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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/09/2025, n. 3076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3076 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4836/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Diana Genovese, ha pronunciato ex art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 4836/2024 promossa da:
, nato in [...]/SP, Brasile, in data 25/03/1961, codice fiscale Parte_1
, residente in [...], 771, San Paolo/SP, Brasile e C.F._1 [...]
nata in [...]/SP, Brasile, in data 19/12/1964, codice fiscale Parte_2
residente in Rua Bela Cintra, 33, San Paolo/SP, Brasile, con il patocinio C.F._2 dell'Avv. Giovanni Bonato (C.F. ) presso il cui studio in Roma, via Colleferro C.F._3
n. 15 (CAP 00189), sono elettivamente domiciliati come da procura speciale in atti
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente per OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare che i ricorrenti ( , e Parte_1 [...]
sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti Parte_3
1 i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al
[...]
, in persona del Ministro protempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile CP_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato
Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle
Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto depositato il 22/04/2024 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno domandato il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti del cittadino italiano
[...]
nato a [...] (provincia di Pisa) il 29/01/1865 ed in seguito emigrato in Brasile dove ha Persona_1 vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano né rinunciare alla cittadinanza italiana, (all..3-4).
Con decreto del 10/09/2024 è stata fissata udienza di trattazione per il giorno 19/09/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Il , nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
La difesa ha depositato note di trattazione il 19/08/2025 chiedendo la liquidazione delle spese di lite in proprio favore in quanto antistataria.
All'esito della predetta udienza, la causa è stata rimessa al giudice togato per la decisione e nella specie alla scrivente Giudice, immessa nelle funzioni presso l'intestato Tribunale in data 8 settembre
2025 e subentrata nel ruolo della Dott.ssa Guttadauro come da decreto n. 112 del 2025 del Presidente dell'Intestato Tribunale del 4 agosto 2025.
La controversia viene decisa in base alla normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1, comma 1 lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n.
74).
*
1. Sull'interesse ad agire
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre
2 l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto i ricorrenti, vantanti una discendenza diretta per linea maschile e residenti nella città di San
Paolo hanno dedotto di aver effettuato, senza esito alcuno, svariati tentativi di registrarsi sulla piattaforma “Prenot@mi” al fine di ottenere un appuntamento per presentare la richiesta per via amministrativa al Consolato Generale d'Italia di San Paolo. A riprova ha prodotto le “catture di schermo” di svariati tentativi dagli stessi effettuati eseguiti nel periodo gennaio/febbraio 2024 che si sono risolti negativamente per esaurimento dei posti disponibili, (all.12-13).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che i ricorrenti, tenuto conto che l'art. 2 Legge
n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i d' in Sud America, in particolare quello di San Paolo del Brasile, si Parte_4 Pt_5
3 trovino in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2. Sul merito
Parte ricorrente, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: il capostipite contraeva matrimonio il 03/06/1893 Persona_1 con nella città di San Paolo (Brasile), (all.4). Dalla loro unione nasceva il 21/01/1902, nella Per_2 città di San Manuel (Brasile), il figlio il quale, a sua volta, contraeva matrimonio Parte_6 con in data 30/03/1929 nella città di San Paolo/Brasile (all.6-7-8). Dall'unione coniugale Persona_3 di questi ultimi nasceva il 09/02/1932, nella città di Botucatu (Brasile), la figlia Persona_4
(all.8, dove la madre viene appellata con il nome di . Dal
[...] Controparte_2 matrimonio di con contratto il 06/09/1958 in San Persona_4 Parte_1
Paolo/Brasile, a seguito del quale la sposa passava a chiamarsi (all.9), sono Per_4 Controparte_3 nati, entrambi nella città di San Paolo/Brasile, gli odierni ricorrenti il Parte_7
25/03/1961, (all.10) e il 19/12/1964, (all.11). Parte_3
I predetti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani, in qualità di diretti discendenti di il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come è evincibile Persona_1 dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti,
(all.4), ai sensi delle disposizioni del Codice civile l 1865, ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio che, in mancanza di evidenze di segno contrario, è stato in grado di Parte_6 trasmetterla alla figlia ( da sposata , la quale, Persona_4 Controparte_4 in mancanza di evidenze di segno contrario, l'ha trasmessa a sua volta, ai sensi dell'art. 1 Legge 55 del 1912, ai suoi figli odierni ricorrenti.
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti
4 interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal capostipite italiano
[...]
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca Persona_1 precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale
n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_1 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa
5 dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento
(Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_5 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti,
l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_1 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
6 1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara i ricorrenti , Parte_1 nato in [...]/SP, Brasile, il 25/03/1961 e nata Parte_2 in San Paolo/SP, Brasile, il 19/12/1964 cittadini italiani jure sanguinis;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Giovanni Bonato dichiaratosi antistatario nelle note depositate il 19/08/2025, che liquida in €.1.452,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, co. 3, c.p.c.
Firenze, 29 settembre 2025
La Giudice
Dott.ssa Diana Genovese
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Diana Genovese, ha pronunciato ex art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 4836/2024 promossa da:
, nato in [...]/SP, Brasile, in data 25/03/1961, codice fiscale Parte_1
, residente in [...], 771, San Paolo/SP, Brasile e C.F._1 [...]
nata in [...]/SP, Brasile, in data 19/12/1964, codice fiscale Parte_2
residente in Rua Bela Cintra, 33, San Paolo/SP, Brasile, con il patocinio C.F._2 dell'Avv. Giovanni Bonato (C.F. ) presso il cui studio in Roma, via Colleferro C.F._3
n. 15 (CAP 00189), sono elettivamente domiciliati come da procura speciale in atti
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente per OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare che i ricorrenti ( , e Parte_1 [...]
sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti Parte_3
1 i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al
[...]
, in persona del Ministro protempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile CP_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato
Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle
Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto depositato il 22/04/2024 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno domandato il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti del cittadino italiano
[...]
nato a [...] (provincia di Pisa) il 29/01/1865 ed in seguito emigrato in Brasile dove ha Persona_1 vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano né rinunciare alla cittadinanza italiana, (all..3-4).
Con decreto del 10/09/2024 è stata fissata udienza di trattazione per il giorno 19/09/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Il , nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
La difesa ha depositato note di trattazione il 19/08/2025 chiedendo la liquidazione delle spese di lite in proprio favore in quanto antistataria.
All'esito della predetta udienza, la causa è stata rimessa al giudice togato per la decisione e nella specie alla scrivente Giudice, immessa nelle funzioni presso l'intestato Tribunale in data 8 settembre
2025 e subentrata nel ruolo della Dott.ssa Guttadauro come da decreto n. 112 del 2025 del Presidente dell'Intestato Tribunale del 4 agosto 2025.
La controversia viene decisa in base alla normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1, comma 1 lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n.
74).
*
1. Sull'interesse ad agire
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre
2 l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto i ricorrenti, vantanti una discendenza diretta per linea maschile e residenti nella città di San
Paolo hanno dedotto di aver effettuato, senza esito alcuno, svariati tentativi di registrarsi sulla piattaforma “Prenot@mi” al fine di ottenere un appuntamento per presentare la richiesta per via amministrativa al Consolato Generale d'Italia di San Paolo. A riprova ha prodotto le “catture di schermo” di svariati tentativi dagli stessi effettuati eseguiti nel periodo gennaio/febbraio 2024 che si sono risolti negativamente per esaurimento dei posti disponibili, (all.12-13).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che i ricorrenti, tenuto conto che l'art. 2 Legge
n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i d' in Sud America, in particolare quello di San Paolo del Brasile, si Parte_4 Pt_5
3 trovino in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2. Sul merito
Parte ricorrente, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: il capostipite contraeva matrimonio il 03/06/1893 Persona_1 con nella città di San Paolo (Brasile), (all.4). Dalla loro unione nasceva il 21/01/1902, nella Per_2 città di San Manuel (Brasile), il figlio il quale, a sua volta, contraeva matrimonio Parte_6 con in data 30/03/1929 nella città di San Paolo/Brasile (all.6-7-8). Dall'unione coniugale Persona_3 di questi ultimi nasceva il 09/02/1932, nella città di Botucatu (Brasile), la figlia Persona_4
(all.8, dove la madre viene appellata con il nome di . Dal
[...] Controparte_2 matrimonio di con contratto il 06/09/1958 in San Persona_4 Parte_1
Paolo/Brasile, a seguito del quale la sposa passava a chiamarsi (all.9), sono Per_4 Controparte_3 nati, entrambi nella città di San Paolo/Brasile, gli odierni ricorrenti il Parte_7
25/03/1961, (all.10) e il 19/12/1964, (all.11). Parte_3
I predetti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani, in qualità di diretti discendenti di il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come è evincibile Persona_1 dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti,
(all.4), ai sensi delle disposizioni del Codice civile l 1865, ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio che, in mancanza di evidenze di segno contrario, è stato in grado di Parte_6 trasmetterla alla figlia ( da sposata , la quale, Persona_4 Controparte_4 in mancanza di evidenze di segno contrario, l'ha trasmessa a sua volta, ai sensi dell'art. 1 Legge 55 del 1912, ai suoi figli odierni ricorrenti.
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti
4 interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal capostipite italiano
[...]
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca Persona_1 precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale
n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_1 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa
5 dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento
(Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_5 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti,
l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_1 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
6 1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara i ricorrenti , Parte_1 nato in [...]/SP, Brasile, il 25/03/1961 e nata Parte_2 in San Paolo/SP, Brasile, il 19/12/1964 cittadini italiani jure sanguinis;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Giovanni Bonato dichiaratosi antistatario nelle note depositate il 19/08/2025, che liquida in €.1.452,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, co. 3, c.p.c.
Firenze, 29 settembre 2025
La Giudice
Dott.ssa Diana Genovese
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