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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/04/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., del 16.4.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1549/2024
TRA
, , in Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 qualità di eredi , rappresentati e difesi dall'avv. Adriana
Di Gennaro, con la quale elett.te domiciliano come in atti
Ricorrenti
E
Controparte_1
, in persona del Soggetto Liquidatore p.t., rappresentato e
[...] vv.ti Francesco Goglia, Veronica Perrone e Pasquale Galassi, elett.te domiciliato come in atti
Resistente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. CP_2
Gianfranco Pepe, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.3.2024, le parti ricorrenti, in qualità di eredi di
[...]
, hanno dedotto che quest'ultimo aveva prestato la propria Parte_4 attività lavorativa presso il dal 27.03.2000 al Controparte_1
28.4.2019, data del suo decesso.
Dopo la cessazione dell'indicato rapporto di lavoro il C.U.B. ha trasmesso CP_ all' il modello TFR1, quale prospetto di liquidazione del trattamento di fine rapporto propedeutico all'erogazione della prestazione. CP_ Tuttavia, l alla data di iscrizione del ricorso non ha corrisposto il TFR per inadempimento contributivo dell'ente datoriale.
Tutto ciò premesso hanno adito il Tribunale di Nola per vedersi accogliere le seguenti conclusioni: «
1. Voglia l'adito Giudicante accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la quota di TFS/TFR con decorrenza 27.03.2000 fino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta il 28.04.19, e/o dalla diversa data ritenuta di giustizia, in ragione della quantità e qualità della
1 prestazione offerta e, comunque, per i titoli e le causali di fatto e di diritto indicate attraverso il presente ricorso;
2. Accertare e dichiarare l'avvenuta omissione contributiva previdenziale perpetrata dal
[...]
con tutte le conseguenze di legge;
Controparte_1
3. Condannare l , in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore CP_2 dei sig. , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 nq di eredi legittimi del sig. , della suddetta quota, pari ad €. Parte_4
35.153,04 per le causali analiticamente indicate negli allegati conteggi (cfr. all.to
2), parte integrante del presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali o a quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
4.
Condannare i resistenti, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese oltre rimborso forfettario ed accessori di legge con attribuzione all'Avvocato costituito, antistatario».
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si è costituito il C.U.B. ed ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, poiché soggetto legittimato al CP_ pagamento e liquidazione del TFR/TFS sarebbe l , concludendo per l'estromissione dal giudizio. CP_ Si è costituito l ed ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
nel merito, ha rappresentato di aver proceduto in data 31.10.2024 al pagamento del tfr, per la somma di euro 30.956,93, comprensiva di interessi per ritardato versamento pari ad euro 1671,84, allegando documentazione comprovante quanto dedotto.
La parte ricorrente, con note scritte depositate il 14.4.2025, ha confermato l'anzidetta circostanza e ha concluso, pertanto, per la cessazione della materia del contendere e la conseguente condanna dell' al pagamento delle CP_3 spese di lite.
All'udienza odierna, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e motivazione contestuale.
In primis va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale.
Secondo un orientamento interpretativo di legittimità assolutamente consolidato
(cfr. tra le altre Cass. Sez. un., n. 11329 del 30/05/2005) pur affermandosi, da un lato, la costante funzione previdenziale di tutte le attribuzioni patrimoniali collegate alla cessazione dal servizio e, dall'altro, la sostanza di retribuzione differita, - la natura giuridica previdenziale (o assistenziale) è determinata dal dato strutturale di un'obbligazione posta a carico, ad opera di disposizioni inderogabili di legge, non del datore di lavoro, ma di enti gestori, appunto, di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che sono finanziati mediante versamento di contributi (a carico dei soggetti del rapporto di lavoro). Ne
2 consegue che tale obbligazione non è inerente al rapporto di lavoro, ma al distinto rapporto previdenziale di cui il primo rappresenta soltanto il presupposto e tale principio è confermato anche dalla giurisprudenza costituzionale
(sentenze n. 99 e 243 del 1993 e n. 434 del 1997) che, pur valorizzando i profili funzionali, prevalenti, di retribuzione differita (identici a quelli caratterizzanti il trattamento di fine rapporto del settore privato), non ha certamente negato la struttura di prestazione previdenziale posta dalla legge a carico di un ente gestore di previdenza obbligatoria.
Ne consegue che la competenza territoriale delle relative cause si radica, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. civ., presso il giudice del lavoro del luogo di residenza dell'attore e non secondo i criteri stabiliti, per le cause di lavoro, dall'art. 413 cod. proc. civ. (Cass 6480/2015).
Va poi dichiarato il difetto di legittimazione passiva del C.U.B. CP_ Invero, l'istante ha chiesto la condanna dell' al pagamento del tfs nei CP_ confronti dell' .
Con orientamento consolidato la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che
"Il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116
c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del
1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale e può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamente prevedere anche la eventuale limitazione dell'automatismo al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell'ente previdenziale alla percezione dei contributi". (Cass. nn. 18830 del 2004, 6340 del 2005, 23164 del 2007; n. 27427 del 01.12.2020;
n. 11431/2021). CP_ Pertanto, la tesi dell' (contenuta nel provvedimento di reiezione) secondo la quale, per contro, il principio in questione necessita di esplicita conferma quando, come nel caso di specie, la prestazione rinvenga la propria fonte in una disciplina peculiare, non merita pertanto condivisione.
In altri termini, nel caso che qui ne occupa, la mancata previsione nella legge
152/1968 di un meccanismo correttivo per il caso di omissione contributiva ad CP_ opera del datore di lavoro non comporta, come sostenuto dall' la inapplicabilità dell'art. 2116 cod. civ. poiché è la deroga al principio dell'automatismo a necessitare di espressa enunciazione. CP_ Ne discende, dunque, l'obbligo di pagamento in capo all' anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore. Parte Da qui la carenza di legittimazione del alla luce del petitum sostanziale.
Passando al merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza
3 di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie,
è venuto meno l'oggetto del contendere, avendo l provveduto in via CP_2 amministrativa (con mandato nr. 9200001512 del 30.10.2024) al pagamento in favore dei ricorrenti, in qualità di eredi di , dell'importo di Parte_4 euro 30.956,93 comprensivo di interessi per ritardato versamento pari ad euro
1.671,84, da cui è stata trattenuta la somma di euro 4.775,25, pignorata in favore dell'Agenzia delle Entrate essendo risultato positivo l'accertamento nei confronti di ex art. 48 bis D.P.R. 602/73 (cfr. prospetto di Parte_3 liquidazione depositato dall'istituto previdenziale), circostanza rispetto alla quale nulla hanno contestato i ricorrenti.
Quanto al regime delle spese di lite, esse seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate ex dm 55/14 e ss.mm. – scaglione compreso da € 26.001,00 e € 52.000,00 – esclusa la fase istruttoria ed applicando i parametri minimi in ragione della non complessità della causa;
tenuto conto del contegno CP_ processuale dell' , che ha consentito una celere e pacifica definizione del giudizio, le stesse sono altresì compensate nella misura della metà con CP_ condanna per la restante parte nei confronti dell' . Si addebita a quest'ultimo, infatti, il ritardo nel pagamento delle somme dovute in favore del ricorrente e liquidate solo successivamente all'iscrizione a ruolo del presente giudizio.
4 Le spese sono integralmente compensate nei confronti del C.U.B. attesa la peculiarità della vicenda processuale, originata dal mancato versamento dei contributi da parte del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate, già ridotte, in CP_2
€ 1.844,50, oltre spese generali, iva e cpa con attribuzione all'avv.
Adriana Di Gennaro dichiaratasi antistataria;
c) compensa le spese di lite nei confronti del CUB.
Nola, 16.4.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
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