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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/04/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 190/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Gaetano Bruni e Dott. Alessandro Bruni Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dal Dott. Francesco Corvino resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. del 17.01.2025 ritualmente notificato parte ricorrente, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dello stato di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 e dell'indennità di accompagnamento, esponeva che, all'esito delle operazioni- peritali, il CTU non aveva riconosciuto la sussistenza di detti requisiti.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, evidenziando che il CTU non aveva adeguatamente valutato le patologie da cui risultava affetto e che giustificavano il riconoscimento dei benefici richiesti.
Concludeva chiedendo la declaratoria del diritto all'indennità di accompagnamento ed al riconoscimento dello stato di handicap grave ex art. 3
1 comma 3 L. 104/92 e la condanna dell'Istituto al pagamento di quanto dovuto a tale titolo con decorrenza dalla domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e CP_1 chiedendone, nel merito, il rigetto per infondatezza.
Fissata l'udienza del 2.4.2025 - sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – ed istruita documentalmente la causa veniva decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso deve essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Le doglianze di parte ricorrente non possono essere condivise, rilevandosi che l'allegazione circa la non adeguata considerazione da parte del CTU delle patologie da cui risulta affetto si risolve in una censura del tutto generica che non trae alimento da documentazione medica (diversa ed ulteriore rispetto a quella già prodotta nella fase dell'accertamento tecnico preventivo ed esaminata durante le operazioni peritali) ed è, conseguentemente, inidonea a segnalare le incongruenze della valutazione espressa dall'ausiliare.
Lamenta nello specifico parte ricorrente “[..] ll CTU [..] - durante le operazioni peritali del 24 luglio 2024 - ha richiesto una "integrazione di certificati".
Certificati che la difesa ha inviato mediante missiva pec del 20.09.2024 [..]
Leggasi visita specialistica geriatrica del 9.09.2024 nonché visita specialistica neurologica del 18.09.2024 [..] L'Ausiliario, al riguardo, non ha accertato e/o verificato la particolare incidenza causale di detta certificazione [..] e che “[..]
“L'Ausiliario ripropone nella perizia definitiva del 13 novembre 2024 [..] - lo stesso schema deduttivo della bozza peritale del 24 settembre 2024.
Disattendendo la presenza del CTP così come per le " controdeduzioni" prospettate dal dott. [..]”. Parte_2
Rileva, nondimeno, in senso contrario il giudice che nella consulenza tecnica d'ufficio depositata sono stati indicati, e quindi analizzati, i certificati del
18.09.2024 e del 09.09.2024 (pag. 3) e nella risposta alle osservazioni il CTU ha evidenziato che “La sottoscritta Dott.ssa [..] in risposta Persona_1 alle controdeduzioni del CTP, afferma che la documentazione medica e la storia anamnestica sono state da me scrupolosamente valutate e altrettanto coscienziosamente è stata eseguita visita medica peritale. Le certificazioni
2 successivamente presentate a cui fa riferimento il CTP certificano uno stato invalidante sovrapponibile a quanto già certificato e presente in atti. Le osservazioni sollevate dal CTP dott. non emergono dalla Persona_2 visita peritale. Pertanto si può affermare che le patologie da cui è affetta la sig.ra riducono l'espletamento delle attività quotidiane, Parte_1 ma non necessitano di assistenza continua, per cui viene confermato quanto dichiarato nella relazione inviata alle parti”.
La relazione del CTU (cfr. fasc. ATP) appare corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici, sicché non si ravvisano validi motivi per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 7 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
3
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 190/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Gaetano Bruni e Dott. Alessandro Bruni Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dal Dott. Francesco Corvino resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. del 17.01.2025 ritualmente notificato parte ricorrente, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dello stato di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 e dell'indennità di accompagnamento, esponeva che, all'esito delle operazioni- peritali, il CTU non aveva riconosciuto la sussistenza di detti requisiti.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, evidenziando che il CTU non aveva adeguatamente valutato le patologie da cui risultava affetto e che giustificavano il riconoscimento dei benefici richiesti.
Concludeva chiedendo la declaratoria del diritto all'indennità di accompagnamento ed al riconoscimento dello stato di handicap grave ex art. 3
1 comma 3 L. 104/92 e la condanna dell'Istituto al pagamento di quanto dovuto a tale titolo con decorrenza dalla domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e CP_1 chiedendone, nel merito, il rigetto per infondatezza.
Fissata l'udienza del 2.4.2025 - sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – ed istruita documentalmente la causa veniva decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso deve essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Le doglianze di parte ricorrente non possono essere condivise, rilevandosi che l'allegazione circa la non adeguata considerazione da parte del CTU delle patologie da cui risulta affetto si risolve in una censura del tutto generica che non trae alimento da documentazione medica (diversa ed ulteriore rispetto a quella già prodotta nella fase dell'accertamento tecnico preventivo ed esaminata durante le operazioni peritali) ed è, conseguentemente, inidonea a segnalare le incongruenze della valutazione espressa dall'ausiliare.
Lamenta nello specifico parte ricorrente “[..] ll CTU [..] - durante le operazioni peritali del 24 luglio 2024 - ha richiesto una "integrazione di certificati".
Certificati che la difesa ha inviato mediante missiva pec del 20.09.2024 [..]
Leggasi visita specialistica geriatrica del 9.09.2024 nonché visita specialistica neurologica del 18.09.2024 [..] L'Ausiliario, al riguardo, non ha accertato e/o verificato la particolare incidenza causale di detta certificazione [..] e che “[..]
“L'Ausiliario ripropone nella perizia definitiva del 13 novembre 2024 [..] - lo stesso schema deduttivo della bozza peritale del 24 settembre 2024.
Disattendendo la presenza del CTP così come per le " controdeduzioni" prospettate dal dott. [..]”. Parte_2
Rileva, nondimeno, in senso contrario il giudice che nella consulenza tecnica d'ufficio depositata sono stati indicati, e quindi analizzati, i certificati del
18.09.2024 e del 09.09.2024 (pag. 3) e nella risposta alle osservazioni il CTU ha evidenziato che “La sottoscritta Dott.ssa [..] in risposta Persona_1 alle controdeduzioni del CTP, afferma che la documentazione medica e la storia anamnestica sono state da me scrupolosamente valutate e altrettanto coscienziosamente è stata eseguita visita medica peritale. Le certificazioni
2 successivamente presentate a cui fa riferimento il CTP certificano uno stato invalidante sovrapponibile a quanto già certificato e presente in atti. Le osservazioni sollevate dal CTP dott. non emergono dalla Persona_2 visita peritale. Pertanto si può affermare che le patologie da cui è affetta la sig.ra riducono l'espletamento delle attività quotidiane, Parte_1 ma non necessitano di assistenza continua, per cui viene confermato quanto dichiarato nella relazione inviata alle parti”.
La relazione del CTU (cfr. fasc. ATP) appare corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici, sicché non si ravvisano validi motivi per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 7 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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