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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 17412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17412 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 67669 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Cecilia CUSI per procura in atti
ATTRICE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Cecilia CUSI per procura in atti
1 INTERVENUTO
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
quale esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_1
figlio nato il [...], chiedeva all'adito Controparte_2
Tribunale di accertare e dichiarare che è il padre Controparte_1
biologico del predetto e, per l'effetto, di porre a carico del convenuto un assegno di mantenimento in favore del figlio nella misura ritenuta di giustizia. Ha dedotto all'uopo: di aver intrattenuto per circa tre anni una relazione sentimentale con dalla quale era nato il Controparte_1
figlio , che il padre biologico si era rifiutato di riconoscere;
che CP_2 il 9.6.2007 ella aveva contratto matrimonio con il quale, Persona_1
in data 14.10.2008, aveva adottato ex art. 44, lettera b l. 184/1983, il figlio della moglie e, in data 2.7.2010, era deceduto;
che, sebbene CP_2
l' non avesse mai negato la sua paternità naturale, si era sempre CP_1
rifiutato persino di incontrare il figlio, il quale chiedeva di conoscere il padre biologico ed acquisire anche il suo cognome.
Dichiarata la contumacia dell' a seguito di rinvio richiesto da CP_1
parte attrice per consentire la costituzione volontaria del figlio , CP_2 divenuto nelle more maggiorenne, con atto depositato in data 2.4.2024 quest'ultimo si costituiva in giudizio, manifestando la volontà di ratificare tutti gli atti compiuti dalla madre in nome e per conto dello stesso.
2 All'udienza del 25.6.2024, il difensore delle parti chiedeva, in via preliminare, ammettersi ctu genetica e/o ematologica per accertare la paternità del convenuto, nonchè i termini di cui all'art 183 cpc. Il GI, ritenuto di dover rimettere al Collegio la questione preliminare dell'ammissibilità dell'azione, avendo lo stato di Controparte_2
figlio adottivo, invitava il difensore delle parti a rassegnare le conclusioni sul punto. Il difensore concludeva per l'ammissibilità dell'azione ed il GI rimetteva la decisione al Collegio sulla questione preliminare dell'ammissibilità dell'azione con i termini di cui all'art 190 cpc.
Orbene, ritiene il Tribunale che, avuto riguardo alla tipologia di rapporto adottivo intercorrente tra e Controparte_2 Per_1
effettuata ai sensi dell'art. 44, lett. b, l. 184/1983 (vedi sentenza
[...]
del Tribunale per i Minorenni di Firenze n. 130/08 in data 14.10.2008), rientrante pertanto tra le ipotesi di adozione in casi particolari, le quali, diversamente dall'adozione ordinaria, non recidono il rapporto tra l'adottato e la famiglia d'origine (ai sensi dell'art. 300 c.c., richiamato dall'art. 55 l. 184/1983, “L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge….”), l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità sia ammissibile.
Riscontro normativo è, peraltro, fornito dall'art 299 co 2 cc, richiamato dall'art. 55 legge 183/44, che, nel disciplinare il cognome dell'adottato, stabilisce: “L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma….”, così ammettendo l'accertamento della filiazione successivamente all'adozione.
Stante il raggiungimento della maggiore età del figlio, costituitosi in proprio, va inoltre dichiarato il sopravvenuto difetto di legittimazione processuale di costituitasi esclusivamente quale Parte_1
3 esercente la responsabilità processuale sul figlio ancora minorenne alla data di proposizione della domanda.
Va, pertanto, dichiarata l'ammissibilità dell'azione e la causa va rimessa sul ruolo con separata ordinanza per l'espletamento dell'attività istruttoria.
PQM
non definitivamente decidendo, dichiara il sopravvenuto difetto di legittimazione processuale di
Parte_1 dichiara l'ammissibilità dell'azione; rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza;
spese alla sentenza definitiva.
Roma, 4.9.2025
LA GIUDICE REL. EST. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 67669 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Cecilia CUSI per procura in atti
ATTRICE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Cecilia CUSI per procura in atti
1 INTERVENUTO
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
quale esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_1
figlio nato il [...], chiedeva all'adito Controparte_2
Tribunale di accertare e dichiarare che è il padre Controparte_1
biologico del predetto e, per l'effetto, di porre a carico del convenuto un assegno di mantenimento in favore del figlio nella misura ritenuta di giustizia. Ha dedotto all'uopo: di aver intrattenuto per circa tre anni una relazione sentimentale con dalla quale era nato il Controparte_1
figlio , che il padre biologico si era rifiutato di riconoscere;
che CP_2 il 9.6.2007 ella aveva contratto matrimonio con il quale, Persona_1
in data 14.10.2008, aveva adottato ex art. 44, lettera b l. 184/1983, il figlio della moglie e, in data 2.7.2010, era deceduto;
che, sebbene CP_2
l' non avesse mai negato la sua paternità naturale, si era sempre CP_1
rifiutato persino di incontrare il figlio, il quale chiedeva di conoscere il padre biologico ed acquisire anche il suo cognome.
Dichiarata la contumacia dell' a seguito di rinvio richiesto da CP_1
parte attrice per consentire la costituzione volontaria del figlio , CP_2 divenuto nelle more maggiorenne, con atto depositato in data 2.4.2024 quest'ultimo si costituiva in giudizio, manifestando la volontà di ratificare tutti gli atti compiuti dalla madre in nome e per conto dello stesso.
2 All'udienza del 25.6.2024, il difensore delle parti chiedeva, in via preliminare, ammettersi ctu genetica e/o ematologica per accertare la paternità del convenuto, nonchè i termini di cui all'art 183 cpc. Il GI, ritenuto di dover rimettere al Collegio la questione preliminare dell'ammissibilità dell'azione, avendo lo stato di Controparte_2
figlio adottivo, invitava il difensore delle parti a rassegnare le conclusioni sul punto. Il difensore concludeva per l'ammissibilità dell'azione ed il GI rimetteva la decisione al Collegio sulla questione preliminare dell'ammissibilità dell'azione con i termini di cui all'art 190 cpc.
Orbene, ritiene il Tribunale che, avuto riguardo alla tipologia di rapporto adottivo intercorrente tra e Controparte_2 Per_1
effettuata ai sensi dell'art. 44, lett. b, l. 184/1983 (vedi sentenza
[...]
del Tribunale per i Minorenni di Firenze n. 130/08 in data 14.10.2008), rientrante pertanto tra le ipotesi di adozione in casi particolari, le quali, diversamente dall'adozione ordinaria, non recidono il rapporto tra l'adottato e la famiglia d'origine (ai sensi dell'art. 300 c.c., richiamato dall'art. 55 l. 184/1983, “L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge….”), l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità sia ammissibile.
Riscontro normativo è, peraltro, fornito dall'art 299 co 2 cc, richiamato dall'art. 55 legge 183/44, che, nel disciplinare il cognome dell'adottato, stabilisce: “L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma….”, così ammettendo l'accertamento della filiazione successivamente all'adozione.
Stante il raggiungimento della maggiore età del figlio, costituitosi in proprio, va inoltre dichiarato il sopravvenuto difetto di legittimazione processuale di costituitasi esclusivamente quale Parte_1
3 esercente la responsabilità processuale sul figlio ancora minorenne alla data di proposizione della domanda.
Va, pertanto, dichiarata l'ammissibilità dell'azione e la causa va rimessa sul ruolo con separata ordinanza per l'espletamento dell'attività istruttoria.
PQM
non definitivamente decidendo, dichiara il sopravvenuto difetto di legittimazione processuale di
Parte_1 dichiara l'ammissibilità dell'azione; rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza;
spese alla sentenza definitiva.
Roma, 4.9.2025
LA GIUDICE REL. EST. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
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