato alla conclusione di accordi quadro con fornitori convenzionati;
- di avere concordato con la convenuta di prorogare tali contratti fino al 31/12/2020; ciò premesso, ha convenuto in giudizio la (anche quale incorporante CP_1
al fine di sentir accertare che le fatture emesse dalla convenuta con riferimento CP_3 all'anno 2020 (fatture nn. 4770000346 e 4770001949 del 10/04/2020, n. 4550000915 del
22/04/2020, nn. 4770000504 e 4770003886 del 10/07/2020, n. 4550002078 del 14/07/2020, nn.
4770000666 e 4770000667 del 12/10/2020 e n. 4550003480 del 30/10/2020), recano corrispettivi doppi rispetto a quelli contrattualmente convenuti e in ogni caso che nulla era dovuto alla controparte, anche nella misura corretta della metà, a norma dell'art. 1460 c.c., per inadempimento della convenuta ai propri obblighi, relativi sia ai contratti di affiliazione commerciale, sia al contratto di mandato.
La convenuta si è costituita deducendo di avere correttamente determinato le somme dovute sulla base delle modifiche contrattuali convenute nel 2015, contestando l'eccezione di inadempimento formulata dalla società attrice, non idonea a legittimare la sospensione del pagamento dei corrispettivi pattuiti;
in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della controparte al pagamento della complessiva somma di Euro 1.193.000,00 comprensiva di
I.V.A. oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, in relazione ai corrispettivi fatturati a tutto il 03/02/2021 e precisamente Euro 463.600,00 quanto ai contratti di franchising ed Euro 756.400,00, quanto al contratto di mandato, tutto come da fatture prodotte in atti.
Il Tribunale, con la sentenza oggi impugnata, ha rigettato la domanda di accertamento negativo formulata da disattendendo l'interpretazione dei contratti data dalla società Parte_1
attrice. Secondo tale interpretazione, il patto di modifica contrattuale del 2015 prevederebbe per entrambi i contratti un compenso annuo crescente per le annualità 2016, 2017 e 2018,
pagina 3 di 15 mentre, quanto al biennio 01/01/2019 – 31/12/2020, un compenso fisso per l'intero biennio di
€ 304.000,00 (per il contratto di franchising) e di € 620.000,00 (per quello di mandato).
Secondo il Tribunale, l'interpretazione di cui sopra contrasterebbe con i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. Le parti avrebbero infatti pattuito un compenso via via crescente per entrambi i contratti e la tesi secondo cui il compenso per gli anni 2019 e 2020 andrebbe interpretato quale compenso biennale, fondata sul mero dato letterale, sarebbe del tutto incoerente.
L'interpretazione secondo cui il compenso per gli anni 2019 e 2020 va inteso sempre quale compenso annuale troverebbe poi conferma, secondo il Tribunale, nel dato letterale di cui all'art.
6.1. del contratto di mandato, ove si specifica appunto che il compenso dovuto da Pt_1
è annuale. Essendo i contratti di mandato e di franchising collegati, il dato letterale di cui
[...]
sopra fornirebbe importanti criteri interpretativi, anche relativamente ai contratti di affiliazione commerciale.
Il Tribunale ha pertanto condannato a versare a l'importo di € Parte_1 CP_1
1.193.000,00 oltre interessi moratori, importo poi corretto in € 1.220.000,00, con provvedimento di correzione di errore materiale del 11.7.2024 (stante l'errore di calcolo commesso nel sommare gli importi di Euro 463.600,00 e di Euro 756.400,00).
Quanto all'eccezione di inadempimento o inesatto adempimento, il Tribunale ha ritenuto Con infondata tale eccezione, avendo C.D.S. allegato, quanto al contratto di mandato, ritardi di nella comunicazione di avvenuta conclusione degli accordi quadro di numero esiguo e quindi di scarsa rilevanza. Quanto ai contratti di franchising, il primo giudice ha rilevato che gli inadempimenti contrattuali, genericamente allegati, sono limitati al solo contratto con CP_1
(non essendovi contestazione in ordine ai rapporti con e non sono relativi CP_3 all'annualità del 2020 (alla quale è riferita la domanda di accertamento negativo).
Avverso la sentenza del Tribunale di Milano, ha proposto appello per i seguenti Parte_1
motivi:
1) Errata interpretazione degli accordi modificativi del contratto di mandato e dei contratti
Con di franchising e DiperDì.
Il Tribunale avrebbe errato nell'interpretare gli accordi modificativi, senza dare rilievo al chiaro dato letterale del testo e ricalcando la motivazione di altre due sentenze del Tribunale, tra le stesse parti, aventi ad oggetto l'opposizione di a decreti ingiuntivi emessi in favore Parte_1
Con della società relativi ai compensi per il 2019. Entrambe le sentenze sono state appellate e la prima è stata riformata dalla Corte d'Appello che ha accolto la tesi interpretativa dei contratti sposata dalla C.D.S. La Corte ha infatti sottolineato che, laddove il testo contrattuale sia chiaro pagina 4 di 15 e univoco e non vi siano evidenti indici di una diversa volontà delle parti, l'interpretazione del contratto non può discostarsi dal significato letterale. Nel caso di specie, secondo l'appellante, non vi sarebbe in ogni caso nelle pattuizioni contrattuali l'accordo per una crescita Con proporzionale e continuativa del corrispettivo in favore di fatto che smentirebbe la tesi della parte appellata circa la reale volontà delle parti di pattuire un compenso annuo, anche per le annualità 2019 e 2020.
2) Necessità di ridurre ad equità gli interessi moratori, come liquidati dalla sentenza impugnata.
La sentenza di primo grado condanna al pagamento di interessi moratori ai sensi del Pt_1
d.lgs. 231/02. Ad avviso dell'appellante, tali interessi hanno natura assimilabile alla clausola penale, punendo il debitore inadempiente per scongiurare ritardi nei pagamenti.
Un'interpretazione della norma conforme ai principi di solidarietà ed uguaglianza, porta ad impedire che una parte possa abusare di un proprio diritto e quindi esercitarlo per ottenere scopi che vanno al di là della funzione per cui tale diritto è attribuito. Conformemente a tali principi, nel caso di specie, ad avviso di C.D.S., dovrebbe applicarsi anche nella liquidazione degli interessi moratori il principio che consente al giudice di ridurre ad equità la penale, anche in considerazione del tempo trascorso tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e la pubblicazione della sentenza di primo grado (pari ad oltre due anni). non ha proposto appello con riguardo al capo della sentenza con cui il primo Parte_1 giudice ha rigettato l'eccezione di inadempimento sollevata dall'attrice e quindi la richiesta della stessa di accertare e dichiarare che nulla era dovuto da a stante Parte_1 CP_1
l'inadempimento di quest'ultima.
Si è costituita in giudizio chiedendo di dichiarare inammissibile o comunque rigettare CP_1
l'appello, con conferma della sentenza di primo grado.
Quanto al primo motivo di appello, ha rilevato che lo stesso si fonda unicamente sulla CP_1 motivazione resa dalla Corte d'Appello con la sentenza n. 1844/2024, tra le stesse parti e relativa ai compensi per l'anno 2019. Tale sentenza, ad avviso dell'appellato, rappresenta un unicum (posto che, prima della stessa, tutti i Giudici che si sono occupati del rapporto negoziale
Con tra e hanno interpretato i contratti tra le parti secondo i criteri ermeneutici sostenuti Pt_1 dall'appellata). La citata sentenza n. 1844 è stata impugnata in Cassazione, per plurimi vizi di diritto, avendo la pronunzia dato prevalenza all'interpretazione letterale (secondo il principio in claris non fit interpretatio), benché le clausole negoziali fossero ambigue e fosse pertanto necessario adottare gli altri criteri interpretativi del contratto. La sentenza ha poi fondato la decisione su una circostanza di fatto mai allegata dalla rilevata d'ufficio, e sulla Parte_1
pagina 5 di 15 quale le parti non avevano potuto prendere posizione (precisamente l'obbligo assunto da Pt_1 di aprire due nuovi punti vendita all'anno, sotto l'insegna obbligo che Parte_3
giustificherebbe la riduzione dei corrispettivi per le ultime due annualità).
Secondo l'appellata, il Tribunale avrebbe dato corretto rilievo al dato letterale dei contratti di master franchising e mandato, valorizzando tuttavia l'intero testo e non solo il punto iv e, in particolare, il termine annuo contenuto all'art.
6.1. del contratto di mandato. La possibilità di adottare due difformi interpretazioni delle clausole contrattuali rende le stesse ambigue, dovendosi pertanto andare al di là del mero dato letterale e ricercare la volontà delle parti, adottando il criterio sistematico e dell'interpretazione secondo buona fede. Secondo tali criteri interpretativi, la volontà delle parti è stata quella di prevedere un compenso fisso annuale crescente di anno in anno (compenso rimasto inalterato solo per le due ultime annualità).
Quanto al secondo motivo di appello, ne ha dedotto l'inammissibilità (trattandosi di CP_1
contestazione non sollevata in primo grado), oltre che l'infondatezza, non essendo fondata la tesi dell'appellante secondo cui gli interessi moratori al tasso di cui al d.lgs. 231/02 configurerebbero una penale riducibile ad equità.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 11.3.2025, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica.
L'appello è parzialmente fondato e quindi deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
Il primo motivo di appello è fondato.
Oggetto del contendere è l'interpretazione degli accordi modificativi in data 30.10.2015 dei Con contratti di master franchising e di mandato, stipulati il 5.7.2007 da e CP_3 Pt_1
In particolare, devono essere analizzate le seguenti clausole dei due contratti di master franchising e del contratto di mandato tra e Parte_1 CP_1
pagina 6 di 15 pagina 7 di 15 Ritiene la Corte che i punti (iv) delle clausole sopra riportate non possano che essere interpretati nel senso della determinazione, per ciascun contratto, di un corrispettivo fisso e invariabile - quantificato rispettivamente nell'importo di € 76.000,00, € 304.000,00 ed € 620.000,00 - per il periodo biennale decorrente dal 1.1.2019 al 31.12.2020, corrispettivo da pagarsi in otto rate trimestrali aventi le scadenze indicate. La quota di corrispettivo relativa al solo anno 2020
(annualità oggetto del contendere) non può quindi che essere pari alla metà degli importi sopra indicati.
Va premesso che il Giudice, nell'interpretazione di una clausola contrattuale, deve innanzitutto verificare se il testo contrattuale sia chiaro ed univoco. In caso positivo, l'interprete deve adottare il criterio interpretativo espresso dal brocardo “in claris non fit interpretatio”, non essendo ammissibile una diversa interpretazione della pattuizione negoziale.
Solo quando il contenuto letterale della clausola sia ambiguo o comunque non univoco e si presti pertanto a differenti possibili interpretazioni, o quando il significato apparentemente chiaro della clausola risulti in contrasto con altri elementi, emergenti dal contratto o dal comportamento tenuto dalle parti, che siano espressione di una diversa volontà dei contraenti,
l'interprete può far uso degli altri criteri ermeneutici sanciti dagli artt. 1362 e ss. c.c.
La Cassazione ha infatti chiarito che “nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art.
1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.“ (così Cass. ord. 33451/2021; ved. anche 10967/23: “L'art. pagina 8 di 15 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti
e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile”). La giurisprudenza ha altresì chiarito che le clausole devono essere in primo luogo interpretate secondo il loro significato letterale, valutando tuttavia unitariamente l'intero testo negoziale, al fine di ricostruire la comune intenzione dei contraenti (ved. Cass.
11475/2014: “In tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto;
il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c.”).
Ciò posto, tornando al caso di specie, deve rilevarsi che il tenore letterale dei punti (iv) delle tre clausole negoziali sopra riportate non fa sorgere dubbi interpretativi, stabilendo in modo chiaro e univoco che i corrispettivi fissi e invariabili di cui ai predetti punti (iv) sono relativi ad un periodo biennale decorrente dal 1.1.2019 al 31.12.2020.
Nessuna diversa interpretazione è ipotizzabile, avuto riguardo al significato delle parole utilizzate.
Se le parti infatti avessero voluto stabilire un corrispettivo fisso ed invariabile di € 76.000,00,
€ 304.000,00 ed € 620.000,00 per l'anno 2019 e di € 76.000,00, € 304.000,00 ed € 620.000,00 per l'anno 2020, avrebbero stilato un punto (iv) relativo al 2019 e un punto (v) relativo al 2020, così come per le precedenti annualità, o avrebbero precisato che i corrispettivi unitari indicati dovevano intendersi relativi ai periodi “dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019” e “dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020” (anziché ad un periodo biennale).
Altro elemento testuale che porta a ritenere che i corrispettivi unitari siano riferiti al biennio è la previsione di un pagamento suddiviso in otto rate trimestrali con scadenze al 15 aprile/15 luglio/15 ottobre/28 febbraio 2020 e al 15 aprile/15 luglio/15 ottobre/28 febbraio 2021. Se il compenso unitario fosse riferito ad una sola annualità, le parti avrebbero logicamente stabilito
“quattro rate del medesimo importo” alle scadenze del 15 aprile/15 luglio/15 ottobre e
28/febbraio “di ciascun anno” e avrebbero quindi indicato la singola annualità come periodo temporale di riferimento.
pagina 9 di 15 Anche un esame della struttura complessiva degli articoli 5.1.1 e 6.1. porta a ritenere corretta e condivisibile l'interpretazione del punto (iv) sostenuta dall'appellante. Nei predetti articoli, ogni corrispettivo fisso e invariabile è riferito ad un periodo temporale determinato in modo chiaro e univoco (“dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016”; “dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017”; “dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018”; “dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020”). Le parti sono state estremamente chiare nell'individuare gli importi dei corrispettivi unitari e i periodi temporali di riferimento.
Volendo sposare la tesi interpretativa secondo cui il corrispettivo per il periodo 2019/2020 deve intendersi annuale e non biennale (nonostante il tenore letterale del testo), non si comprende come mai le parti, solo per il biennio 2019-2020, avrebbero adottato un testo volutamente ambiguo, omettendo di indicare un importo unitario doppio o di precisare che l'importo indicato deve intendersi riferito a ciascuna delle due annualità.
Analizzato il significato letterale dei punti (iv), da ritenersi univoco, non emergono dal testo complessivo del contratto chiari indici di una diversa volontà dei contraenti, ossia della volontà di concordare un corrispettivo unitario annuo, anche avuto riguardo al periodo decorrente dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.
Il fatto che dal 2016 al 2018 il corrispettivo annuo pattuito sia andato gradualmente ad incrementarsi è circostanza irrilevante e di per sé non univoca.
Anche a voler adottare la tesi interpretativa dell'appellata, infatti, il graduale aumento del corrispettivo in favore del franchisor verrebbe comunque a bloccarsi tra il 2019 e il 2020.
Non si comprende allora perché dovrebbe ritenersi incoerente (come sostenuto dal Tribunale) un'interpretazione della clausola (conforme al dato letterale), secondo cui le parti hanno voluto pattuire un corrispettivo più basso a carico della società per le annualità 2019 e 2020. Pt_1
Sul punto, il dato testuale è chiaro e una diversa interpretazione della intenzione delle parti - basata su una supposta volontà di concordare corrispettivi via via crescenti - risulta forzata e arbitraria, non potendo il giudicante, nell'interpretare il testo negoziale, modificare il contenuto di clausole che risultano univoche.
Anche il riferimento contenuto nell'art.
6.1 terza riga, del contratto di mandato al compenso annuo è elemento non univoco. Tale locuzione compare solo nel contratto di mandato ed è inserita nel paragrafo introduttivo dell'articolo, quale indicazione generale e sintetica dell'ambito temporale cui è rapportato il compenso. L'articolo elenca poi in modo puntuale e specifico i compensi pattuiti, in relazione ai singoli periodi temporali, che sono annui sino al
2018 e biennali quanto al 2019/2020. L'indicazione specifica del compenso in relazione allo pagina 10 di 15 specifico periodo temporale biennale 2019/2020 non può che superare l'indicazione generale di compenso annuo contenuta nel paragrafo introduttivo dell'art. 6.1.
In definitiva, nessun elemento del complessivo testo dei contratti fornisce indici univoci a sostegno dell'interpretazione fatta propria dalla società appellata, circa il significato dei punti
(iv), dovendosi pertanto avere riguardo al chiaro dato testuale degli stessi.
E anche volendo ricercare, al di là del dato testuale, la comune intenzione delle parti, avendo riguardo ad un'interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 c.c.) e secondo buona fede
(art. 1366 c.c.), emerge come la concordata riduzione del corrispettivo per gli anni 2019 e 2020 avesse un senso, nella gestione del rapporto negoziale.
Nell'accordo stipulato dalle parti il 30 ottobre 2015 per la “risoluzione parziale e modifica dell'accordo quadro sottoscritto in data 5 luglio 2007 da e ed altri” CP_1 Parte_1
(doc. 6 del fascicolo di primo grado), , “facendo seguito agli intercorsi Pt_1 Parte_4 accordi” inquadra dal punto di vista commerciale l'imminente modifica dei contratti di franchising e di mandato, soprattutto in relazione al corrispettivo, non più parametrato ad una percentuale del fatturato, ma determinato in misura fissa e invariabile.
, in particolare, precisa quanto segue: Parte_4
La pattuita risoluzione (parziale) dell'accordo-quadro stipulato nel 2007 e la contestuale modifica dei contratti di franchising e di mandato trova quindi la sua ratio nell'ambito di una
“più ampia operazione commerciale e contrattuale di trasferimento” alla C.D.S. e/o ad altro Con soggetto del medesimo gruppo di appartenenza, delle attività di in IL (punti vendita diretti e gestione del deposito . “A partire dal 1.1.2017 e fino alla scadenza di ciascun Pt_5 contratto di master-franchising”, “in considerazione della modifica dei contratti di master- Parte franchising e del contratto di mandato…” il gruppo come da nuovo art. 5 del contratto quadro, si impegna “a sviluppare le insegne “Carrefour Market” e “Carrefour Express” mediante la apertura di almeno n. 2 punti vendita ogni anno.” L'accordo precisa altresì che Con deve intendersi “che in relazione alla suddetta attività di sviluppo nulla sarà dovuto (da)
pagina 11 di 15 e/o (a socio unico) al Gruppo Commerciale CDS, avendo le Parti tenuto CP_1 CP_3 conto di ciò nelle modifiche dei contratti di master-franchising e di mandato agli acquisti”.
Come stabilito dalle parti, quindi, con riferimento alla nuova attività di sviluppo commerciale
Parte a carico di la stessa avrebbe dovuto aprire, a partire dal 2017, almeno due punti vendita in IL con insegne “Carrefour Market” o “Carrefour Express” (peraltro nell'ambito della Parte nuova situazione, in cui - con le altre società del gruppo - era diventata proprietaria delle
Con attività già di in IL), senza alcun compenso per tale attività di sviluppo.
Alla luce del complessivo accordo delle parti, la riduzione dei corrispettivi dovuti da CDS prevista dal punto (iv) dei contratti di affiliazione e di mandato, per gli ultimi due anni di vigenza del rapporto (2019 e 2020), non appare pertanto illogica e contraddittoria, ma coerente con la nuova configurazione dei rapporti commerciali tra le parti, nel territorio siciliano. La
Con previsione secondo cui nulla è dovuto da parte della Società a per la nuova Parte_1 attività di sviluppo (apertura di almeno due punti vendita all'anno con insegna a Parte_3
partire dal 2017) si spiega proprio perché tale prestazione risulta controbilanciata dagli accordi assunti in sede di modifica dei contratti di franchising e di mandato, con cui è stata pattuita una riduzione del compenso dovuto dalla alla odierna appellata per le prestazioni di Pt_1
Con franchisor e di mandataria negli anni 2019 e 2020. Nel contempo la Società terminata la fase di avviamento dei primi punti vendita aperti e raggiunto altresì un significativo aumento del numero dei predetti punti vendita, avrebbe iniziato a percepirne i relativi vantaggi economici
(in termini di volumi di merce acquistata come “centrale acquisti”, utili a spuntare migliori condizioni contrattuali con i fornitori).
In definitiva, dall'accordo del 2015 di modifica del contratto quadro emergono chiari elementi dai quali può desumersi la comune intenzione dei contraenti e, in particolare, il programma di sviluppo commerciale che si proponevano le parti. Tale programma negoziale risulta del tutto coerente con un'interpretazione letterale del punto (iv) dei contratti, che preveda quindi una riduzione dei corrispettivi in favore di per gli anni 2019 e 2020, conteggiati CP_1
unitariamente per il biennio.
Non appare poi condivisibile il rilievo della parte appellata, secondo cui la circostanza dell'apertura dei nuovi punti vendita prevista nell'accordo di modifica del 2015 non potrebbe essere dedotta dall'appellante in grado di appello (in quanto non allegata in primo grado), né potrebbe essere rilevata d'ufficio dalla Corte. L'obbligo di di aprire nuovi punti Parte_1
vendita emerge infatti da un documento tempestivamente prodotto in atti e tale documento può
e deve essere valutato integralmente dalla Corte, a prescindere dal fatto che le singole clausole pagina 12 di 15 del documento siano state poste o meno dalle parti a fondamento delle loro difese, nel corso del giudizio di primo grado.
Per i motivi esposti, in accoglimento del primo motivo di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, deve accertarsi che il corrispettivo dovuto dalla società lla Pt_1 [...] per l'annualità 2020 è pari alla metà dell'importo portato nelle fatture e riconosciuto come CP_1 dovuto dal primo Giudice ed è pertanto pari a complessivi € 610.000,00.
Passando ad esaminare il secondo motivo di censura, esso risulta ammissibile anche se proposto per la prima volta in grado di appello, posto che il potere del giudice di ridurre la penale ad equità è esercitabile anche d'ufficio (ved. Cass. ord. 19320/2018; 34021/2019; sentenza
8071/2008).
Il motivo non appare tuttavia fondato nel merito.
L'appellante sostiene che la Corte dovrebbe ridurre ad equità gli interessi moratori liquidati dal primo Giudice ai sensi del d.lgs. 231/02, stante il lungo lasso di tempo intercorso tra la scadenza delle fatture e la decisione del primo Giudice (e in particolare, tra la data di precisazione delle conclusioni avanti al Tribunale e la data di deposito della sentenza).
In realtà, gli interessi moratori liquidati dal primo Giudice sono quelli previsti ex lege dal d.lgs.
231/02 per il ritardato pagamento delle obbligazioni derivanti dalle transazioni commerciali, richiamati nel contratto tra le parti, e non possono equipararsi ad una clausola penale negoziale, pur avendo anche una funzione sanzionatoria del ritardo nel pagamento.
La Cassazione ha chiarito che è errata l'assimilazione funzionale (e, per l'effetto, l'estensione della disciplina) tra la clausola penale e la pattuizione di interessi moratori, istituti che sono animati da rationes differenti ed assistiti da strumenti di tutela ben distinti (ved. Cass. ord.
5379/2023). La clausola penale è infatti una pattuizione accessoria del contratto convenuta dalle parti per rafforzare il vincolo contrattuale e per stabilire preventivamente, una determinata sanzione per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento: con essa le parti quantificano, in via anticipata e per l'eventualità di ritardo oppure di inadempimento della prestazione principale, l'entità del danno da ristorare in favore della parte adempiente. La convenzione di interessi moratori costituisce invece, per le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, uno strumento finalizzato alla reintegrazione del patrimonio del creditore a fronte della perdita connessa alla mancata disponibilità tempestiva di una somma di denaro e, pur in caso di mancata determinazione pattizia, la debenza degli interessi moratori opera ex lege in via automatica, in forza della presunzione di naturale fecondità del danaro.
Va inoltre rilevato che il potere del giudice di riduzione della penale di cui all'art. 1384 c.c. non può essere esteso in via analogica ad altri istituti giuridici, essendo previsto da una norma pagina 13 di 15 eccezionale, che consente un intervento del giudice modificativo delle clausole negoziali (ved.
Cass. 17715/2020).
Il fatto poi che la parte debba versare un importo rilevante a titolo di interessi moratori, a causa dei tempi lunghi del giudizio di primo grado, è un rischio connesso all'instaurazione di un giudizio e una circostanza che la parte ben avrebbe potuto evitare, provvedendo a versare tempestivamente una somma pari alla metà degli importi fatturati.
Per i motivi esposti, il secondo motivo di appello deve essere respinto e deve confermarsi la condanna dell'appellante al pagamento degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/02, con decorrenza dalla scadenza delle fatture al saldo, sull'importo riconosciuto come dovuto, pari ad
€ 610.000,00.
Stante il parziale accoglimento dell'appello, deve essere riformata la statuizione del primo
Giudice in punto spese processuali, spese che, quanto al primo grado di giudizio, devono essere integralmente compensate tra le parti, stante la reciproca paritaria soccombenza (in primo grado, infatti, la aveva sollevato l'eccezione di inadempimento, chiedendo al Tribunale Pt_1
di accertare come legittima la sospensione integrale dei pagamenti delle fatture relative al
2020).
Quanto al presente grado di giudizio, il solo parziale accoglimento dei motivi di appello con rigetto dell'istanza di riduzione ad equità degli interessi moratori, giustifica la compensazione per quota di ½ delle spese processuali sostenute dall'appellante. La restante quota deve essere posta a carico della stante la sua soccombenza prevalente. Tale quota viene liquidata CP_1
come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e con applicazione dei valori medi per le prime due fasi del giudizio e dei valori minimi per le restanti fasi, considerato il limitato impegno della fase di trattazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5533/2024, pubblicata il 29/05/2024,
[...]
così provvede:
1) In parziale riforma della sentenza di primo grado, accerta e dichiara che il corrispettivo dovuto dalla alla per l'annualità 2020 è pari a complessivi € Parte_1 CP_1
610.000,00, compresa IVA, oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/02, dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo;
2) Condanna a versare a la somma di € 610.000,00, oltre interessi Parte_1 CP_1
moratori ai sensi del d.lgs. 231/02 dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo;
pagina 14 di 15 3) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali relative al giudizio di primo grado;
4) Compensa tra le parti per quota di ½ le spese processuali del presente grado di giudizio;
5) Condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante CP_1
della restante quota, che liquida in € 11.433,50, oltre al 15 % per spese Parte_1
generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso, in Milano il 20/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Laura Sara Tragni
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