TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/10/2025, n. 4827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4827 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6376/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, lette le note scritte depositate da parte ricorrente per l'udienza del 07.10.2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa pendente tra
1. nato a [...] – SP (Brasile) Controparte_1 il 23/05/1963;
2. nato a [...] – SP (Brasile) il Controparte_2
13/04/1965; 3. nata a [...] – SP (Brasile) il Controparte_3
11/11/1995; 4. nata a [...] – SP (Brasile) il Controparte_4
16/12/1998; 5. nata a [...] – SP (Brasile) il Controparte_5
19/06/2005; 6. nata a [...]é do Rio Claro – MT Parte_1
(Brasile) il 19/12/2010; rappresentati e difesi dall' Avv. Marco Mantovani
ricorrenti e
Controparte_6
contumace con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Venezia Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis per discendenza in linea femminile Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti hanno citato in giudizio il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù CP_6
1 della discendenza con , nato a [...] il Persona_1
25.04.1885 emigrato in Brasile e ivi sposatosi il 18.02.1905 con senza mai Persona_2 rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano. Dall'unione dell'avo con nasceva in data 01.07.1910 che si Persona_2 CP_2 univa in matrimonio con il 09.01.1935 e dalla cui unione nasceva Persona_3 in data 21.12.1937 la figlia Persona_4 determinando il passaggio per linea femminile della discendenza. Pertanto, i ricorrenti hanno come ascendente l'avo che, Persona_1 non avendo mai perduto la cittadinanza italiana, l'ha potuta così trasmettere validamente ai discendenti, come risulta da documenti in atti, tradotti e apostillati. All'udienza del 07.10.2025, svolta in forma cartolare, il legale dei ricorrenti, previa indicazione delle residenze dei ricorrenti, ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, mentre nessuno è comparso per il , neppure costituito. CP_6
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati comunicati gli atti trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, è intervenuto nel Giudizio.
***** In via preliminare Si dichiara la contumacia del , accertata la regolarità della notifica. Controparte_6
Nel merito Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza su riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto il passaggio per linea femminile con la nascita di , prima dell'entrata in Persona_4 vigore della Costituzione Italiana nel 1° gennaio 1948, unitasi in matrimonio il 03 febbraio 1961 con e dalla cui unione nasceva il 23.05.1963 Persona_5
odierno ricorrente, che si univa in matrimonio il Controparte_1
31.10.1994 con , dando seguito alla discendenza genealogica Persona_6 fino agli odierni ricorrenti e il 13.04.1965 odierno Controparte_2 ricorrente, che si univa in matrimonio il 16.07.2021 con dando Controparte_7 seguito alla discendenza genealogica fino agli odierni ricorrenti. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
2 Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola
“iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati. Con riferimento agli odierni ricorrenti, discendenti da Persona_4 si rileva che i figli di quest'ultima sono nati successivamente al 1948, quindi
[...] all'entrata in vigore della Costituzione, per cui la cittadinanza è stata trasmessa dalla madre iure sanguinis, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n. 555 del 1912,
“nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost., che a sua volta l'ha trasmessa ai discendenti, come anche stabilito dalla circolare del n. K 28.1 Controparte_6 dell'8 aprile 1991: "Ne consegue che pure i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana". Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere, come hanno fatto, ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno 10 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_2
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R Parte_3
362/1994, che fissa in due anni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Queste lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale,
3 accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, dichiarerà la cittadinanza italiana dei richiedenti. Pertanto, la domanda dei ricorrenti dev'essere accolta. La mancata costituzione del e l'applicazione di principi di derivazione CP_6 giurisprudenziale posti alla base della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_6
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti:
1. nato a [...] – SP (Brasile) Controparte_1 il 23/05/1963;
2. nato a [...] – SP (Brasile) il Controparte_2
13/04/1965; 3. nata a [...] – SP (Brasile) il Controparte_3
11/11/1995; 4. nata a [...] – SP (Brasile) il Controparte_4
16/12/1998; 5. nata a [...] – SP (Brasile) il Controparte_5
19/06/2005; 6. nata a [...]é do Rio Claro – MT Parte_1
(Brasile) il 19/12/2010; sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile competente, di Controparte_6 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite interamente compensate. Si comunichi. Venezia, 07.10.2025
Il Giudice onorario dott. ssa Giuseppina Zito
Provvedimento redatto con la collaborazione della Funzionaria AUPP dott.ssa Rosalinda Cecere
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, lette le note scritte depositate da parte ricorrente per l'udienza del 07.10.2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa pendente tra
1. nato a [...] – SP (Brasile) Controparte_1 il 23/05/1963;
2. nato a [...] – SP (Brasile) il Controparte_2
13/04/1965; 3. nata a [...] – SP (Brasile) il Controparte_3
11/11/1995; 4. nata a [...] – SP (Brasile) il Controparte_4
16/12/1998; 5. nata a [...] – SP (Brasile) il Controparte_5
19/06/2005; 6. nata a [...]é do Rio Claro – MT Parte_1
(Brasile) il 19/12/2010; rappresentati e difesi dall' Avv. Marco Mantovani
ricorrenti e
Controparte_6
contumace con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Venezia Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis per discendenza in linea femminile Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti hanno citato in giudizio il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù CP_6
1 della discendenza con , nato a [...] il Persona_1
25.04.1885 emigrato in Brasile e ivi sposatosi il 18.02.1905 con senza mai Persona_2 rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano. Dall'unione dell'avo con nasceva in data 01.07.1910 che si Persona_2 CP_2 univa in matrimonio con il 09.01.1935 e dalla cui unione nasceva Persona_3 in data 21.12.1937 la figlia Persona_4 determinando il passaggio per linea femminile della discendenza. Pertanto, i ricorrenti hanno come ascendente l'avo che, Persona_1 non avendo mai perduto la cittadinanza italiana, l'ha potuta così trasmettere validamente ai discendenti, come risulta da documenti in atti, tradotti e apostillati. All'udienza del 07.10.2025, svolta in forma cartolare, il legale dei ricorrenti, previa indicazione delle residenze dei ricorrenti, ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, mentre nessuno è comparso per il , neppure costituito. CP_6
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati comunicati gli atti trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, è intervenuto nel Giudizio.
***** In via preliminare Si dichiara la contumacia del , accertata la regolarità della notifica. Controparte_6
Nel merito Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza su riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto il passaggio per linea femminile con la nascita di , prima dell'entrata in Persona_4 vigore della Costituzione Italiana nel 1° gennaio 1948, unitasi in matrimonio il 03 febbraio 1961 con e dalla cui unione nasceva il 23.05.1963 Persona_5
odierno ricorrente, che si univa in matrimonio il Controparte_1
31.10.1994 con , dando seguito alla discendenza genealogica Persona_6 fino agli odierni ricorrenti e il 13.04.1965 odierno Controparte_2 ricorrente, che si univa in matrimonio il 16.07.2021 con dando Controparte_7 seguito alla discendenza genealogica fino agli odierni ricorrenti. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
2 Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola
“iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati. Con riferimento agli odierni ricorrenti, discendenti da Persona_4 si rileva che i figli di quest'ultima sono nati successivamente al 1948, quindi
[...] all'entrata in vigore della Costituzione, per cui la cittadinanza è stata trasmessa dalla madre iure sanguinis, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n. 555 del 1912,
“nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost., che a sua volta l'ha trasmessa ai discendenti, come anche stabilito dalla circolare del n. K 28.1 Controparte_6 dell'8 aprile 1991: "Ne consegue che pure i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana". Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere, come hanno fatto, ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno 10 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_2
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R Parte_3
362/1994, che fissa in due anni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Queste lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale,
3 accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, dichiarerà la cittadinanza italiana dei richiedenti. Pertanto, la domanda dei ricorrenti dev'essere accolta. La mancata costituzione del e l'applicazione di principi di derivazione CP_6 giurisprudenziale posti alla base della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_6
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti:
1. nato a [...] – SP (Brasile) Controparte_1 il 23/05/1963;
2. nato a [...] – SP (Brasile) il Controparte_2
13/04/1965; 3. nata a [...] – SP (Brasile) il Controparte_3
11/11/1995; 4. nata a [...] – SP (Brasile) il Controparte_4
16/12/1998; 5. nata a [...] – SP (Brasile) il Controparte_5
19/06/2005; 6. nata a [...]é do Rio Claro – MT Parte_1
(Brasile) il 19/12/2010; sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile competente, di Controparte_6 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite interamente compensate. Si comunichi. Venezia, 07.10.2025
Il Giudice onorario dott. ssa Giuseppina Zito
Provvedimento redatto con la collaborazione della Funzionaria AUPP dott.ssa Rosalinda Cecere
4