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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/02/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Torre Annunziata
Sezione II
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione collegiale, II sezione civile nella persona dei giudici
Dott. Vincenzo del Sorbo – Presidente
Dott. Francesco Coppola - Giudice
Dott.ssa Luisa Zicari- Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 6921/2021 R.G., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Visco, in forza di procura speciale Parte_1
alle liti rilasciata su foglio separato
OPPONENTE
E
rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Brescia e Michele Fabiani, in forza di procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato.
OPPOSTA
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO, presso la Procura della Repubblica del Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo n. 357/2021 del 22 marzo 2021 con querela di falso proposta in via incidentale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la in persona dei legali rapp.ti chiedeva di ingiungere al sig. CP_1
, quale obbligato solidale di , il pagamento della somma di euro 34.428,35 Parte_1 CP_2 comprensiva di iva, oltre ad interessi di legge dal dovuto al saldo. La richiesta di ingiunzione si fondava sul presupposto che il sig. , amministratore nonché socio unico di avesse fornito Parte_1 CP_2
“in proprio” due assegni a “garanzia” del prezzo residuo della merce venduta, come promessa di pagamento.
Con decreto n. 357/2021 veniva quindi ingiunto al sig. il pagamento della somma di euro Parte_1
34.428,35 oltre interessi legali come richiesti, oltre le spese della procedura liquidate in euro 252,00 per spese euro 1305,00 per compenso professionale oltre iva cpa.
Il decreto ingiuntivo veniva notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. l'11/05/2021 con perfezionamento il
31/05/2021. In data 30/07/2021 il Giudice rilevata la ritualità della notifica, dichiarava esecutivo il decreto che veniva munito di formula esecutiva il 03/09/2021.
Veniva quindi notificato il precetto il 06/11/2021 ex art. 143 c.p.c., non essendosi perfezionato il precedente tentativo effettuato il 06/10/2021 presso la residenza dell'ingiunto.
Successivamente il 16/12/2021 veniva notificato a mani dell'attuale opponente l'atto di pignoramento degli immobili di proprietà del siti nel Comune di Sorrento. Parte_1
Con citazione notificata il 21/12/2021 il proponeva opposizione citando Parte_1 Controparte_1 all'udienza del 03/07/2022 ai sensi dell'art 650 c.p.c. adducendo la nullità dell'ingiunzione
[...] conseguente a quella notificazione del decreto ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; poi eccepiva, in via gradata,
l'incompetenza del Tribunale adito nonché il difetto di legittimazione passiva dell'attore stesso e proponeva istanza di sospensione della provvisoria esecuzione.
Si costituiva la opposta per chiedere, contrariis reiectis, la conferma del decreto in considerazione della regolarità della notificazione dello stesso e della infondatezza dell'eccezione di incompetenza avversaria.
All'udienza del 05/07/22 tenutasi con modalità cartolare il Giudice respingeva l'istanza attorea ex art. 648
c.p.c. e assegnava i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. con decorrenza dal 24.01.2023; depositate le memorie ex art. 183 c.p.c. VI comma n. 1 e 2 dall'opponente e n. 1 – 2 -3 dall'opposta, il 13/06/23 la difesa del sig. proponeva querela di falso in via incidentale avverso la relata di notifica Parte_1 negativa del decreto ex art. 140 c.p.c. effettuata il 27/04/2021.
Il Giudice, preso atto, rinviava la causa al 21/11/2023 assegnando termine sono a 5 giorni prima per il deposito di note scritte, evidenziando in particolare la necessità che l'opposta dichiarasse se intendeva avvalersi del documento oggetto del procedimento incidentale;
ricevuta tale conferma il procedimento era differito al 21/03/2024 sempre in trattazione cartolare, con assegnazione di termine per il deposito di note.
Espletato l'incombente da e dal sig. e dedotte da entrambi capitoli di prova, il Giudice CP_1 Parte_1 con ordinanza del 21/03/2024 rilevando che i capitoli attorei, nella causa ex art. 650 c.p.c., erano formulati genericamente non li ammetteva;
analogamente provvedeva riguardo a quelli articolati nel giudizio ex art. 221 c.p.c. per l'irrilevanza del 1° e la negatività del 2°; conseguentemente dichiarava ininfluenti sulle decisione anche le istanze istruttorie articolate da Pertanto, la causa veniva rinviata al 12/09/24 per CP_1
precisazione delle conclusioni. Espletato tale incombente, il giudice istruttore rimetteva la causa al
Collegio per la decisione sia in ordine alla querela che al merito, assegnando i termini di cui all'art. 190
c.p.c. a decorrere dall'11/10/2024.
2. Sull'intervento del PM.
Preliminarmente deve darsi atto che ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. è sufficiente che questo ultimo sia ufficialmente informato dell'esistenza del procedimento (Cass. 00/13062) ed a tanto si è ottemperato da parte del giudicante ai sensi del combinato degli artt. 71 e 221 cpc .
3. Sulla querela di falso incidentale.
Si deve rilevare che l'ordinanza del 12/09/2024 con cui il giudice istruttore ha rigettato la richiesta di concessione di termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. nel procedimento di querela di falso affermando che
“trattandosi di procedimento incidentale deformalizzato” doveva essere esclusa l'applicazione dell'art. 183, VI comma, c.p.c. (cfr. ordinanza Cass . Civile 15703/2021) non può essere condivisa dal Collegio
atteso che – secondo l'interpretazione del Collegio - anche per il subprocedimento possono essere concessi i termini 183 VI cpc ratione temporis applicabili, tuttavia sia in base alla documentazione depositata in atti , sia in considerazione dell'irrilevanza dell'accertamento della ritualità della notifica in considerazione dell'infondatezza nel merito dell'opposizione , correttamente i termini 183 VI c cpc non andavano concessi alla luce dell'art. 187 cpc.
In buona sostanza la querela in considerazione dell'infondatezza nel merito dell'opposizione tardiva era irrilevante ai fini del giudizio.
4. Sulla opposizione tardiva al decreto ingiuntivo.
Merito della opposizione .
4.1. Il Collegio condivide quanto dedotto dall'istruttore e cioè l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale fondata sul foro esclusivo stabilito in contratto attesa “l'irrilevanza del foro esclusivo previsto nel contratto di fornitura poiché gli assegni oggetto del monitorio sono estranei allo stesso e firmati dall'opponente in proprio e non nella qualità”.
4.2. Nemmeno è accoglibile l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'opponente in considerazione del fatto che il credito di “risulta vantato nei confronti della società , CP_1 Controparte_2
e tanto atteso che l'attore non ha fornito la prova (e neppure allegato) circostanze idonee a contestare la sussistenza del rapporto sottostante all'emissione dei titoli ovvero la sua invalidità o estinzione;
a seguito dell'omissione di controparte rimane dunque non scalfito l'effetto delle promesse di pagamento costituite dagli cheques, che, come noto, dispensano il promissario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria (Cass. 21098/2013; Cass. 10574/2007).
5. Esecutorietà del monitorio opposto.
In ragione di tutto quanto sopra esposto, in assenza dell'esistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'opposizione tardiva , ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata e deve essere confermata l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
6. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di ufficio sulla base dei
DM 55/14 e 147/22 in assenza di nota spese depositata, applicando i minimi in ragione del fatto che il valore della causa è prossimo allo scaglione inferiore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n.357 del 22 marzo 2021 e , per gli effetti, ne dichiara l'esecutorietà;
B) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t. che liquida in € 3809,00 per compensi
[...]
professionali oltre spese vive e spese generali al 15%, iva e cpa. Si comunichi.
Torre Annunziata, 4 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. ssa Luisa Zicari dott. Vincenzo Del Sorbo
…