TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 3498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3498 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 24.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.34888\2024 del ruolo gen.lav. vertente
TRA
rapp.to e difeso dall'avv.to F. TRamontano in virtù Parte_1 di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
Presidente p.t.
Convenuto
OGGETTO: pagamento prestazione assistenziale\previdenziale
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.10.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che con decreto di omologa dell'a.t.p. emesso in data 3.5.2024 era stato accertato il requisito sanitario per il riconoscimento in favore di parte ricorrente dell'assegno ordinario di invalidità con la decorrenza indicata, che parte ricorrente aveva inviato all' la documentazione necessaria alla liquidazione CP_2 della prestazione, che l' non aveva provveduto alla liquidazione CP_2 ha chiesto la condanna dell' a corrispondere la somma dedotta a CP_2 titolo di ratei maturati e maturandi, oltre accessori di legge e spese di giudizio.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto l' non si è costituito e ne viene dichiarata la contumacia. CP_2
Deve preliminarmente dichiararsi cessata la materia del contendere avendo l' provveduto alla liquidazione della prestazione in CP_2 oggetto in data 3.2.2025, come dedotto dal ricorrente e comprovato dalla documentazione in atti.
Le spese seguono la soccombenza virtuale essendo la liquidazione dei rati scaduti intervenuta successivamente alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al CP_2 pagamento delle spese di giudizio liquidata nella somma di E.2000,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del
15%, con attribuzione.
Si comunichi
Roma 24.3.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 24.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.34888\2024 del ruolo gen.lav. vertente
TRA
rapp.to e difeso dall'avv.to F. TRamontano in virtù Parte_1 di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
Presidente p.t.
Convenuto
OGGETTO: pagamento prestazione assistenziale\previdenziale
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.10.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che con decreto di omologa dell'a.t.p. emesso in data 3.5.2024 era stato accertato il requisito sanitario per il riconoscimento in favore di parte ricorrente dell'assegno ordinario di invalidità con la decorrenza indicata, che parte ricorrente aveva inviato all' la documentazione necessaria alla liquidazione CP_2 della prestazione, che l' non aveva provveduto alla liquidazione CP_2 ha chiesto la condanna dell' a corrispondere la somma dedotta a CP_2 titolo di ratei maturati e maturandi, oltre accessori di legge e spese di giudizio.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto l' non si è costituito e ne viene dichiarata la contumacia. CP_2
Deve preliminarmente dichiararsi cessata la materia del contendere avendo l' provveduto alla liquidazione della prestazione in CP_2 oggetto in data 3.2.2025, come dedotto dal ricorrente e comprovato dalla documentazione in atti.
Le spese seguono la soccombenza virtuale essendo la liquidazione dei rati scaduti intervenuta successivamente alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al CP_2 pagamento delle spese di giudizio liquidata nella somma di E.2000,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del
15%, con attribuzione.
Si comunichi
Roma 24.3.2025 Il Giudice