Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/03/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5431/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 5431/2024 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Meri Parte_1
Focante;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Meri Focante.
OGGETTO: “REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO”.
CONCLUSIONI:
“1) L'appartamento sito in NO (AN) Via Piana Troscione n. 1/B, di proprietà di
, con tutti i mobili che lo corredano, annessi e connessi, rimarrà in uso e nella Parte_1
disponibilità esclusiva del Sig. . Parte_1
2) I figli minori, e , vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, e Per_1 Per_2 ciò nell'interesse morale e materiale degli stessi affinché possano mantenere, tanto con il padre che con la madre, un rapporto equilibrato e continuativo, ricevere da parte di entrambi i genitori
- 1 -
3) Salvo migliore e diverso accordo da prendersi direttamente e personalmente tra i genitori, come avvenuto fino ad oggi, il diritto di visita della signora , atteso che la Parte_2
stessa non potrà tenere con sé i figli durante la settimana, sarà disciplinato come segue:
a) potrà tenere con sé i figli per 2 (due) week-end alternati al mese, dal sabato alla domenica.
Più precisamente la madre preleverà i figli dopo la scuola nel periodo scolastico ed il sabato mattina nel periodo estivo, riaccompagnandoli a casa entro le ore 21.00, per poi riprenderli la domenica mattina con rientro alle ore 21.00 dello stesso giorno, salvo che decida di pernottare presso l'immobile sito in NO (AN) Via Piana Troscione n. 1/B. Ciò fin quando i bambini non saranno cresciuti.
b) per quanto concerne le festività e le vacanze estive, si stabiliscono le seguenti modalità di visita a cui i genitori dovranno attenersi:
A. Festività natalizie. I figli minori trascorreranno, per non cambiare le loro abitudini, il giorno di Natale con il padre presso gli ascendenti ed il giorno di Santo Stefano con la madre presso gli ascendenti, nonché l'ultimo dell'anno e il Capodanno con uno e l'Epifania con l'altro.
B. Festività e vacanze Pasquali. Nel rispetto degli impegni e volontà dei minori, gli stessi trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
C. Vacanze estive. Per quanto concerne il periodo delle vacanze estive i genitori potranno tenere con sé i minori per un periodo di 7 (sette) giorni anche consecutivi, con impegno a darsene comunicazione con anticipo. Considerata la giovane età dei minori restano esclusi i pernotti per la madre, la quale, pertanto potrà esercitare il diritto di visita per 7 (sette) giorni consecutivi con prelievo al mattino sino alla sera entro le ore 21.00 di ciascun giorno, salvo che decida di pernottare presso l'immobile sito in NO (AN) Via Piana Troscione n. l/B.
I genitori concorderanno di volta in volta le modifiche dell'assetto stabilito tenendo sempre conto del prevalente interesse, delle esigenze e della volontà dei figli, e , Per_1 Per_2
attraverso i normali mezzi di comunicazione (es. telefono, e-mail, SMS, WhatsApp o equipollenti).
4) Entrambi i genitori dovranno provvedere alla educazione ed al mantenimento dei figli e dovranno adottare, di comune accordo, le decisioni circa le scelte delle attività sportive,
- 2 - ricreative e culturali cui indirizzarli, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi, fino a quando non saranno in grado di autodeterminarsi.
Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno prese dal genitore collocatario.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
Qualora i genitori frequentino un nuovo partner, prima di avvicinare la nuova figura ai figli dovranno attendere che la relazione sia stabile e duratura, e verificare che non arrechi pregiudizio alla prole.
5) Il mantenimento ordinario e straordinario di e tenuto conto della attuale Per_1 Per_2
situazione lavorativa e patrimoniale, nonché degli attuali redditi di ciascun ricorrente, del tempo che i figli trascorreranno presso ciascun genitore, viene determinato come segue.
Il signor rinuncia all'assegno di mantenimento in favore dei figli e Parte_1 Per_1
, e si impegna dunque a provvedere in via esclusiva al pagamento, nella misura del Per_2
100% (cento per cento), di tutte le spese di carattere ordinario necessarie per i fig1i Per_1
e , fino a quando gli stessi non saranno in condizione di poter conseguire una propria Per_2
autosufficienza economica.
I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie he si renderanno necessarie per i figli e , rimborsando la quota di propria Per_1 Per_2
spettanza alla parte che abbia anticipato per intero tali spese entro la fine del mese successivo a quello in cui si è avuto l'esborso dietro esibizione della relativa ricevuta - ove possibile - intestata ai figli.
Ai fini della sola individuazione delle suddette spese, gli odierni ricorrenti fanno riferimento al
Protocollo d'intesa in materia in vigore presso il Tribunale di Ancona, da intendersi parte integrante del presente accordo e ad eventuali futuri aggiornamenti del suddetto protocollo.
6) L'assegno unico e universale per i figli e sarà di competenza esclusiva del Per_1 Per_2
signor . Parte_1
Le detrazioni per le spese dei figli a carico avverranno al 50% ciascuno.
7) I ricorrenti dichiarano di essere disposti a prestare, salvo la presenza di condizioni ostative, il reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti dei minori.”
- 3 - * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento dei figli (Jesi, Per_1
17.10.2018) e (Jesi, 16.10.2021), nati fuori del matrimonio. Per_2
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti, le quali hanno parzialmente modificato il contenuto degli accordi contenuti nel ricorso.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che in data 29.01.2025 ha espresso parere favorevole.
4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli due figli, entrambi minorenni.
Le parti hanno precisato nel ricorso che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, considerata la loro età e posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. La definizione concordata del procedimento giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e modificate con le note di udienza depositate il 19.03.2025 e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/03/2025.
- 4 - Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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