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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 07/07/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1332/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Caterina Linares, ha pronunciato ex art. 281 sexies -terzo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1332 del Ruolo Generale del 2022
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Spanò ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Trapani, nella via Tenente A. Piazza n. 1, giusta procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato,
Attrice
Contro rappresentato e difeso dall'avv. Agatino Scaringi ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in Trapani, nella via G. Scuderi n. 2/A, giusta procura in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato,
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha adito l'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere il risarcimento dei Parte_1 danni, patrimoniali e non patrimoniali, che ha quantificato in €.100.000,00, patiti in conseguenza delle azioni delittuose perpetrate nei suoi riguardi dall'ex compagno, , accertate in sede penale con più sentenze Controparte_1 passate in giudicato.
Segnatamente, l'attrice ha dedotto di aver intrattenuto con il , dal CP_1
2008 al 2013, una relazione (evolutasi in convivenza more uxorio), nel corso della quale sono nati due figli: e . Nella prospettazione della Per_1 Per_2
, la relazione (prima) e la convivenza (poi) con il convenuto sono state Pt_1 sempre caratterizzate da vessazioni e atti di violenza da parte del , la CP_1 cui verificazione è stata accertata in più procedimenti penali, che hanno portato alla condanna del convenuto per alcuni dei capi d'imputazione ascrittigli. In
pagina 1 di 6 particolare, il convenuto è stato imputato per i reati di cui agli artt. 572, 582,
585 comma 2 n.2, 61 n.2, 605 c.p., per i quali ha riportato condanna (in seguito alla parziale riforma della pronuncia di primo grado) alla pena di mesi 9
e giorni 27 di reclusione. Successivamente, il è stato imputato, e CP_1 condannato, per i reati di cui agli artt. 582, 585 co.2 c.p, 61 n.11 quinquies c.p., 612 co.2 c.p. e art 4, L.110/1975, alla pena di mesi due di reclusione e al pagamento di € 200,00 di multa. Il è stato, altresì, condannato – per CP_1 il mancato versamento del contributo al mantenimento della figlia disposto con provvedimento del 1 giugno 2017 del Tribunale di Trapani – per il reato di cui all'articolo 3, Legge n. 54/2006.
Costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della Controparte_2 domanda.
***
Nel merito, risulta non contestato, il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria avanzata nei confronti dei resistenti, atteso che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o il risarcimento dei danni promosso nei confronti del condannato, “quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso”. Peraltro per la risarcibilità del danno non patrimoniale a norma dell'art. 2059 cod. civ., in relazione all'art. 185 cod. pen., non è richiesto che il fatto illecito integri in concreto un reato, né occorre una condanna penale passata in giudicato, ma è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, sicché il giudice civile, anche in mancanza di pronuncia del giudice penale, può autonomamente procedere all'accertamento della sussistenza dei suoi elementi costitutivi (Cass. 13085/ 2015), con valutazione "incidenter tantum" dell'esistenza del reato non solo nel suo elemento materiale, ma anche nell'elemento psicologico, negli esatti termini in cui è previsto della legge penale
(Cass. 7110 del 2017; cass.civ. 3371 del 2020).
Ciò premesso, in relazione ai fatti accertati con le sentenze prodotte, l'attrice ha dedotto di aver subito un danno materiale e morale.
Il danno patrimoniale viene riconosciuto e disciplinato nell'ordinamento nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante mentre la categoria del danno non patrimoniale ha, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione,
pagina 2 di 6 una natura unitaria e onnicomprensiva.
Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dell'11 novembre 2008
n.26972 il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge e ciò secondo una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.2059 c.c.:
a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
b) quando ricorra una della fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di un'ipotesi di reato;
c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale.
Costituisce una categoria unitaria all'interno della quale la suddivisione rileva unicamente a soli fini descrittivi, rispetto alla lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica.
La ha richiamato i fatti accertati nelle sentenze ed allegato dei Pt_1 turbamenti interiori oltre che nella dimensione dinamico relazionale.
Controparte sul punto non ha contestato gli episodi, comunque accertati in sede penale, limitandosi a rimarcare che gli stessi, ormai datati nel tempo, non legittimerebbero comunque alcun risarcimento, non potendo all'uopo essere sufficiente la sentenza di condanna, anche sotto il profilo del quantum debeatur e, quanto al reato di cui all'art. 3 della legge 54 del 2006, rimarcando lo stato di disoccupazione del convenuto.
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni e nei limiti che si vanno ad esporre.
Quanto al danno patrimoniale, la domanda va accolta nei limiti della somma di
€.3.500,00, per il reato di cui all'art. 3, Legge n. 54/2006, calcolando l'importo di €.100,00 quale versamento cui era obbligato il convenuto, in forza del provvedimento del Tribunale di Trapani del giugno 2017 ed il tempo dei fatti accertati nella sentenza 932 del 2019. Può ritenersi infatti, anche in via presuntiva, che l'attrice abbia subito una perdita patrimoniale diretta, non incassando l'assegno e dovendo anzi richiedere aiuti economici per mancanza di mezzi di sussistenza, come da accertamenti in fatto contenuti nella suddetta sentenza del Tribunale di Trapani.
Per il resto, non avendo la parte dato prova dei concreti turbamenti creati dalla vicenda nelle sue abitudini di vita, può liquidarsi in via equitativa il solo danno morale, quale sofferenza soggettiva cagionata dai plurimi eventi delittuosi,
pagina 3 di 6 legata al turbamento d'animo subito alla luce della gravità dei fatti perpetrati in uno alle modalità esecutive degli stessi.
E' principio di diritto consolidato che il danno morale è una voce autonoma di danno, che ovviamente va accertato e liquidato solo se verificatosi effettivamente, ma che non costituisce una duplicazione illegittima del danno biologico, né può ritenersi rilevante solo ove sia provata una personalizzazione del danno, ossia solo ove il danno abbia avuto conseguenze singolari ed eccezionali sulla vittima. Il danno morale è una voce di danno come il biologico, che può prodursi senza che si produca quest'ultimo (una ingiuria o una reputazione che determinano sofferenza interiore ma nessuna conseguenza sulla salute). Di conseguenza va ribadito il principio di diritto secondo cui tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti>>. (Cass.,
901/2018, Cass.9006 del 2022 e Cass 30461 2024).
Il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.
Esso è risarcibile se deriva dalla lesione dei diritti inviolabili della persona, a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile
(e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica pagina 4 di 6 allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa (cass.civ.n.33276 del 29/11/2023).
Riconoscere un danno in re ipsa varrebbe infatti ad eludere la necessaria distinzione tra danno evento e danno conseguenza poiché porterebbe a riconoscere come meritevole di tutela il danno evento di per sé, senza valutare se da esso siano derivate conseguenze pregiudizievoli, così ignorando il nesso di causalità giuridica ai sensi dell'art.1223 c.c.
Il danno morale va risarcito, secondo l'insegnamento della Corte di
Cassazione, "come danno non patrimoniale, nell'ampia accezione ricostruita dalle SS.UU. e il risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata (art.
2056 c.c.), tenendosi conto che, anche per il danno non patrimoniale, il risarcimento deve essere integrale, e tanto più elevato quanto maggiore è la lesione" (SS. UU. Sentenza n.26972 del 2008 ed ancora la Cassazione con la sentenza 5795 del 2008) tenendo conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto.
Preso atto di quanto sopra, questo giudice procederà alla liquidazione secondo equità, che ha la funzione di adattamento della legge a caso concreto, alla luce della gravità dei fatti così come accertati in sede penale e del tempo per il quale gli episodi si sono protratti (cfr cass.civ. ordinanza n.39442 del 2021).
Sul punto non può non ritenersi accertata, anche in via presuntiva, la sofferenza soggettiva cagionata dai diversi eventi delittuosi ascrivibili al convenuto, dalle ripetute violenze, anche con l'uso di armi -coltello e spranga- dalla privazione della libertà della vittima almeno in un episodio, dalle vessazioni fisiche e verbali, delle diverse lesioni personali documentate, che si sono consumate in un lasso di tempo non breve ed altresì, ad aggravare la situazione, nell'ambito di una relazione familiare.
Ciò posto, ritiene questo giudice di dover liquidare, in via equitativa, a titolo di danno non patrimoniale, le seguenti somme : per i reati accertati con sentenza 965 del 2018, parzialmente confermata in appello: €.70.000,00; per il reato accertati con sentenza n.932 del 2019:€. 2.000,00; per il reato accertato con sentenza n. 1353/2019: €.20.000,00
Le somme come innanzi riconosciute debbono ritenersi liquidate tutte in moneta attuale, onde non rileva l'andamento della dinamica inflattiva.
pagina 5 di 6 Su tali somme spetta anche il ristoro per il mancato godimento delle somme liquidate secondo l'insegnamento reso dalle SS. UU. con la sentenza n. 1712/95
e dunque deve riconoscersi il diritto alla corresponsione degli interessi compensativi oltre rivalutazione monetaria, dalla data dell'illecito fino alla data della liquidazione nella presente pronunzia.
Per effetto della conversione giudiziale del debito di valore in debito di valuta, il convenuto dovrà altresì corrispondere a parte attrice gli interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo l'attività espletata e le questioni trattate, ai sensi del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TRAPANI, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda: condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di €. 3.500,00 a titolo di danno patrimoniale ed €. 92.000,00 oltre interessi e rivalutazione, come in motivazione, a titolo di danno non patrimoniale.
- Condanna il convenuto soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi €.9.142,00 per compenso, oltre oneri come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario.
Così deciso in data 7 luglio 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trapani.
Gop
Caterina Linares
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Caterina Linares, ha pronunciato ex art. 281 sexies -terzo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1332 del Ruolo Generale del 2022
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Spanò ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Trapani, nella via Tenente A. Piazza n. 1, giusta procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato,
Attrice
Contro rappresentato e difeso dall'avv. Agatino Scaringi ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in Trapani, nella via G. Scuderi n. 2/A, giusta procura in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato,
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha adito l'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere il risarcimento dei Parte_1 danni, patrimoniali e non patrimoniali, che ha quantificato in €.100.000,00, patiti in conseguenza delle azioni delittuose perpetrate nei suoi riguardi dall'ex compagno, , accertate in sede penale con più sentenze Controparte_1 passate in giudicato.
Segnatamente, l'attrice ha dedotto di aver intrattenuto con il , dal CP_1
2008 al 2013, una relazione (evolutasi in convivenza more uxorio), nel corso della quale sono nati due figli: e . Nella prospettazione della Per_1 Per_2
, la relazione (prima) e la convivenza (poi) con il convenuto sono state Pt_1 sempre caratterizzate da vessazioni e atti di violenza da parte del , la CP_1 cui verificazione è stata accertata in più procedimenti penali, che hanno portato alla condanna del convenuto per alcuni dei capi d'imputazione ascrittigli. In
pagina 1 di 6 particolare, il convenuto è stato imputato per i reati di cui agli artt. 572, 582,
585 comma 2 n.2, 61 n.2, 605 c.p., per i quali ha riportato condanna (in seguito alla parziale riforma della pronuncia di primo grado) alla pena di mesi 9
e giorni 27 di reclusione. Successivamente, il è stato imputato, e CP_1 condannato, per i reati di cui agli artt. 582, 585 co.2 c.p, 61 n.11 quinquies c.p., 612 co.2 c.p. e art 4, L.110/1975, alla pena di mesi due di reclusione e al pagamento di € 200,00 di multa. Il è stato, altresì, condannato – per CP_1 il mancato versamento del contributo al mantenimento della figlia disposto con provvedimento del 1 giugno 2017 del Tribunale di Trapani – per il reato di cui all'articolo 3, Legge n. 54/2006.
Costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della Controparte_2 domanda.
***
Nel merito, risulta non contestato, il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria avanzata nei confronti dei resistenti, atteso che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o il risarcimento dei danni promosso nei confronti del condannato, “quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso”. Peraltro per la risarcibilità del danno non patrimoniale a norma dell'art. 2059 cod. civ., in relazione all'art. 185 cod. pen., non è richiesto che il fatto illecito integri in concreto un reato, né occorre una condanna penale passata in giudicato, ma è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, sicché il giudice civile, anche in mancanza di pronuncia del giudice penale, può autonomamente procedere all'accertamento della sussistenza dei suoi elementi costitutivi (Cass. 13085/ 2015), con valutazione "incidenter tantum" dell'esistenza del reato non solo nel suo elemento materiale, ma anche nell'elemento psicologico, negli esatti termini in cui è previsto della legge penale
(Cass. 7110 del 2017; cass.civ. 3371 del 2020).
Ciò premesso, in relazione ai fatti accertati con le sentenze prodotte, l'attrice ha dedotto di aver subito un danno materiale e morale.
Il danno patrimoniale viene riconosciuto e disciplinato nell'ordinamento nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante mentre la categoria del danno non patrimoniale ha, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione,
pagina 2 di 6 una natura unitaria e onnicomprensiva.
Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dell'11 novembre 2008
n.26972 il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge e ciò secondo una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.2059 c.c.:
a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
b) quando ricorra una della fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di un'ipotesi di reato;
c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale.
Costituisce una categoria unitaria all'interno della quale la suddivisione rileva unicamente a soli fini descrittivi, rispetto alla lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica.
La ha richiamato i fatti accertati nelle sentenze ed allegato dei Pt_1 turbamenti interiori oltre che nella dimensione dinamico relazionale.
Controparte sul punto non ha contestato gli episodi, comunque accertati in sede penale, limitandosi a rimarcare che gli stessi, ormai datati nel tempo, non legittimerebbero comunque alcun risarcimento, non potendo all'uopo essere sufficiente la sentenza di condanna, anche sotto il profilo del quantum debeatur e, quanto al reato di cui all'art. 3 della legge 54 del 2006, rimarcando lo stato di disoccupazione del convenuto.
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni e nei limiti che si vanno ad esporre.
Quanto al danno patrimoniale, la domanda va accolta nei limiti della somma di
€.3.500,00, per il reato di cui all'art. 3, Legge n. 54/2006, calcolando l'importo di €.100,00 quale versamento cui era obbligato il convenuto, in forza del provvedimento del Tribunale di Trapani del giugno 2017 ed il tempo dei fatti accertati nella sentenza 932 del 2019. Può ritenersi infatti, anche in via presuntiva, che l'attrice abbia subito una perdita patrimoniale diretta, non incassando l'assegno e dovendo anzi richiedere aiuti economici per mancanza di mezzi di sussistenza, come da accertamenti in fatto contenuti nella suddetta sentenza del Tribunale di Trapani.
Per il resto, non avendo la parte dato prova dei concreti turbamenti creati dalla vicenda nelle sue abitudini di vita, può liquidarsi in via equitativa il solo danno morale, quale sofferenza soggettiva cagionata dai plurimi eventi delittuosi,
pagina 3 di 6 legata al turbamento d'animo subito alla luce della gravità dei fatti perpetrati in uno alle modalità esecutive degli stessi.
E' principio di diritto consolidato che il danno morale è una voce autonoma di danno, che ovviamente va accertato e liquidato solo se verificatosi effettivamente, ma che non costituisce una duplicazione illegittima del danno biologico, né può ritenersi rilevante solo ove sia provata una personalizzazione del danno, ossia solo ove il danno abbia avuto conseguenze singolari ed eccezionali sulla vittima. Il danno morale è una voce di danno come il biologico, che può prodursi senza che si produca quest'ultimo (una ingiuria o una reputazione che determinano sofferenza interiore ma nessuna conseguenza sulla salute). Di conseguenza va ribadito il principio di diritto secondo cui tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti>>. (Cass.,
901/2018, Cass.9006 del 2022 e Cass 30461 2024).
Il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.
Esso è risarcibile se deriva dalla lesione dei diritti inviolabili della persona, a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile
(e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica pagina 4 di 6 allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa (cass.civ.n.33276 del 29/11/2023).
Riconoscere un danno in re ipsa varrebbe infatti ad eludere la necessaria distinzione tra danno evento e danno conseguenza poiché porterebbe a riconoscere come meritevole di tutela il danno evento di per sé, senza valutare se da esso siano derivate conseguenze pregiudizievoli, così ignorando il nesso di causalità giuridica ai sensi dell'art.1223 c.c.
Il danno morale va risarcito, secondo l'insegnamento della Corte di
Cassazione, "come danno non patrimoniale, nell'ampia accezione ricostruita dalle SS.UU. e il risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata (art.
2056 c.c.), tenendosi conto che, anche per il danno non patrimoniale, il risarcimento deve essere integrale, e tanto più elevato quanto maggiore è la lesione" (SS. UU. Sentenza n.26972 del 2008 ed ancora la Cassazione con la sentenza 5795 del 2008) tenendo conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto.
Preso atto di quanto sopra, questo giudice procederà alla liquidazione secondo equità, che ha la funzione di adattamento della legge a caso concreto, alla luce della gravità dei fatti così come accertati in sede penale e del tempo per il quale gli episodi si sono protratti (cfr cass.civ. ordinanza n.39442 del 2021).
Sul punto non può non ritenersi accertata, anche in via presuntiva, la sofferenza soggettiva cagionata dai diversi eventi delittuosi ascrivibili al convenuto, dalle ripetute violenze, anche con l'uso di armi -coltello e spranga- dalla privazione della libertà della vittima almeno in un episodio, dalle vessazioni fisiche e verbali, delle diverse lesioni personali documentate, che si sono consumate in un lasso di tempo non breve ed altresì, ad aggravare la situazione, nell'ambito di una relazione familiare.
Ciò posto, ritiene questo giudice di dover liquidare, in via equitativa, a titolo di danno non patrimoniale, le seguenti somme : per i reati accertati con sentenza 965 del 2018, parzialmente confermata in appello: €.70.000,00; per il reato accertati con sentenza n.932 del 2019:€. 2.000,00; per il reato accertato con sentenza n. 1353/2019: €.20.000,00
Le somme come innanzi riconosciute debbono ritenersi liquidate tutte in moneta attuale, onde non rileva l'andamento della dinamica inflattiva.
pagina 5 di 6 Su tali somme spetta anche il ristoro per il mancato godimento delle somme liquidate secondo l'insegnamento reso dalle SS. UU. con la sentenza n. 1712/95
e dunque deve riconoscersi il diritto alla corresponsione degli interessi compensativi oltre rivalutazione monetaria, dalla data dell'illecito fino alla data della liquidazione nella presente pronunzia.
Per effetto della conversione giudiziale del debito di valore in debito di valuta, il convenuto dovrà altresì corrispondere a parte attrice gli interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo l'attività espletata e le questioni trattate, ai sensi del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TRAPANI, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda: condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di €. 3.500,00 a titolo di danno patrimoniale ed €. 92.000,00 oltre interessi e rivalutazione, come in motivazione, a titolo di danno non patrimoniale.
- Condanna il convenuto soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi €.9.142,00 per compenso, oltre oneri come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario.
Così deciso in data 7 luglio 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trapani.
Gop
Caterina Linares
pagina 6 di 6