Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/05/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 3050/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione consensuale tra coniugi proposto da
), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv.ti Viola Manco e Antonio Manco;
e
), rappresentato e difeso da avv. CP_1 C.F._2
Addolorata Maria Bono;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 CP_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio contratto in data 11/09/2014 e trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Sanarica (atto n. 5, parte II, serie A, anno 2014). Hanno precisato che dalla loro unione sono nati (Tricase, Persona_1
26/01/2016) e (Tricase, 10/09/2018). Persona_2
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. In particolare, hanno concordato che:
1) I coniugi vivranno separatamente con diritto di fissare la propria residenza dove meglio lo riterranno opportuno.
2) L'abitazione sita in Poggiardo alla via G. Carluccio, n.13, di proprietà del sig. ed adibita a dimora CP_1 coniugale, sarà assegnata allo stesso.
Il Sig. metterà a disposizione della Sig.ra CP_1 Pt_1 una stanza della casa coniugale ad uso deposito fino al trasferimento della stessa presso una nuova abitazione e comunque per un tempo massimo di 24 mesi. In tale lasso di tempo il Sig. dovrà consentire alla Sig.ra CP_1 Pt_1 di recuperare presso l'abitazione coniugale oggetti di proprietà della stessa, ogni qualvolta essa ne avrà necessità, previa comunicazione da parte della Sig.ra
Pt_1
Resteranno in tale abitazione, fino al ritiro da parte della
Sig.ra i seguenti beni: culla, cameretta dei bambini, Pt_1 lampadario e lumi da camera, albero di Natale con relative decorazioni, fasciatoio, giochi dei bambini ed altri eventuali beni da concordare.
Riguardo ai beni di proprietà della Sig.ra Pt_1 attualmente presenti presso l'abitazione dei nonni paterni, la stessa potrà ritirarli presso tale abitazione, in data da concordare, e alla presenza del solo Sig. , il CP_1 quale sarà l'unico supervisore e garante, mentre i genitori dello stesso si asterranno dal presenziarvi. CP_1
2 R.G.V.G. 3050/2024
I coniugi divideranno i loro beni mobili come da elenco formulato in calce al presente accordo.
3) I coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano al reciproco mantenimento.
4) I figli e sono affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre.
5) Il padre verserà a titolo di mantenimento per i figli e Per_1
l somma di € 500,00 (cinquecento/00) in ragione di Per_2
€ 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, tramite bonifico sull'IBAN della carta Postepay di cui la Sig.ra è Pt_1 titolare.
Il padre, inoltre, contribuirà al pagamento, nella misura del
50%, delle spese straordinarie relative ai figli, per i quali i coniugi fanno riferimento al Protocollo vigente presso il
Tribunale di Lecce, cui espressamente si aggiungono sin da ora e sempre nella misura del 50% le seguenti spese: - spese relative alla feste di compleanno dei figli con i loro amici;
- spese di babysitter, che verrà incaricato nell'ipotesi in cui la madre fosse impossibilitata ad occuparsi dei figli per suoi comprovati impegni lavorativi;
- spese relative ai campi estivi, gite scolastiche e spese per il conseguimento della patente di guida.
6) I figli staranno con il padre il martedì e il giovedì dalle ore
16:15 e fino alle ore 19:00. In questo lasso di tempo i figli svolgeranno i compiti scolastici con il padre, che provvederà a riaccompagnarli presso la madre.
7) Il padre accompagnerà e riprenderà i figli da scuola dal lunedì al venerdì, salvo impegni lavorativi (ed in tal caso vi provvederanno i nonni), tenendoli con sé per un'ora dopo
3 R.G.V.G. 3050/2024
l'uscita da scuola e fino al rientro dal lavoro della madre, che li riprenderà con sé. Qualora il padre dovrà lavorare nel turno pomeridiano, preleverà i figli da scuola e li accompagnerà per il pranzo presso i nonni materni.
8) I figli, compatibilmente con gli impegni degli stessi e dei turni di lavoro del padre, a settimane alterne, staranno con il padre nel fine settimana dalle ore 15:30 del sabato e fino alle ore 19:00 della domenica. Nei predetti weekend il padre, in caso di impossibilità a tenere con sé i figli per motivi di lavoro ne darà contezza alla madre almeno 48 ore prima, trasmettendo documentazione dell'impegno lavorativo (anche tramite foto del turno di lavoro). In tal caso i figli staranno con il padre dal venerdì dall'uscita di scuola e fino alle ore 19:00 del sabato, con diritto di visita della madre al rientro dal lavoro per un massimo di due ore.
9) Nei weekend i figli pernotteranno esclusivamente nell'abitazione dei genitori e non saranno affidati ad altre persone. Se dovesse sorgere un'impossibilità – documentata e dimostrata - per il padre di accudire i figli nel weekend, il padre avviserà la madre e di comune accordo troveranno la soluzione migliore per i figli.
10) Durante i weekend in cui i figli staranno con il padre o con la madre, l'altro genitore avrà diritto a fare ai figli tre telefonate, nonché una videochiamata alle ore 21:00 –
21:30 per dare la buonanotte.
11) In ogni caso, se i turni di lavoro del padre non dovessero permettergli di esercitare il diritto di visita infrasettimanale e nei weekend come innanzi dettagliato, le diverse modalità dovranno essere concordate tra i genitori entro e non oltre il primo del mese.
4 R.G.V.G. 3050/2024
12) Nel periodo estivo gli orari fissati per gli incontri infrasettimanali e per i weekend saranno posticipati di due ore. Sempre nel periodo estivo (nel periodo in cui i figli frequenteranno il campo estivo e comunque durante tutte le vacanze scolastiche estive) i bambini resteranno con il padre, suoi turni di lavoro permettendo, fino al rientro dal lavoro da parte della madre, che li riprenderà da casa del padre. Qualora il padre nel periodo estivo avesse il turno di lavoro pomeridiano, accompagnerà i figli per l'ora di pranzo presso la casa dei nonni materni, ove i bambini si tratterranno fino al rientro della madre a casa dal lavoro.
Tutto quanto stabilito nel presente punto 12, varrà ad eccezione dei giorni di martedì e giovedì, in cui i bambini faranno ritorno a casa della madre alle ore 21:00, accompagnati dal padre.
La madre, in ogni caso, dovrà essere informata sull'organizzazione della giornata dei bambini e dovrà essere d'accordo.
Le parti stabiliscono espressamente che durante i periodi di permanenza dei figli presso il padre gli stessi non potranno essere lasciati presso i nonni paterni per più di tre ore, salvo impegni lavorativi del padre, giustificati e debitamente documentati.
13) Durante il periodo estivo il padre e la madre avranno diritto di tenere con sé i figli per sette giorni consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro il mese di maggio di ogni anno. Durante tale settimana resta fermo il diritto di visita dell'altro genitore, da esercitarsi per due pomeriggi, con giorni ed orari da concordarsi preventivamente entro la settimana precedente.
In tale settimana l'altro genitore avrà diritto di effettuare tre chiamate e una-due videochiamate brevi (di cui una la
5 R.G.V.G. 3050/2024
sera per la buonanotte) per mantenere il contatto con i figli, essere aggiornato e tranquillizzato;
ciò sempre nel rispetto della privacy altrui e senza sfociare nell'invadenza.
In questi giorni i figli pernotteranno con il padre o con la madre (a seconda del genitore presso cui si troveranno in quella settimana) e non presso altre persone.
Durante il periodo estivo i figli potranno andare al mare, ma non potranno essere ivi accompagnati esclusivamente dai nonni, perché non abbastanza vigili data l'età. L'altro genitore avrà diritto, se vorrà, ad essere informato tramite foto e messaggi sugli orari e sulla permanenza dei figli al mare.
14) I figli, ad anni alterni, trascorreranno le festività natalizie dalle ore 10:30 del 25 dicembre e sino alle 19:00 del 26
Dicembre, dalle ore 10:30 e sino alle ore 22:00 del primo
Gennaio. Durante le festività pasquali i figli, ad anni alterni, staranno con il padre dalle ore 10:00 e fino alle ore 22:00 del giorno di Pasqua o di Pasquetta.
15) I figli festeggeranno il compleanno di ciascun genitore restando con lo stesso dalle ore 16:15 e fino alle 21:00.
Nei giorni di compleanno dei figli questi staranno con ciascun genitore, ad anni alterni, dalle ore 14:00 alle 18:00
o dalle 18:00, fino alle 22:00. Per la Festa del Papà e della
Mamma i figli staranno con il genitore festeggiato dalle ore
16:00 e fino alle ore 19:00.
Durante la festività padronale del paese di residenza e/o abitazione di ciascun genitore i figli pranzeranno con tale genitore, trattenendosi con lo stesso fino alle ore 22:00.
16) Con riferimento ricorrenze della prima Comunione e della
Cresima dei figli, entrambi i genitori ed i relativi parenti avranno diritto di assistere alla cerimonia religiosa. I relativi festeggiamenti avverranno in maniera separata con
6 R.G.V.G. 3050/2024
ciascun genitore: per la Comunione il pranzo festivo avverrà con la madre, mentre i festeggiamenti con il padre si terrano dalle ore 18:00 e fino alle ore 23:00. Per la
Cresima il pranzo festivo avverrà con il padre, mentre i festeggiamenti con la madre si terrano dalle ore 18:00 e fino alle ore 23:00.
17) I genitori concordano, inoltre, con riferimento alla gestione ed educazione dei figli, le seguenti regole di massima: - durante il periodo scolastico i figli dovranno cenare alle ore
19:00-19:30 ed andare a letto non oltre le 21:30; - i bambini non potranno pernottare in un una casa dove non vi sia una apposita camera da letto adatta a loro e la dovuta privacy;
- qualora, per impegni lavorativi di entrambi i genitori, i figli dovessero passare la notte insieme ai nonni, e nel caso in cui i nonni materni dovessero essere impossibilitati a tenere con sé i nipoti per la notte, la nonna paterna dovrà essere disposta a dormire con i nipoti nell'abitazione del figlio, essendo l'abitazione dei nonni paterni priva di camera degli ospiti e quindi inidonea ad ospitare i bambini;
- le uscite serali si terranno in luoghi idonei a bambini e famiglie;
- durante il periodo freddo (da Ottobre a Marzo) i bambini potranno restare in luoghi all'aperto fino alle ore 17:00, per poi trascorrere il resto della giornata in luoghi asciutti e caldi;
- ciascun genitore si impegna ad essere sempre disponibile a fornire informazioni e a dare risposte relativamente alla vita e alla gestione dei figli all'altro genitore, qualora quest'ultimo lo richieda.
18) Entrambi i coniugi si impegnano espressamente a non interferire nella vita privata dell'altro, onde agevolare un rapporto sereno con i figli e consentire ad entrambi di
7 R.G.V.G. 3050/2024
trascorrere il tempo con i figli senza subire turbative di alcun genere.
19) I coniugi si danno fin d'ora reciproco consenso all'espatrio ed al rilascio e/o rinnovo del passaporto o documento d'identità valido per l'espatrio.
20) Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.
21) Di seguito si elencano i beni mobili di proprietà dei coniugi che verranno assegnati in proprietà a ciascuno come
[compiutamente indicato nel ricorso introduttivo].
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, comma II, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 09/07/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
1.3.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
08/10/2024 e quelle del 10/02/2025, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e della conferma delle condizioni di separazione, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse dei figli.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3050/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 09/07/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
8 R.G.V.G. 3050/2024
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra Parte_1
(Poggiardo, 22/05/1981) e (Poggiardo, 12/12/1985) CP_1 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sanarica per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso in Lecce, camera di consiglio del 14/05/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
9