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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/12/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr ON AR Presidente dr Nicola La Mantia Consigliere dr CE MU Consigliere rel. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 791/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Salvatore Corapi e Simone
Corapi;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonella Scardavilla;
APPELLATA
1 E CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3 tempore;
APPELLATO CONTUMACE
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 3 dicembre 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 629/2025 del 15 aprile 2025 il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione proposta (per quanto ancora qui interessa) da avverso Parte_1
l'esecuzione promossa da per il mancato pagamento delle rate relative al Controparte_3 mutuo fondiario stipulato in data 18/2/2008 fra e (poi Parte_2 Controparte_4 incorporato in per l'importo di €. 700.000,00, garantito dalla fideiussione Controparte_3 dell'opponente ed oggetto di cessione in favore di intervenuta Controparte_5 nel corso del giudizio.
Avverso la sentenza ha interposto appello sulla base di cinque Parte_1 ragioni di censura.
Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e Controparte_5 chiedendone il rigetto.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 3 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata la contumacia di non costituitasi in giudizio Controparte_3 nonostante sia stata ritualmente chiamata a parteciparvi.
Nel merito, con il primo mezzo l'appellante denuncia la nullità della sentenza impugnata, assumendo che il Tribunale ha omesso di indicare Controparte_3 nell'intestazione della sentenza, di dichiararne la contumacia e, in definitiva, di pronunciare nei suoi confronti.
Il motivo è infondato.
Nella parte argomentativa in fatto il primo giudice ha chiaramente rilevato come fosse il soggetto che aveva promosso l'esecuzione, nonché il destinatario Controparte_3
2 dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., tuttavia omettendo – come osservato dall'appellante – di inserirne il nominativo nell'intestazione della sentenza e di dichiararne la contumacia.
Epperò, l'omessa indicazione del nome di una delle parti, nell'intestazione della sentenza, ne comporta la nullità solo qualora sussista una situazione di incertezza assoluta, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce, diversamente trattandosi di omissione emendabile con la procedura della correzione dell'errore materiale (v. Cass. n. 14106/2023, 19437/2019).
Situazione di incertezza che, nel caso di specie, non sussiste per le ragioni sopra descritte.
Inoltre, una volta accertata la regolare costituzione del contraddittorio, la mancata formale dichiarazione di contumacia della parte non costituita non è di per sé causa di nullità del procedimento o della sentenza, avendo tale declaratoria il solo scopo di fornire la prova dell'avvenuto accertamento, da parte del giudice, della regolare notificazione dell'atto introduttivo alla parte non comparsa (v. Cass. nn. 17928/2019, 31374/2019,
25238/2010).
Con il secondo motivo viene dedotto che ha errato il primo giudice nel ritenere tardiva l'eccezione afferente il difetto di titolarità del rapporto in capo a Controparte_5
essendo la carenza della legittimazione attiva rilevabile d'ufficio in qualunque stato e
[...] grado del processo.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha invero ritenuto che l'eccezione fosse stata tardivamente formulata, siccome contenuta solamente nella comparsa conclusionale, “momento processuale riservato ormai non più al rilievo di nuove questioni ma semplicemente al riepilogo delle argomentazioni poste alla base delle proprie domande”. Ha, inoltre, ritenuto infondata l'eccezione medesima “avendo prodotto la pubblicazione in G.U. Controparte_1
Parte Seconda n.93 del 8.8.2017 dell'avviso dell'intervenuta cessione del credito tra la medesima e la cedente il cui contenuto consente di ritenere senza Controparte_3 incertezze che il credito ceduto è compreso nelle categorie di rapporti ceduti: in esso, infatti, si fa menzione dell'acquisto in data 14/07/2017 da parte della Controparte_1 di “tutti i crediti…di derivanti da contratti di mutuo…erogati a persone
[...] Controparte_3 fisiche e giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”.
Ebbene, il credito azionato in via esecutiva rientra nell'ambito dei crediti ceduti in blocco traendo esso origine da mutuo stipulato il 18/02/2008 e relativo a rapporto
3 deteriorato e, pertanto, sussumibile nell'indicazione risultante dall'esaminato avviso della
Gazzetta Ufficiale”.
Tanto premesso, correttamente il primo giudice ha ritenuto che l'eccezione afferente il difetto di titolarità del credito in capo alla cessionaria interveniente fosse stata tardivamente sollevata, atteso che, svolto l'intervento con comparsa depositata il
12/10/2022, nonostante l'avvenuta celebrazione di ben tre udienze, solamente con la comparsa conclusionale l'odierno appellante eccepiva la mancanza di prova della inclusione del credito vantato fra quelli ceduti.
Lungi dal trattarsi di questione rilevabile d'ufficio, vale infatti il principio - opportunamente richiamato dal Tribunale, e non contestato efficacemente dall'appellante - in virtù del quale chi sostiene di essere subentrato come creditore particolare al creditore originario, attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall'art. 58 del d.lgs. 1 dicembre 1993, n. 385, deve provare che il credito in questione faceva parte di tale operazione. Questa prova documentale è necessaria per dimostrare la propria legittimazione sostanziale;
tuttavia, questo onere della prova viene meno se la controparte ha già riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, tale successione nel credito (v. Cass. n. 26127/2024).
E la mancata contestazione della cessione del credito oggetto di lite ne ha comportato, nel caso di specie, l'implicito riconoscimento, essendo del resto la comparsa conclusionale atto deputato alla sola illustrazione delle difese già svolte, e non certamente alla proposizione di nuove eccezioni.
Ad abundantiam, va osservato che il primo giudice ha comunque ritenuto infondata l'eccezione, avendo il credito oggetto del giudizio le medesime caratteristiche indicate per i crediti ceduti dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Ebbene, se per un verso non può ritenersi tardivo il deposito della relativa documentazione, contenuta nella memoria di replica, avendo l'opponente sollevato l'eccezione per la prima volta nella comparsa conclusionale, per altro verso affatto generica è la censura laddove, lungi dal contestare l'identità delle caratteristiche indicate nell'avviso con quelle del credito dedotto in causa e la conseguente certa riconducibilità del credito a quelli oggetto della cessione in blocco (v., ex plurimis, Cass. nn. 17944/2023,
4277/2023, 5857/2022, 24798/2020, 22151/2019), si limita a ribadire che
[...]
non ha mai prodotto la lista dei crediti ceduti. CP_5
Con il terzo motivo viene dedotto che ha errato il primo giudice nel ritenere validamente stipulato il mutuo fondiario, in effetti volto a ripianare passività acquisite in
4 forza di un contratto di conto corrente intestato alla che aveva ingenerato Parte_2 addebiti illegittimi.
Assume l'appellante che “In casi del genere, l'“uso anomalo (o distorto) del credito fondiario” finalizzato all'estinzione di un precedente debito del soggetto beneficiario del mutuo verso la banca stessa, con l'evidente interesse della banca a sostituire al proprio credito un credito garantito e il contestuale interesse del debitore a dilazionare nel tempo il proprio debito originario, non può che risultare affetto di nullità”.
Soggiunge che nonostante con “la recentissima sentenza n. 5841 del 05 marzo 2025 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito la validità del c.d. mutuo solutorio” (…) Altrettanto vero è che con la medesima pronuncia la Corte di Cassazione ha analizzato la specifica questione della stipulazione di un contratto di mutuo (come nel caso di specie!) con la contestuale concessione di garanzie, che però non risulti destinata a procurare al mutuatario un'effettiva disponibilità delle somme, essendo egli già debitore in virtù di un pregresso rapporto obbligatorio con la stessa banca, non assistito però da garanzia reale.
In tal caso, per le Sezioni Unite, tale operazione è revocabile, in presenza dei relativi presupposti, in quanto diretta (I) ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione e (II) a costituire una garanzia per il debito preesistente, per cui il vantaggio conseguito dalla banca non è nella stipulazione del negozio in sé, ma nell'impiego del contratto di mutuo solutorio per la ristrutturazione di un passivo almeno in parte diverso”.
“In ragione di quanto precede, la garanzia personale concessa in seno al mutuo da parte del Sig. dovrà essere dichiarata nulla, illegittima e/o inefficace in Parte_1 considerazione del fatto che mediante la sottoscrizione del mutuo de quo la banca mutuante ha estinto con mezzi anomali una precedente obbligazione priva di garanzia costituendosi un esclusivo vantaggio”.
Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha precisato che la questione relativa alla validità del mutuo solutorio
è stata di recente affrontata dalla Corte di cassazione a sezioni unite con la sentenza n.
5841/2025 ove, superando il preesistente contrasto giurisprudenziale (che vedeva comunque come minoritaria la tesi sostenuta dall'odierno reclamante) è stato affermato che il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario
5 che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. La S.C. ha altresì stabilito che, non configurandosi il mutuo fondiario come mutuo di scopo, il mutuatario ben può utilizzare il denaro ricevuto per gli scopi che più ritiene opportuni, ivi compreso il ripianamento di precedenti debiti suoi o altrui, senza che ciò determini il venir meno della causa del contratto.
Ha poi ritenuto il Tribunale che, nel caso di specie, neppure vi era prova dell'asserito collegamento fra il mutuo e l'estinzione del debito risultante dal conto corrente intestato ad ovvero dell'utilizzo della somma data a mutuo per l'estinzione del detto debito, Parte_2 atteso che “al momento dell'erogazione del mutuo di € 691.528,00 con valuta 19.03.2008
(come emerge dall'estratto conto depositato da parte attrice), il conto corrente era in passivo per € 431.554,29.
Consegue da quanto precede che il suddetto finanziamento non poteva essere inteso come diretto a ripianare l'esposizione debitoria del conto corrente in quanto
l'importo mutuato era di € 259.973,79 (€ 691.528,00 – passività € 431.554,29) superiore allo scoperto di conto, con conseguente integrazione della funzione di finanziamento.
Peraltro, si rileva altresì che – anche a volere ritenere fondate le risultanze della perizia di parte prodotta dagli attori – detratte le somme asseritamente illegittime (€
188.065,79) addebitate dalla banca sul conto corrente, al momento dell'erogazione del mutuo il saldo avrebbe, comunque, riferito una passività a carico della società correntista.
Alla luce di quanto precede emerge documentalmente l'assenza di collegamento negoziale fra mutuo e scoperto di conto corrente, in quanto quest'ultimo era ampiamente inferiore all'importo del mutuo.
In altri termini, l'esposizione debitoria, seppure ridotta rispetto a quella risultante dall'estratto conto, era pur sempre esistente al momento della stipula del mutuo, sicché qualora si ritenesse esistente un collegamento negoziale fra i due contratti di mutuo e conto corrente, allora dovrebbe concludersi nel senso che il mutuo era stato erogato per ripianare una esposizione debitoria della società che, seppure probabilmente inferiore a quella annotata nell'estratto conto, era comunque esistente, sicché non può ritenersi che
l'erogazione sia avvenuta per coprire passività in realtà inesistenti. Da ciò consegue
l'insussistenza della nullità del contratto di mutuo.
Peraltro, dall'estratto conto prodotto in atti risulta che la società dopo Parte_2
l'accreditamento della somma concessa a mutuo avvenuta in data 19/03/2008, abbia
6 utilizzato le somme del mutuo per molteplici operazioni di pagamento legate a svariate ragioni”.
Ora, l'appellante insiste sulla natura solutoria del mutuo da lui garantito, volto al ripianamento delle passività esistenti sul conto corrente intestato ad senza Parte_2 tuttavia opportunamente censurare l'iter logico della decisione, così incappando nella censura di inammissibilità del motivo di appello, laddove – in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, espresso a sezioni unite – si limita a ribadire l'illegittima destinazione della somma data a mutuo.
Nuova, poi, e come tale inammissibile, si appalesa la domanda volta ad ottenere la
“nullità o inefficacia” della fideiussione prestata, “in considerazione del fatto che mediante la sottoscrizione del mutuo de quo la banca mutuante ha estinto con mezzi anomali una precedente obbligazione priva di garanzia costituendosi un esclusivo vantaggio”.
La domanda, infatti, presuppone l'esperimento dell'azione revocatoria di pagamenti eseguiti in forza del mutuo, ed è come tale proposta in palese violazione del disposto dell'art. 345 c.p.c.
Con il quarto motivo viene dedotto che il conto corrente di cui era titolare la Pt_2 era affetto da plurime illegittimità e che da tale circostanza discendeva la nullità del
[...] contratto di mutuo.
La doglianza è infondata.
Ed invero, se per un verso è stato del tutto escluso – per le ragioni descritte dal primo giudice, qui non oggetto di specifica censura – che si sia trattato di un'unica operazione, complessivamente realizzata per l'estinzione delle passività esistenti (il primo giudice ha infatti accertato che dall'estratto conto prodotto in atti risulta che la società
dopo l'accreditamento della somma concessa a mutuo avvenuta in data Parte_2
19/03/2008, abbia utilizzato le somme del mutuo per molteplici operazioni di pagamento
“legate a svariate ragioni”), per altro verso non vi sono elementi che inducano a ritenere sussistente un collegamento negoziale fra il mutuo ed il conto corrente, insistendo l'appellante sulla nullità del mutuo stipulato per l'estinzione di debiti pregressi parzialmente inesistenti, senza tuttavia fornire elementi di contrasto della decisione impugnata, dai quali desumere l'avvenuta stipulazione di un mutuo di scopo.
È conseguentemente infondato anche l'ultimo motivo del gravame, afferente le spese, avendo il primo giudice fatto buon governo del principio della soccombenza.
Le spese del grado seguono anch'esse la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività
7 difensiva effettivamente svolta.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese relativamente alla posizione dell'appellata contumace.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 629/2025 in data 15/4/2025 del Tribunale di Siracusa, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere, in favore dell'appellata costituita, le spese del grado, che liquida in complessivi
€. 18.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del
15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il 3 dicembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(CE MU) (ON AR)
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