Art. 2.
Al fine di provvedere all'onere di cui al precedente art. 1, il Ministro per il tesoro e autorizzato ad emettere speciali certificati di credito. Tale emissione, per un ricavo netto di complessive lire 76 miliardi, sara' ripartita come segue:
lire 49,5 miliardi per l'esercizio 1 luglio-31 dicembre 1964;
lire 16,5 miliardi per l'anno finanziario 1965;
lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1966.
I certificati saranno ammortizzati in 10 anni con decorrenza dal 1 luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno gli interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1 gennaio e il 1 luglio di ogni anno.
Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonche' ogni altra condizione e modalita' relative al collocamento - anche tramite consorzi, pure di garanzia - all'emissione ed all'ammortamento dei titoli stessi.
Agli oneri derivanti dalla emissione e dal collocamento dei certificati di credito, previsti dal primo comma, si fara' fronte con una aliquota dei proventi dell'emissione stessa.
Al fine di provvedere all'onere di cui al precedente art. 1, il Ministro per il tesoro e autorizzato ad emettere speciali certificati di credito. Tale emissione, per un ricavo netto di complessive lire 76 miliardi, sara' ripartita come segue:
lire 49,5 miliardi per l'esercizio 1 luglio-31 dicembre 1964;
lire 16,5 miliardi per l'anno finanziario 1965;
lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1966.
I certificati saranno ammortizzati in 10 anni con decorrenza dal 1 luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno gli interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1 gennaio e il 1 luglio di ogni anno.
Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonche' ogni altra condizione e modalita' relative al collocamento - anche tramite consorzi, pure di garanzia - all'emissione ed all'ammortamento dei titoli stessi.
Agli oneri derivanti dalla emissione e dal collocamento dei certificati di credito, previsti dal primo comma, si fara' fronte con una aliquota dei proventi dell'emissione stessa.