Articolo 64 del Codice del consumo
Articolo 59 quinquiesArticolo 59 septies
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23 ottobre 2005
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13 giugno 2014
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11 agosto 2023
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25 febbraio 2025
Art. 64. ((Comunicazione telefonica)) ((1. Qualora il professionista utilizza una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore per telefono in merito al contratto concluso, il consumatore non e' tenuto a pagare piu' della tariffa di base quando contatta il professionista, fermo restando il diritto dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica di applicare una tariffa per dette telefonate.)) ((24)) ------------- AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
Entrata in vigore il 25 febbraio 2025
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