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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 02/12/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 6353/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 6353/2024, promossa con ricorso depositato il 24/12/2024 da:
1) Parte_1
Nata a Manduria (TA) il 10.06.1989 cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...], con l'Avv. Nicoletta Scibilia
e
2) CP_1
Nato a Dakar (Senegal) il 07.03.1992 cittadino: Cod. Fisc.: Parte_2 C.F._2
residente in [...], con l'Avv. Nicoletta Scibilia i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in SC (CO) in data 24.07.2012 (Anno 2012, Atto n. 7, parte I) separati consensualmente con sentenza n. 94/2025 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, sezione I Civile, il 29.01.2025 e pubblicata il 03.02.2025 (v. documenti in atti) con i seguenti figli minorenni: (nato il [...] a [...]) e Parte_3 Pt_4
(nata il [...] a [...])
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 24/12/2024, richiedevano, previa pronuncia della separazione personale, pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) i coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con reciproco rispetto;
2) assegnare la casa coniugale, con quanto l'arreda, sita in Gerenzano (VA) Via XX Settembre n. 22, in comproprietà tra i coniugi nella misura del 50%, alla sig.ra collocataria dei minori e ove continuerà a convivere con i Parte_1 medesimi. La sig.ra si impegna al pagamento integrale della rata mensile di Pt_1 mutuo, a tasso fisso, pari ad € 482,53, con accollo in via esclusiva dell'intero debito residuo del mutuo ipotecario acceso presso la “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.”. Dal canto suo, il sig. rinuncia ad avanzare richieste economiche relative ad eventuali CP_1 giacenze presenti sul medesimo conto corrente. Il sig. si obbliga, entro fine CP_1 dicembre 2025, a cedere a titolo gratuito, con successivo atto notarile, la propria quota del 50% del predetto immobile a favore della sig.ra che rinuncia ad avanzare Pt_1 pretese, domande o azioni aventi ad oggetto la restituzione delle somme dalla medesima versate a titolo di mutuo dal momento di accollo integrale del contratto di mutuo (coincidente con il momento di trasferimento del sig. presso altra abitazione) CP_1 all'atto notarile di cessione delle quote in proprio favore da parte del sig. per il CP_1 trasferimento della proprietà dell'immobile coniugale sopra identificato, con cui la sig.ra diverrà quindi piena ed esclusiva proprietaria della casa coniugale. Del Pt_1 pari, il sig. rinuncia ad avanzare pretese, domande o azioni aventi ad oggetto la CP_1 restituzione delle somme dal medesimo versate a titolo di mutuo dal momento di stipula dello stesso contratto di mutuo all'atto notarile di cessione delle quote in favore della sig.ra Pt_1
3) affidare congiuntamente i figli minori e ad entrambi i genitori che Pt_3 Pt_4 eserciteranno pertanto congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli per tutte le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all'istruzione, all'educazione (inclusa la scelta delle attività extrascolastiche, sportive e ricreative) e ad ogni altra di straordinaria amministrazione, mentre per tutte le altre questioni attinenti all'ordinaria
Pag. 2 di 7 amministrazione ciascun genitore potrà decidere separatamente dall'altro durante il tempo di permanenza dei minori presso di sé; 4) prevedere che i diritti di visita dei figli minori con il padre, tenuto conto della tenera età e dei bisogni dei minori, salvo differente accordo tra i genitori, si svolgeranno secondo le seguenti modalità:
- i genitori concordano che l'inizio del pernottamento dei minori presso il padre avverrà a decorrere dal compimento del quarto anno di età per entrambi i figli;
- fino all'età di 4 anni, pertanto, i bambini staranno con il padre: a) tre giorni infrasettimanali – il lunedì, il mercoledì e il venerdì – dalle ore 18.00 alle ore 20.00; b) fine settimana alternati, nei giorni del sabato e della domenica, dalle ore 10.00 alle ore 19,00, con rientro presso la casa materna per il pernottamento;
- al compimento del quarto anno di età dei minori, il padre potrà trascorrere con i figli: a) vacanze estive per un massimo di quattro settimane, anche non consecutive, da concordare entro la fine del mese di aprile di ogni anno, uguale periodo potrà essere fruito dalla madre;
i genitori si comunicheranno entro il 30 aprile di ogni anno, il calendario delle loro vacanze con i figli, le località prescelte, i relativi indirizzi e recapiti telefonici. Nel caso in cui il padre porti con sé i figli al proprio paese di origine (Senegal), la madre dei minori potrà contattare telefonicamente i figli ogni giorno per tutto il periodo in cui i figli si trovano all'estero; b) vacanze natalizie dal 24 dicembre al 06 gennaio, nel rispetto dell'alternanza annuale tra i genitori;
c) la giornata della S. Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, dalle ore 10.00 alle ore 21.00, con rientro a casa dalla madre dopo aver cenato, nel rispetto dell'alternanza annuale;
- le ulteriori festività, diverse da quelle sopra regolamentate (es: ponte o festività di Ognissanti, ponte o festività dell'Immacolata, ponte o festività del 25 Aprile, ponte o festività del 1 Maggio, ecc.) verranno fruite dai genitori nel rispetto del principio dell'alternanza e di un riparto che garantisca equivalenti tempi di permanenza del figlio presso ciascuno dei genitori. I genitori rimangono comunque liberi di stabilire, di comune accordo, deroghe a quanto sopra pattuito nel rispetto prioritario delle esigenze dei minori. 6) disporre l'obbligo in capo al sig. di corrispondere, a titolo di contributo CP_1 al mantenimento ordinario dei figli minori, la somma mensile di € 300,00 (ovverosia € 150,00 a minore), entro il giorno 15 di ogni mese, da versarsi a mezzo bonifico bancario sul suo c/c personale della sig.ra a decorrere dalla data di effettiva cessazione Pt_1 della coabitazione tra i coniugi e con automatica rivalutazione annuale secondo la variazione degli indici ISTAT;
7) porre a carico del padre, nella misura dell'50%, la partecipazione alle spese straordinarie di carattere medico, scolastico e ludico-sportivo che si renderanno necessarie per i figli minori, fino al raggiungimento della loro stabile indipendenza
Pag. 3 di 7 economica, così come classificate nel protocollo di codesto Tribunale, che le parti dichiarano di conoscere e da intendersi qui integralmente ritrascritte;
8) disporre che l'assegno unico e universale in favore dei minori continuerà ad essere integralmente percepito dalla sig.ra le detrazioni fiscali relative ai minori Pt_1 spetteranno invece ai genitori nella misura del 50% ciascuno;
9) ai sensi dell'art. 3, lett. B), della Legge n. 1185/1967, i genitori si autorizzano sin d'ora al reciproco rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità riguardanti i minori ed idonei all'espatrio;
10) statuire che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto nessun reciproco assegno di mantenimento si rende necessario;
11) i coniugi dichiarano che, con l'adempimento di quanto previsto nel presente atto, avranno regolato ogni pendenza di debito/credito e di non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
12) spese e competenze di lite compensate tra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte, in cui i coniugi davano atto dell'adempimento di quanto statuito al punto n. 2 della sentenza di separazione personale n. 94/2025, contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data in data 24.07.2012 in SC (CO) con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SC (Anno 2012, Atto n. 7, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti e qui scritte:
1) i coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con reciproco rispetto;
2) assegnare la casa coniugale, con quanto l'arreda, sita in Gerenzano (VA) Via XX Settembre n. 22, ora di proprietà esclusiva della sig.ra alla Parte_1 stessa, collocataria dei minori e ove continuerà a convivere con i medesimi. I coniugi danno atto che con atto notarile, registrato in data 11.06.2025, il sig. ha ceduto, a CP_1 titolo gratuito, la propria quota del 50% del predetto immobile a favore della sig.ra che si è così acquisita la piena ed esclusiva proprietà della casa coniugale. La Pt_1
Pag. 4 di 7 sig.ra si è inoltre accollata l'intero debito residuo del mutuo ipotecario acceso Pt_1 presso la “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.”. Il sig. dà atto di rinunciare ad CP_1 avanzare richieste economiche relative ad eventuali giacenze presenti sul medesimo conto corrente, nonché rinuncia ad avanzare pretese, domande o azioni aventi ad oggetto la restituzione delle somme dalla medesima versate a titolo di mutuo dal momento di stipula dello stesso contratto di mutuo all'atto notarile di avvenuta cessione delle quote immobiliari in favore della sig.ra Pt_1
3) affidare congiuntamente i figli minori e ad entrambi i genitori che Pt_3 Pt_4 eserciteranno pertanto congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli per tutte le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all'istruzione, all'educazione (inclusa la scelta delle attività extrascolastiche, sportive e ricreative) e ad ogni altra di straordinaria amministrazione, mentre per tutte le altre questioni attinenti all'ordinaria amministrazione ciascun genitore potrà decidere separatamente dall'altro durante il tempo di permanenza dei minori presso di sé;
4) prevedere che i diritti di visita dei figli minori con il padre, tenuto conto della tenera età e dei bisogni dei minori, salvo differente accordo tra i genitori, si svolgeranno secondo le seguenti modalità:
- i genitori concordano che l'inizio del pernottamento dei minori presso il padre avverrà a decorrere dal compimento del quarto anno di età per entrambi i figli;
- fino all'età di 4 anni, pertanto, i bambini staranno con il padre: a) tre giorni infrasettimanali – il lunedì, il mercoledì e il venerdì – dalle ore 18.00 alle ore 20.00; b) fine settimana alternati, nei giorni del sabato e della domenica, dalle ore 10.00 alle ore 19,00, con rientro presso la casa materna per il pernottamento;
- al compimento del quarto anno di età dei minori, il padre potrà trascorrere con i figli: a) vacanze estive per un massimo di quattro settimane, anche non consecutive, da concordare entro la fine del mese di aprile di ogni anno, uguale periodo potrà essere fruito dalla madre;
i genitori si comunicheranno entro il 30 aprile di ogni anno, il calendario delle loro vacanze con i figli, le località prescelte, i relativi indirizzi e recapiti telefonici. Nel caso in cui il padre porti con sé i figli al proprio paese di origine (Senegal), la madre dei minori potrà contattare telefonicamente i figli ogni giorno per tutto il periodo in cui i figli si trovano all'estero; b) vacanze natalizie dal 24 dicembre al 06 gennaio, nel rispetto dell'alternanza annuale tra i genitori;
c) la giornata della S. Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, dalle ore 10.00 alle ore 21.00, con rientro a casa dalla madre dopo aver cenato, nel rispetto dell'alternanza annuale;
- le ulteriori festività, diverse da quelle sopra regolamentate (es: ponte o festività di Ognissanti, ponte o festività dell'Immacolata, ponte o festività del 25 Aprile, ponte o festività del 1 Maggio, ecc.) verranno fruite dai genitori nel rispetto del principio dell'alternanza e di un riparto che garantisca equivalenti tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori. I genitori rimangono comunque liberi di stabilire, di
Pag. 5 di 7 comune accordo, deroghe a quanto sopra pattuito nel rispetto prioritario delle esigenze dei minori. 6) disporre l'obbligo in capo al sig. di corrispondere, a titolo di contributo CP_1 al mantenimento ordinario dei figli minori, la somma mensile di € 300,00 (ovverosia € 150,00 a minore), entro il giorno 15 di ogni mese, da versarsi a mezzo bonifico bancario sul c/c personale della sig.ra e con automatica rivalutazione annuale secondo la Pt_1 variazione degli indici ISTAT;
7) porre a carico del padre, nella misura dell'50%, la partecipazione alle spese straordinarie di carattere medico, scolastico e ludico-sportivo che si renderanno necessarie per i figli minori, fino al raggiungimento della loro stabile indipendenza economica, così come classificate nel protocollo di codesto Tribunale, che le parti dichiarano di conoscere e da intendersi qui integralmente ritrascritte;
8) disporre che l'assegno unico e universale in favore dei minori continuerà ad essere integralmente percepito dalla sig.ra le detrazioni fiscali relative ai minori Pt_1 spetteranno invece ai genitori nella misura del 50% ciascuno;
9) ai sensi dell'art. 3, lett. B), della Legge n. 1185/1967, i genitori si autorizzano sin d'ora al reciproco rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità riguardanti i minori ed idonei all'espatrio;
10) statuire che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto nessun reciproco assegno di mantenimento si rende necessario;
11) i coniugi dichiarano che, con l'adempimento di quanto previsto nel presente atto, avranno regolato ogni pendenza di debito/credito e di non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
12) spese e competenze di lite compensate tra le parti.
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ___2.12.2025________.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
Pag. 6 di 7
Pag. 7 di 7
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 6353/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 6353/2024, promossa con ricorso depositato il 24/12/2024 da:
1) Parte_1
Nata a Manduria (TA) il 10.06.1989 cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...], con l'Avv. Nicoletta Scibilia
e
2) CP_1
Nato a Dakar (Senegal) il 07.03.1992 cittadino: Cod. Fisc.: Parte_2 C.F._2
residente in [...], con l'Avv. Nicoletta Scibilia i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in SC (CO) in data 24.07.2012 (Anno 2012, Atto n. 7, parte I) separati consensualmente con sentenza n. 94/2025 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, sezione I Civile, il 29.01.2025 e pubblicata il 03.02.2025 (v. documenti in atti) con i seguenti figli minorenni: (nato il [...] a [...]) e Parte_3 Pt_4
(nata il [...] a [...])
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 24/12/2024, richiedevano, previa pronuncia della separazione personale, pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) i coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con reciproco rispetto;
2) assegnare la casa coniugale, con quanto l'arreda, sita in Gerenzano (VA) Via XX Settembre n. 22, in comproprietà tra i coniugi nella misura del 50%, alla sig.ra collocataria dei minori e ove continuerà a convivere con i Parte_1 medesimi. La sig.ra si impegna al pagamento integrale della rata mensile di Pt_1 mutuo, a tasso fisso, pari ad € 482,53, con accollo in via esclusiva dell'intero debito residuo del mutuo ipotecario acceso presso la “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.”. Dal canto suo, il sig. rinuncia ad avanzare richieste economiche relative ad eventuali CP_1 giacenze presenti sul medesimo conto corrente. Il sig. si obbliga, entro fine CP_1 dicembre 2025, a cedere a titolo gratuito, con successivo atto notarile, la propria quota del 50% del predetto immobile a favore della sig.ra che rinuncia ad avanzare Pt_1 pretese, domande o azioni aventi ad oggetto la restituzione delle somme dalla medesima versate a titolo di mutuo dal momento di accollo integrale del contratto di mutuo (coincidente con il momento di trasferimento del sig. presso altra abitazione) CP_1 all'atto notarile di cessione delle quote in proprio favore da parte del sig. per il CP_1 trasferimento della proprietà dell'immobile coniugale sopra identificato, con cui la sig.ra diverrà quindi piena ed esclusiva proprietaria della casa coniugale. Del Pt_1 pari, il sig. rinuncia ad avanzare pretese, domande o azioni aventi ad oggetto la CP_1 restituzione delle somme dal medesimo versate a titolo di mutuo dal momento di stipula dello stesso contratto di mutuo all'atto notarile di cessione delle quote in favore della sig.ra Pt_1
3) affidare congiuntamente i figli minori e ad entrambi i genitori che Pt_3 Pt_4 eserciteranno pertanto congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli per tutte le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all'istruzione, all'educazione (inclusa la scelta delle attività extrascolastiche, sportive e ricreative) e ad ogni altra di straordinaria amministrazione, mentre per tutte le altre questioni attinenti all'ordinaria
Pag. 2 di 7 amministrazione ciascun genitore potrà decidere separatamente dall'altro durante il tempo di permanenza dei minori presso di sé; 4) prevedere che i diritti di visita dei figli minori con il padre, tenuto conto della tenera età e dei bisogni dei minori, salvo differente accordo tra i genitori, si svolgeranno secondo le seguenti modalità:
- i genitori concordano che l'inizio del pernottamento dei minori presso il padre avverrà a decorrere dal compimento del quarto anno di età per entrambi i figli;
- fino all'età di 4 anni, pertanto, i bambini staranno con il padre: a) tre giorni infrasettimanali – il lunedì, il mercoledì e il venerdì – dalle ore 18.00 alle ore 20.00; b) fine settimana alternati, nei giorni del sabato e della domenica, dalle ore 10.00 alle ore 19,00, con rientro presso la casa materna per il pernottamento;
- al compimento del quarto anno di età dei minori, il padre potrà trascorrere con i figli: a) vacanze estive per un massimo di quattro settimane, anche non consecutive, da concordare entro la fine del mese di aprile di ogni anno, uguale periodo potrà essere fruito dalla madre;
i genitori si comunicheranno entro il 30 aprile di ogni anno, il calendario delle loro vacanze con i figli, le località prescelte, i relativi indirizzi e recapiti telefonici. Nel caso in cui il padre porti con sé i figli al proprio paese di origine (Senegal), la madre dei minori potrà contattare telefonicamente i figli ogni giorno per tutto il periodo in cui i figli si trovano all'estero; b) vacanze natalizie dal 24 dicembre al 06 gennaio, nel rispetto dell'alternanza annuale tra i genitori;
c) la giornata della S. Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, dalle ore 10.00 alle ore 21.00, con rientro a casa dalla madre dopo aver cenato, nel rispetto dell'alternanza annuale;
- le ulteriori festività, diverse da quelle sopra regolamentate (es: ponte o festività di Ognissanti, ponte o festività dell'Immacolata, ponte o festività del 25 Aprile, ponte o festività del 1 Maggio, ecc.) verranno fruite dai genitori nel rispetto del principio dell'alternanza e di un riparto che garantisca equivalenti tempi di permanenza del figlio presso ciascuno dei genitori. I genitori rimangono comunque liberi di stabilire, di comune accordo, deroghe a quanto sopra pattuito nel rispetto prioritario delle esigenze dei minori. 6) disporre l'obbligo in capo al sig. di corrispondere, a titolo di contributo CP_1 al mantenimento ordinario dei figli minori, la somma mensile di € 300,00 (ovverosia € 150,00 a minore), entro il giorno 15 di ogni mese, da versarsi a mezzo bonifico bancario sul suo c/c personale della sig.ra a decorrere dalla data di effettiva cessazione Pt_1 della coabitazione tra i coniugi e con automatica rivalutazione annuale secondo la variazione degli indici ISTAT;
7) porre a carico del padre, nella misura dell'50%, la partecipazione alle spese straordinarie di carattere medico, scolastico e ludico-sportivo che si renderanno necessarie per i figli minori, fino al raggiungimento della loro stabile indipendenza
Pag. 3 di 7 economica, così come classificate nel protocollo di codesto Tribunale, che le parti dichiarano di conoscere e da intendersi qui integralmente ritrascritte;
8) disporre che l'assegno unico e universale in favore dei minori continuerà ad essere integralmente percepito dalla sig.ra le detrazioni fiscali relative ai minori Pt_1 spetteranno invece ai genitori nella misura del 50% ciascuno;
9) ai sensi dell'art. 3, lett. B), della Legge n. 1185/1967, i genitori si autorizzano sin d'ora al reciproco rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità riguardanti i minori ed idonei all'espatrio;
10) statuire che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto nessun reciproco assegno di mantenimento si rende necessario;
11) i coniugi dichiarano che, con l'adempimento di quanto previsto nel presente atto, avranno regolato ogni pendenza di debito/credito e di non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
12) spese e competenze di lite compensate tra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte, in cui i coniugi davano atto dell'adempimento di quanto statuito al punto n. 2 della sentenza di separazione personale n. 94/2025, contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data in data 24.07.2012 in SC (CO) con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SC (Anno 2012, Atto n. 7, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti e qui scritte:
1) i coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con reciproco rispetto;
2) assegnare la casa coniugale, con quanto l'arreda, sita in Gerenzano (VA) Via XX Settembre n. 22, ora di proprietà esclusiva della sig.ra alla Parte_1 stessa, collocataria dei minori e ove continuerà a convivere con i medesimi. I coniugi danno atto che con atto notarile, registrato in data 11.06.2025, il sig. ha ceduto, a CP_1 titolo gratuito, la propria quota del 50% del predetto immobile a favore della sig.ra che si è così acquisita la piena ed esclusiva proprietà della casa coniugale. La Pt_1
Pag. 4 di 7 sig.ra si è inoltre accollata l'intero debito residuo del mutuo ipotecario acceso Pt_1 presso la “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.”. Il sig. dà atto di rinunciare ad CP_1 avanzare richieste economiche relative ad eventuali giacenze presenti sul medesimo conto corrente, nonché rinuncia ad avanzare pretese, domande o azioni aventi ad oggetto la restituzione delle somme dalla medesima versate a titolo di mutuo dal momento di stipula dello stesso contratto di mutuo all'atto notarile di avvenuta cessione delle quote immobiliari in favore della sig.ra Pt_1
3) affidare congiuntamente i figli minori e ad entrambi i genitori che Pt_3 Pt_4 eserciteranno pertanto congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli per tutte le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all'istruzione, all'educazione (inclusa la scelta delle attività extrascolastiche, sportive e ricreative) e ad ogni altra di straordinaria amministrazione, mentre per tutte le altre questioni attinenti all'ordinaria amministrazione ciascun genitore potrà decidere separatamente dall'altro durante il tempo di permanenza dei minori presso di sé;
4) prevedere che i diritti di visita dei figli minori con il padre, tenuto conto della tenera età e dei bisogni dei minori, salvo differente accordo tra i genitori, si svolgeranno secondo le seguenti modalità:
- i genitori concordano che l'inizio del pernottamento dei minori presso il padre avverrà a decorrere dal compimento del quarto anno di età per entrambi i figli;
- fino all'età di 4 anni, pertanto, i bambini staranno con il padre: a) tre giorni infrasettimanali – il lunedì, il mercoledì e il venerdì – dalle ore 18.00 alle ore 20.00; b) fine settimana alternati, nei giorni del sabato e della domenica, dalle ore 10.00 alle ore 19,00, con rientro presso la casa materna per il pernottamento;
- al compimento del quarto anno di età dei minori, il padre potrà trascorrere con i figli: a) vacanze estive per un massimo di quattro settimane, anche non consecutive, da concordare entro la fine del mese di aprile di ogni anno, uguale periodo potrà essere fruito dalla madre;
i genitori si comunicheranno entro il 30 aprile di ogni anno, il calendario delle loro vacanze con i figli, le località prescelte, i relativi indirizzi e recapiti telefonici. Nel caso in cui il padre porti con sé i figli al proprio paese di origine (Senegal), la madre dei minori potrà contattare telefonicamente i figli ogni giorno per tutto il periodo in cui i figli si trovano all'estero; b) vacanze natalizie dal 24 dicembre al 06 gennaio, nel rispetto dell'alternanza annuale tra i genitori;
c) la giornata della S. Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, dalle ore 10.00 alle ore 21.00, con rientro a casa dalla madre dopo aver cenato, nel rispetto dell'alternanza annuale;
- le ulteriori festività, diverse da quelle sopra regolamentate (es: ponte o festività di Ognissanti, ponte o festività dell'Immacolata, ponte o festività del 25 Aprile, ponte o festività del 1 Maggio, ecc.) verranno fruite dai genitori nel rispetto del principio dell'alternanza e di un riparto che garantisca equivalenti tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori. I genitori rimangono comunque liberi di stabilire, di
Pag. 5 di 7 comune accordo, deroghe a quanto sopra pattuito nel rispetto prioritario delle esigenze dei minori. 6) disporre l'obbligo in capo al sig. di corrispondere, a titolo di contributo CP_1 al mantenimento ordinario dei figli minori, la somma mensile di € 300,00 (ovverosia € 150,00 a minore), entro il giorno 15 di ogni mese, da versarsi a mezzo bonifico bancario sul c/c personale della sig.ra e con automatica rivalutazione annuale secondo la Pt_1 variazione degli indici ISTAT;
7) porre a carico del padre, nella misura dell'50%, la partecipazione alle spese straordinarie di carattere medico, scolastico e ludico-sportivo che si renderanno necessarie per i figli minori, fino al raggiungimento della loro stabile indipendenza economica, così come classificate nel protocollo di codesto Tribunale, che le parti dichiarano di conoscere e da intendersi qui integralmente ritrascritte;
8) disporre che l'assegno unico e universale in favore dei minori continuerà ad essere integralmente percepito dalla sig.ra le detrazioni fiscali relative ai minori Pt_1 spetteranno invece ai genitori nella misura del 50% ciascuno;
9) ai sensi dell'art. 3, lett. B), della Legge n. 1185/1967, i genitori si autorizzano sin d'ora al reciproco rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità riguardanti i minori ed idonei all'espatrio;
10) statuire che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto nessun reciproco assegno di mantenimento si rende necessario;
11) i coniugi dichiarano che, con l'adempimento di quanto previsto nel presente atto, avranno regolato ogni pendenza di debito/credito e di non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
12) spese e competenze di lite compensate tra le parti.
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ___2.12.2025________.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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