Cass. civ., sez. I, sentenza 01/09/1999, n. 9205
CASS
Sentenza 1 settembre 1999

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L'interpretazione estensiva di disposizioni "eccezionali" o "derogatorie", rispetto ad una avente natura di "regola", se pure in astratto non preclusa, deve ritenersi comunque circoscritta alle ipotesi in cui il plus di significato, che si intenda attribuire alla norma interpretata, non riduca la portata della norma costituente la regola con l'introduzione di nuove eccezioni, bensì si limiti ad individuare nel contenuto implicito della norma eccezionale o derogatoria già codificata altra fattispecie avente identità di ratio con quella espressamente contemplata.

Con riguardo ai contributi ai sensi della legge n. 219 del 1981 i fondi per la ricostruzione all'uopo assegnati ai comuni sono da questi direttamente gestiti attraverso i propri organi individuali e collegiali, competendo ad essi l'istruzione delle pratiche di ricostruzione, lo svolgimento dei controlli stabiliti dalla legge e l'assegnazione e determinazione dei contributi tramite il sindaco. Ne consegue che il comune è legittimato passivo alla domanda di riconoscimento del contributo (che è riconducibile alla giurisdizione dell'A.G.O., posto che l'attività di erogazione del contributo è vincolata e meramente attuativa di quanto stabilito dalla legge) e, nel contempo, è legittimato attivo alla proposizione (sempre avanti all'A.G.O.) della domanda con la quale si chieda la restituzione del contributo una volta che sia stato erogato, nel presupposto che l'erogazione stessa sia avvenuta indebitamente.

Il diritto al contributo di ricostruzione ai sensi della legge n. 219 del 1981 sorge "ex lege", in presenza della ricorrenza dei presupposti e delle condizioni da essa previsti, senza che al provvedimento amministrativo possa riconoscersi funzione costitutiva, avendo esso solo una funzione meramente ricognitiva ed un contenuto vincolato, con esclusione di qualsiasi discrezionalità dell'amministrazione in ordine all'an dell'erogazione che alla pretesa di restituzione del contributo eventualmente pagato "sine titulo". L'azione con cui tale pretesa viene fatta valere è riconducibile al paradigma generale dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo, concernendo l'accertamento della insussistenza del diritto ab origine e non l'eliminazione di un preesistente diritto, "ex tunc" o "ex nunc".

Il principio regolatore dell'erogazione dei contributi e finanziamenti per la ricostruzione postsisma ai sensi della legge n. 219 del 1981 e successive modifiche è quello espresso dall'art. 9, primo comma, di detta legge, cioè quello per cui la ricostruzione agevolata dalla erogazione deve avvenire nello stesso luogo, nel quale si trova l'immobile danneggiato dal sisma. Tale principio è attenuato per gli immobili ubicati fuori dal centro abitato (per i quali l'art. 10, ottavo comma della stessa legge consente la ricostruzione in altro sito dello stesso comune di ubicazione) ed è sostanzialmente derogato unicamente in favore dei proprietari residenti fuori dal comune colpito dal sisma, ai quali è consentita (ex art. 9, primo comma, lettera b della legge) la ricostruzione nel comune di residenza, nonché in favore dei proprietari che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, rinuncino al contributo per la ricostruzione dell'alloggio distrutto, utilizzino una somma di pari importo per l'acquisto di un immobile nell'ambito della stessa provincia, con conseguente acquisizione al patrimonio del comune delle aree di sedime degli edifici danneggiati. In dipendenza della loro natura eccezionale, tali deroghe sono suscettibili soltanto di un'interpretazione estensiva, la quale non permette di ricondurre ad alcuna di esse l'ipotesi in cui il contributo venga erogato da un comune per la ricostruzione di un immobile danneggiato sito in un altro comune (e poi all'uopo utilizzato). Ne consegue che il comune erogante ben può chiedere la restituzione del contributo e la relativa azione va qualificata come un'azione di ripetizione di indebito oggettivo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 01/09/1999, n. 9205
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9205
Data del deposito : 1 settembre 1999

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