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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 17/06/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 53/2023 Ruolo Gen., vertente
t r a
nato in [...], il [...], residente in [...]
Cimitero, n.8, C.F.: , elettivamente domiciliato in Pace del Mela (ME), nella Via Libertà, C.F._1
n. 139, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cicciari, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato e materialmente congiunto all'Atto di Citazione, in qualità di erede della defunta
SI.ra . Successivamente il predetto procuratore veniva sostituito, giusta “Comparsa di Persona_1
Costituzione nuovo procuratore in sostituzione del precedente procuratore nella causa iscritta al R.G. n
53/2023 e contestuale ricorso d'urgenza ex art 669 quater e 700 cpc”, dall'Avv. Roberta Cavatoi ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Messina nel Corso Cavour, n. 95, rapp.to e difeso per procura in foglio separato da intendersi in calce alla Comparsa di Costituzione di cui prima, ammesso al patrocinio a spese dello stato con Delibera n.3/2021, datata 9.2.2021, emessa dal COA di
Barcellona P.G.
attore
c o n t r o
, in persona del Sindaco pro tempore, Avv. Matteo Sciotto, C.F. Controparte_1
, con sede in Santa Lucia del Mela (ME), nella Piazza Duomo, n. 1, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Maria Grazia Drago ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Rometta Marea (Me),
nel Corso Francesco Saija, n. 156/B, in esecuzione della Delibera di G. C. n. 26 del 30 gennaio 2023, nonché
della successiva Determina n. 18 del 16 02-2023, Reg. Gen. n. 226 del 16-02-2023 e giusta procura apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M.
Giustizia n. 48/2013
convenuto
Oggetto: Risarcimento danni da infiltrazioni.
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza del 10.6.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione. M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Affermava, l'attore, SI. , nella sua qualità di erede della SI.ra , nata in [...] Parte_1 Persona_1
Lucia del Mela (ME), il 19.2.1927 ed ivi defunta in data 17.12.2013, di essere proprietario di un immobile sito in S. Lucia del Mela (ME), nella Via Gesù e Maria, n. 26, emergente anche su Vico I° Gesù e Maria n. 7 e 10,
identificato al catasto al foglio 26 part. 521 e part. 522 sub 6.
Sosteneva l'attore che sin dall'anno 1996, la madre, SI.ra aveva rappresentato al Comune di Persona_1
Santa Lucia del Mela la presenza di infiltrazioni di acque nere nel predetto immobile che avevano causato diversi danni.
Riferiva, l'attore, che successivamente alla dipartita della madre anche lui, stante il persistere della suddette infiltrazioni, aveva chiesto l'intervento del Comune di Santa Lucia del Mela affinchè lo stesso provvedesse all'eliminazione delle predette infiltrazioni e procedendo, inoltre, alla manutenzione della rete fognaria,
senza, però, ottenere alcun riscontro.
Concludeva, chiedendo che fosse dichiarata la responsabilità del nel Controparte_1
verificarsi dei fatti con la condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti dall'immobile che venivano quantificati in €. 24.000,00, oltre ad €. 20.000,00 per il mancato utilizzo dello stesso a causa dei danni dal medesimno subiti in conseguenza delle perduranti infiltrazioni.
Si costituiva il , in persona del Sindaco pro tempore, il quale contestava Controparte_1
l'assunto avverso per i motivi meglio specificati nei propri scritti difensivi.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande così come formulata da parte attrice. Nel corso del giudizio, a seguito di richiesta avanzata da parte attrice con la “Comparsa di Costituzione nuovo procuratore in sostituzione del precedente procuratore nella causa iscritta al R.G. n 53/2023 e contestuale ricorso d'urgenza ex art 669 quater e 700 cpc”, veniva instaurato un separato giudizio ex art. 700 c.p.c., che si concludeva con il suo rigetto giusta Ordinanza dell'11.3.2024.
Con Ordinanza del 12.4.2024 il G.I. dell'epoca disponeva la nomina di Ctu al fine di accertare quanto meglio specificato nel provvedimento summenzionato che deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
Successivamente, in data 16.7.2024, l'ausiliare del Giudice depositava il suo elaborato peritale.
Dalle conclusioni della relazione tecnica si poteva accertare che le cause delle infiltrazioni lamentate negli anni dalla madre dell'attore prima e da esso stesso dopo, provenivano ed erano causate dalla condotta fognaria comunale come testualmente affermato dal Ctu nel proprio elaborato peritale ove, alla pag. 35 dello stesso, testualmente dichiarava: “…. Il fenomeno infiltrativo lamentato dall'attore è dovuto alla percolazione di liquidi, lenta e duratura nel tempo, avvenuta attraverso il terreno ed i terrapieni che caratterizzano la distribuzione plano altimetrica del fabbricato. Il mutuo posizionamento della condotta fognaria e dei terrapieni, ben individuati nelle figure n. 4, 5, 6 e 7 riportate al precedente paragrafo, i piani e le quote interessati inducono ad individuare l'origine della dispersione percolante proprio nella condotta fognaria in terracotta che scorre al di sotto del fabbricato della parte attrice. Infatti la condotta si addentra al di sotto del locale di deposito del sig. e si estende per un tratto indefinito e non individuabile a causa Pt_1
dell'ostruzione individuata dall'indagine video ispettiva. La dispersione iniziale si è originata con molta probabilità negli anni antecedenti alle prime segnalazioni della madre del SI. e si è intensificata nel Pt_1
corso degli anni. Il continuo stillicidio della perdita occulta può aver solcato il piano di posa della condotta fino a causare il collassamento della tubazione e la conseguente ostruzione, evidenziata già nel marzo 2023 in esito all'intervento del Comune di Santa Lucia del Mela ed ulteriormente peggiorata come è stato possibile accertare durante le operazioni di consulenza tecnica …”.
Accertava, inoltre, il Ctu i danni presenti nell'immobile di proprietà attrice quantificando gli stessi in complessivi €. 25.201,75.
Indicava, infine, gli eventuali lavori che andavano realizzati per porre fine alle contestate infiltrazioni.
In conclusione, preliminarmente, in ordine alla richiesta avanzata da parte attrice di revoca dell'Ordinanza
del 9.4.2025, la stessa va rigettata con la conseguente conferma del provvedimento di cui sopra, atteso che nessun elemento nuovo è emerso nel corso del giudizio che possa condurre alla determinazione di procedere alla chiesta revoca.
Nel merito dalle risultanze emerse dalla Ctu espletata evidente risulta essere la responsabilità del convenuto nel verificarsi dei fatti di causa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 Controparte_1
quale Ente proprietario (e custode) del bene pubblico, nonché quale soggetto obbligato alla sua manutenzione.
A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza n. 13945/2016, collocandosi nel solco di un orientamento già consolidato ha precisato che “gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni causalmente collegati alla cosa, salva la prova del caso fortuito;
il concorrente apporto causale di un terzo, rilevante in sede di eventuale regresso, in base ai principi della responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, salvo che non integri il fortuito” (Cass. 19.3.2009 n. 6665). Secondo la Suprema Corte, quindi, l'ente risponde dell'impianto in questione ed in qualità di custode, ex art. 2051 c.c., è obbligato al risarcimento dei danni causati dal bene in custodia salvo la possibilità di provare che l'evento derivi da caso fortuito.
Per quanto sopra, quindi, si condanna il convenuto , in persona del Sindaco Controparte_1
pro tempore ala pagamento, nei confronti dell'attore, SI. , della somma di €. 25.201,75, Parte_1
oltre interessi di Legge dalla maturazione al soddisfo, a titolo di danni subiti dall'immobile di proprietà dello stesso a causa delle infiltrazione provenenti dall'impianto fognario comunale.
Spetta, inoltre, all'attore, SI. il rimborso delle spese di Ctu, pari, ad €. 4.399,00, come da Parte_1
Decreto di Liquidazione del 9.4.2025, oltre IVA e CP se dovuti, oltre gli interessi legali dalla data dell'effettivo esborso al soddisfo.
Non risulta, invece, accoglibile la formulata domanda di parte attrice di danni conseguenti al mancato uso dell'immobile in quanto la stessa non è stata provata così come anche la sua quantificazione.
Si condanna, infine, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, il convenuto, Controparte_1
, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore dell'attore, SI.
[...] [...]
, delle spese e compensi di giudizio che, ritenuta l'ammissione al gratuito patrocinio dello stesso, Pt_1
giusta Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G., nell'adunanza del 9.2.2021, deve essere eseguito a favore dello Stato e che vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018
pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 3.085,00, per compensi, di cui
€. 545,00, per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, con atto di
citazione, dal SI. , nella sua qualità di erede della SI.ra , nei confronti del Parte_1 Persona_1
, in persona del Sindaco pro tempore, sentiti i procuratori delle parti, così Controparte_1
provvede:
1) Dichiara la responsabilità del , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
nel verificarsi dei fatti di causa per quanto in parte motiva;
2) Per l'effetto condanna il convenuto, , in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, al pagamento nei confronti dell'attore, SI. , della somma di €. Parte_1
25.201,75, oltre interessi di Legge dalla maturazione al soddisfo, a titolo di danni subiti
dall'immobile di proprietà dello stesso, per quanto in premessa;
3) Si rigetta, invece, la domanda di parte attrice relativa ai danni conseguenti al mancato uso
dell'immobile, per quanto in narrativa;
4) Spetta, inoltre, all'attore, SI. il rimborso delle spese di Ctu, pari, ad €. 4.399,00, Parte_1
come da Decreto di Liquidazione del 9.4.2025, oltre IVA e CP se dovuti, oltre gli interessi legali dalla
data dell'effettivo esborso al soddisfo;
5) Condanna, infine, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, il convenuto,
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore dell'attore, Controparte_1
SI. , delle spese e compensi di giudizio che, ritenuta l'ammissione al gratuito Parte_1 patrocinio dello stesso, giusta Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G.,
nell'adunanza del 9.2.2021, deve essere eseguito a favore dello Stato e che vengono liquidati, come
da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014,
aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in
vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in
vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 3.085,00, per compensi, di cui €. 545,00, per spese,
oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 10.6.2025
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 53/2023 Ruolo Gen., vertente
t r a
nato in [...], il [...], residente in [...]
Cimitero, n.8, C.F.: , elettivamente domiciliato in Pace del Mela (ME), nella Via Libertà, C.F._1
n. 139, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cicciari, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato e materialmente congiunto all'Atto di Citazione, in qualità di erede della defunta
SI.ra . Successivamente il predetto procuratore veniva sostituito, giusta “Comparsa di Persona_1
Costituzione nuovo procuratore in sostituzione del precedente procuratore nella causa iscritta al R.G. n
53/2023 e contestuale ricorso d'urgenza ex art 669 quater e 700 cpc”, dall'Avv. Roberta Cavatoi ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Messina nel Corso Cavour, n. 95, rapp.to e difeso per procura in foglio separato da intendersi in calce alla Comparsa di Costituzione di cui prima, ammesso al patrocinio a spese dello stato con Delibera n.3/2021, datata 9.2.2021, emessa dal COA di
Barcellona P.G.
attore
c o n t r o
, in persona del Sindaco pro tempore, Avv. Matteo Sciotto, C.F. Controparte_1
, con sede in Santa Lucia del Mela (ME), nella Piazza Duomo, n. 1, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Maria Grazia Drago ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Rometta Marea (Me),
nel Corso Francesco Saija, n. 156/B, in esecuzione della Delibera di G. C. n. 26 del 30 gennaio 2023, nonché
della successiva Determina n. 18 del 16 02-2023, Reg. Gen. n. 226 del 16-02-2023 e giusta procura apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M.
Giustizia n. 48/2013
convenuto
Oggetto: Risarcimento danni da infiltrazioni.
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza del 10.6.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione. M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Affermava, l'attore, SI. , nella sua qualità di erede della SI.ra , nata in [...] Parte_1 Persona_1
Lucia del Mela (ME), il 19.2.1927 ed ivi defunta in data 17.12.2013, di essere proprietario di un immobile sito in S. Lucia del Mela (ME), nella Via Gesù e Maria, n. 26, emergente anche su Vico I° Gesù e Maria n. 7 e 10,
identificato al catasto al foglio 26 part. 521 e part. 522 sub 6.
Sosteneva l'attore che sin dall'anno 1996, la madre, SI.ra aveva rappresentato al Comune di Persona_1
Santa Lucia del Mela la presenza di infiltrazioni di acque nere nel predetto immobile che avevano causato diversi danni.
Riferiva, l'attore, che successivamente alla dipartita della madre anche lui, stante il persistere della suddette infiltrazioni, aveva chiesto l'intervento del Comune di Santa Lucia del Mela affinchè lo stesso provvedesse all'eliminazione delle predette infiltrazioni e procedendo, inoltre, alla manutenzione della rete fognaria,
senza, però, ottenere alcun riscontro.
Concludeva, chiedendo che fosse dichiarata la responsabilità del nel Controparte_1
verificarsi dei fatti con la condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti dall'immobile che venivano quantificati in €. 24.000,00, oltre ad €. 20.000,00 per il mancato utilizzo dello stesso a causa dei danni dal medesimno subiti in conseguenza delle perduranti infiltrazioni.
Si costituiva il , in persona del Sindaco pro tempore, il quale contestava Controparte_1
l'assunto avverso per i motivi meglio specificati nei propri scritti difensivi.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande così come formulata da parte attrice. Nel corso del giudizio, a seguito di richiesta avanzata da parte attrice con la “Comparsa di Costituzione nuovo procuratore in sostituzione del precedente procuratore nella causa iscritta al R.G. n 53/2023 e contestuale ricorso d'urgenza ex art 669 quater e 700 cpc”, veniva instaurato un separato giudizio ex art. 700 c.p.c., che si concludeva con il suo rigetto giusta Ordinanza dell'11.3.2024.
Con Ordinanza del 12.4.2024 il G.I. dell'epoca disponeva la nomina di Ctu al fine di accertare quanto meglio specificato nel provvedimento summenzionato che deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
Successivamente, in data 16.7.2024, l'ausiliare del Giudice depositava il suo elaborato peritale.
Dalle conclusioni della relazione tecnica si poteva accertare che le cause delle infiltrazioni lamentate negli anni dalla madre dell'attore prima e da esso stesso dopo, provenivano ed erano causate dalla condotta fognaria comunale come testualmente affermato dal Ctu nel proprio elaborato peritale ove, alla pag. 35 dello stesso, testualmente dichiarava: “…. Il fenomeno infiltrativo lamentato dall'attore è dovuto alla percolazione di liquidi, lenta e duratura nel tempo, avvenuta attraverso il terreno ed i terrapieni che caratterizzano la distribuzione plano altimetrica del fabbricato. Il mutuo posizionamento della condotta fognaria e dei terrapieni, ben individuati nelle figure n. 4, 5, 6 e 7 riportate al precedente paragrafo, i piani e le quote interessati inducono ad individuare l'origine della dispersione percolante proprio nella condotta fognaria in terracotta che scorre al di sotto del fabbricato della parte attrice. Infatti la condotta si addentra al di sotto del locale di deposito del sig. e si estende per un tratto indefinito e non individuabile a causa Pt_1
dell'ostruzione individuata dall'indagine video ispettiva. La dispersione iniziale si è originata con molta probabilità negli anni antecedenti alle prime segnalazioni della madre del SI. e si è intensificata nel Pt_1
corso degli anni. Il continuo stillicidio della perdita occulta può aver solcato il piano di posa della condotta fino a causare il collassamento della tubazione e la conseguente ostruzione, evidenziata già nel marzo 2023 in esito all'intervento del Comune di Santa Lucia del Mela ed ulteriormente peggiorata come è stato possibile accertare durante le operazioni di consulenza tecnica …”.
Accertava, inoltre, il Ctu i danni presenti nell'immobile di proprietà attrice quantificando gli stessi in complessivi €. 25.201,75.
Indicava, infine, gli eventuali lavori che andavano realizzati per porre fine alle contestate infiltrazioni.
In conclusione, preliminarmente, in ordine alla richiesta avanzata da parte attrice di revoca dell'Ordinanza
del 9.4.2025, la stessa va rigettata con la conseguente conferma del provvedimento di cui sopra, atteso che nessun elemento nuovo è emerso nel corso del giudizio che possa condurre alla determinazione di procedere alla chiesta revoca.
Nel merito dalle risultanze emerse dalla Ctu espletata evidente risulta essere la responsabilità del convenuto nel verificarsi dei fatti di causa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 Controparte_1
quale Ente proprietario (e custode) del bene pubblico, nonché quale soggetto obbligato alla sua manutenzione.
A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza n. 13945/2016, collocandosi nel solco di un orientamento già consolidato ha precisato che “gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni causalmente collegati alla cosa, salva la prova del caso fortuito;
il concorrente apporto causale di un terzo, rilevante in sede di eventuale regresso, in base ai principi della responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, salvo che non integri il fortuito” (Cass. 19.3.2009 n. 6665). Secondo la Suprema Corte, quindi, l'ente risponde dell'impianto in questione ed in qualità di custode, ex art. 2051 c.c., è obbligato al risarcimento dei danni causati dal bene in custodia salvo la possibilità di provare che l'evento derivi da caso fortuito.
Per quanto sopra, quindi, si condanna il convenuto , in persona del Sindaco Controparte_1
pro tempore ala pagamento, nei confronti dell'attore, SI. , della somma di €. 25.201,75, Parte_1
oltre interessi di Legge dalla maturazione al soddisfo, a titolo di danni subiti dall'immobile di proprietà dello stesso a causa delle infiltrazione provenenti dall'impianto fognario comunale.
Spetta, inoltre, all'attore, SI. il rimborso delle spese di Ctu, pari, ad €. 4.399,00, come da Parte_1
Decreto di Liquidazione del 9.4.2025, oltre IVA e CP se dovuti, oltre gli interessi legali dalla data dell'effettivo esborso al soddisfo.
Non risulta, invece, accoglibile la formulata domanda di parte attrice di danni conseguenti al mancato uso dell'immobile in quanto la stessa non è stata provata così come anche la sua quantificazione.
Si condanna, infine, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, il convenuto, Controparte_1
, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore dell'attore, SI.
[...] [...]
, delle spese e compensi di giudizio che, ritenuta l'ammissione al gratuito patrocinio dello stesso, Pt_1
giusta Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G., nell'adunanza del 9.2.2021, deve essere eseguito a favore dello Stato e che vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018
pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 3.085,00, per compensi, di cui
€. 545,00, per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, con atto di
citazione, dal SI. , nella sua qualità di erede della SI.ra , nei confronti del Parte_1 Persona_1
, in persona del Sindaco pro tempore, sentiti i procuratori delle parti, così Controparte_1
provvede:
1) Dichiara la responsabilità del , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
nel verificarsi dei fatti di causa per quanto in parte motiva;
2) Per l'effetto condanna il convenuto, , in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, al pagamento nei confronti dell'attore, SI. , della somma di €. Parte_1
25.201,75, oltre interessi di Legge dalla maturazione al soddisfo, a titolo di danni subiti
dall'immobile di proprietà dello stesso, per quanto in premessa;
3) Si rigetta, invece, la domanda di parte attrice relativa ai danni conseguenti al mancato uso
dell'immobile, per quanto in narrativa;
4) Spetta, inoltre, all'attore, SI. il rimborso delle spese di Ctu, pari, ad €. 4.399,00, Parte_1
come da Decreto di Liquidazione del 9.4.2025, oltre IVA e CP se dovuti, oltre gli interessi legali dalla
data dell'effettivo esborso al soddisfo;
5) Condanna, infine, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, il convenuto,
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore dell'attore, Controparte_1
SI. , delle spese e compensi di giudizio che, ritenuta l'ammissione al gratuito Parte_1 patrocinio dello stesso, giusta Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G.,
nell'adunanza del 9.2.2021, deve essere eseguito a favore dello Stato e che vengono liquidati, come
da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014,
aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in
vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in
vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 3.085,00, per compensi, di cui €. 545,00, per spese,
oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 10.6.2025
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)