Sentenza 21 maggio 2004
Massime • 2
Ai sensi del D.L. C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, l'obbligo di iscrizione all'ENPALS per i lavoratori dello spettacolo va riferito a coloro che stabilmente e professionalmente, ancorché in compiti ausiliari, sono impiegati per svolgere attività essenzialmente destinate alla realizzazione di spettacoli. Il requisito della stabilità, che coincide con quello della professionalità, ha la funzione di escludere dall'obbligo di iscrizione e dalla specifica contribuzione i soggetti che in via meramente occasionale rispetto alla loro vocazione professionale, prestino attività artistica o tecnica nell'ambito di una produzione di spettacoli, mentre non spiega effetti ostativi il fatto che l'attività lavorativa professionale nell'ambito della produzione degli spettacoli non costituisca l'attività esclusiva del soggetto e quindi sia prestata con una certa saltuarietà, ed è irrilevante la circostanza che la prestazione del lavoratore relativa ad un determinato spettacolo sia di breve durata. Sono invece escluse dalla contribuzione ENPALS le prestazioni da parte di imprese artigianali.
In materia di contributi previdenziali obbligatori, l'esonero, previsto dall'art. 1, comma duecentodiciannove, per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti locali dal pagamento delle somme aggiuntive e della maggiorazione dovute a titolo di sanzione in caso di omesso, ritardato o ridotto pagamento alla stregua dei precedenti commi duecentodiciassette e duecentodiciotto dello stesso articolo, non può intendersi riferito anche all'importo previsto dalla lettera b) del comma duecentodiciassette a titolo di sanzione "una tantum" per la ipotesi di omissione o non veridicità delle denunce obbligatorie, poiché il comma 219 non fa riferimento a tale voce.
Commentario • 1
- 1. Lavoro nello spettacoloMauro · https://www.wikilabour.it/ · 1 febbraio 2021
Questa voce è stata curata da Arianna Castelli Scheda sintetica La definizione dell'esatto campo di applicazione della disciplina relativa ai “lavoratori dello spettacolo” risulta essere problematica: infatti, in materia, oltre a un intreccio di disposizioni normative e circolari ENPALS, vi è una ricca produzione giurisprudenziale. A dispetto dell'opinione comune, i lavoratori dello spettacolo non sono solo cantanti e attori, ma tutti quei soggetti che direttamente, indirettamente o con attività ausiliarie contribuiscono alla realizzazione di uno spettacolo. Sia le fonti legislative che la giurisprudenza, infatti, hanno ricondotto in quest'area figure professionali eterogenee: basti …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/2004, n. 9752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9752 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ENPALS - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma v.le Regina Margherita 206, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO DE LUCA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE MONTEPULCIANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MEDAGLIE D'ORO N. 157, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO BORRI, ANTONIO PELLEGRINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 405/01 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 19/06/01 - R.G.N. 1057/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/03 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato DE LUCA;
udito l'Avvocato CIPRIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Firenze emetteva a favore dell'Enpals decreto ingiuntivo per l'importo di L. 216.098.809, oltre accessori, a titolo di contributi e somme aggiuntive dovuti per gli anni dal 1986 al 1994 dal Comune di Montepulciano relativamente al personale operante nell'ambito del "Cantiere internazionale dell'Arte", manifestazione organizzata in varie successive edizioni.
L'opposizione proposta dall'ente ingiunto, dopo la soppressione degli uffici di Pretura, era parzialmente accolta dal Tribunale in composizione monocratica, che riduceva la somma a L. 26.940.000. Proposto appello da parte dell'Enpals, la Corte di appello di Firenze rigettava l'impugnazione.
Per quanto ancora rileva, il giudice di secondo grado, premesso che l'obbligo di iscrizione all'Enpals è riferibile solo a coloro che sono impiegati stabilmente e professionalmente, ancorché in compiti ausiliari, per svolgere attività essenzialmente destinate alla realizzazione di pubblici spettacoli, riteneva che fondatamente il giudice di primo grado non aveva ritenuto provati detti requisiti nei confronti del personale in ordine alla cui contribuzione si discuteva. Ai fini della prova di questo presupposto non era sufficiente il mero richiamo di un accertamento ispettivo da cui risulterebbe che i lavoratori in questione erano titolari di posizione assicurativa per attività svolte in precedenza, ne' lo svolgimento di attività, come quella di elettricista e macchinista, previste dall'art. 3, n. 15, del d.lgs. C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708, in difetto della prova dei requisiti suindicati e in presenza di attività artigianali occasionalmente demandate.
Riteneva, poi, che l'esonero, previsto dall'art. 1, comma 219^, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 a favore delle amministrazioni statali e degli enti locali, dal pagamento delle somme aggiuntive e delle maggiorazioni di cui al comma 217^ (che riguarderebbe anche la sanzione "una tantum" di cui alla lett. b) e degli interessi, non si riferisce alle sole attività istituzionali di dette amministrazioni, nel senso che, avendo il beneficio previsto per il settore pubblico lo scopo di venire incontro alle esigenze finanziarie di detti soggetti, limitandone gli oneri previdenziali, non può escludersene l'applicazione in riferimento ad attività, come quelle in questione, che, seppure non strettamente istituzionali, abbiano uno scopo di utilità pubblica. Stante la ratio legis, d'altra parte, non è ravvisabile la violazione dell'art. 3 Cost., in rapporto alla diversa disciplina applicabile alle imprese private. Ad avviso della Corte di merito, inoltre, la disposizione ha effetto, per tutte le situazioni non coperte dal giudicato, anche se relative a periodi anteriori all'11.1.1997.
Contro questa sentenza l'Enpals propone ricorso per Cassazione affidato a un unico motivo articolato in più censure. Il Comune di Montepulciano resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la prima censura, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, e 9 del d.lg. C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708 (ratificato con modifiche dalla l. 29 novembre 1952 n. 2388) e vizi di motivazione, si investe il capo della sentenza relativo all'esclusione dell'obbligo assicurativo nei confronti di determinati lavoratori.
Dalla motivazione del giudice di merito si deduce che, secondo il medesimo le prestazioni dei tecnici in questione - elettricisti e macchinisti - non erano state rese nella manifestazione "Cantiere internazionale dell'Arte" e in ogni caso si sarebbero svolte in forma episodica e sporadica, e ciò in contrasto con il fatto che l'omissione contributiva in realtà non era stata contestata con riferimento ad attività pregresse, come confermato nel ricorso in opposizione, là dove lo stesso Comune aveva riconosciuto esplicitamente di avere erogato compensi su fattura o notula ai tecnici che erano stati chiamati a prestare la loro collaborazione per la preparazione e lo svolgimento di alcune manifestazioni teatrali nel periodo estivo, e che gli incarichi specifici si erano esauriti nell'arco di non più di 5-6 giorni nei mesi di luglio e agosto di ogni anno. D'altra parte la connotazione di spettacolo della manifestazione in questione, cui si riferivano le prestazioni dette, era stata giudizialmente confermata, ed era attestata "per tabulas" che i tecnici erano titolari di matricola Enpals ed erano stati utilizzati dal Comune in funzione della loro qualifica di iscrizione all'Enpals, ne' è necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ai fini dell'insorgere degli obblighi contributivi verso l'Enpals. Inoltre sono rilevanti anche le prestazioni di breve durata e discontinue, ne' poteva dubitarsi nella specie del requisito della professionalità, in relazione a lavoratori iscritti in un elenco specifico e tassativo e retribuiti per attività conformi alla qualifica.
La censura è fondata, nei termini seguenti.
Il d.lgs. 16 luglio 1947 n. 708, nel disciplinare le funzioni dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, in seguito denominato comunemente "ENPALS", ha previsto specificamente all'art. 2 che l'iscrizione all'ente sostituisce a tutti gli effetti rassicurazione malattia di cui alla L. 11 gennaio 1943 n. 138 e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui al r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636; ha elencato all'art. 3 le categorie dei lavoratori "obbligatoriamente iscritti" all'ente (elenco varie volte aggiornato con decreto presidenziale, in forza di apposita previsione del secondo comma del medesimo articolo); all'art. 4 ha previsto che, "per provvedere alle finalità di cui all'art. 2, le imprese presso le quali gli iscritti prestano la loro opera, sono tenute a versare appositi contributi stabiliti in percentuale della retribuzione lorda individuale giornaliera percepita da ciascun iscritto"; con l'art. 9 ha regolato i modi e i tempi dell'obbligo dell'impresa di denunciare all'ente assicuratore le notizie rilevanti relative ai rapporti di lavoro posti in essere.
Una caratteristica particolare della disciplina previdenziale dello spettacolo, giustificata dal diffuso svolgimento delle prestazioni relative anche nell'ambito di rapporti di breve durata e privi dei requisiti della subordinazione, è che la stessa si applica indistintamente sia ai rapporti di lavoro subordinato sia ai rapporti di lavoro autonomo (Cass. 12 giugno 1987 n. 5193, 24 giugno 1992 n. 7768, 7 agosto 1997 n. 7340, 29 marzo 1999 n. 3032,14 aprile 2001 n. 5593, 5 dicembre 2002 n. 17301). La giurisprudenza ha precisato che l'obbligo di iscrizione all'Enpals, e quindi gli inerenti adempimenti contributivi, vanno riferiti a coloro che stabilmente e professionalmente, ancorché in compiti ausiliari, sono impiegati per svolgere attività essenzialmente destinate alla realizzazione di spettacoli (Cass. 13 febbraio 1991 n. 13467, 15 giugno 1992 n. 7323, 26 gennaio 1998 n. 731, 29 agosto 2002 n. 12691, 27 settembre 2002 n. 14030). Tale delimitazione è desumibile, in via interpretativa, dalla circostanza stessa che l'Enpals ha la funzione di garantire prestazioni previdenziali e assistenziali ai "lavoratori dello spettacolo" e dalla circostanza che l'obbligo di iscrizione riguarda le categorie di personale specificamente elencate dall'art.
3. Da tale elenco si desume che in concreto presupposto dell'iscrizione è o l'attribuibilità al lavoratore di una specifica qualifica professionale inerente alla produzione degli spettacoli (per esempio:
artista lirico, attore di prosa, o di operetta, o di varietà, ecc., presentatore, attore o generico cinematografico, regista o sceneggiatore teatrale o cinematografico, direttore di scena, direttore di orchestra, concertista o professore di orchestra, amministratore di formazioni artistiche, tecnico del montaggio, arredatore, truccatore, ecc.); oppure la sussistenza della qualifica di lavoratore dipendente (impiegato o operaio, amministrativo o tecnico) da determinati tipi di imprese esercenti pubblici spettacoli o attività assimilate;
oppure ancora la qualità di addetto, anche con rapporto di lavoro non subordinato, a determinate mansioni di attività assimilate a quelle di spettacolo (per es. prestatori d'opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e i cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie). In tutti i casi è delineata un'attività svolta in maniera professionale.
Può quindi ulteriormente precisarsi che il requisito c.d. della stabilità coincide con quello della professionalità: esso ha la funzione di escludere dall'obbligo di iscrizione e dalla specifica contribuzione i soggetti che in via meramente occasionale, rispetto alla loro vocazione professionale, prestino attività artistica o tecnica, nell'ambito di una produzione di spettacoli. Non spiega effetti ostativi, invece, il fatto che l'attività lavorativa professionale nell'ambito della produzione degli spettacoli non costituisca l'attività esclusiva del soggetto e quindi sia prestata con una certa saltuarietà, mentre, nella concorrenza degli altri requisiti e, in particolare, della inerenza delle mansioni ad una delle qualifiche professionali elencate dall'art. 3, è del tutto irrilevante che la prestazione del lavoratore relativa ad un determinato spettacolo sia di breve durata: è tipico del settore e della stessa disciplina assicurativa che rilevino anche le prestazioni di una singola giornata.
È opportuno aggiungere che le prestazioni lavorative assoggettate alla contribuzione Enpals sono tutte prestazioni di carattere personale, anche nel caso delle mansioni ausiliari, tecniche o affini, quali quelle dei macchinisti, elettricisti, pittori, stuccatori, sarti, truccatori, parrucchieri, ecc. Devono escludersi quindi dall'operatività dell'assicurazione le prestazioni da parte di imprese artigianali, anche in presenza del requisito della prevalenza dell'opera personale del titolare. Deve però ulteriormente considerarsi che la titolarità di un'impresa artigianale non preclude al lavoratore di svolgere anche prestazioni esclusivamente personali, che non coinvolgano l'apporto dei mezzi organizzativi e strumentali dell'impresa artigiana stessa (cfr. Cass., 10 gennaio 2003 n. 238 a proposito della prestazione di lavoro personale a favore di una società cooperativa da parte di soggetti iscritti all'albo artigiani).
Può ulteriormente ricordarsi il principio, non più oggetto di contestazione nel presente giudizio, secondo cui l'obbligo assicurativo che grava sulle imprese presso le quali gli iscritti presentano la loro opera, non presuppone necessariamente l'esercizio di un'attività imprenditoriale ai sensi degli art. 2082 segg. c.c.;
tale obbligo è infatti stabilito, in coerenza con l'art. 38 Cost., con riguardo ad una nozione di impresa intesa in senso lato e comprensiva in particolare anche degli enti esercenti pubblici spettacoli ai sensi del n. 20 dell'art. 3 del citato d. lgs. c.p.s. n. 708/1947, compresi lo Stato o gli enti territoriali i quali abbiano promosso, finanziato e realizzato spettacoli artistici direttamente, cioè impegnandosi con gli artisti esecutori, individualmente o collettivamente, e non rivolgendosi agli impresari del settore (Cass. 24 giugno 1992 n. 7768). Con riferimento alla specie, deve rilevarsi che la motivazione della sentenza impugnata, i cui nessi argomentativi non sono del tutto espliciti, non è idonea a dimostrare una corretta applicazione da parte del giudice di merito dei principi sopra esposti e una conseguente e congrua valutazione degli elementi di fatto caratterizzanti la vicenda oggetto del giudizio.
In particolare non risulta il riferimento ad una corretta nozione di professionalità dell'attività svolta, nel momento in cui si sono ritenuti irrilevanti elementi probatori relativi alla iscrizione all'Enpals del personale in questione (19 lavoratori) per attività lavorativa svolta in precedenza, senza una più puntuale motivazione, e, a quanto pare, si è attribuito determinante valore ostativo ad una, peraltro non meglio precisata, occasionalità della richiesta delle prestazioni da parte dell'attuale controricorrente, venendosi così ingiustificatamente a valorizzare un elemento irrilevante ai fini dell'obbligo assicurativo. Nè risulta con sufficiente univocità che la dizione "attività artigianali" sia stata impiegata per affermare che erano intervenute imprese artigiane, poiché si è fatto riferimento anche allo "svolgimento di attività, come elettricisti e macchinisti, previste dall'art. 3 n. 15" del d.lgs. n. 708 del 1947, il che presupporrebbe il rilievo dello svolgimento di attività lavorative di carattere personale, in quanto queste sono quelle previste dalla legge.
Il profilo in esame del ricorso deve dunque essere accolto per violazione di norme di diritto e vizio di motivazione. La seconda censura è formulata per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 219^, della legge 23 dicembre 1996 n. 662. Si sostiene che la norma valorizzata dal giudice di merito per escludere gli accessori dei contributi di cui ha riconosciuto la debenza non è riferibile ad attività non istituzionali dello Stato e degli enti locali (una diversa interpretazione essendo in contrasto con l'art. 3 Cost, poiché sarebbe attuato un trattamento diversificato e di maggior favore nei confronti dei soggetti pubblici pur svolgenti un'identica attività di produzione di spettacoli), ed inoltre riguarda solo ipotesi di ritardo nel pagamento e non di evasione contributiva e si riferisce solo a contribuzioni maturate successivamente all'entrata in vigore della legge. Questa censura è solo parzialmente fondata.
L'art. 1, commi 217^ e 218^, della L. 23 dicembre 1996 n. 662 ha dettato una disciplina innovativa riguardo alle somme aggiuntive dovute a titolo di maggiorazione o di sanzione in caso di omesso, ritardato o ridotto pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali. Il successivo comma 219^ ha previsto l'esonero delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti locali "dal pagamento delle somme aggiuntive e della maggiorazione di cui al comma 217^ nonché degli interessi legali".
Quanto all'operatività di tale disciplina rispetto agli inadempimenti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore, deve rilevarsi che ad essa è stata attribuita efficacia retroattiva, per i rapporti ancora non definiti, dall'art. 116, comma 18^, della legge 23 dicembre 2000 n. 388.
In tal senso questa Corte si è già pronunciata con la recente sentenza 25 agosto 2003 n. 12484, che ha enunciato il principio secondo cui "per i crediti contributivi in essere e accertati al 30 settembre 2000, si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 217^, della legge 20 dicembre 1996 n. 662, in luogo di quelle di cui all'art. 4, commi da 1^ a 5^, del d.l. 30 dicembre 1987 n. 536, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988 n. 48, commi abrogati dall'art. 1, comma 217^, della legge n. 662/1996 cit., salvo che sul punto si sia formato il giudicato".
E, in effetti, detto articolo 116 della legge n. 388/2000 detta nei commi da 8^ a 17^ un'ulteriormente innovativa disciplina delle conseguenze civilistiche delle omissioni contributive e, al comma 18^, una disciplina transitoria per i "crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000" (cioè per le omissioni contributive che siano state accertate entro tale data e i cui rapporti non siano stati ancora definiti, per non essere intervenuto il giudicato o un pagamento non a titolo provvisorio), prevedendo che per tali crediti "le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate dai commi 217^, 218^, 219^, 220^, 221^, 222^, 223^ e 224^ dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662" (è peraltro prevista, in riferimento agli stessi crediti, una retroattività attenuata e condizionata anche della nuova disciplina di cui ai precedenti commi dello stesso art. 116, mediante il riconoscimento della facoltà del debitore di opporre in compensazione delle contribuzioni correnti, secondo determinate modalità, la eventuale differenza tra quanto corrisposto sulla base della normativa del 1996 e quanto sarebbe stato dovuto in base alla nuova disciplina).
Passando all'esame della portata della disposizione di cui all'art. 1, comma 219, della legge del 1996, deve osservarsi che non vi è ragione di escluderne l'applicabilità relativamente agli oneri contributivi connessi a talune delle attività che, come nella specie - giusta l'accertamento compiuto dal giudice di merito -, siano comunque inerenti al perseguimento di interessi pubblici da parte di un ente locale, poiché questa ultima circostanza è la ragione del trattamento differenziato.
L'esonero però non può intendersi riferito anche all'importo previsto dalla lettera b) del comma 217^ a titolo di sanzione una tantum per l'ipotesi di omissione (o non veridicità) delle denunce obbligatorie, poiché il comma 219^ non fa riferimento a tale voce. Infatti il termine "maggiorazione" non è idoneo in alcuna maniera ad indicare detta sanzione e va letto unitariamente al termine "somme aggiuntive", anche perché di queste ultime è previsto un computo appunto mediante maggiorazione dell'interesse di differimento ivi preso in considerazione. D'altra parte non sarebbe logico l'esonero da una sanzione diretta colpire comportamenti connotati da una particolare gravità, come quelli considerati dalla citata lett b). La sentenza impugnata, quindi, in riferimento al capo ora in esame, è censurabile solo quanto alla ritenuta estensione dell'esonero previsto a favore dello Stato e degli enti locali anche alla speciale sanzione prevista per l'ipotesi di denunce omesse o non veritiere. In conclusione il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione. La sentenza impugnata deve essere cassata in riferimento alle censure accolte, con rinvio della causa per nuovo esame ad altro giudice che, quanto alla prima delle censure esaminate, provvederà, con adeguata motivazione, all'accertamento dei fatti rilevanti, in riferimento ai principi di diritto al riguardo precisati, e, quanto alla seconda censura, farà applicazione dei principi di diritto da ultimo enunciati con riferimento alla efficacia temporale e alla portata delle norme di cui all'art. 1, commi 217^ e seguenti, della l. n. 662/1996.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2003 e il 27 gennaio 2004. Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2004