TRIB
Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/11/2024, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
N. 1287/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27/06/2024 da
, rappresentato e difeso dall'Avv. LOPS GIUSEPPE, giusta procura in atti Parte_1 presso il cui studio, sito in Canosa di Puglia alla via Alfieri n. 20, è elettivamente domiciliato;
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. LOPS GIUSEPPE, giusta procura in atti presso Controparte_1 il cui studio, sito in Canosa di Puglia alla via Alfieri n. 20, è elettivamente domiciliata;
Ricorrenti
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
FATTO
I coniugi hanno contratto matrimonio in Canosa di Puglia il 31.12.1977 con rito concordatario (atto n.
223, parte II serie A anno 1977) e, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/06/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 10.7.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, non essendovi prole minore da tutelare e non contrastando l'accordo con norme imperative.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta diritti disponibili tra i coniugi.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Canosa di Puglia il 31.12.1977
[...] alle condizioni indicate nel ricorso congiunto da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Canosa di Puglia, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 19.11.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27/06/2024 da
, rappresentato e difeso dall'Avv. LOPS GIUSEPPE, giusta procura in atti Parte_1 presso il cui studio, sito in Canosa di Puglia alla via Alfieri n. 20, è elettivamente domiciliato;
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. LOPS GIUSEPPE, giusta procura in atti presso Controparte_1 il cui studio, sito in Canosa di Puglia alla via Alfieri n. 20, è elettivamente domiciliata;
Ricorrenti
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
FATTO
I coniugi hanno contratto matrimonio in Canosa di Puglia il 31.12.1977 con rito concordatario (atto n.
223, parte II serie A anno 1977) e, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/06/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 10.7.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, non essendovi prole minore da tutelare e non contrastando l'accordo con norme imperative.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta diritti disponibili tra i coniugi.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Canosa di Puglia il 31.12.1977
[...] alle condizioni indicate nel ricorso congiunto da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Canosa di Puglia, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 19.11.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Giuseppe Rana