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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/10/2025, n. 3287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3287 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4515/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ALFIERI Parte_1
DANILO, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CALDARELLI Controparte_1
ANTONIO, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.07.2024, la ricorrente premetteva che dal 2007 al 2023 aveva intrattenuto con il resistente una relazione more uxorio e che da tale unione erano nate due figlie
(il 28.12.2009) e l'8.05.2013). Col passare del tempo il rapporto si era deteriorato Per_1 Per_2
e pertanto era cessata ogni forma di convivenza, tanto che il resistente si trasferiva altrove.
Adiva, pertanto, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere affinché, per la regolamentazione degli interessi delle minori, fosse disposto l'affido condiviso delle minori con collocazione prevalente
1 presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre, con l'obbligo per quest'ultimo di versare a titolo di mantenimento in favore delle figlie la somma mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascuna figlia) oltre al 100% delle spese straordinarie con la corresponsione in favore della ricorrente dell'assegno unico nella misura del 100%.
Con comparsa di risposta depositata in data 8.10.2024, il resistente contestava le richieste avanzate da parte ricorrente e riferiva che la primogenita viveva con il padre a causa del rapporto conflittuale con la madre e che anche la secondogenita aveva manifestato la stessa volontà.
All'udienza dell'11.10.2024 il giudice, sentite le parti, adottava i provvedimenti provvisori e rinviava per il prosieguo.
All'udienza del 21.10.2025 le parti congiuntamente dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
− Affido condiviso delle figlie minori;
− La figlia rimarrà presso il padre, mentre la figlia imarrà presso la madre;
Per_1 Per_2
− Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli;
− In relazione a eventuali arretrati le parti dichiarano che non vi è nulla pretendere;
− L'assegno unico familiare sarà percepito integralmente dalla signora per Parte_1 espressa rinuncia del padre;
− Per quanto riguarda i tempi di permanenza con il padre, il padre potrà tenere con sé in modo elastico la figlia ompatibilmente con le proprie esigenze lavorative almeno due giorni Per_2
a settimana ed eventuale pernotto a fine settimana alternati;
− Per quanto riguarda i tempi di permanenza con la madre, la madre potrà tenere con sé in modo elastico la figlia compatibilmente con le proprie esigenze lavorative almeno Per_1 due giorni a settimana ed eventuale pernotto a fine settimana alternati.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 21.10.2025
2 Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ALFIERI Parte_1
DANILO, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CALDARELLI Controparte_1
ANTONIO, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.07.2024, la ricorrente premetteva che dal 2007 al 2023 aveva intrattenuto con il resistente una relazione more uxorio e che da tale unione erano nate due figlie
(il 28.12.2009) e l'8.05.2013). Col passare del tempo il rapporto si era deteriorato Per_1 Per_2
e pertanto era cessata ogni forma di convivenza, tanto che il resistente si trasferiva altrove.
Adiva, pertanto, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere affinché, per la regolamentazione degli interessi delle minori, fosse disposto l'affido condiviso delle minori con collocazione prevalente
1 presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre, con l'obbligo per quest'ultimo di versare a titolo di mantenimento in favore delle figlie la somma mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascuna figlia) oltre al 100% delle spese straordinarie con la corresponsione in favore della ricorrente dell'assegno unico nella misura del 100%.
Con comparsa di risposta depositata in data 8.10.2024, il resistente contestava le richieste avanzate da parte ricorrente e riferiva che la primogenita viveva con il padre a causa del rapporto conflittuale con la madre e che anche la secondogenita aveva manifestato la stessa volontà.
All'udienza dell'11.10.2024 il giudice, sentite le parti, adottava i provvedimenti provvisori e rinviava per il prosieguo.
All'udienza del 21.10.2025 le parti congiuntamente dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
− Affido condiviso delle figlie minori;
− La figlia rimarrà presso il padre, mentre la figlia imarrà presso la madre;
Per_1 Per_2
− Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli;
− In relazione a eventuali arretrati le parti dichiarano che non vi è nulla pretendere;
− L'assegno unico familiare sarà percepito integralmente dalla signora per Parte_1 espressa rinuncia del padre;
− Per quanto riguarda i tempi di permanenza con il padre, il padre potrà tenere con sé in modo elastico la figlia ompatibilmente con le proprie esigenze lavorative almeno due giorni Per_2
a settimana ed eventuale pernotto a fine settimana alternati;
− Per quanto riguarda i tempi di permanenza con la madre, la madre potrà tenere con sé in modo elastico la figlia compatibilmente con le proprie esigenze lavorative almeno Per_1 due giorni a settimana ed eventuale pernotto a fine settimana alternati.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 21.10.2025
2 Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio
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