Sentenza 18 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2002, n. 5596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5596 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLIS0 5596 /0 IN NO ELEL POPOLO TAL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 17162/99 Dott. Raffaele FOGLIA - Rel. Consigliere Cron. 16724 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. Dott. Grazia CATALDI Consigliere Ud. 29/0 1/02 ConsigliereDott. Raffaele DI LELLA ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: NI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ANZZI, che lo rappresenta e difende all'avvocato DANILO MINA, giusta delega inunitamente atti;
ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 2002 dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta 392 -1- delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 1334/99 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 14/06/99 - R.G.N. 4178/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato ANZZI;
udito l'Avvocato FAVATTA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso dell' 11.7.1997 al Pretore di Brescia, LO RN, artigiano riparatore di autoveicoli, esponeva di aver già promosso nei confronti dell'Inail una controversia per il riconoscimento di due infortuni sul lavoro, dei quali solo il secondo era stato riconosciuto valutando i relativi postumi nella misura del 7%, mentre l'esclusione del primo era stato ritenuto legittimo sia dal Pretore che dal Tribunale di Brescia. Aggiungeva che entrambi questi Giudici avevano ritenuto che il danno riferito a tale infortunio - consistente nella rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra – non era dipesa dall'attività lavorativa cui egli era impegnato, ma dal logoramento dei tessuti prodottosi progressivamente con l'attività lavorativa, configurandosi, quindi, piuttosto come malattia professionale. Ciò premesso, l'assicurato chiedeva che, riconosciutagli la malattia professionale, l'Inail venisse condannato a costituirgli la relativa rendita in cumulo con il 7% già riconosciutogli in dipendenza dell'altro infortunio subito in data 7.4.1993. Costituitosi il contraddittorio, il Pretore di Brescia, con sentenza n. 253 del 1998 respingeva la domanda per intervenuta prescrizione del diritto. Proposto appello da parte del RN, resistente l'Inail, il Tribunale di Brescia, con sentenza del 14.6.1999 confermava la pronunzia di prime cure. Osservava il Giudice del gravame che la data di decorrenza del termine prescrizionale, ex art. 112 del t.u. n. 1124/1965 doveva essere individuata nel giorno 19.7.1993, nel quale l'assicurato fu visitato dal suo medico, dr. Rigamonti, il quale evidenziò la natura delle lesioni riscontrate, dovute al logoramento dei tessuti che difficilmente poteva essere qualificato in termini di infortunio da sforzo (che presuppone una causa efficiente di natura improvvisa), mentre più propriamente era ascrivile a malattia professionale. Ne derivava che 3 al momento della proposizione del giudizio, il diritto del ricorrente era estinto per prescrizione. Avverso detta sentenza l'assicurato ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo. Resiste l'Istituto intimato con controricorso. In prossimità dell'udienza il RN ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 del t.u. n. 1124 del 1965, oltre all'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza su punti decisivi della controversia, il ricorrente rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, alla data della citata visita medica egli era ragionevolmente convinto che la lesione alla spalla dipendesse da infortunio da sforzo, essendosi appunto verificato durante lo sforzo di avvitamento di un bullone. D'altra parte nella relazione 19.7.1993 del dr. Rigamonti la causa efficiente di quella stessa lesione era stata individuata nello "sforzo". mentre solo successivamente, alla data della domanda amministrativa del 19.2.1997 poteva ritenersi acquisita la sua consapevolezza della vera natura di quelle stesse lesioni, quale malattia professionale. Del resto -soggiunge il ricorrente - il termine triennale prescritto dall'art. 112 cit. non è di decadenza ma di prescrizione e, quindi, suscettibile di interruzione che, nella fattispecie è avvenuta reiteratamente, con i numerosi atti amministrativi e giudiziali susseguitisi dal 1992 in poi. Il ricorso è infondato e non merita, quindi, accoglimento. Costituisce ius receptum, più volte richiamato da questa Corte (per tutte, Cass., 18.8.2000, n. 10951) il principio secondo cui al fine di stabilire l'inizio di decorrenza del termine prescrizionale della rendita per malattia professionale occorre far riferimento alla nozione ontologica di manifestazione della malattia che deve concorrere (nel lavoratore assicurato) con la sua conoscibilità, che non richiede l'acquisita certezza della sussistenza del diritto anche nei profili tecnico-giuridici (che soltanto dall'accertamento giudiziale può risultare), ma che implica comunque che il lavoratore sia ben consapevole sia della malattia, come alterazione patologica di entità tale da consentire l'esercizio del diritto alla rendita (ossia del diritto assoggettato a prescrizione), sia del suo carattere professionale (ossia della sua riconducibilità ad una lavorazione morbigena), sicchè l'inerzia del medesimo possa considerarsi in qualche misura colpevole. A questo principio la sentenza impugnata è rimasta fedele nell'individuare al 19.7.1993 (e quindi ben oltre i tre anni dalla data - 11.7.1997 - del ricorso in primo grado) il momento in cui l'assicurato, dopo essere stato visitato dal suo medico curante, acquisì la consapevolezza del suo stato morboso come derivante dalla sua attività lavorativa ed incidente sulla sua attitudine al lavoro. Decisivo, a tal riguardo è anche la circostanza che, a parte la qualificazione dell'affezione in termini di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, sin dalla visita del medico curante fu esattamente percepita, anche dall'assicurato, la vera natura della lesione riportata (rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra) e la sua incidenza diretta sulla invalidità indennizzabile. Del tutto correttamente, dunque, da tale momento, il Tribunale ha fatto decorrere il termine triennale - comune, del resto, ai sensi dell'art. 112 del t.u. sia per l'infortunio sul lavoro, sia per la malattia professionale - considerando, anche per questo unico regime prescrizionale, del tutto irrilevante il momento successivo in cui quella stessa affezione ebbe a ricevere una più puntuale definizione tecnico-giuridica. -Da quanto precede, deve affermarsi, come principio di diritto correttamente tenuto presente dal Tribunale di Brescia che ai fini - dell'individuazione del dies a quo della prescrizione triennale ex art. 112, conta S l'acquisita consapevolezza, da parte dell'assicurato, della esatta natura della propria patologia, come derivante dall'attività lavorativa, nonché della sua incidenza negativa sull'attitudine al lavoro, ma non anche la cognizione circa la qualificazione di detta patologia in termini di infortunio o di malattia professionale. Inammissibile è altresì il secondo profilo di censura formulato dal ricorrente, il quale med deduce che il termine triennale prescrizionale fissato dal citato art. 112 sarebbe stato interrotto a più riprese da “numerosi atti interruttivi amministrativi e giudiziali dal 1992 in poi”. Mentre non può non condividersi la premessa circa la natura prescrizionale del termine di cui all'art. 112 cit., come tale soggetto ad interruzioni (in tal senso, già la Corte costituzionale 21.5.1986, n. 129) deve rilevarsi che il ricorrente non ha indicato - con la precisione richiesta in questa sede - a quali atti interruttivi egli si riferiva. Il motivo, sotto questo profilo, è, pertanto inammissibile per genericità. Il ricorso del RN va, quindi respinto, mentre nulla va statuito in ordine alle spese, non ricorrendo nella specie l'ipotesi della lite infondata e temeraria di cui all'art. 152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nullaperle spese. Così deciso in Roma, il 29.1.2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo M iles Chilline itato in C APR 2962 6