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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/04/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1620 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
e , con il patrocinio dell'avvocato TROTTA Parte_1 Parte_2
ANNALISA
ATTORI
E
E , QUALE MANDATARIA LA SPECIAL Controparte_1 CP_2 CP_3
in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avvocato LUDINI ELIO
[...]
CONVENUTA
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione all'esecuzione nell'ambito della procedura n. 127/2020 RGE eccependone l'illegittimità. Gli attori hanno, in particolare, dedotto l'insussistenza del diritto di Parte_3
a procedere ad esecuzione nei loro confronti per: 1) difetto di iscrizione della società all' Albo ex
[...] art. 106 TUB, essendo piuttosto autorizzata ad agire ex art. 115 TULPS solo per l'attività di recupero stragiudiziale dei crediti;
2) difetto di prova della cessione, non essendo stato depositato il relativo contratto;
3) violazione dell'art. 1957 c.c., con conseguente liberazione del fideiussore
[...]
A seguito del rigetto della richiesta di sospensione dell'esecuzione da parte del Parte_1
G.E., gli attori hanno riassunto in questa sede il giudizio di merito riproponendo le medesime eccezioni svolte nella prodromica fase cautelare e contestando, altresì, l'efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. del mutuo fondiario sulla base del quale è stata intrapresa l'esecuzione “per insussistenza di un'attuale obbligazione di restituzione di somme di denaro”.
Hanno, pertanto, chiesto al Tribunale: “nel merito dichiarare nulla la delega conferita a
[...] per violazione dell'art. 2 co. 6 della legge 130/1999 e/o accertare l'esercizio abusivo Parte_3 ex art. 132 TUB della stessa società; sempre nel merito liberare le parti ed in particolare la fidejubente ai sensi dell'art. 1957 c.c. (decadenza dell'azione del creditore Parte_1 verso il fidejussore); accertare l'illegittimità dell'esecuzione per la mancata produzione del contratto di cessione nonché dell'atto di accollo dell'esecutato sig. stipulato nel 2011; Parte_4 accertare l'inefficacia esecutiva del titolo trattandosi di mutuo “condizionato”, sprovvisto dell'ulteriore atto notarile indispensabile per lo svincolo delle somme, e la conseguente nullità del precetto e del pignoramento con contestuale cancellazione della trascrizione presso il competente
Conservatore dei registri immobiliari;
accertare l'indeterminatezza degli interessi per l'anatocismo dell'ammortamento alla francese e il superamento del TAEG praticato rispetto a quello convenuto;
- dichiarare la liberazione di (già per eccesso di garanzie ai sensi Parte_2 Parte_5 dell'art. 39 co. 5 TUB;
accertare la nullità della deroga all'art. 2911 c.c. presente all'art. 11 del contratto di mutuo e di ogni altra clausola che si dovesse riscontrare vessatoria nell'atto stipulato con la banca creditrice;
accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa per le violazioni e le clausole “capestri” riscontrate;
in subordine, nella denegata ipotesi non venissero accolte le suddette domande, di accertare il debito per intero in capo a
[...]
e nella minor somma di € 93.504,17 in capo a atteso che su quest'ultimo Pt_4 Parte_2 non può ricadere quanto maturato dalla successivamente alla data di accollo per la morosità CP_4 relativa a sempre nel merito liberare il coobbligato ed in particolare Parte_4 Parte_2 il fidejussore ai sensi dell'art. 1957 c.c. (decadenza dell'azione del Parte_1 creditore verso il fidejussore)”.
Costituitasi in giudizio, , in qualità di mandataria di ha Parte_3 CP_1 CP_1 resistito alla domanda eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione poichè tardiva sia se qualificata quale opposizione all'esecuzione, sia se qualificata come opposizione agli atti esecutivi. Ha, inoltre, dedotto l'inammissibilità delle domande nuove proposte in questa sede, aggiuntive e diverse rispetto a quelle formulate in sede cautelare ed ha infine sostenuto, nel merito,
l'infondatezza dell'eccezione di legittimazione attiva.
Ha, pertanto, chiesto al Tribunale di “dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione svolta per i motivi di cui in premessa e in quanto tardiva sia se qualificata quale opposizione all'esecuzione, sia se qualificata come opposizione agli atti esecutivi;
b) dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove svolte in tale giudizio da difesa attorea;
nel merito: a) rigettare l'opposizione, e con essa tutte le domande a qualsiasi titolo formulate, per tutti i motivi di cui alle argomentazioni in fatto ed in diritto della presente comparsa di costituzione e risposta, poiché inammissibile e/o manifestamente infondata”.
La causa è stata istruita con il deposito, da parte degli opponenti, delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
e trattenuta in decisione all'udienza del 7 aprile 2025.
L'opposizione è inammissibile.
Come visto, gli opponenti hanno contestato il diritto del creditore a procedere all'esecuzione.
La domanda va, pertanto, qualificata come opposizione all'esecuzione, regolata dall'art. 615 c.p.c
Il comma secondo della norma in discorso espressamente dispone che l'opposizione “è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552,
569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.
Nel caso che ci occupa, l'odierna opposizione è stata proposta con ricorso depositato il 15.02.2024 mentre la vendita dell'immobile staggito risulta essere stata fissata sin dal 13.07.2023.
Né gli opponenti – che invero nulla hanno dedotto con riferimento all'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata sin dalla fase cautelare dall'opposta – hanno fondato l'odierna opposizione su fatti sopravvenuti, atteso che la nomina di quale mandataria di Parte_3
avvenuta il 30.03.2023, risulta depositata nel fascicolo della procedura Controparte_1 esecutiva immobiliare già in data 19.06.2023.
Nemmeno gli attori hanno allegato di non aver potuto proporre l'opposizione tempestivamente per causa ad essi non imputabile.
Ne consegue, come anticipato, l'inammissibilità dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valor della causa (compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), a tariffa minima in ragione della ordinarietà delle questioni trattate (fase di studio: euro 1.276,00, fase introduttiva: euro 814,00 – le altre fasi non sono state espletate dall'opposta che non ha depositato né memorie ex art. 171 ter c.p.c. né comparse conclusionali ex art. 189 c.p.c.)
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna gli opponenti al pagamento, in solido, delle spese legali sostenute da parte opposta che liquida in euro 2.090,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge
Cosenza, 24/04/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo