TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/10/2025, n. 3341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3341 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente est-
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3530 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 , avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CLEMENTE CRISCI, presso il quale elettivamente domicilia RICORRENTE E
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso, giusta CP_1 procura in atti, dall'avv. DE LUCIA CLAUDIO, presso il quale elettivamente domicilia RESISTENTE NONCHÉ Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere. INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI All'udienza del 26/09/2025, gli avv.ti hanno precisato le conclusioni chiedendo
“Disporre l'affidamento esclusivo dei minori alla madre anche per le scelte scolastiche e sanitarie;
il padre vedrà i figli il venerdì, sabato e domenica dalle ore 16,00/17,00 del venerdì sino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola. In caso di esigenze che impongano la modifica dei giorni e degli orari, il sig. avviserà la ricorrente entro 24 ore prima;
il CP_1 sig. si impegna ad accompagnare al centro riabilitativo;
- il padre contribuirà CP_1 Per_1 al mantenimento dei figli con l' assegno mensile di € 400,00, ossia € 200,00 a figlio, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il sig. si impegna a seguire tutti i percorsi CP_1 indicati dagli Assistenti Sociali del Comune di Moiano”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente e che dall'unione erano nati due figli nata il [...]; , nato il [...]) chiedeva Per_2 Per_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione preferenziale presso la madre e regolamentare l'esercizio del diritto di visita padre-figli; porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e dei figli minori con l'importo mensile di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
vittoria di spese e competenze di lite. Il resistente, costituitosi in giudizio, deduceva di aver subito il comportamento della ricorrente la quale aveva intrattenuto una relazione extraconiugale allontanandosi definitivamente dalla casa coniugale, trasferendo senza il suo consenso la residenza dei minori ad Arpaia ove ella viveva con il nuovo compagno, persona poco raccomandabile;
che la ricorrente sovente lasciava i minori ai parenti nei fine settimana;
che la ricorrente lo aveva calunniosamente accusato di maltrattamenti, reato dal quale era stato assolto per insussistenza del fatto, dato che nel corso del procedimento penale era emersa la reciprocità dei comportamenti e a carico della ricorrente un disturbo post traumatico da stress. Concludeva chiedendo di pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito alla moglie;
disporre l'affido condiviso dei figli minori con residenza privilegiata presso la madre con regolamentazione del diritto di visita padre-figli; rigettare le richieste formulate dalla ricorrente in odine al mantenimento dei figli minori;
in subordine porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un importo mensile da ritenere equo e congruo in virtù della propria capacità reddituale, oltre al 50% delle spese straordinarie;
vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al procuratore antistatario. All'udienza del 22/11/22, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Presidente d. del Tribunale adottava i provvedimenti urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinnanzi al G.I. In particolare, il presidente affidava i figli minori in forma condivisa ai genitori;
fissava il domicilio dei minori presso la madre e disciplinava l'esercizio del diritto di visita del padre;
stabiliva che il padre contribuisse al mantenimento dei figli con l' assegno mensile di € 400,00, ossia € 200,00 a figlio, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disponeva che il S.S. del comune di Arpaia fornisse informazioni sul contesto abitativo dei minori. Nel corso del procedimento veniva acquista la relazione dei S.S. sul contesto psico- affettivo dei minori e quella relativa al percorso di mediazione familiare disposta dal S.S.; infine, escussi i testi, all'udienza del 26/09/25, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta. Le risultanze di causa hanno ampiamente provato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che gli stessi si sono rivolte e la perdurante cessazione della coabitazione sono tutti elementi comprovanti il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Negli atti difensivi la difesa di parte resistente ha chiesto l'addebito della separazione all'altro coniuge. Pertanto, conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale, il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati attuati, dall'uno o dall'altro coniuge, comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri scaturenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando, altresì, la sussistenza del nesso di causalità tra questi e il determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. A giudizio del collegio la domanda del resistente non ha trovato adeguato riscontro nelle risultanze dell'espletata istruttoria e, pertanto, non è meritevole di accoglimento. Invero le dichiarazioni rese dai testi non consentono di acclarare i fatti, né l'esistenza del nesso di causalità tra gli asseriti comportamenti addebitabili alla ricorrente -tradimenti, allontanamenti dalla casa coniugale- e il determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza;
in particolare, non provano che i comportamenti della ricorrente abbiano avuto rilievo determinante nel verificarsi della situazione di intollerabilità della convivenza, caratterizzata da elevata conflittualità, come emerge anche dalla sentenza penale di assoluzione in atti.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 comma 1 comma c.c.
Quanto ai provvedimenti accessori, le parti congiuntamente hanno chiesto emettere i provvedimenti indicati in epigrafe “Affidamento esclusivo dei minori alla madre anche per le scelte scolastiche e sanitarie;
il padre vedrà i figli il venerdì, sabato e domenica dalle ore 16,00/17,00 del venerdì sino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola. In caso di esigenze che impongano la modifica dei giorni e degli orari, il sig. avviserà la ricorrente CP_1 entro 24 ore prima;
il sig. si impegna ad accompagnare al centro riabilitativo;
CP_1 Per_1 il padre contribuirà al mantenimento dei figli con l' assegno mensile di € 400,00, ossia € 200,00 a figlio, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il sig. si impegna a seguire CP_1 tutti i percorsi indicati dagli Assistenti Sociali del Comune di Moiano”. Dalla relazione dei S.S. sul contesto psico-affettivo dei minori emerge lo stato di benessere dei minori nel nuovo contesto abitativo e il buon rapporto instaurato con il nuovo compagno della ricorrente, persona collaborativa e motivata a sostenere la compagna e i figli. Nella relazione del percorso di mediazione familiare disposta dal S.S. si legge “..La forte conflittualità perché il Guida non ha elaborato la separazione, ha manifestato atteggiamento oppositivo e dispregiativo vero la ricorrente, dichiarando la volontà di non voler comunicare con lei, né di proseguire il percorso congiunto. La sig.ra ha evidenziato le difficoltà di Parte_1 comunicazione con l'ex coniuge . Il resistente continua a comunicare tramite la figlia che Per_2 subisce pressioni psicologica significativa.. La comunicazione disfunzionale produce effetti destabilizzanti per la figlia Il sig. dovrà intraprendere un percorso psicologico Per_2 Per_2 individuale finalizzato all'elaborazione della separazione, all'accettazione della nuova situazione familiare e alla focalizzazione dul proprio ruolo genitoriale” Orbene, il Tribunale, considerata la forte conflittualità che ancora sussiste tra i coniugi e che impedisce ogni forma di comunicazione con pregiudizio per i minori e soprattutto per la minore ritiene rispondente all'interesse dei minori l'affidamento esclusivo dei figli alla Per_2 ricorrente anche per le decisioni di maggior interesse e l'adozione dei provvedimenti accessori conformi alle conclusioni formulate dalle parti, non emergendo, alla luce delle relazioni depositate dal S.S., circostanze che possano far dubitare della idoneità genitoriale della ricorrente. L'esercizio del diritto di visita durante le festività e le vacanze estive è disciplinato come da ordinanza presidenziale. Il sig. si è dichiarato disponibile a seguire il percorso di sostegno psicologico. CP_1
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.; e rigetta la domanda di addebito;
• dispone l'affido esclusivo dei figli minori alla madre collocataria anche per le decisioni di maggior interesse;
• il padre avrà con sé i figli il venerdì, sabato e domenica dalle ore 16,00/17,00 del venerdì sino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola. In caso di esigenze che impongano la modifica dei giorni e degli orari, il sig. avviserà la ricorrente entro 24 ore prima;
il sig. CP_1
accompagnerà il figlio al centro riabilitativo;
l'esercizio del diritto di visita CP_1 Per_1 durante le festività e le vacanze estive resta disciplinato dall' ordinanza presidenziale;
• pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il CP_1 giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli -da dividere in eguale misura-. Detta somma sarà annualmente e automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
• pone carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per i figli purché documentate;
• invita il sig. a seguire il percorso psicologico individuale finalizzato all'elaborazione CP_1 della separazione, all'accettazione della nuova situazione familiare e alla focalizzazione dul proprio ruolo genitoriale;
manda la cancelleria per la comunicazione al S.S. del Comune di residenza del resistente affinché lo avvii al percorso psicologico indicato;
• compensa le spese di lite.
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTA MARIA A VICO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) ( Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012). Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio dell'08/10/2025 IL PRESIDENTE Dott.ssa Giovanna Caso
1) Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente est-
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3530 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 , avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CLEMENTE CRISCI, presso il quale elettivamente domicilia RICORRENTE E
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso, giusta CP_1 procura in atti, dall'avv. DE LUCIA CLAUDIO, presso il quale elettivamente domicilia RESISTENTE NONCHÉ Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere. INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI All'udienza del 26/09/2025, gli avv.ti hanno precisato le conclusioni chiedendo
“Disporre l'affidamento esclusivo dei minori alla madre anche per le scelte scolastiche e sanitarie;
il padre vedrà i figli il venerdì, sabato e domenica dalle ore 16,00/17,00 del venerdì sino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola. In caso di esigenze che impongano la modifica dei giorni e degli orari, il sig. avviserà la ricorrente entro 24 ore prima;
il CP_1 sig. si impegna ad accompagnare al centro riabilitativo;
- il padre contribuirà CP_1 Per_1 al mantenimento dei figli con l' assegno mensile di € 400,00, ossia € 200,00 a figlio, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il sig. si impegna a seguire tutti i percorsi CP_1 indicati dagli Assistenti Sociali del Comune di Moiano”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente e che dall'unione erano nati due figli nata il [...]; , nato il [...]) chiedeva Per_2 Per_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione preferenziale presso la madre e regolamentare l'esercizio del diritto di visita padre-figli; porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e dei figli minori con l'importo mensile di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
vittoria di spese e competenze di lite. Il resistente, costituitosi in giudizio, deduceva di aver subito il comportamento della ricorrente la quale aveva intrattenuto una relazione extraconiugale allontanandosi definitivamente dalla casa coniugale, trasferendo senza il suo consenso la residenza dei minori ad Arpaia ove ella viveva con il nuovo compagno, persona poco raccomandabile;
che la ricorrente sovente lasciava i minori ai parenti nei fine settimana;
che la ricorrente lo aveva calunniosamente accusato di maltrattamenti, reato dal quale era stato assolto per insussistenza del fatto, dato che nel corso del procedimento penale era emersa la reciprocità dei comportamenti e a carico della ricorrente un disturbo post traumatico da stress. Concludeva chiedendo di pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito alla moglie;
disporre l'affido condiviso dei figli minori con residenza privilegiata presso la madre con regolamentazione del diritto di visita padre-figli; rigettare le richieste formulate dalla ricorrente in odine al mantenimento dei figli minori;
in subordine porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un importo mensile da ritenere equo e congruo in virtù della propria capacità reddituale, oltre al 50% delle spese straordinarie;
vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al procuratore antistatario. All'udienza del 22/11/22, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Presidente d. del Tribunale adottava i provvedimenti urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinnanzi al G.I. In particolare, il presidente affidava i figli minori in forma condivisa ai genitori;
fissava il domicilio dei minori presso la madre e disciplinava l'esercizio del diritto di visita del padre;
stabiliva che il padre contribuisse al mantenimento dei figli con l' assegno mensile di € 400,00, ossia € 200,00 a figlio, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disponeva che il S.S. del comune di Arpaia fornisse informazioni sul contesto abitativo dei minori. Nel corso del procedimento veniva acquista la relazione dei S.S. sul contesto psico- affettivo dei minori e quella relativa al percorso di mediazione familiare disposta dal S.S.; infine, escussi i testi, all'udienza del 26/09/25, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta. Le risultanze di causa hanno ampiamente provato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che gli stessi si sono rivolte e la perdurante cessazione della coabitazione sono tutti elementi comprovanti il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Negli atti difensivi la difesa di parte resistente ha chiesto l'addebito della separazione all'altro coniuge. Pertanto, conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale, il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati attuati, dall'uno o dall'altro coniuge, comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri scaturenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando, altresì, la sussistenza del nesso di causalità tra questi e il determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. A giudizio del collegio la domanda del resistente non ha trovato adeguato riscontro nelle risultanze dell'espletata istruttoria e, pertanto, non è meritevole di accoglimento. Invero le dichiarazioni rese dai testi non consentono di acclarare i fatti, né l'esistenza del nesso di causalità tra gli asseriti comportamenti addebitabili alla ricorrente -tradimenti, allontanamenti dalla casa coniugale- e il determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza;
in particolare, non provano che i comportamenti della ricorrente abbiano avuto rilievo determinante nel verificarsi della situazione di intollerabilità della convivenza, caratterizzata da elevata conflittualità, come emerge anche dalla sentenza penale di assoluzione in atti.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 comma 1 comma c.c.
Quanto ai provvedimenti accessori, le parti congiuntamente hanno chiesto emettere i provvedimenti indicati in epigrafe “Affidamento esclusivo dei minori alla madre anche per le scelte scolastiche e sanitarie;
il padre vedrà i figli il venerdì, sabato e domenica dalle ore 16,00/17,00 del venerdì sino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola. In caso di esigenze che impongano la modifica dei giorni e degli orari, il sig. avviserà la ricorrente CP_1 entro 24 ore prima;
il sig. si impegna ad accompagnare al centro riabilitativo;
CP_1 Per_1 il padre contribuirà al mantenimento dei figli con l' assegno mensile di € 400,00, ossia € 200,00 a figlio, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il sig. si impegna a seguire CP_1 tutti i percorsi indicati dagli Assistenti Sociali del Comune di Moiano”. Dalla relazione dei S.S. sul contesto psico-affettivo dei minori emerge lo stato di benessere dei minori nel nuovo contesto abitativo e il buon rapporto instaurato con il nuovo compagno della ricorrente, persona collaborativa e motivata a sostenere la compagna e i figli. Nella relazione del percorso di mediazione familiare disposta dal S.S. si legge “..La forte conflittualità perché il Guida non ha elaborato la separazione, ha manifestato atteggiamento oppositivo e dispregiativo vero la ricorrente, dichiarando la volontà di non voler comunicare con lei, né di proseguire il percorso congiunto. La sig.ra ha evidenziato le difficoltà di Parte_1 comunicazione con l'ex coniuge . Il resistente continua a comunicare tramite la figlia che Per_2 subisce pressioni psicologica significativa.. La comunicazione disfunzionale produce effetti destabilizzanti per la figlia Il sig. dovrà intraprendere un percorso psicologico Per_2 Per_2 individuale finalizzato all'elaborazione della separazione, all'accettazione della nuova situazione familiare e alla focalizzazione dul proprio ruolo genitoriale” Orbene, il Tribunale, considerata la forte conflittualità che ancora sussiste tra i coniugi e che impedisce ogni forma di comunicazione con pregiudizio per i minori e soprattutto per la minore ritiene rispondente all'interesse dei minori l'affidamento esclusivo dei figli alla Per_2 ricorrente anche per le decisioni di maggior interesse e l'adozione dei provvedimenti accessori conformi alle conclusioni formulate dalle parti, non emergendo, alla luce delle relazioni depositate dal S.S., circostanze che possano far dubitare della idoneità genitoriale della ricorrente. L'esercizio del diritto di visita durante le festività e le vacanze estive è disciplinato come da ordinanza presidenziale. Il sig. si è dichiarato disponibile a seguire il percorso di sostegno psicologico. CP_1
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.; e rigetta la domanda di addebito;
• dispone l'affido esclusivo dei figli minori alla madre collocataria anche per le decisioni di maggior interesse;
• il padre avrà con sé i figli il venerdì, sabato e domenica dalle ore 16,00/17,00 del venerdì sino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola. In caso di esigenze che impongano la modifica dei giorni e degli orari, il sig. avviserà la ricorrente entro 24 ore prima;
il sig. CP_1
accompagnerà il figlio al centro riabilitativo;
l'esercizio del diritto di visita CP_1 Per_1 durante le festività e le vacanze estive resta disciplinato dall' ordinanza presidenziale;
• pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il CP_1 giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli -da dividere in eguale misura-. Detta somma sarà annualmente e automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
• pone carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per i figli purché documentate;
• invita il sig. a seguire il percorso psicologico individuale finalizzato all'elaborazione CP_1 della separazione, all'accettazione della nuova situazione familiare e alla focalizzazione dul proprio ruolo genitoriale;
manda la cancelleria per la comunicazione al S.S. del Comune di residenza del resistente affinché lo avvii al percorso psicologico indicato;
• compensa le spese di lite.
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTA MARIA A VICO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) ( Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012). Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio dell'08/10/2025 IL PRESIDENTE Dott.ssa Giovanna Caso