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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/09/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1002/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1002/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CHIARINI GABRIELE APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CONCIO FRANCESCO e dell'avv. PESENTI MARCO ( ) VIA FARINI 9 BOLOGNA;
, C.F._2 C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adìta, respinta ogni contraria istanza, in via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale spiegato da controparte ai sensi degli art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.; nel merito:
- accogliere l'appello del sig. e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, Pt_1 voglia: accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n. 92236 e comunque la non debenza delle somme ad esso relative;
accertare e dichiarare l'invalidità e l'inefficacia della fideiussione del sig. posta a garanzia Pt_1 dell'obbligazione derivante dal contratto di finanziamento e delle altre obbligazioni dichiarate invalide;
pagina 1 di 7 in ogni caso, dichiarare l'intervenuta estinzione della garanzia fideiussoria del sig. in Pt_1 ragione della mancata osservanza da parte della creditrice del termine di azione contro il debitore di cui all'art. 1957 c.c.; condannare l'appellata al pagamento e/o alla rifusione delle spese di CTU;
- respingere l'appello incidentale avversario stante la sua assoluta infondatezza. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Illustrissima Corte d'Appello adita così giudicare: In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e/o all'art. 348 bis c.p.c.. Nel merito: respingere, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa tutte domande di parte appellante In via incidentale: confermare, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto, in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n.746/2014 per il totale importo di euro 130.461,98 oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M.
147/2022”.
IN FATTO
1. e proponevano opposizione contro il decreto Controparte_2 Parte_1 ingiuntivo n. 746/2014 del Tribunale di Rimini, che aveva ingiunto loro il pagamento in solido a favore di della somma di € 130.461,98, oltre interessi e spese Controparte_4 del procedimento, a titolo di saldo debitore di euro 51.078,97 del conto corrente n. 897, acceso da presso la filiale di Gallo di Petriano (PU), e di residuo debito di € 79.383,01 del CP_2 finanziamento n. 92236.
Eccepivano gli opponenti l'incompetenza territoriale del Tribunale di Rimini e contestavano la fondatezza nel merito della pretesa monitoria.
In particolare - premesso che la banca aveva fatto confluire i pretesi saldi a debito di precedenti conti correnti chiusi nei nuovi rapporti di conto corrente e/o in quelli rimasti aperti e che aveva CP_2 ottenuto un finanziamento dell'importo di € 83.000,00 con stipula di un contratto di mutuo, esclusivamente finalizzato a ripianare la asserita situazione debitoria della società per i pretesi saldi debitori dei rapporti di conto corrente e segnatamente del c/c n. 1200 - deducevano che, in relazione a tali rapporti, difettava la necessaria determinazione scritta degli interessi ultralegali, era nulla la capitalizzazione trimestrale degli interessi, vi era sospetto di applicazione di interessi usurari, vi era indebita applicazione della commissione di massimo scoperto e comunque sua illegittima capitalizzazione trimestrale, era nullo il contratto di mutuo stipulato per ripianare la pretesa preesistente esposizione debitoria per difetto di causa ai sensi degli artt. 1418 e 1325 c.c.
2. Si costituiva contestando l'opposizione. Controparte_3
pagina 2 di 7 3. La causa, istruita tramite c.t.u. contabile e interrotta per intervenuto fallimento di
[...] veniva riassunta da;
si costituivano e la Controparte_2 Pt_1 Controparte_3 cessionaria del credito tramite la mandataria Controparte_1 Controparte_1 mentre la curatela del fallimento rimaneva contumace. Controparte_2
4. Con sentenza n. 1096/2021 del Tribunale di Rimini, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto nei rapporti fra parte opposta e e condannava Pt_1 quest'ultimo a pagare all'intervenuta, quale cessionaria dell'opposta, la somma di € 79.017,67 oltre interessi convenzionali dal 5 marzo 2014 al saldo effettivo, compensava fra le parti le spese di lite e poneva definitivamente a carico delle parti in via solidale le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto con ripartizione, nei rapporti interni fra le parti, nella misura del 33,33%.
Per quanto in questa sede rileva il giudice, pur ritenendo fondata l'eccezione di nullità (parziale) del contratto di fideiussione sollevata da pate opponente, con conseguente statuizione di nullità e di inefficacia delle clausole della fideiussione omnibus che riproponevano il contenuto degli artt. 2, 6 e 8 dello Schema ABI, affermava che, comunque, la nullità parziale della fideiussione non era idonea a incidere sulla decisione, in quanto non risultava la nullità delle obbligazioni garantite e doveva escludersi l'intervenuta estinzione della garanzia fideiussoria, essendo stata l'azione giudiziaria esercitata entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione e diligentemente continuata.
Per altro verso, il tribunale rigettava l'eccezione della parte opposta, secondo la quale i c/c n. 898, n.
1200 e n. 1264 erano estranei al rapporto di c/c n. 897 in relazione al cui saldo era stata esercitata l'azione monitoria, dando atto che il saldo di tali rapporti era confluito in forma di addebito iniziale sul conto corrente n. 897, e affermando la nullità integrale dei contratti di c/c n. 898 e 1200 per difetto di forma scritta, riconoscendo l'illegittimità degli addebiti effettuati a titolo di Commissione di Massimo
Scoperto sui conti correnti n. 898 e 1200, per nullità degli stessi, sul c/c n. 1264, per difetto di prova della pattuizione delle condizioni economiche, e sul c/c n. 897 per indeterminatezza della pattuizione della CMS, nonché accertando l'illegittimo addebito di spese, commissioni ed oneri non pattuiti in relazione ai c/c n. 898, 1200, 1264 e 897; infine, escludeva l'illegittima applicazione di interessi anatocistici in relazione c/c 897 e rigettava l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento n.
92236.
5. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello, affidato a quattro motivi. Pt_1
Si è costituita e per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_1 spiegando appello incidentale.
e il non si sono Controparte_3 Controparte_2 costituititi e sono stati dichiarati contumaci.
pagina 3 di 7 All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni con modalità cartolari, in data 15/10/2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
6. Con il primo motivo dell'appello principale deduce l'erroneità della sentenza impugnata Pt_1 per non avere il tribunale dichiarato la nullità del contratto di mutuo - stipulato per ripianare la pretesa esposizione debitoria di sul conto corrente n. 1200 - per collegamento negoziale con un CP_2 contratto nullo e per difetto di causa.
7. Con il secondo motivo censura la ritenuta validità ed efficacia della fideiussione prestata nonostante la nullità delle obbligazioni garantite, dovendo ritenersi nulla l'obbligazione relativa al contratto di finanziamento, concesso per ripianare un passivo – quello del c/c n. 1200 – in realtà inesistente ed apparente poiché ascrivibile ad un contratto radicalmente nullo per mancanza di forma scritta.
Anche il contratto di finanziamento quindi, in virtù del collegamento negoziale, dovrebbe ritenersi affetto da nullità per mancanza di causa concreta.
8. Con il terzo motivo lamenta la ritenuta tempestività dell'azione giudiziaria promossa dalla banca ai sensi dell'art. 1957 c.c., in quanto, dal tenore del doc. 5 di parte opposta, odierna appellata, datato
27/12/2013, che dà conto che "il finanziamento a Voi concesso presenta rate impagate dal mese di settembre 2012", si evincerebbe che in realtà essa è rimasta inerte per oltre un anno di fronte all'inadempimento del debitore principale.
Nonostante ciò il tribunale ha erroneamente ritenuto che “il doc. 5 di parte opposta comprova
l'avvenuta costituzione in mora e comunicazione della decadenza dal beneficio del termine alla società debitrice principale ed all'odierno opponente in data 17 gennaio 2014 (data di ricevimento della missiva), cui è tempestivamente seguito (in data 24 marzo 2014), da parte dell'opposta, il deposito del ricorso monitorio che è stato accolto, ritualmente notificato e nei confronti del quale è stata proposta la presente opposizione con atto di citazione iscritto a ruolo in data 22 maggio 2014; ne discende che
l'azione giudiziaria risulta essere stata esercitata entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione e risulta essere stata diligentemente continuata fino alla data odierna;
ne discende ulteriormente che deve essere esclusa l'ipotesi di intervenuta estinzione della garanzia fideiussoria”.
In realtà, dal tenore del doc. 5 si evincerebbe che la stessa è rimasta inerte per oltre un anno di fronte all'inadempimento del debitore principale, avendo dato conto che il finanziamento presentava rate impagate dal mese di settembre 2012 e dovendosi sul punto avere riguardo alla giurisprudenza della
Suprema Corte, secondo la quale: "In tema di decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, qualora il debito sia ripartito in scadenze periodiche, ciascuna delle quali dotata di un grado di autonomia tale pagina 4 di 7 da potersi considerare esigibili anche prima ed indipendentemente dalla prestazione complessiva, il
"dies a quo", agli effetti dell'art. 1957 cod. civ., va individuato in quello di scadenza delle singole prestazioni e non già dell'intero rapporto, in quanto scopo del termine di decadenza è quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, magari proprio contando sulla responsabilità solidale del fideiussore. (Cass. Civ. Sez. 3, n. 15902/2014, Cass.
Civ. Sez. 3, n. 11759 /2022).
9. Con il quanto motivo deduce la erroneità e ingiustizia della regolamentazione delle spese di lite e di c.t.u. quale conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi.
10. Con l'unico motivo di appello incidentale l'appellata lamenta l'erroneità della sentenza laddove ha dichiarato la nullità dei contratti di conto corrente nn. 898 e 1200, 1264 prodotti con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo dalle parti opponenti, in particolare in quanto il contratto n. 898 non risultava sottoscritto dalle parti, il contratto di conto corrente n. 1200 non risultava nemmeno allegato in giudizio, mentre il contratto n. 1264, seppur pattuito per iscritto, non risultava corredato del documento di sintesi con le relative pattuizioni economiche.
In proposito osserva che i suddetti contratti nn. 898, 1200 e 1264 erano estranei alla richiesta monitoria, che aveva ad oggetto unicamente il rapporto di conto corrente n. 897 e il contratto di finanziamento n. 92236, e sono stati dedotti in giudizio dalla parte opponente, sulla quale ricadeva pertanto l'onere di dimostrare la pattuizione degli stessi;
dunque l'opponente, odierna appellante, non avrebbe provato i fatti costitutivi delle proprie allegazioni e, pertanto, il giudice di prime cure non avrebbe dovuto tenerne conto e, di conseguenza, non avrebbe dovuto dichiarare la nullità dei contratti e delle CMS.
11. I primi due motivi dell'appello principale, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati;
con il primo si deduce che il contratto di mutuo oggetto di causa sia un mutuo “di scopo” o, più propriamente, “solutorio”, ossia seguito dalla contestuale o, comunque, immediata destinazione delle somme a ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante;
al riguardo le S.U. (n. 5841/2025) hanno di recente statuito che: “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei
pagina 5 di 7 confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.
Dunque il mutuo in esame deve essere considerato valido e di conseguenza la fideiussione, in quanto destinata a garantire obbligazioni almeno in parte valide, ossia quelle derivanti dal suddetto contratto.
12. Infondato è anche il terzo motivo dell'appello principale.
Il tribunale ha infatti correttamente ritenuto che l'azione giudiziale sia stata utilmente esperita nel termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., posto che originaria Controparte_5 titolare del credito, ha costituito in mora e contestualmente comunicato la decadenza dal beneficio del termine alla società debitrice principale e ad il 17 gennaio 2014, e successivamente, Parte_1 in data 24 marzo 2014, ha promosso l'azione giudiziale con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, poi accolto e notificato agli ingiunti in data 22 maggio 2014, esercitando così l'azione nel pieno rispetto dei termini ex art. 1957 c.c..
In proposito la S.C. ha chiarito, in relazione al contratto di mutuo, che “La decadenza dalla fideiussione, prevista dall'art. 1957 cod. civ. per il caso in cui il creditore, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore, può verificarsi, se il debito principale è ripartito in scadenze periodiche, in relazione a ciascuna scadenza, se ogni pagamento sia stato considerato come debito autonomo. Pertanto, nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 cod. civ. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse” (Cass., n. 2301/2004; conforme Cass., n.
17798/2011).
Quindi, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, il "dies a quo", agli effetti dell'art. 1957 cod. civ. va individuato nel caso di specie non in quello di scadenza delle singole prestazioni, ma nel momento della costituzione in mora del debitore con decadenza del beneficio del termine.
13. Il quarto motivo, condizionato all'accoglimento dei precedenti è assorbito.
14. Infondato, infine, è anche l'appello incidentale.
I saldi negativi dei contratti di conto corrente nn. 898, 1200 e 1264, estinti precedentemente al rapporto di conto corrente n. 897, azionato monitoriamente, sono confluiti in quest'ultimo, del quale costituiscono rimesse passive;
spettava pertanto al creditore monitorio, attore sostanziale nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, provare l'an e il quantum di dette rimesse, contestate da parte opponente. pagina 6 di 7 Anche sotto questo profilo, pertanto, la sentenza di primo grado va confermata.
15. In considerazione della soccombenza reciproca, le spese di lite del grado vanno interamente compensate tra le parti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti dell'appellante principale e dell'appellante incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1
– bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale, nonché quello incidentale, e compensa interamente tra le parti le spese di lite del grado.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002 (T.U. Spese di
Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico di entrambe le parti.
Così deciso in Bologna, il 16.09.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1002/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CHIARINI GABRIELE APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CONCIO FRANCESCO e dell'avv. PESENTI MARCO ( ) VIA FARINI 9 BOLOGNA;
, C.F._2 C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adìta, respinta ogni contraria istanza, in via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale spiegato da controparte ai sensi degli art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.; nel merito:
- accogliere l'appello del sig. e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, Pt_1 voglia: accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n. 92236 e comunque la non debenza delle somme ad esso relative;
accertare e dichiarare l'invalidità e l'inefficacia della fideiussione del sig. posta a garanzia Pt_1 dell'obbligazione derivante dal contratto di finanziamento e delle altre obbligazioni dichiarate invalide;
pagina 1 di 7 in ogni caso, dichiarare l'intervenuta estinzione della garanzia fideiussoria del sig. in Pt_1 ragione della mancata osservanza da parte della creditrice del termine di azione contro il debitore di cui all'art. 1957 c.c.; condannare l'appellata al pagamento e/o alla rifusione delle spese di CTU;
- respingere l'appello incidentale avversario stante la sua assoluta infondatezza. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Illustrissima Corte d'Appello adita così giudicare: In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e/o all'art. 348 bis c.p.c.. Nel merito: respingere, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa tutte domande di parte appellante In via incidentale: confermare, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto, in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n.746/2014 per il totale importo di euro 130.461,98 oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M.
147/2022”.
IN FATTO
1. e proponevano opposizione contro il decreto Controparte_2 Parte_1 ingiuntivo n. 746/2014 del Tribunale di Rimini, che aveva ingiunto loro il pagamento in solido a favore di della somma di € 130.461,98, oltre interessi e spese Controparte_4 del procedimento, a titolo di saldo debitore di euro 51.078,97 del conto corrente n. 897, acceso da presso la filiale di Gallo di Petriano (PU), e di residuo debito di € 79.383,01 del CP_2 finanziamento n. 92236.
Eccepivano gli opponenti l'incompetenza territoriale del Tribunale di Rimini e contestavano la fondatezza nel merito della pretesa monitoria.
In particolare - premesso che la banca aveva fatto confluire i pretesi saldi a debito di precedenti conti correnti chiusi nei nuovi rapporti di conto corrente e/o in quelli rimasti aperti e che aveva CP_2 ottenuto un finanziamento dell'importo di € 83.000,00 con stipula di un contratto di mutuo, esclusivamente finalizzato a ripianare la asserita situazione debitoria della società per i pretesi saldi debitori dei rapporti di conto corrente e segnatamente del c/c n. 1200 - deducevano che, in relazione a tali rapporti, difettava la necessaria determinazione scritta degli interessi ultralegali, era nulla la capitalizzazione trimestrale degli interessi, vi era sospetto di applicazione di interessi usurari, vi era indebita applicazione della commissione di massimo scoperto e comunque sua illegittima capitalizzazione trimestrale, era nullo il contratto di mutuo stipulato per ripianare la pretesa preesistente esposizione debitoria per difetto di causa ai sensi degli artt. 1418 e 1325 c.c.
2. Si costituiva contestando l'opposizione. Controparte_3
pagina 2 di 7 3. La causa, istruita tramite c.t.u. contabile e interrotta per intervenuto fallimento di
[...] veniva riassunta da;
si costituivano e la Controparte_2 Pt_1 Controparte_3 cessionaria del credito tramite la mandataria Controparte_1 Controparte_1 mentre la curatela del fallimento rimaneva contumace. Controparte_2
4. Con sentenza n. 1096/2021 del Tribunale di Rimini, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto nei rapporti fra parte opposta e e condannava Pt_1 quest'ultimo a pagare all'intervenuta, quale cessionaria dell'opposta, la somma di € 79.017,67 oltre interessi convenzionali dal 5 marzo 2014 al saldo effettivo, compensava fra le parti le spese di lite e poneva definitivamente a carico delle parti in via solidale le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto con ripartizione, nei rapporti interni fra le parti, nella misura del 33,33%.
Per quanto in questa sede rileva il giudice, pur ritenendo fondata l'eccezione di nullità (parziale) del contratto di fideiussione sollevata da pate opponente, con conseguente statuizione di nullità e di inefficacia delle clausole della fideiussione omnibus che riproponevano il contenuto degli artt. 2, 6 e 8 dello Schema ABI, affermava che, comunque, la nullità parziale della fideiussione non era idonea a incidere sulla decisione, in quanto non risultava la nullità delle obbligazioni garantite e doveva escludersi l'intervenuta estinzione della garanzia fideiussoria, essendo stata l'azione giudiziaria esercitata entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione e diligentemente continuata.
Per altro verso, il tribunale rigettava l'eccezione della parte opposta, secondo la quale i c/c n. 898, n.
1200 e n. 1264 erano estranei al rapporto di c/c n. 897 in relazione al cui saldo era stata esercitata l'azione monitoria, dando atto che il saldo di tali rapporti era confluito in forma di addebito iniziale sul conto corrente n. 897, e affermando la nullità integrale dei contratti di c/c n. 898 e 1200 per difetto di forma scritta, riconoscendo l'illegittimità degli addebiti effettuati a titolo di Commissione di Massimo
Scoperto sui conti correnti n. 898 e 1200, per nullità degli stessi, sul c/c n. 1264, per difetto di prova della pattuizione delle condizioni economiche, e sul c/c n. 897 per indeterminatezza della pattuizione della CMS, nonché accertando l'illegittimo addebito di spese, commissioni ed oneri non pattuiti in relazione ai c/c n. 898, 1200, 1264 e 897; infine, escludeva l'illegittima applicazione di interessi anatocistici in relazione c/c 897 e rigettava l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento n.
92236.
5. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello, affidato a quattro motivi. Pt_1
Si è costituita e per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_1 spiegando appello incidentale.
e il non si sono Controparte_3 Controparte_2 costituititi e sono stati dichiarati contumaci.
pagina 3 di 7 All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni con modalità cartolari, in data 15/10/2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
6. Con il primo motivo dell'appello principale deduce l'erroneità della sentenza impugnata Pt_1 per non avere il tribunale dichiarato la nullità del contratto di mutuo - stipulato per ripianare la pretesa esposizione debitoria di sul conto corrente n. 1200 - per collegamento negoziale con un CP_2 contratto nullo e per difetto di causa.
7. Con il secondo motivo censura la ritenuta validità ed efficacia della fideiussione prestata nonostante la nullità delle obbligazioni garantite, dovendo ritenersi nulla l'obbligazione relativa al contratto di finanziamento, concesso per ripianare un passivo – quello del c/c n. 1200 – in realtà inesistente ed apparente poiché ascrivibile ad un contratto radicalmente nullo per mancanza di forma scritta.
Anche il contratto di finanziamento quindi, in virtù del collegamento negoziale, dovrebbe ritenersi affetto da nullità per mancanza di causa concreta.
8. Con il terzo motivo lamenta la ritenuta tempestività dell'azione giudiziaria promossa dalla banca ai sensi dell'art. 1957 c.c., in quanto, dal tenore del doc. 5 di parte opposta, odierna appellata, datato
27/12/2013, che dà conto che "il finanziamento a Voi concesso presenta rate impagate dal mese di settembre 2012", si evincerebbe che in realtà essa è rimasta inerte per oltre un anno di fronte all'inadempimento del debitore principale.
Nonostante ciò il tribunale ha erroneamente ritenuto che “il doc. 5 di parte opposta comprova
l'avvenuta costituzione in mora e comunicazione della decadenza dal beneficio del termine alla società debitrice principale ed all'odierno opponente in data 17 gennaio 2014 (data di ricevimento della missiva), cui è tempestivamente seguito (in data 24 marzo 2014), da parte dell'opposta, il deposito del ricorso monitorio che è stato accolto, ritualmente notificato e nei confronti del quale è stata proposta la presente opposizione con atto di citazione iscritto a ruolo in data 22 maggio 2014; ne discende che
l'azione giudiziaria risulta essere stata esercitata entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione e risulta essere stata diligentemente continuata fino alla data odierna;
ne discende ulteriormente che deve essere esclusa l'ipotesi di intervenuta estinzione della garanzia fideiussoria”.
In realtà, dal tenore del doc. 5 si evincerebbe che la stessa è rimasta inerte per oltre un anno di fronte all'inadempimento del debitore principale, avendo dato conto che il finanziamento presentava rate impagate dal mese di settembre 2012 e dovendosi sul punto avere riguardo alla giurisprudenza della
Suprema Corte, secondo la quale: "In tema di decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, qualora il debito sia ripartito in scadenze periodiche, ciascuna delle quali dotata di un grado di autonomia tale pagina 4 di 7 da potersi considerare esigibili anche prima ed indipendentemente dalla prestazione complessiva, il
"dies a quo", agli effetti dell'art. 1957 cod. civ., va individuato in quello di scadenza delle singole prestazioni e non già dell'intero rapporto, in quanto scopo del termine di decadenza è quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, magari proprio contando sulla responsabilità solidale del fideiussore. (Cass. Civ. Sez. 3, n. 15902/2014, Cass.
Civ. Sez. 3, n. 11759 /2022).
9. Con il quanto motivo deduce la erroneità e ingiustizia della regolamentazione delle spese di lite e di c.t.u. quale conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi.
10. Con l'unico motivo di appello incidentale l'appellata lamenta l'erroneità della sentenza laddove ha dichiarato la nullità dei contratti di conto corrente nn. 898 e 1200, 1264 prodotti con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo dalle parti opponenti, in particolare in quanto il contratto n. 898 non risultava sottoscritto dalle parti, il contratto di conto corrente n. 1200 non risultava nemmeno allegato in giudizio, mentre il contratto n. 1264, seppur pattuito per iscritto, non risultava corredato del documento di sintesi con le relative pattuizioni economiche.
In proposito osserva che i suddetti contratti nn. 898, 1200 e 1264 erano estranei alla richiesta monitoria, che aveva ad oggetto unicamente il rapporto di conto corrente n. 897 e il contratto di finanziamento n. 92236, e sono stati dedotti in giudizio dalla parte opponente, sulla quale ricadeva pertanto l'onere di dimostrare la pattuizione degli stessi;
dunque l'opponente, odierna appellante, non avrebbe provato i fatti costitutivi delle proprie allegazioni e, pertanto, il giudice di prime cure non avrebbe dovuto tenerne conto e, di conseguenza, non avrebbe dovuto dichiarare la nullità dei contratti e delle CMS.
11. I primi due motivi dell'appello principale, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati;
con il primo si deduce che il contratto di mutuo oggetto di causa sia un mutuo “di scopo” o, più propriamente, “solutorio”, ossia seguito dalla contestuale o, comunque, immediata destinazione delle somme a ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante;
al riguardo le S.U. (n. 5841/2025) hanno di recente statuito che: “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei
pagina 5 di 7 confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.
Dunque il mutuo in esame deve essere considerato valido e di conseguenza la fideiussione, in quanto destinata a garantire obbligazioni almeno in parte valide, ossia quelle derivanti dal suddetto contratto.
12. Infondato è anche il terzo motivo dell'appello principale.
Il tribunale ha infatti correttamente ritenuto che l'azione giudiziale sia stata utilmente esperita nel termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., posto che originaria Controparte_5 titolare del credito, ha costituito in mora e contestualmente comunicato la decadenza dal beneficio del termine alla società debitrice principale e ad il 17 gennaio 2014, e successivamente, Parte_1 in data 24 marzo 2014, ha promosso l'azione giudiziale con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, poi accolto e notificato agli ingiunti in data 22 maggio 2014, esercitando così l'azione nel pieno rispetto dei termini ex art. 1957 c.c..
In proposito la S.C. ha chiarito, in relazione al contratto di mutuo, che “La decadenza dalla fideiussione, prevista dall'art. 1957 cod. civ. per il caso in cui il creditore, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore, può verificarsi, se il debito principale è ripartito in scadenze periodiche, in relazione a ciascuna scadenza, se ogni pagamento sia stato considerato come debito autonomo. Pertanto, nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 cod. civ. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse” (Cass., n. 2301/2004; conforme Cass., n.
17798/2011).
Quindi, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, il "dies a quo", agli effetti dell'art. 1957 cod. civ. va individuato nel caso di specie non in quello di scadenza delle singole prestazioni, ma nel momento della costituzione in mora del debitore con decadenza del beneficio del termine.
13. Il quarto motivo, condizionato all'accoglimento dei precedenti è assorbito.
14. Infondato, infine, è anche l'appello incidentale.
I saldi negativi dei contratti di conto corrente nn. 898, 1200 e 1264, estinti precedentemente al rapporto di conto corrente n. 897, azionato monitoriamente, sono confluiti in quest'ultimo, del quale costituiscono rimesse passive;
spettava pertanto al creditore monitorio, attore sostanziale nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, provare l'an e il quantum di dette rimesse, contestate da parte opponente. pagina 6 di 7 Anche sotto questo profilo, pertanto, la sentenza di primo grado va confermata.
15. In considerazione della soccombenza reciproca, le spese di lite del grado vanno interamente compensate tra le parti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti dell'appellante principale e dell'appellante incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1
– bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale, nonché quello incidentale, e compensa interamente tra le parti le spese di lite del grado.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002 (T.U. Spese di
Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico di entrambe le parti.
Così deciso in Bologna, il 16.09.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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