Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4346/2021
4347/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Marco Naccarato;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1 dell'avv. Mirella Arlotta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con separati ricorsi, depositati il 9.12.2021, parte ricorrente, premesso di avere svolto attività di lavoro subordinato in agricoltura per gli anni 2006 e 2007, rispettivamente alle dipendenze delle aziende agricole: e per un numero complessivo Controparte_2 Controparte_3
di 51 giornate annue, ha chiesto l'accertamento negativo dell'indebito di indennità di disoccupazione per l'anno 2007 e di malattia e maternità per l'anno 2008. CP_ L' costituitosi nei singoli giudizi, successivamente riuniti, ha resistito al ricorso con varie argomentazioni, eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendo il rigetto della domanda in quanto nel merito infondata.
Le controversie riunite sono state istruite mediante acquisizione di documenti.
2. Preliminarmente con riferimento al procedimento n. 4346/2017, relativo all'accertamento
CP_ negativo di indennità di malattia per l'anno 2008, si rileva la tardività della costituzione di posto che la prima udienza di discussione era fissata il 9.12.2022 (cfr. decreto ex art. 415 c.p.c. steso in calce alla copia notificata del ricorso) e l' resistente si è costituito in giudizio CP_1
con atto depositato il 7.12.2022 (cfr. memoria di costituzione), e quindi, oltre il termine di dieci giorni fissato dall'art. 416 c.p.c.
1
La parte ricorrente lamenta il superamento del termine prescrizionale decennale previsto per il recupero dell'indebito.
Va premesso che, nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità di somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., che decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito;
qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall'interessato, il termine della prescrizione decorre dalla data della comunicazione.
L' resistente ha depositato atto interruttivo della prescrizione (si veda missiva ricevuta CP_1
il 9 dicembre 2015). Di tale documentazione deve tenersi conto nonostante la tardività della
CP_ costituzione dell' atteso che l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (cfr. Cass.
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14755 del 07/06/2018).
3. Con riferimento alla domanda di accertamento negativo dell'indebito previdenziale relativo all'indennità di disoccupazione percepita dalla ricorrente dal 1.1.2007 al 31.12.2007, liquidata CP_ il 31.5.2008, e richiesta da con provvedimento del 1.7.2021, è stato altresì depositato atto interruttivo della prescrizione decennale del diritto di ripetere l'indebito (si veda missiva ricevuta il 17 maggio 2018).
4. Occorre rilevare che parte ricorrente non ha fornito prova dei requisiti integranti gli elementi costitutivi del diritto a trattenere le somme percepite. Ora, nel caso di specie, l' resistente CP_1
ha documentato (vedi all. fasc. ) la cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei CP_4
lavoratori agricoli per l'annualità qui di interesse a seguito dell'accertamento ispettivo (vedi verbale in atti) dai quali è emersa la fittizietà del suo rapporto di lavoro.
Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, "In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla L. n. 83 del 1980, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di
2 cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della L. n. 533 del 1973, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 c.c., salvo il limite del giudicato interno." Nel caso in esame rileva il principio di diritto espresso da Cass. n. 9622/2015 e successive conformi tra cui Cass.
n. 17653/20.
Il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli subordinati non può essere accertato in via meramente incidentale, in quanto una simile soluzione avrebbe effetti elusivi del termine decadenziale di cui all'art. 22 cit. In concreto l'esame della sussistenza dei caratteri del lavoro subordinato (e delle risultanze istruttorie) rimane precluso, per priorità logica e giuridica, dalla decisione in rito sulla decadenza.
Nella specie, emerge dalla documentazione acquisita che la cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi anagrafici agricoli per l'anno 2007 risulta dal terzo elenco di variazione 2012, pubblicato sul sito internet dal 15.12.2012 al 11.1.2013.
A tanto consegue il rigetto della domanda di accertamento negativo dell'indebito previdenziale per cui è causa.
5. Le spese di lite sono compensate in presenza della autocertificazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Margherita Sitongia in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in CASTROVILLARI in data 7.1.2025
La GIUDICE del LAVORO
Margherita Sitongia
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Amalia
Imbrociano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo.
3