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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 23/05/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Presidente Rel./Est.
dott.ssa Stefania FROJO Giudice
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1764/2024 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c.,
promosso congiuntamente da
, nato ad [...] il [...], C.F. residente Parte_1 C.F._1
in Montanaro (TO), Strada Pogliani n. 10, elettivamente domiciliato in Beinasco (TO), Via
Gaetano Donizetti n. 12, presso lo studio dell' avv. Simonetta FERRATO che lo rappresenta per procura in atti;
e
nata ad [...] il [...], , residente in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Caluso (TO), Via Falchetti n. 34,
elettivamente domiciliata in Torino, Via Goffredo Casalis n.69, presso lo studio dell'avv.
Guido Uliano che la rappresenta per procura in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO. conclusioni congiunte
“1) Affidare congiuntamente i figli minori e ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 Per_2
principale presso la madre in Caluso (TO), Via Falchetti n. 34.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative
all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da
entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione e le aspirazioni degli
stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni
relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le
questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) Il GN , compatibilmente con i turni lavorativi svolti, avrà facoltà di vedere e Parte_1
tenere i figli con sé con le seguenti modalità:
A) durante il periodo scolastico:
- quando è impegnato in 1° turno lavorativo: il lunedì e il mercoledì (o in alternativa altri due giorni
diversi - comunque non consecutivi - compatibili con gli impegni lavorativi della GNa CP_1
dalle ore 16.30 dall'uscita di scuola sino alle ore 20.15, quando li riaccompagnerà presso la madre;
- quando è impegnato in 2° turno lavorativo: il lunedì ed il giovedì dalle ore 07.45 (o in alternativa
altri due giorni diversi - comunque non consecutivi - compatibili con gli impegni lavorativi della
GNa quando andrà a prenderli presso la casa materna per accompagnarli poi all'entrata CP_1
di scuola;
- a week end alterni (compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi) dal sabato dopo pranzo
(ore 14.30) sino alla domenica sera alle ore 20.15, con espressa previsione che un genitore provvederà
a portarli e l'altro a riaccompagnarli a casa dell'altro; considerato poi che il GN Parte_1
svolge ogni sabato ulteriore turno lavorativo dalle ore 06.00 sino alle ore 14.00, si prevede che nel
week end, in cui lo stesso sia impegnato in 2° turno lavorativo (dalle ore 14 alle ore 22), i figli minori
staranno presso la madre.
Resta inteso che qualora i turni lavorativi del GN venissero modificati dal datore di lavoro, Pt_1
lo stesso si impegna -nel termine non inferiore a giorni 15- a dare comunicazione alla GNa della circostanza, così da concordare una eventuale diversa gestione dei week end con i CP_1
minori.
- nelle vacanze pasquali, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi negli anni
dispari, dal venerdì Santo dopo pranzo (ore 14.30) sino alle ore 20.15 del giorno di Pasqua;
negli
anni pari, dalle ore 20.15 del giorno di Pasqua al Lunedì dell'Angelo sino alle ore 20.15, con
espressa previsione che un genitore provvederà a portarli e l'altro a riaccompagnarli a casa dell'altro;
- nelle vacanze natalizie, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi, a prescindere dalle
modalità di visita infrasettimanali e dei week end spettanti al GN come calendarizzati al Pt_1
punto B), si stabilisce, per le festività cadenti nel periodo, che il padre avrà facoltà di tenere e vedere
i figli: negli anni pari il giorno 25.12 (Natale) dalle ore 10.00 sino alle ore 20.15, dal 31.12. dalle
ore 10.00 sino al 01.01. alle ore 20.15; negli anni dispari il giorno 26.12 (Santo Stefano) dalle ore
10.00 sino alle ore 20.15, il giorno 06.01 (Epifania) dalle ore 10.00 sino alle ore 20.15., con espressa
previsione che un genitore provvederà a portarli e l'altro a riaccompagnarli a casa dell'altro. Negli
ulteriori giorni di vacanze natalizie i minori staranno presso la madre.
- Per i ponti, i compleanni ed altre ricorrenze, i figli rimarranno con il genitore che li ha già presso
di sé, secondo gli accordi sopra riportati.
B) dalla fine dell'anno scolastico alla sua ripresa, escluso periodo delle vacanze estive più sotto
regolamentato, il padre avrà facoltà di vedere e tenere i figli con sé, quando è impegnato in 1° turno
lavorativo, il lunedì ed il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 20.15, mentre quando è impegnato in 2°
turno lavorativo avrà facoltà di tenere e vedere i figli il lunedì e il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore
13.00, con espressa previsione che un genitore provvederà a portarli e l'altro a riaccompagnarli a
casa dell'altro; nel week end di sua spettanza il GN potrà tenere con sé i figli dal sabato Pt_1
dopo pranzo (ore 14.30) sino al lunedì alle ore 13.00.
C) nelle vacanze estive, 15 gg anche non consecutivi tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno,
e tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
per consentire una migliore
organizzazione dei periodi in questione il GN e la GNa si impegnano a Pt_1 CP_1
concordare e comunicarsi a mezzo mail le date relative a tutti i periodi di vacanza estiva entro il 30.05 di ogni anno nonché a comunicare all'altro genitore (con tempestività e comunque non oltre
il 30.06 di ogni anno) la destinazione.
3) Tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi, ciascun genitore, si preoccuperà di accompagnare
i figli alle attività sportive che dovessero essere intraprese dagli stessi;
4) Tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi, il genitore, che li ha già presso di sé, si preoccuperà
di accompagnare i figli ad eventi ricreativi e/o ludici (ad esempio la partecipazione a feste e/o aventi
di compagni classe, amici etc.), sostenendo integralmente eventuali costi ad essi connessi (regali di
compleanno, presenti etc.).
Il genitore che avrà conoscenza della data dell'evento dovrà comunicarla con tempestività al genitore
a cui spetterà di accompagnarli.
5) il GN verserà entro il 05 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
dei figli, la somma di € 500,00 (€ 250,00 a figlio), con rivalutazione automatica in base all'indice
Istat e contribuirà nella misura del 70% alle spese mediche non coperte dal S.S.N., spese scolastiche,
attività sportive, preventivamente concordate e successivamente documentate, come da Protocollo
del Tribunale di Ivrea.
Le spese in questione verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla
richiesta di rimborso e comunque non oltre il 5 del mese successivo. Nel caso in cui i capitoli di spesa
straordinari (sempre preventivamente concordati e successivamente documentati) dovessero essere
superiori ad € 500,00 -come previsto dal Protocollo del Tribunale di Ivrea- il GN Pt_1
provvederà ad anticipare alla GNa il 70% dell'importo previsto. CP_1
6) L'assegno unico spetterà ad ogni genitore nella misura del 50% ciascuno.
7) I GNi e si rilasciano fin da ora consenso reciproco al Parte_1 Controparte_1
rilascio/rinnovo dei passaporti per i figli minori.
8) I GNi e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette Parte_1 Controparte_1
condizioni che accettano e sottoscrivono.
9) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti” CONCLUSIONI DEL P.M.: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto.”
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 30.7.2024, e hanno Parte_1 Controparte_1
premesso che:
- hanno convissuto more uxorio dal 2015, ma sono venuti meno i presupposti a fondamento della vita di coppia;
- da detta unione sono nati i figli: in data 27.06.2016, in Torino, Per_1 Per_2
- intendevano pertanto regolare i loro rapporti nell'interesse dei figli;
Sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, in quanto:
a) è attribuita al Tribunale ordinario – ai sensi del comma 2 dell'art. 38 disp. att. c.p.c. –
l'emissione di tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, con applicazione degli artt. 737
e segg. c.p.c. in quanto compatibili;
b) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att. c.p.c.) i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (art. 337 quinquies c.c.);
E' stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto (in data 28.8.2024).
Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., non si riteneva necessario procedere all'ascolto dei minori,
prendendo il Tribunale atto dell'accordo dei genitori sull'affidamento della prole.
Le condizioni concordate dalle parti riguardanti l'affidamento ed il mantenimento della prole e la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra i genitori, possono essere integralmente recepite dal Collegio in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”, garantendo alla prole pari accesso ad entrambe le figure genitoriali);
In considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vanno compensate tra le medesime (come richiesto);
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sul ricorso congiunto delle parti, visto il parere del P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, così provvede:
1) affida congiuntamente i figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
residenza principale presso la madre in Caluso (TO), Via Falchetti n. 34.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2) il GN , compatibilmente con i turni lavorativi svolti, avrà facoltà di Parte_1
vedere e tenere i figli con sé con le seguenti modalità:
A) durante il periodo scolastico:
- quando è impegnato in 1° turno lavorativo: il lunedì e il mercoledì (o in alternativa altri due giorni diversi - comunque non consecutivi - compatibili con gli impegni lavorativi della GNa dalle ore 16.30 dall'uscita di scuola sino alle ore 20.15, quando li CP_1
riaccompagnerà presso la madre;
- quando è impegnato in 2° turno lavorativo: il lunedì ed il giovedì dalle ore 07.45 (o in alternativa altri due giorni diversi - comunque non consecutivi - compatibili con gli impegni lavorativi della GNa quando andrà a prenderli presso la casa materna CP_1
per accompagnarli poi all'entrata di scuola;
- a week end alterni (compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi) dal sabato dopo pranzo (ore 14.30) sino alla domenica sera alle ore 20.15, con espressa previsione che un genitore provvederà a portarli e l'altro a riaccompagnarli a casa dell'altro; considerato poi che il GN svolge ogni sabato ulteriore turno lavorativo dalle ore Parte_1
06.00 sino alle ore 14.00, si prevede che nel week end, in cui lo stesso sia impegnato in 2°
turno lavorativo (dalle ore 14 alle ore 22), i figli minori staranno presso la madre.
Resta inteso che qualora i turni lavorativi del GN venissero modificati dal datore Pt_1
di lavoro, lo stesso si impegna -nel termine non inferiore a giorni 15- a dare comunicazione alla GNa della circostanza, così da concordare una eventuale diversa gestione CP_1
dei week end con i minori;
- nelle vacanze pasquali, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi negli
anni dispari, dal venerdì Santo dopo pranzo (ore 14.30) sino alle ore 20.15 del giorno di
Pasqua; negli anni pari, dalle ore 20.15 del giorno di Pasqua al Lunedì dell'Angelo sino alle ore 20.15, con espressa previsione che un genitore provvederà a portarli e l'altro a riaccompagnarli a casa dell'altro;
- nelle vacanze natalizie, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi, a prescindere dalle modalità di visita infrasettimanali e dei week end spettanti al GN
, come calendarizzati al punto B), si stabilisce, per le festività cadenti nel periodo, che Pt_1
il padre avrà facoltà di tenere e vedere i figli: negli anni pari il giorno 25.12 (Natale) dalle ore 10.00 sino alle ore 20.15, dal 31.12. dalle ore 10.00 sino al 01.01. alle ore 20.15; negli anni
dispari il giorno 26.12 (Santo Stefano) dalle ore 10.00 sino alle ore 20.15, il giorno 06.01
(Epifania) dalle ore 10.00 sino alle ore 20.15., con espressa previsione che un genitore provvederà a portarli e l'altro a riaccompagnarli a casa dell'altro. Negli ulteriori giorni di vacanze natalizie i minori staranno presso la madre;
- per i ponti, i compleanni ed altre ricorrenze, i figli rimarranno con il genitore che li ha già
presso di sé, secondo gli accordi sopra riportati. B) dalla fine dell'anno scolastico alla sua ripresa, escluso periodo delle vacanze estive più
sotto regolamentato, il padre avrà facoltà di vedere e tenere i figli con sé, quando è
impegnato in 1° turno lavorativo, il lunedì ed il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 20.15,
mentre quando è impegnato in 2° turno lavorativo avrà facoltà di tenere e vedere i figli il lunedì e il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, con espressa previsione che un genitore provvederà a portarli e l'altro a riaccompagnarli a casa dell'altro; nel week end di sua spettanza il GN , potrà tenere con sé i figli dal sabato dopo pranzo (ore 14.30) sino Pt_1
al lunedì alle ore 13.00.
C) nelle vacanze estive, 15 gg anche non consecutivi tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno, e tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
per consentire una migliore organizzazione dei periodi in questione il GN e la GNa si Pt_1 CP_1
impegnano a concordare e comunicarsi a mezzo mail le date relative a tutti i periodi di vacanza estiva entro il 30.05 di ogni anno nonché a comunicare all'altro genitore (con tempestività e comunque non oltre il 30.06 di ogni anno) la destinazione;
3) dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi, ciascun genitore, si preoccuperà di accompagnare i figli alle attività
sportive che dovessero essere intraprese dagli stessi;
4) dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi, il genitore, che li ha già presso di sé, si preoccuperà di accompagnare i figli ad eventi ricreativi e/o ludici (ad esempio la partecipazione a feste e/o aventi di compagni classe, amici etc.), sostenendo integralmente eventuali costi ad essi connessi
(regali di compleanno, presenti etc.). Il genitore che avrà conoscenza della data dell'evento dovrà comunicarla con tempestività al genitore a cui spetterà di accompagnarli;
5) dispone che il GN versi entro il 05 di ogni mese, a titolo di contributo Parte_1
al mantenimento dei figli, la somma di € 500,00 (€ 250,00 a figlio), con rivalutazione automatica in base all'indice Istat e contribuirà nella misura del 70% alle spese mediche non coperte dal S.S.N., spese scolastiche, attività sportive, preventivamente concordate e successivamente documentate, come da Protocollo del Tribunale di Ivrea. Le spese in questione verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta di rimborso e comunque non oltre il 5 del mese successivo. Nel caso in cui i capitoli di spesa straordinari (sempre preventivamente concordati e successivamente documentati) dovessero essere superiori ad € 500,00 -come previsto dal Protocollo del
Tribunale di Ivrea- il GN provvederà ad anticipare alla GNa il 70% Pt_1 CP_1
dell'importo previsto;
6) l'assegno unico spetterà ad ogni genitore nella misura del 50% ciascuno.
7) dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che i GNi e Parte_1
si rilasciano fin da ora consenso reciproco al rilascio/rinnovo dei passaporti Controparte_1
per i figli minori;
8) dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che i GNi e Parte_1
si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni (che accettano Controparte_1
e sottoscrivono);
9) compensa le spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE REL./EST.
Rossella Mastropietro
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Presidente Rel./Est.
dott.ssa Stefania FROJO Giudice
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1764/2024 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c.,
promosso congiuntamente da
, nato ad [...] il [...], C.F. residente Parte_1 C.F._1
in Montanaro (TO), Strada Pogliani n. 10, elettivamente domiciliato in Beinasco (TO), Via
Gaetano Donizetti n. 12, presso lo studio dell' avv. Simonetta FERRATO che lo rappresenta per procura in atti;
e
nata ad [...] il [...], , residente in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Caluso (TO), Via Falchetti n. 34,
elettivamente domiciliata in Torino, Via Goffredo Casalis n.69, presso lo studio dell'avv.
Guido Uliano che la rappresenta per procura in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO. conclusioni congiunte
“1) Affidare congiuntamente i figli minori e ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 Per_2
principale presso la madre in Caluso (TO), Via Falchetti n. 34.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative
all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da
entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione e le aspirazioni degli
stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni
relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le
questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) Il GN , compatibilmente con i turni lavorativi svolti, avrà facoltà di vedere e Parte_1
tenere i figli con sé con le seguenti modalità:
A) durante il periodo scolastico:
- quando è impegnato in 1° turno lavorativo: il lunedì e il mercoledì (o in alternativa altri due giorni
diversi - comunque non consecutivi - compatibili con gli impegni lavorativi della GNa CP_1
dalle ore 16.30 dall'uscita di scuola sino alle ore 20.15, quando li riaccompagnerà presso la madre;
- quando è impegnato in 2° turno lavorativo: il lunedì ed il giovedì dalle ore 07.45 (o in alternativa
altri due giorni diversi - comunque non consecutivi - compatibili con gli impegni lavorativi della
GNa quando andrà a prenderli presso la casa materna per accompagnarli poi all'entrata CP_1
di scuola;
- a week end alterni (compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi) dal sabato dopo pranzo
(ore 14.30) sino alla domenica sera alle ore 20.15, con espressa previsione che un genitore provvederà
a portarli e l'altro a riaccompagnarli a casa dell'altro; considerato poi che il GN Parte_1
svolge ogni sabato ulteriore turno lavorativo dalle ore 06.00 sino alle ore 14.00, si prevede che nel
week end, in cui lo stesso sia impegnato in 2° turno lavorativo (dalle ore 14 alle ore 22), i figli minori
staranno presso la madre.
Resta inteso che qualora i turni lavorativi del GN venissero modificati dal datore di lavoro, Pt_1
lo stesso si impegna -nel termine non inferiore a giorni 15- a dare comunicazione alla GNa della circostanza, così da concordare una eventuale diversa gestione dei week end con i CP_1
minori.
- nelle vacanze pasquali, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi negli anni
dispari, dal venerdì Santo dopo pranzo (ore 14.30) sino alle ore 20.15 del giorno di Pasqua;
negli
anni pari, dalle ore 20.15 del giorno di Pasqua al Lunedì dell'Angelo sino alle ore 20.15, con
espressa previsione che un genitore provvederà a portarli e l'altro a riaccompagnarli a casa dell'altro;
- nelle vacanze natalizie, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi, a prescindere dalle
modalità di visita infrasettimanali e dei week end spettanti al GN come calendarizzati al Pt_1
punto B), si stabilisce, per le festività cadenti nel periodo, che il padre avrà facoltà di tenere e vedere
i figli: negli anni pari il giorno 25.12 (Natale) dalle ore 10.00 sino alle ore 20.15, dal 31.12. dalle
ore 10.00 sino al 01.01. alle ore 20.15; negli anni dispari il giorno 26.12 (Santo Stefano) dalle ore
10.00 sino alle ore 20.15, il giorno 06.01 (Epifania) dalle ore 10.00 sino alle ore 20.15., con espressa
previsione che un genitore provvederà a portarli e l'altro a riaccompagnarli a casa dell'altro. Negli
ulteriori giorni di vacanze natalizie i minori staranno presso la madre.
- Per i ponti, i compleanni ed altre ricorrenze, i figli rimarranno con il genitore che li ha già presso
di sé, secondo gli accordi sopra riportati.
B) dalla fine dell'anno scolastico alla sua ripresa, escluso periodo delle vacanze estive più sotto
regolamentato, il padre avrà facoltà di vedere e tenere i figli con sé, quando è impegnato in 1° turno
lavorativo, il lunedì ed il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 20.15, mentre quando è impegnato in 2°
turno lavorativo avrà facoltà di tenere e vedere i figli il lunedì e il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore
13.00, con espressa previsione che un genitore provvederà a portarli e l'altro a riaccompagnarli a
casa dell'altro; nel week end di sua spettanza il GN potrà tenere con sé i figli dal sabato Pt_1
dopo pranzo (ore 14.30) sino al lunedì alle ore 13.00.
C) nelle vacanze estive, 15 gg anche non consecutivi tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno,
e tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
per consentire una migliore
organizzazione dei periodi in questione il GN e la GNa si impegnano a Pt_1 CP_1
concordare e comunicarsi a mezzo mail le date relative a tutti i periodi di vacanza estiva entro il 30.05 di ogni anno nonché a comunicare all'altro genitore (con tempestività e comunque non oltre
il 30.06 di ogni anno) la destinazione.
3) Tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi, ciascun genitore, si preoccuperà di accompagnare
i figli alle attività sportive che dovessero essere intraprese dagli stessi;
4) Tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi, il genitore, che li ha già presso di sé, si preoccuperà
di accompagnare i figli ad eventi ricreativi e/o ludici (ad esempio la partecipazione a feste e/o aventi
di compagni classe, amici etc.), sostenendo integralmente eventuali costi ad essi connessi (regali di
compleanno, presenti etc.).
Il genitore che avrà conoscenza della data dell'evento dovrà comunicarla con tempestività al genitore
a cui spetterà di accompagnarli.
5) il GN verserà entro il 05 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
dei figli, la somma di € 500,00 (€ 250,00 a figlio), con rivalutazione automatica in base all'indice
Istat e contribuirà nella misura del 70% alle spese mediche non coperte dal S.S.N., spese scolastiche,
attività sportive, preventivamente concordate e successivamente documentate, come da Protocollo
del Tribunale di Ivrea.
Le spese in questione verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla
richiesta di rimborso e comunque non oltre il 5 del mese successivo. Nel caso in cui i capitoli di spesa
straordinari (sempre preventivamente concordati e successivamente documentati) dovessero essere
superiori ad € 500,00 -come previsto dal Protocollo del Tribunale di Ivrea- il GN Pt_1
provvederà ad anticipare alla GNa il 70% dell'importo previsto. CP_1
6) L'assegno unico spetterà ad ogni genitore nella misura del 50% ciascuno.
7) I GNi e si rilasciano fin da ora consenso reciproco al Parte_1 Controparte_1
rilascio/rinnovo dei passaporti per i figli minori.
8) I GNi e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette Parte_1 Controparte_1
condizioni che accettano e sottoscrivono.
9) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti” CONCLUSIONI DEL P.M.: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto.”
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 30.7.2024, e hanno Parte_1 Controparte_1
premesso che:
- hanno convissuto more uxorio dal 2015, ma sono venuti meno i presupposti a fondamento della vita di coppia;
- da detta unione sono nati i figli: in data 27.06.2016, in Torino, Per_1 Per_2
- intendevano pertanto regolare i loro rapporti nell'interesse dei figli;
Sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, in quanto:
a) è attribuita al Tribunale ordinario – ai sensi del comma 2 dell'art. 38 disp. att. c.p.c. –
l'emissione di tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, con applicazione degli artt. 737
e segg. c.p.c. in quanto compatibili;
b) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att. c.p.c.) i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (art. 337 quinquies c.c.);
E' stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto (in data 28.8.2024).
Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., non si riteneva necessario procedere all'ascolto dei minori,
prendendo il Tribunale atto dell'accordo dei genitori sull'affidamento della prole.
Le condizioni concordate dalle parti riguardanti l'affidamento ed il mantenimento della prole e la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra i genitori, possono essere integralmente recepite dal Collegio in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”, garantendo alla prole pari accesso ad entrambe le figure genitoriali);
In considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vanno compensate tra le medesime (come richiesto);
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sul ricorso congiunto delle parti, visto il parere del P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, così provvede:
1) affida congiuntamente i figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
residenza principale presso la madre in Caluso (TO), Via Falchetti n. 34.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2) il GN , compatibilmente con i turni lavorativi svolti, avrà facoltà di Parte_1
vedere e tenere i figli con sé con le seguenti modalità:
A) durante il periodo scolastico:
- quando è impegnato in 1° turno lavorativo: il lunedì e il mercoledì (o in alternativa altri due giorni diversi - comunque non consecutivi - compatibili con gli impegni lavorativi della GNa dalle ore 16.30 dall'uscita di scuola sino alle ore 20.15, quando li CP_1
riaccompagnerà presso la madre;
- quando è impegnato in 2° turno lavorativo: il lunedì ed il giovedì dalle ore 07.45 (o in alternativa altri due giorni diversi - comunque non consecutivi - compatibili con gli impegni lavorativi della GNa quando andrà a prenderli presso la casa materna CP_1
per accompagnarli poi all'entrata di scuola;
- a week end alterni (compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi) dal sabato dopo pranzo (ore 14.30) sino alla domenica sera alle ore 20.15, con espressa previsione che un genitore provvederà a portarli e l'altro a riaccompagnarli a casa dell'altro; considerato poi che il GN svolge ogni sabato ulteriore turno lavorativo dalle ore Parte_1
06.00 sino alle ore 14.00, si prevede che nel week end, in cui lo stesso sia impegnato in 2°
turno lavorativo (dalle ore 14 alle ore 22), i figli minori staranno presso la madre.
Resta inteso che qualora i turni lavorativi del GN venissero modificati dal datore Pt_1
di lavoro, lo stesso si impegna -nel termine non inferiore a giorni 15- a dare comunicazione alla GNa della circostanza, così da concordare una eventuale diversa gestione CP_1
dei week end con i minori;
- nelle vacanze pasquali, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi negli
anni dispari, dal venerdì Santo dopo pranzo (ore 14.30) sino alle ore 20.15 del giorno di
Pasqua; negli anni pari, dalle ore 20.15 del giorno di Pasqua al Lunedì dell'Angelo sino alle ore 20.15, con espressa previsione che un genitore provvederà a portarli e l'altro a riaccompagnarli a casa dell'altro;
- nelle vacanze natalizie, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi, a prescindere dalle modalità di visita infrasettimanali e dei week end spettanti al GN
, come calendarizzati al punto B), si stabilisce, per le festività cadenti nel periodo, che Pt_1
il padre avrà facoltà di tenere e vedere i figli: negli anni pari il giorno 25.12 (Natale) dalle ore 10.00 sino alle ore 20.15, dal 31.12. dalle ore 10.00 sino al 01.01. alle ore 20.15; negli anni
dispari il giorno 26.12 (Santo Stefano) dalle ore 10.00 sino alle ore 20.15, il giorno 06.01
(Epifania) dalle ore 10.00 sino alle ore 20.15., con espressa previsione che un genitore provvederà a portarli e l'altro a riaccompagnarli a casa dell'altro. Negli ulteriori giorni di vacanze natalizie i minori staranno presso la madre;
- per i ponti, i compleanni ed altre ricorrenze, i figli rimarranno con il genitore che li ha già
presso di sé, secondo gli accordi sopra riportati. B) dalla fine dell'anno scolastico alla sua ripresa, escluso periodo delle vacanze estive più
sotto regolamentato, il padre avrà facoltà di vedere e tenere i figli con sé, quando è
impegnato in 1° turno lavorativo, il lunedì ed il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 20.15,
mentre quando è impegnato in 2° turno lavorativo avrà facoltà di tenere e vedere i figli il lunedì e il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, con espressa previsione che un genitore provvederà a portarli e l'altro a riaccompagnarli a casa dell'altro; nel week end di sua spettanza il GN , potrà tenere con sé i figli dal sabato dopo pranzo (ore 14.30) sino Pt_1
al lunedì alle ore 13.00.
C) nelle vacanze estive, 15 gg anche non consecutivi tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno, e tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
per consentire una migliore organizzazione dei periodi in questione il GN e la GNa si Pt_1 CP_1
impegnano a concordare e comunicarsi a mezzo mail le date relative a tutti i periodi di vacanza estiva entro il 30.05 di ogni anno nonché a comunicare all'altro genitore (con tempestività e comunque non oltre il 30.06 di ogni anno) la destinazione;
3) dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi, ciascun genitore, si preoccuperà di accompagnare i figli alle attività
sportive che dovessero essere intraprese dagli stessi;
4) dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi, il genitore, che li ha già presso di sé, si preoccuperà di accompagnare i figli ad eventi ricreativi e/o ludici (ad esempio la partecipazione a feste e/o aventi di compagni classe, amici etc.), sostenendo integralmente eventuali costi ad essi connessi
(regali di compleanno, presenti etc.). Il genitore che avrà conoscenza della data dell'evento dovrà comunicarla con tempestività al genitore a cui spetterà di accompagnarli;
5) dispone che il GN versi entro il 05 di ogni mese, a titolo di contributo Parte_1
al mantenimento dei figli, la somma di € 500,00 (€ 250,00 a figlio), con rivalutazione automatica in base all'indice Istat e contribuirà nella misura del 70% alle spese mediche non coperte dal S.S.N., spese scolastiche, attività sportive, preventivamente concordate e successivamente documentate, come da Protocollo del Tribunale di Ivrea. Le spese in questione verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta di rimborso e comunque non oltre il 5 del mese successivo. Nel caso in cui i capitoli di spesa straordinari (sempre preventivamente concordati e successivamente documentati) dovessero essere superiori ad € 500,00 -come previsto dal Protocollo del
Tribunale di Ivrea- il GN provvederà ad anticipare alla GNa il 70% Pt_1 CP_1
dell'importo previsto;
6) l'assegno unico spetterà ad ogni genitore nella misura del 50% ciascuno.
7) dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che i GNi e Parte_1
si rilasciano fin da ora consenso reciproco al rilascio/rinnovo dei passaporti Controparte_1
per i figli minori;
8) dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che i GNi e Parte_1
si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni (che accettano Controparte_1
e sottoscrivono);
9) compensa le spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE REL./EST.
Rossella Mastropietro
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)