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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/04/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 659/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 659/2020 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi,
avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali
PROMOSSA DA
, Cod. Fisc. , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
14.10.1966, e , Cod. Fisc. , nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
27.2.1971, entrambi residenti a [...] ed elettivamente domiciliati, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Michele Savarese, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTI
CONTRO
, Cod. Fisc. , nato a [...] il [...] e Controparte_1 CodiceFiscale_3
residente a [...], elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Michele Dell'Agli, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
APPELLATO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2024, le parti concludevano come in atti e la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto.
Con atto di citazione notificato in data 11.2.2020, i coniugi e Parte_3 proponevano appello avverso la sentenza n. 11/2020 emessa dal Giudice di Pace Parte_2
di Ragusa in data 8.1.2020, depositata e resa pubblica il 13.1.2020, notificata in pari data, relativa al procedimento n. 1091/2017 R.G., a mezzo della quale veniva rigettata l'opposizione spiegata avverso il decreto ingiuntivo n. 391/2017, emesso dal medesimo Giudice di Pace in data 29.6.2017
e notificato il dì 11.7.2017, per il pagamento, in favore di , della complessiva Controparte_1
somma di € 370, oltre interessi legali come da domanda ed oltre spese e compensi del procedimento monitorio, con relativi accessori.
Avverso il decreto predetto, i coniugi proponevano rituale opposizione, Parte_4
eccependo l'intervenuta prescrizione annuale del credito, ai sensi dell'art. 2955 n. 5 c.c., decorrente dal 20.8.2015 (data di sottoscrizione della scrittura privata avente ad oggetto la vendita dei mobili);
la carenza di legittimazione passiva di per non avere essa sottoscritto la scrittura Parte_2
privata del 20.8.2015; l'estinzione per compensazione, ai sensi dell'art. 1241 c.c., del credito vantato da con quello derivante dai lavori di idraulica svolti dal nel periodo CP_1 Pt_1
compreso tra ottobre e dicembre 2015, per circa € 400,00.
Regolarmente costituitosi in giudizio, deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto della CP_1
opposizione, contrastandone i relativi motivi e chiedendone il rigetto.
All'esito del giudizio di opposizione, il Giudice di Pace di Ragusa, con la sentenza quivi appellata,
rigettava l'opposizione e confermava il D.I. opposto, condannando e Parte_3
al pagamento delle spese di lite. Parte_2
Avverso tale sentenza, proponevano appello e , per le Parte_3 Parte_2
medesime ragioni poste a fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo – decorso del termine annuale di prescrizione ex art. 2955 n. 5 c.c., difetto di legittimazione passiva di Parte_2
ed estinzione per compensazione del credito ex art. 1241 c.c., in particolare domandando, con riferimento a tale ultimo motivo l'ammissione della prova testimoniale rigettata in primo grado.
Conseguentemente, e chiedevano, in riforma della Parte_3 Parte_2
sentenza di primo grado, l'estromissione dal giudizio di per non aver essa mai Parte_2
sottoscritto la scrittura privata del 20.8.2015; l'insussistenza del credito e comunque la sua prescrizione ex art. 2955 n. 5 c.c.; in ogni caso, l'estinzione per compensazione ex art. 1241 c.c.
In via istruttoria, domandavano l'ammissione della prova testimoniale con Controparte_2
Il tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione del 15.3.2021, si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1 resisteva all'appello, deducendo quanto segue:
- in merito all'eccezione di prescrizione, sosteneva che quella di cui all'art. 2955 n. 5 c.c. era un particolare tipo di prescrizione, inapplicabile al caso di specie, non avendo gli odierni appellanti dimostrato che è un commerciante;
CP_1
- in merito alla eccezione di carenza di legittimazione passiva, sosteneva che in calce alla scrittura privata del 20.8.2015 figurasse anche la sottoscrizione di alla quale, per tale Parte_2
motivo, era stata pure rivolta l'ingiunzione;
- in merito all'eccezione di compensazione ex art. 1241 c.c., affermava che – come si evinceva dalla stessa scrittura privata – il aveva già tenuto conto di quanto doveva al per i lavori CP_1 Pt_1
di idraulica, tanto che aveva ridotto l'importo del suo credito da € 870,00 ad € 370,00, appunto decurtando la somma di € 500,00 che doveva per i lavori di idraulica.
In merito alla richiesta istruttoria, invece, deduceva che la stessa non era stata reiterata – dopo il rigetto – in sede di precisazione delle conclusioni e, pertanto, doveva ritenersi rinunciata.
Per i superiori motivi, chiedeva in via principale il rigetto dell'appello; in Controparte_1
subordine, in ipotesi di accoglimento dell'eccezione di carenza di difetto di legittimazione passiva di , la conferma della sentenza di primo grado nei confronti di Parte_2 Controparte_3
. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
[...]
Così compendiato l'impianto assertivo del giudizio, all'udienza del 17.3.2021, il G.I. sottoponeva al contraddittorio delle parti il profilo, rilevabile d'ufficio, per cui ai sensi dell'art. 339, comma 3,
c.p.c. “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113,
secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”,
osservando che quello ex art. 339, comma 3, c.p.c. è un mezzo di impugnazione a critica vincolata in cui l'appellante, secondo la previsione di cui all'art. 342, ha l'onere di indicare «i motivi specifici
dell'impugnazione», individuando esattamente il limite violato dal giudice di pace nel decidere secondo equità (cfr. C. 4282/2011).
Precisate le conclusioni, all'udienza del 20.11.2024, svolta con trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, comma IV, del D.L. 34/2020, conv. con L. 77/2020, la causa veniva trattenuta per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
Considerato in diritto.
L'appello principale va dichiarato inammissibile per le ragioni che si passa ad esporre. Come noto, a norma dell'art. 339, comma 3, c.p.c. “Le sentenze del giudice di pace pronunciate
secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per
violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Di poi, il menzionato art. 113, comma 2, c.p.c. dispone che “Il giudice di pace decide secondo
equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile”.
Tanto premesso, occorre ancora chiarire che, per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità e sia, quindi, appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma
3, occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., prescindendo anche, eventualmente,
dal valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato.
La Suprema Corte ha affermato che la citata norma, sostanzialmente, pone una presunzione di pronuncia secondo equità per le controversie di valore inferiore a € 1.100,00.
Ciò risulta ribadito anche da Cass. civ., Sez. 3, 25.2.2005, n. 4079, secondo cui "Le sentenze del giudice di, pace rese in controversie di valore non superiore a € 1.100,00 sono da considerare
sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante
abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente
menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi,
presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla
regola di equità" (sulla consolidata interpretazione di questo combinato disposto nel senso che le sentenze del giudice di pace in cause di valore non eccedente i € 1.100,00 devono considerarsi tutte pronunciate secondo equità, tranne quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c., si segnala anche Cass., ord. 24 febbraio 2015 n. 3715
che, sulla scorta delle S.U. del 16 giugno 2006 n. 13917, evidenzia pure l'obbligo del giudice di verificare anche d'ufficio tale profilo di ammissibilità (conformi anche Cass., 4 ottobre 2013 n.
22759; Cass. 7 febbraio 2013 n. 2966; Cass. 11 giugno 2012 n. 9432 e Cass., ord., 3 aprile 2012 n.
5287).
Pertanto, il rimedio impugnatorio ammesso avverso le sentenze emesse del giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria è rappresentato dall'appello a critica vincolata, ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., vertente in particolare su: a) violazione di norme sul procedimento, intesa come «violazione delle disposizioni che presentano un carattere processuale» e su questa base, come chiarito dalla giurisprudenza, l'appello ex art. 339,
comma 3, può essere proposto anche per i motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza, per radicale assenza di motivazione, per violazione del canone della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
b) errori di diritto concernenti la disciplina sostanziale del rapporto ogni qualvolta risultano violate norme di rango superiore (costituzionali o comunitarie ma anche norme imperative o di ordine pubblico);
c) violazione dei cd. principi regolatori della materia, da assimilare, stando alla soluzione più
persuasiva, a quelli deducibili dai tratti essenziali della disciplina positiva di un determinato istituto,
oltre che dai principi generali dell'ordinamento.
Ebbene, le norme sul procedimento vanno identificate unicamente nelle regole del processo che presidiano lo svolgimento del giudizio di cognizione innanzi il Giudice di pace (disciplinando le attività delle parti e del giudice all'interno di quel giudizio).
Mentre la violazione di legge sostanziale può essere dedotta solo con riferimento alle norme di rango superiore e ai principi regolatori della materia. I principi informatori della materia, come ribadito di recente dalla Corte di legittimità con ordinanza della terza sezione n. 34432/2022, in tema di giudizio di equità non rappresentano una regola di giudizio, ma una limitazione del potere
discrezionale nel determinare la regola equitativa del caso concreto, giacché il risultato della
scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà
necessariamente rispettare i principi ai quali questi si è ispirato nel disciplinare la materia.
Pertanto, il ricorso che denunci la violazione di un principio informatore della materia deve con
chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato, e come la regola equitativa
individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che - non
essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e
soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi
nella loro eventuale violazione (Cass., Sez. III, 19/10/2021, n. 28934; Cass., Sez. III, 19/10/2021, n.
29935: entrambe in controversie del tutto analoghe a quella odierna. In precedenza, in ordine
cronologico, cfr. Cass., Sez. 2, ord. 9/11/2020, n. 25020; Cass., Sez. 6, ord. 25/01/2018, n. 1932;
Cass., Sez. 6, ord. 23/03/2017, n. 7500; Cass., sez. 3, 7/03/2017, n. 5627; Cass., Sez. 3, 21/06/2016,
n. 12735; Cass., sez. I, 27/07/2015, n. 15678; Cass., Sez. 6, ord. 3/11/2014, n. 23333; Cass., Sez. 6, ord. 11/02/2014 n. 3005; Cass., Sez. II, 9-4- 2010, n. 8466; Cass., 10/01/2007, n. 284).
Tanto chiarito, si torna a ricordare che l'appello deve contenere ex art. 342 c.p.c. l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi d'impugnazione, a pena d'inammissibilità.
In altri termini, l'appellante deve indicare, a pena di inammissibilità, i motivi specifici dell'impugnazione individuando esattamente il limite violato dal giudice di pace nel decidere secondo equità e specificando i principi regolatori che ritiene violati nel caso di specie;
solo a queste condizioni il giudice di appello è tenuto ad emettere una pronuncia stricto iure.
Nel caso in esame, parte appellante non ha mai fatto riferimento all'art. 339 c.p.c., richiamato per la prima volta solamente nelle note di trattazione scritta successive al rilievo d'ufficio.
A tal proposito, stante il rilievo d'ufficio, si precisa che, trattandosi di inammissibilità attinente ai presupposti dell'impugnazione, l'inappellabilità della sentenza di primo grado è rilevabile d'ufficio,
anche in sede di legittimità (Cass. 2017 n. 22256; Cass. 2017 n. 16863; Cass., 31 ottobre 2005, n.
21110; Cass. 21 novembre 2001, n. 14725) ed anche senza che sia necessario sottoporre la questione alle parti ex art. 101 c.p.c. (cfr. anche in motivazione Cass. 2016 n. 15019).
Ciò nonostante, occorre esaminare se i motivi addotti rientrano o meno nell'alveo applicativo della citata norma.
Ebbene, parte appellante intende sostenere che l'eccezione di estromissione di Parte_2
per carenza di legittimazione passiva di cui al secondo motivo dell'atto d' appello, sostanzierebbe la violazione di norme sul procedimento, determinando l'ammissibilità dell'appello stesso.
Solo nelle prime note successive al rilievo d'ufficio fa riferimento anche all'eccezione sulla prescrizione.
Ad ogni modo, in entrambi i casi la tesi è infondata, trattandosi di eccezioni che attengono al merito della vicenda dedotta in giudizio, riguardando la prima la titolarità passiva del rapporto controverso
– in ispecie i coniugi negavano che la fosse parte del contratto di Parte_4 Parte_2
compravendita, nonostante figurasse in esso – e la seconda l'estinzione per prescrizione del diritto di credito azionato (in disparte la considerazione per cui la prescrizione eccepita dagli odierni appellanti è una prescrizione presuntiva, che opera diversamente da quella estintiva;
infatti, mentre la prescrizione estintiva è correlata al mancato esercizio del diritto per un determinato tempo stabilito dalla legge, quella presuntiva, invece, si fonda sulla presunzione di adempimento dell'obbligazione e implica per ciò stesso il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore;
pertanto, l'unico modo in cui il debitore può avvalersene è sostenere che il credito esiste ed è stato pagato o comunque si è estinto in altra maniera satisfattiva, di talché la relativa eccezione è meritevole di rigetto qualora il debitore ammetta di non avere pagato, come nel caso di specie, ove il creditore pure eccepisce la compensazione, così espressamente negando di avere pagato).
Per vero – e per completezza – si rileva che anche l'eccezione di compensazione attiene al merito ed esula dai motivi di appello ammissibili ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., riguardando le norme del codice civile sulla compensazione i presupposti sostanziali e oggettivi del credito (come chiarito da Sez. Un. 23573/2013).
Di contro, per norme sul procedimento debbono intendersi quelle che pongono le regole del processo, presidiando lo svolgimento del giudizio di cognizione innanzi il Giudice di pace, disciplinando le attività delle parti e del giudice all'interno di quel giudizio ed esulano da tal novero i dedotti motivi di appello.
Alla luce di tutto quanto sopra, ritenuto che nel caso di specie si tratta di una causa di valore inferiore a € 1.100,00 e che non si tratta di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., l'appello deve ritenersi inammissibile, giacché proposto per motivi esorbitanti rispetto a quelli – vincolati – deducibili ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 659/2020 R.G., così
statuisce:
dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado n. 11/2020 emessa dal Giudice
di Pace di Ragusa , pubblicata il 13.1.2020;
condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di anche per Controparte_1
questo grado di giudizio, che liquida in € 400,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge;
dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Ragusa in data 2.04.2025 Il Giudice
Dott. Massimo Pulvirenti
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 659/2020 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi,
avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali
PROMOSSA DA
, Cod. Fisc. , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
14.10.1966, e , Cod. Fisc. , nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
27.2.1971, entrambi residenti a [...] ed elettivamente domiciliati, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Michele Savarese, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTI
CONTRO
, Cod. Fisc. , nato a [...] il [...] e Controparte_1 CodiceFiscale_3
residente a [...], elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Michele Dell'Agli, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
APPELLATO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2024, le parti concludevano come in atti e la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto.
Con atto di citazione notificato in data 11.2.2020, i coniugi e Parte_3 proponevano appello avverso la sentenza n. 11/2020 emessa dal Giudice di Pace Parte_2
di Ragusa in data 8.1.2020, depositata e resa pubblica il 13.1.2020, notificata in pari data, relativa al procedimento n. 1091/2017 R.G., a mezzo della quale veniva rigettata l'opposizione spiegata avverso il decreto ingiuntivo n. 391/2017, emesso dal medesimo Giudice di Pace in data 29.6.2017
e notificato il dì 11.7.2017, per il pagamento, in favore di , della complessiva Controparte_1
somma di € 370, oltre interessi legali come da domanda ed oltre spese e compensi del procedimento monitorio, con relativi accessori.
Avverso il decreto predetto, i coniugi proponevano rituale opposizione, Parte_4
eccependo l'intervenuta prescrizione annuale del credito, ai sensi dell'art. 2955 n. 5 c.c., decorrente dal 20.8.2015 (data di sottoscrizione della scrittura privata avente ad oggetto la vendita dei mobili);
la carenza di legittimazione passiva di per non avere essa sottoscritto la scrittura Parte_2
privata del 20.8.2015; l'estinzione per compensazione, ai sensi dell'art. 1241 c.c., del credito vantato da con quello derivante dai lavori di idraulica svolti dal nel periodo CP_1 Pt_1
compreso tra ottobre e dicembre 2015, per circa € 400,00.
Regolarmente costituitosi in giudizio, deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto della CP_1
opposizione, contrastandone i relativi motivi e chiedendone il rigetto.
All'esito del giudizio di opposizione, il Giudice di Pace di Ragusa, con la sentenza quivi appellata,
rigettava l'opposizione e confermava il D.I. opposto, condannando e Parte_3
al pagamento delle spese di lite. Parte_2
Avverso tale sentenza, proponevano appello e , per le Parte_3 Parte_2
medesime ragioni poste a fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo – decorso del termine annuale di prescrizione ex art. 2955 n. 5 c.c., difetto di legittimazione passiva di Parte_2
ed estinzione per compensazione del credito ex art. 1241 c.c., in particolare domandando, con riferimento a tale ultimo motivo l'ammissione della prova testimoniale rigettata in primo grado.
Conseguentemente, e chiedevano, in riforma della Parte_3 Parte_2
sentenza di primo grado, l'estromissione dal giudizio di per non aver essa mai Parte_2
sottoscritto la scrittura privata del 20.8.2015; l'insussistenza del credito e comunque la sua prescrizione ex art. 2955 n. 5 c.c.; in ogni caso, l'estinzione per compensazione ex art. 1241 c.c.
In via istruttoria, domandavano l'ammissione della prova testimoniale con Controparte_2
Il tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione del 15.3.2021, si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1 resisteva all'appello, deducendo quanto segue:
- in merito all'eccezione di prescrizione, sosteneva che quella di cui all'art. 2955 n. 5 c.c. era un particolare tipo di prescrizione, inapplicabile al caso di specie, non avendo gli odierni appellanti dimostrato che è un commerciante;
CP_1
- in merito alla eccezione di carenza di legittimazione passiva, sosteneva che in calce alla scrittura privata del 20.8.2015 figurasse anche la sottoscrizione di alla quale, per tale Parte_2
motivo, era stata pure rivolta l'ingiunzione;
- in merito all'eccezione di compensazione ex art. 1241 c.c., affermava che – come si evinceva dalla stessa scrittura privata – il aveva già tenuto conto di quanto doveva al per i lavori CP_1 Pt_1
di idraulica, tanto che aveva ridotto l'importo del suo credito da € 870,00 ad € 370,00, appunto decurtando la somma di € 500,00 che doveva per i lavori di idraulica.
In merito alla richiesta istruttoria, invece, deduceva che la stessa non era stata reiterata – dopo il rigetto – in sede di precisazione delle conclusioni e, pertanto, doveva ritenersi rinunciata.
Per i superiori motivi, chiedeva in via principale il rigetto dell'appello; in Controparte_1
subordine, in ipotesi di accoglimento dell'eccezione di carenza di difetto di legittimazione passiva di , la conferma della sentenza di primo grado nei confronti di Parte_2 Controparte_3
. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
[...]
Così compendiato l'impianto assertivo del giudizio, all'udienza del 17.3.2021, il G.I. sottoponeva al contraddittorio delle parti il profilo, rilevabile d'ufficio, per cui ai sensi dell'art. 339, comma 3,
c.p.c. “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113,
secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”,
osservando che quello ex art. 339, comma 3, c.p.c. è un mezzo di impugnazione a critica vincolata in cui l'appellante, secondo la previsione di cui all'art. 342, ha l'onere di indicare «i motivi specifici
dell'impugnazione», individuando esattamente il limite violato dal giudice di pace nel decidere secondo equità (cfr. C. 4282/2011).
Precisate le conclusioni, all'udienza del 20.11.2024, svolta con trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, comma IV, del D.L. 34/2020, conv. con L. 77/2020, la causa veniva trattenuta per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
Considerato in diritto.
L'appello principale va dichiarato inammissibile per le ragioni che si passa ad esporre. Come noto, a norma dell'art. 339, comma 3, c.p.c. “Le sentenze del giudice di pace pronunciate
secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per
violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Di poi, il menzionato art. 113, comma 2, c.p.c. dispone che “Il giudice di pace decide secondo
equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile”.
Tanto premesso, occorre ancora chiarire che, per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità e sia, quindi, appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma
3, occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., prescindendo anche, eventualmente,
dal valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato.
La Suprema Corte ha affermato che la citata norma, sostanzialmente, pone una presunzione di pronuncia secondo equità per le controversie di valore inferiore a € 1.100,00.
Ciò risulta ribadito anche da Cass. civ., Sez. 3, 25.2.2005, n. 4079, secondo cui "Le sentenze del giudice di, pace rese in controversie di valore non superiore a € 1.100,00 sono da considerare
sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante
abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente
menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi,
presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla
regola di equità" (sulla consolidata interpretazione di questo combinato disposto nel senso che le sentenze del giudice di pace in cause di valore non eccedente i € 1.100,00 devono considerarsi tutte pronunciate secondo equità, tranne quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c., si segnala anche Cass., ord. 24 febbraio 2015 n. 3715
che, sulla scorta delle S.U. del 16 giugno 2006 n. 13917, evidenzia pure l'obbligo del giudice di verificare anche d'ufficio tale profilo di ammissibilità (conformi anche Cass., 4 ottobre 2013 n.
22759; Cass. 7 febbraio 2013 n. 2966; Cass. 11 giugno 2012 n. 9432 e Cass., ord., 3 aprile 2012 n.
5287).
Pertanto, il rimedio impugnatorio ammesso avverso le sentenze emesse del giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria è rappresentato dall'appello a critica vincolata, ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., vertente in particolare su: a) violazione di norme sul procedimento, intesa come «violazione delle disposizioni che presentano un carattere processuale» e su questa base, come chiarito dalla giurisprudenza, l'appello ex art. 339,
comma 3, può essere proposto anche per i motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza, per radicale assenza di motivazione, per violazione del canone della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
b) errori di diritto concernenti la disciplina sostanziale del rapporto ogni qualvolta risultano violate norme di rango superiore (costituzionali o comunitarie ma anche norme imperative o di ordine pubblico);
c) violazione dei cd. principi regolatori della materia, da assimilare, stando alla soluzione più
persuasiva, a quelli deducibili dai tratti essenziali della disciplina positiva di un determinato istituto,
oltre che dai principi generali dell'ordinamento.
Ebbene, le norme sul procedimento vanno identificate unicamente nelle regole del processo che presidiano lo svolgimento del giudizio di cognizione innanzi il Giudice di pace (disciplinando le attività delle parti e del giudice all'interno di quel giudizio).
Mentre la violazione di legge sostanziale può essere dedotta solo con riferimento alle norme di rango superiore e ai principi regolatori della materia. I principi informatori della materia, come ribadito di recente dalla Corte di legittimità con ordinanza della terza sezione n. 34432/2022, in tema di giudizio di equità non rappresentano una regola di giudizio, ma una limitazione del potere
discrezionale nel determinare la regola equitativa del caso concreto, giacché il risultato della
scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà
necessariamente rispettare i principi ai quali questi si è ispirato nel disciplinare la materia.
Pertanto, il ricorso che denunci la violazione di un principio informatore della materia deve con
chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato, e come la regola equitativa
individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che - non
essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e
soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi
nella loro eventuale violazione (Cass., Sez. III, 19/10/2021, n. 28934; Cass., Sez. III, 19/10/2021, n.
29935: entrambe in controversie del tutto analoghe a quella odierna. In precedenza, in ordine
cronologico, cfr. Cass., Sez. 2, ord. 9/11/2020, n. 25020; Cass., Sez. 6, ord. 25/01/2018, n. 1932;
Cass., Sez. 6, ord. 23/03/2017, n. 7500; Cass., sez. 3, 7/03/2017, n. 5627; Cass., Sez. 3, 21/06/2016,
n. 12735; Cass., sez. I, 27/07/2015, n. 15678; Cass., Sez. 6, ord. 3/11/2014, n. 23333; Cass., Sez. 6, ord. 11/02/2014 n. 3005; Cass., Sez. II, 9-4- 2010, n. 8466; Cass., 10/01/2007, n. 284).
Tanto chiarito, si torna a ricordare che l'appello deve contenere ex art. 342 c.p.c. l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi d'impugnazione, a pena d'inammissibilità.
In altri termini, l'appellante deve indicare, a pena di inammissibilità, i motivi specifici dell'impugnazione individuando esattamente il limite violato dal giudice di pace nel decidere secondo equità e specificando i principi regolatori che ritiene violati nel caso di specie;
solo a queste condizioni il giudice di appello è tenuto ad emettere una pronuncia stricto iure.
Nel caso in esame, parte appellante non ha mai fatto riferimento all'art. 339 c.p.c., richiamato per la prima volta solamente nelle note di trattazione scritta successive al rilievo d'ufficio.
A tal proposito, stante il rilievo d'ufficio, si precisa che, trattandosi di inammissibilità attinente ai presupposti dell'impugnazione, l'inappellabilità della sentenza di primo grado è rilevabile d'ufficio,
anche in sede di legittimità (Cass. 2017 n. 22256; Cass. 2017 n. 16863; Cass., 31 ottobre 2005, n.
21110; Cass. 21 novembre 2001, n. 14725) ed anche senza che sia necessario sottoporre la questione alle parti ex art. 101 c.p.c. (cfr. anche in motivazione Cass. 2016 n. 15019).
Ciò nonostante, occorre esaminare se i motivi addotti rientrano o meno nell'alveo applicativo della citata norma.
Ebbene, parte appellante intende sostenere che l'eccezione di estromissione di Parte_2
per carenza di legittimazione passiva di cui al secondo motivo dell'atto d' appello, sostanzierebbe la violazione di norme sul procedimento, determinando l'ammissibilità dell'appello stesso.
Solo nelle prime note successive al rilievo d'ufficio fa riferimento anche all'eccezione sulla prescrizione.
Ad ogni modo, in entrambi i casi la tesi è infondata, trattandosi di eccezioni che attengono al merito della vicenda dedotta in giudizio, riguardando la prima la titolarità passiva del rapporto controverso
– in ispecie i coniugi negavano che la fosse parte del contratto di Parte_4 Parte_2
compravendita, nonostante figurasse in esso – e la seconda l'estinzione per prescrizione del diritto di credito azionato (in disparte la considerazione per cui la prescrizione eccepita dagli odierni appellanti è una prescrizione presuntiva, che opera diversamente da quella estintiva;
infatti, mentre la prescrizione estintiva è correlata al mancato esercizio del diritto per un determinato tempo stabilito dalla legge, quella presuntiva, invece, si fonda sulla presunzione di adempimento dell'obbligazione e implica per ciò stesso il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore;
pertanto, l'unico modo in cui il debitore può avvalersene è sostenere che il credito esiste ed è stato pagato o comunque si è estinto in altra maniera satisfattiva, di talché la relativa eccezione è meritevole di rigetto qualora il debitore ammetta di non avere pagato, come nel caso di specie, ove il creditore pure eccepisce la compensazione, così espressamente negando di avere pagato).
Per vero – e per completezza – si rileva che anche l'eccezione di compensazione attiene al merito ed esula dai motivi di appello ammissibili ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., riguardando le norme del codice civile sulla compensazione i presupposti sostanziali e oggettivi del credito (come chiarito da Sez. Un. 23573/2013).
Di contro, per norme sul procedimento debbono intendersi quelle che pongono le regole del processo, presidiando lo svolgimento del giudizio di cognizione innanzi il Giudice di pace, disciplinando le attività delle parti e del giudice all'interno di quel giudizio ed esulano da tal novero i dedotti motivi di appello.
Alla luce di tutto quanto sopra, ritenuto che nel caso di specie si tratta di una causa di valore inferiore a € 1.100,00 e che non si tratta di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., l'appello deve ritenersi inammissibile, giacché proposto per motivi esorbitanti rispetto a quelli – vincolati – deducibili ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 659/2020 R.G., così
statuisce:
dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado n. 11/2020 emessa dal Giudice
di Pace di Ragusa , pubblicata il 13.1.2020;
condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di anche per Controparte_1
questo grado di giudizio, che liquida in € 400,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge;
dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Ragusa in data 2.04.2025 Il Giudice
Dott. Massimo Pulvirenti