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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 19/07/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 509/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al RG 509/2022 trattenuta in decisione alla udienza del 20/3/2025, scaduti in data 9/6/2025 i termini di cui agli artt. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Renzo Interlenghi, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione ed autorizzazione del G.D.;
- attore -
CONTRO
C.F. ), non costituita nel presente giudizio;
Controparte_1 P.IVA_2
- convenuto contumace-
***
OGGETTO: “azione revocatoria ex art. 67 l.fall.”
***
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/3/2025, svolta con le modalità della trattazione scritta, il difensore dell'attore - unica parte costituita - ha precisato le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi esposti in narrativa, in accoglimento della domanda, revocare e dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'artt. 67 comma 2 L.
F., nei confronti del in persona del Curatore, dei pagamenti indicati in Parte_1 premessa da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, per complessivi € 32.207,74 e, per l'effetto, condannare la ditta in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, Controparte_1 in favore della della somma di € 32.207,74 oltre interessi e Parte_2 rivalutazione monetaria dalla data del 25.11.2020 al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
***
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 18/3/2022 la curatela del
[...]
(Fall. n. 15/2019) ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo: a) la revocatoria ai sensi dell'art. 67 co. 2 l.fall. di plurimi pagamenti eseguiti dalla società fallita in favore di nel semestre anteriore alla Controparte_1 pubblicazione nel registro imprese della domanda di concordato preventivo, per complessivi € 32.207,74; b) la conseguente condanna della convenuta al pagamento in favore del della somma di € 32.207,74 - oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto che:
− con ricorso in data 22/12/2017 ha chiesto l'ammissione alla Parte_1
procedura di concordato preventivo (domanda pubblicata nel registro imprese in
2 pari data) con riserva di presentazione del piano e della documentazione di cui all'art. art. 161 l.fall.;
− con decreto emesso in data 16/5/2018 il Tribunale di Fermo ha dichiarato l'improcedibilità della domanda concordato;
− successivamente, con sentenza n. 15/2019 del 26/3/2019 il Tribunale di Fermo ha dichiarato il fallimento della società Parte_1
− sussiste un'ipotesi di consecutio tra le due procedure idonea a far decorrere il c.d. periodo sospetto dalla data di pubblicazione del concordato preventivo ex art. 69 bis l.fall. – atteso che la situazione di dissesto economico finanziario evidenziata in sede di concordato preventivo risulta la medesima posta alla base della sentenza dichiarativa di fallimento;
− successivamente alla dichiarazione di fallimento, dalla documentazione in possesso della curatela sono emersi plurimi pagamenti effettuati dalla società in favore di nel c.d. periodo sospetto Parte_1 Controparte_1
(decorrente dal semestre anteriore alla pubblicazione nel registro imprese della domanda di concordato preventivo), in particolare: “
1. pagamento di Euro 18.000,00 del 05.09.2017 mediante a.c. Intesa San Paolo n. 3304463996-02 a parziale copertura di due cambiali emesse il 12.06.2017 e scadute il 10.08.2017 di importi rispettivamente pari a €
9.629,60 ed € 9.500,00; 2. pagamento di Euro 1.129,60 del 07.09.2017 mediante a.c.
Intesa San Paolo n. 3111072620-06 a parziale copertura, e a saldo, delle cambiali di cui sopra;
3. assegno circolare di Euro 13.078,14, addebitato sul c/c il 12/12/2017 con causale emissione ass. circolare Pro-f 1 del 06.12.2017 BCC”;
− i predetti pagamenti sono revocabili ex art. 67 co. 2 l. fall., perché eseguiti nel periodo sospetto (da far retroagire alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo avvenuta il 22/12/2017), allorchè lo stato di insolvenza di Parte_1 era conosciuto ed, in ogni caso, conoscibile da considerato che: Controparte_1
1) in data 26/10/1015 vi era stato un aumento del capitale sociale da euro
3.125.000,00 ad euro 7.095.000,00 attraverso il conferimento di beni da parte di società collegate;
2) in data 17/6/2016 vi era stata una riduzione del capitale sociale da 7.095.000,00 a euro 2.533.000,00; 3) dai bilanci dell'anno 2015 e 2016 erano riscontrabili ingenti perdite;
4) in data 15/6/2017 il “socio storico aveva Persona_1
3 proceduto ad una cessione di quote;
5) in data 4/12/2017 si era avuta una ulteriore riduzione di capitale sociale da euro 2.533.000,00 ad euro 444.478,00; 6) in data
19/12/2017 vi era stato un conferimento di ramo d'azienda a 7) Controparte_2 in data 21/12/2017 era stata deliberata la presentazione della domanda di concordato preventivo;
8) negli anni il creditore aveva inoltrato lettere di sollecito di pagamenti e di recesso, nonché dal 2016 aveva ricevuto “girate di cambiali date in pagamento […] sintomo di sofferenza e mancanza di liquidità”.
2. Nonostante la regolarità della notifica, la parte convenuta Controparte_1 non si è costituita in giudizio.
3. Alla prima udienza del 3/11/2022 - svolta con le modalità della trattazione scritta
– è stata, pertanto, dichiarata la contumacia della convenuta e Controparte_1 sono stati assegnati a richiesta dell'attore i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. Le memorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema decidendum. All'udienza del
23/11/2023 è stato quindi disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni - poi avvenuta all'udienza del 20/3/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, la domanda di parte attrice va rigettata.
5. Va, preliminarmente, rilevato come l'articolo 67 co.2 L.fall. consenta la revocatoria degli atti compiuti nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, con onere a carico del curatore di dimostrare l'avvenuto compimento dell'atto nel c.d. “periodo sospetto” e la circostanza che il convenuto fosse a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore poi fallito (Tribunale di Roma n. 15713/ 2017).
In caso di procedure concorsuali consecutive - se la dichiarazione di fallimento segue la domanda di concordato preventivo - il periodo sospetto decorre dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese ex art. 69 bis co.2 l.fall. (cfr. anche anteriormente alla novella legislativa Cass. 18437/2010).
Tuttavia, secondo la prevalente giurisprudenza sia di legittimità che di merito, la consecuzione rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 69-bis comma 2 l. fall. è ravvisabile solo nel caso in cui il successivo fallimento sia riconducibile alla medesima situazione di insolvenza che aveva determinato la presentazione della pregressa domanda di concordato preventivo (cfr. Tribunale di Milano sez. II sent. del 14/2/2023).
4 Sul punto, in particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la consecutività tra le procedure concorsuali implica necessariamente che le stesse siano “originate da un medesimo unico presupposto, costituito dallo stato d'insolvenza” e “si sostanzia nella considerazione unitaria della procedura di concordato preventivo, cui è succeduta quella di fallimento, con retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto per la revocatoria fallimentare” (cfr. Cass. 24632/2021; Cass.
13367/2022). Va, pertanto, verificato ai fini dell'applicazione dell'art. 69-bis comma 2 l. fall. se la dichiarazione di fallimento sia causalmente e direttamente ricollegabile a quella medesima crisi economica che aveva determinato l'apertura del concordato preventivo (o anche solo il deposito della relativa domanda).
Al riguardo, pertanto - partendo da un dato cronologico per passare, poi, ad una valutazione di carattere giuridico e/o economico - è necessario verificare ex post non solo la durata del lasso temporale che si è frapposta tra la chiusura anticipata del concordato preventivo e la dichiarazione di fallimento, ma anche lo stato effettivo del dissesto dell'imprenditore nei due momenti successivi (e dunque la gestione dell'impresa condotta nelle more dall'imprenditore, la variazione o meno della consistenza economica dello stato di dissesto e la presenza o meno al momento del fallimento di elementi di rilevante difformità rispetto alla situazione in precedenza apprezzata dagli organi giudiziari (cfr. Cass. 9289/2010, Cass. 8164/1999).
La consecuzione fra procedure trova, infatti, fondamento nella sostanziale sovrapponibilità dei presupposti delle singole procedure consecutive (in una prospettiva non cronologica ma logica, a prescindere dalla presenza di una finale dichiarazione di insolvenza) e giustificazione nell'unica e comune finalità delle procedure coinvolte di dare soluzione alla medesima situazione di crisi economica - essendo l'unicità del fenomeno sostanziale, a cui ciascuna procedura ha cercato di porre rimedio, la ratio dell'art. 69-bis comma 2 l. fall.
Pertanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, se è vero che il mero lasso temporale tra il termine di una procedura e l'inizio di quella successiva, di per sé, non esclude il fenomeno della consecuzione delle procedure concorsuali, è altrettanto vero che quest'estensione temporale non può essere priva di limiti: il lasso di tempo trascorso si manifesta elemento che non può essere trascurato, ma che, al contrario, deve essere apprezzato in relazione alla dimensione che in concreto è venuto ad assumere (in tale ottica è stato escluso il fenomeno della consecuzione qualora tra procedure concorsuali sia intercorso un intervallo temporale tale da far ritenere, alla luce di un giudizio di ragionevolezza, che la situazione di crisi che ha
5 dato luogo alla seconda procedura non fosse sovrapponibile a quella precedente – cfr. Cass.
16 aprile 2018, n. 9290, cit., che ha negato la sussistenza di continuità tra le due procedure in presenza di uno iato temporale di quasi un anno;
otto mesi secondo Cass. 19 aprile 2010, n.
9289).
Ne segue che solo “quando si verifichi a posteriori che lo stato di crisi in base al quale era stata chiesta
l'ammissione al concordato in realtà coincideva con lo stato di insolvenza, l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento va retrodatata alla data della presentazione della predetta domanda” (cfr. Cass.
6381/2019 – la quale richiama per la considerazione unitaria della procedura di fallimento tra le tante pronunce Cass. n. 8439/2012 e n.7324/2016; cfr. conforme sul punto vedi anche
Cass. 1837/2010).
6. Applicando i predetti principi al caso di specie l'azione revocatoria proposta dal ex art. 67 co. 2 l.fall. con riguardo a pagamenti avvenuti tra il 5/9/2017 ed il Parte_1
12/12/2017) - non può essere accolta, non essendo stata in specie congruamente allegata e dimostrata la consecutio tra le due procedure e, pertanto, non potendo ritenersi tali pagamenti avvenuti nel periodo sospetto.
Va premesso che le allegazioni svolte dalla curatela attrice nei termini delle preclusioni assertive in merito alla identità dei presupposti delle due procedure ed alla sussistenza in specie di una consecutio risultano generiche – essendosi la curatela limitata a richiamare il contenuto della sentenza di fallimento e null'altro avendo precisato nella memoria ex art. 183
n. 1 c.p.c. – nonostante la contumacia del resistente escluda l'applicabilità del principio di non contestazione ex 115 c.p.c., atteso che “L'esclusione dei fatti non contestati dal "thema probandum" non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema;
pertanto, al convenuto, costituitosi in appello, non è precluso contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegati dall'attore a sostegno della domanda.” (cfr.
Cass. 14623/2009).
Inoltre, dalla sentenza di fallimento depositata dalla curatela attrice risulta che tale procedura
è stata avviata su ricorso di talune società fornitrici di e dei lavoratori della Parte_1 stessa;
nella parte motiva di tale sentenza si da atto che “a) la debitrice non ha soddisfatto il credito
(incontestato) dei ricorrenti ammontante nel complesso ad oltre € 100.000,00 ma dall'istruttoria espletata emerge un l'ulteriore esposizione debitoria di oltre 4.000.000,00 solo nei confronti di
[...]
[..
[...] Risulta anche debito nei confronti dell'INPS non ancora iscritto a Controparte_3
Pa ruolo e pignoramento immobiliare della FUR SPA creditrice non istante il fallimento;
b) la debitrice ha tentato ricorso prenotativo ex art 161 comma VI l.f. non provvedendo al deposito di piano e proposta nel termine concesso;
c) i tentativi di rientro non sono andati a buon fine e l'esposizione debitoria nei confronti della resistente è cresciuta;
d) la dichiarazione dei redditi 2016 già denuncia una perdita di oltre
5.000.000,00 euro”.
Dal ricorso per concordato preventivo proposto da in data 22/12/2017 Parte_1
(doc. 10 - dal quale neppure risulta l'elenco dei debitori, non prodotto nel presente giudizio) non è evincibile una coincidenza (non meglio allegata dalla curatela attrice) rispetto alla situazione debitoria rappresentata nella sentenza di fallimento – emergendo peraltro dagli atti come per tutta l'annualità 2017 ed anche per l'anno 2018 siano continuati i rapporti di fornitura, siano intervenuti atti di gestione attiva e pagamenti verso i creditori (cfr. doc. 7 e 8 di parte attrice).
Risulta, inoltre, dagli atti che la domanda di concordato proposta il 22/12/2017 è stata dichiarata inammissibile – in ragione dell'omesso deposito della documentazione necessaria
– il 16/5/2018; mentre il fallimento è stato dichiarato in data 26/3/2019 (a distanza di 1 anno e 3 mesi dalla domanda di concordato e di oltre 10 mesi dalla relativa dichiarazione di inammissibilità).
Sulla base di tali elementi, non risultando nel presente giudizio adeguatamente allegata e dimostrata la coincidenza tra la situazione di crisi che ha portato l'imprenditore a proporre domanda di concordato e l'insolvenza che ha poi determinato il fallimento, non può ritenersi operante l'art. 69 bis co. 2 l.fall..
7. Pertanto, la domanda svolta dal fallimento attore ex art. 67 l.fall. va rigettata.
8. Nulla a provvedere sulle spese del giudizio, in considerazione della contumacia del resistente – richiamata la giurisprudenza secondo cui “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (cfr. Cass. n. 7361/2023).
P.Q.M.
7
Il Tribunale di Fermo definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG
509/2022, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA la domanda di parte attrice.
Fermo 14/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al RG 509/2022 trattenuta in decisione alla udienza del 20/3/2025, scaduti in data 9/6/2025 i termini di cui agli artt. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Renzo Interlenghi, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione ed autorizzazione del G.D.;
- attore -
CONTRO
C.F. ), non costituita nel presente giudizio;
Controparte_1 P.IVA_2
- convenuto contumace-
***
OGGETTO: “azione revocatoria ex art. 67 l.fall.”
***
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/3/2025, svolta con le modalità della trattazione scritta, il difensore dell'attore - unica parte costituita - ha precisato le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi esposti in narrativa, in accoglimento della domanda, revocare e dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'artt. 67 comma 2 L.
F., nei confronti del in persona del Curatore, dei pagamenti indicati in Parte_1 premessa da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, per complessivi € 32.207,74 e, per l'effetto, condannare la ditta in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, Controparte_1 in favore della della somma di € 32.207,74 oltre interessi e Parte_2 rivalutazione monetaria dalla data del 25.11.2020 al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
***
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 18/3/2022 la curatela del
[...]
(Fall. n. 15/2019) ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo: a) la revocatoria ai sensi dell'art. 67 co. 2 l.fall. di plurimi pagamenti eseguiti dalla società fallita in favore di nel semestre anteriore alla Controparte_1 pubblicazione nel registro imprese della domanda di concordato preventivo, per complessivi € 32.207,74; b) la conseguente condanna della convenuta al pagamento in favore del della somma di € 32.207,74 - oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto che:
− con ricorso in data 22/12/2017 ha chiesto l'ammissione alla Parte_1
procedura di concordato preventivo (domanda pubblicata nel registro imprese in
2 pari data) con riserva di presentazione del piano e della documentazione di cui all'art. art. 161 l.fall.;
− con decreto emesso in data 16/5/2018 il Tribunale di Fermo ha dichiarato l'improcedibilità della domanda concordato;
− successivamente, con sentenza n. 15/2019 del 26/3/2019 il Tribunale di Fermo ha dichiarato il fallimento della società Parte_1
− sussiste un'ipotesi di consecutio tra le due procedure idonea a far decorrere il c.d. periodo sospetto dalla data di pubblicazione del concordato preventivo ex art. 69 bis l.fall. – atteso che la situazione di dissesto economico finanziario evidenziata in sede di concordato preventivo risulta la medesima posta alla base della sentenza dichiarativa di fallimento;
− successivamente alla dichiarazione di fallimento, dalla documentazione in possesso della curatela sono emersi plurimi pagamenti effettuati dalla società in favore di nel c.d. periodo sospetto Parte_1 Controparte_1
(decorrente dal semestre anteriore alla pubblicazione nel registro imprese della domanda di concordato preventivo), in particolare: “
1. pagamento di Euro 18.000,00 del 05.09.2017 mediante a.c. Intesa San Paolo n. 3304463996-02 a parziale copertura di due cambiali emesse il 12.06.2017 e scadute il 10.08.2017 di importi rispettivamente pari a €
9.629,60 ed € 9.500,00; 2. pagamento di Euro 1.129,60 del 07.09.2017 mediante a.c.
Intesa San Paolo n. 3111072620-06 a parziale copertura, e a saldo, delle cambiali di cui sopra;
3. assegno circolare di Euro 13.078,14, addebitato sul c/c il 12/12/2017 con causale emissione ass. circolare Pro-f 1 del 06.12.2017 BCC”;
− i predetti pagamenti sono revocabili ex art. 67 co. 2 l. fall., perché eseguiti nel periodo sospetto (da far retroagire alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo avvenuta il 22/12/2017), allorchè lo stato di insolvenza di Parte_1 era conosciuto ed, in ogni caso, conoscibile da considerato che: Controparte_1
1) in data 26/10/1015 vi era stato un aumento del capitale sociale da euro
3.125.000,00 ad euro 7.095.000,00 attraverso il conferimento di beni da parte di società collegate;
2) in data 17/6/2016 vi era stata una riduzione del capitale sociale da 7.095.000,00 a euro 2.533.000,00; 3) dai bilanci dell'anno 2015 e 2016 erano riscontrabili ingenti perdite;
4) in data 15/6/2017 il “socio storico aveva Persona_1
3 proceduto ad una cessione di quote;
5) in data 4/12/2017 si era avuta una ulteriore riduzione di capitale sociale da euro 2.533.000,00 ad euro 444.478,00; 6) in data
19/12/2017 vi era stato un conferimento di ramo d'azienda a 7) Controparte_2 in data 21/12/2017 era stata deliberata la presentazione della domanda di concordato preventivo;
8) negli anni il creditore aveva inoltrato lettere di sollecito di pagamenti e di recesso, nonché dal 2016 aveva ricevuto “girate di cambiali date in pagamento […] sintomo di sofferenza e mancanza di liquidità”.
2. Nonostante la regolarità della notifica, la parte convenuta Controparte_1 non si è costituita in giudizio.
3. Alla prima udienza del 3/11/2022 - svolta con le modalità della trattazione scritta
– è stata, pertanto, dichiarata la contumacia della convenuta e Controparte_1 sono stati assegnati a richiesta dell'attore i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. Le memorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema decidendum. All'udienza del
23/11/2023 è stato quindi disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni - poi avvenuta all'udienza del 20/3/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, la domanda di parte attrice va rigettata.
5. Va, preliminarmente, rilevato come l'articolo 67 co.2 L.fall. consenta la revocatoria degli atti compiuti nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, con onere a carico del curatore di dimostrare l'avvenuto compimento dell'atto nel c.d. “periodo sospetto” e la circostanza che il convenuto fosse a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore poi fallito (Tribunale di Roma n. 15713/ 2017).
In caso di procedure concorsuali consecutive - se la dichiarazione di fallimento segue la domanda di concordato preventivo - il periodo sospetto decorre dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese ex art. 69 bis co.2 l.fall. (cfr. anche anteriormente alla novella legislativa Cass. 18437/2010).
Tuttavia, secondo la prevalente giurisprudenza sia di legittimità che di merito, la consecuzione rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 69-bis comma 2 l. fall. è ravvisabile solo nel caso in cui il successivo fallimento sia riconducibile alla medesima situazione di insolvenza che aveva determinato la presentazione della pregressa domanda di concordato preventivo (cfr. Tribunale di Milano sez. II sent. del 14/2/2023).
4 Sul punto, in particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la consecutività tra le procedure concorsuali implica necessariamente che le stesse siano “originate da un medesimo unico presupposto, costituito dallo stato d'insolvenza” e “si sostanzia nella considerazione unitaria della procedura di concordato preventivo, cui è succeduta quella di fallimento, con retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto per la revocatoria fallimentare” (cfr. Cass. 24632/2021; Cass.
13367/2022). Va, pertanto, verificato ai fini dell'applicazione dell'art. 69-bis comma 2 l. fall. se la dichiarazione di fallimento sia causalmente e direttamente ricollegabile a quella medesima crisi economica che aveva determinato l'apertura del concordato preventivo (o anche solo il deposito della relativa domanda).
Al riguardo, pertanto - partendo da un dato cronologico per passare, poi, ad una valutazione di carattere giuridico e/o economico - è necessario verificare ex post non solo la durata del lasso temporale che si è frapposta tra la chiusura anticipata del concordato preventivo e la dichiarazione di fallimento, ma anche lo stato effettivo del dissesto dell'imprenditore nei due momenti successivi (e dunque la gestione dell'impresa condotta nelle more dall'imprenditore, la variazione o meno della consistenza economica dello stato di dissesto e la presenza o meno al momento del fallimento di elementi di rilevante difformità rispetto alla situazione in precedenza apprezzata dagli organi giudiziari (cfr. Cass. 9289/2010, Cass. 8164/1999).
La consecuzione fra procedure trova, infatti, fondamento nella sostanziale sovrapponibilità dei presupposti delle singole procedure consecutive (in una prospettiva non cronologica ma logica, a prescindere dalla presenza di una finale dichiarazione di insolvenza) e giustificazione nell'unica e comune finalità delle procedure coinvolte di dare soluzione alla medesima situazione di crisi economica - essendo l'unicità del fenomeno sostanziale, a cui ciascuna procedura ha cercato di porre rimedio, la ratio dell'art. 69-bis comma 2 l. fall.
Pertanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, se è vero che il mero lasso temporale tra il termine di una procedura e l'inizio di quella successiva, di per sé, non esclude il fenomeno della consecuzione delle procedure concorsuali, è altrettanto vero che quest'estensione temporale non può essere priva di limiti: il lasso di tempo trascorso si manifesta elemento che non può essere trascurato, ma che, al contrario, deve essere apprezzato in relazione alla dimensione che in concreto è venuto ad assumere (in tale ottica è stato escluso il fenomeno della consecuzione qualora tra procedure concorsuali sia intercorso un intervallo temporale tale da far ritenere, alla luce di un giudizio di ragionevolezza, che la situazione di crisi che ha
5 dato luogo alla seconda procedura non fosse sovrapponibile a quella precedente – cfr. Cass.
16 aprile 2018, n. 9290, cit., che ha negato la sussistenza di continuità tra le due procedure in presenza di uno iato temporale di quasi un anno;
otto mesi secondo Cass. 19 aprile 2010, n.
9289).
Ne segue che solo “quando si verifichi a posteriori che lo stato di crisi in base al quale era stata chiesta
l'ammissione al concordato in realtà coincideva con lo stato di insolvenza, l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento va retrodatata alla data della presentazione della predetta domanda” (cfr. Cass.
6381/2019 – la quale richiama per la considerazione unitaria della procedura di fallimento tra le tante pronunce Cass. n. 8439/2012 e n.7324/2016; cfr. conforme sul punto vedi anche
Cass. 1837/2010).
6. Applicando i predetti principi al caso di specie l'azione revocatoria proposta dal ex art. 67 co. 2 l.fall. con riguardo a pagamenti avvenuti tra il 5/9/2017 ed il Parte_1
12/12/2017) - non può essere accolta, non essendo stata in specie congruamente allegata e dimostrata la consecutio tra le due procedure e, pertanto, non potendo ritenersi tali pagamenti avvenuti nel periodo sospetto.
Va premesso che le allegazioni svolte dalla curatela attrice nei termini delle preclusioni assertive in merito alla identità dei presupposti delle due procedure ed alla sussistenza in specie di una consecutio risultano generiche – essendosi la curatela limitata a richiamare il contenuto della sentenza di fallimento e null'altro avendo precisato nella memoria ex art. 183
n. 1 c.p.c. – nonostante la contumacia del resistente escluda l'applicabilità del principio di non contestazione ex 115 c.p.c., atteso che “L'esclusione dei fatti non contestati dal "thema probandum" non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema;
pertanto, al convenuto, costituitosi in appello, non è precluso contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegati dall'attore a sostegno della domanda.” (cfr.
Cass. 14623/2009).
Inoltre, dalla sentenza di fallimento depositata dalla curatela attrice risulta che tale procedura
è stata avviata su ricorso di talune società fornitrici di e dei lavoratori della Parte_1 stessa;
nella parte motiva di tale sentenza si da atto che “a) la debitrice non ha soddisfatto il credito
(incontestato) dei ricorrenti ammontante nel complesso ad oltre € 100.000,00 ma dall'istruttoria espletata emerge un l'ulteriore esposizione debitoria di oltre 4.000.000,00 solo nei confronti di
[...]
[..
[...] Risulta anche debito nei confronti dell'INPS non ancora iscritto a Controparte_3
Pa ruolo e pignoramento immobiliare della FUR SPA creditrice non istante il fallimento;
b) la debitrice ha tentato ricorso prenotativo ex art 161 comma VI l.f. non provvedendo al deposito di piano e proposta nel termine concesso;
c) i tentativi di rientro non sono andati a buon fine e l'esposizione debitoria nei confronti della resistente è cresciuta;
d) la dichiarazione dei redditi 2016 già denuncia una perdita di oltre
5.000.000,00 euro”.
Dal ricorso per concordato preventivo proposto da in data 22/12/2017 Parte_1
(doc. 10 - dal quale neppure risulta l'elenco dei debitori, non prodotto nel presente giudizio) non è evincibile una coincidenza (non meglio allegata dalla curatela attrice) rispetto alla situazione debitoria rappresentata nella sentenza di fallimento – emergendo peraltro dagli atti come per tutta l'annualità 2017 ed anche per l'anno 2018 siano continuati i rapporti di fornitura, siano intervenuti atti di gestione attiva e pagamenti verso i creditori (cfr. doc. 7 e 8 di parte attrice).
Risulta, inoltre, dagli atti che la domanda di concordato proposta il 22/12/2017 è stata dichiarata inammissibile – in ragione dell'omesso deposito della documentazione necessaria
– il 16/5/2018; mentre il fallimento è stato dichiarato in data 26/3/2019 (a distanza di 1 anno e 3 mesi dalla domanda di concordato e di oltre 10 mesi dalla relativa dichiarazione di inammissibilità).
Sulla base di tali elementi, non risultando nel presente giudizio adeguatamente allegata e dimostrata la coincidenza tra la situazione di crisi che ha portato l'imprenditore a proporre domanda di concordato e l'insolvenza che ha poi determinato il fallimento, non può ritenersi operante l'art. 69 bis co. 2 l.fall..
7. Pertanto, la domanda svolta dal fallimento attore ex art. 67 l.fall. va rigettata.
8. Nulla a provvedere sulle spese del giudizio, in considerazione della contumacia del resistente – richiamata la giurisprudenza secondo cui “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (cfr. Cass. n. 7361/2023).
P.Q.M.
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Il Tribunale di Fermo definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG
509/2022, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA la domanda di parte attrice.
Fermo 14/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
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