Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 3140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3140 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
n. 4533/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 4533 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenzioni dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 09.12.2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
) e , nata a [...] il [...] (C.F.:
[...] Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti Antonio Innaro C.F._2
e Ignazio Marco Smecca ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in
Portici (NA) al viale G. Galilei n.15
ATTORI
E
E/F, SITO IN PORTICI (NA) Controparte_1
ALLA VIA S. CRISTOFORO N. 87 (C.F. ), in persona P.IVA_1
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo
d'Angelo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla P.zza S. Lo Bianco
n. 10
CONVENUTO
pagina 1 di 13
All'udienza del 09.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, i difensori delle parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come segue: parte attrice: “… - Nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nullo e/o annullabile quanto deliberato all'assemblea del
[...]
, 80055, Portici, Napoli, tenutasi in data Controparte_2
26/05/2021, relativamente ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'ordine del giorno;
- Condannare il convenuto condominio al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri di legge e rimborso forfettario spese generali, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.”
Parte convenuta: “…conclude riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi, insistendo per il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese di lite ed attribuzione allo scrivente procuratore.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09, in vigore dal 4.07.2009.
Tanto premesso va evidenziato che gli attori, con atto di citazione ritualmente notificato, hanno evocato in giudizio il , sito in Portici Controparte_2
(NA) alla via S. Cristoforo n. 87, in persona dell'amministratore p.t., al fine di veder accogliere, per le ragioni di cui all'atto introduttivo, le seguenti domande: “-
Preliminarmente, in via cautelare, sospendere l'efficacia delle delibere assembleari del
26/05/2021 relativamente ai punti 1, 2, 3 e 4 all'ordine del giorno, per i motivi esposti in narrativa;
- Nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nullo e/o annullabile quanto deliberato all'assemblea del di tenutasi in CP_1
data 26/05/2021 relativamente ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'ordine del giorno;
- Condannare
pagina 2 di 13 il convenuto condominio al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri di legge e rimborso forfettario spese generali.”
Costituitosi in giudizio, con comparsa depositata in data 15.6.2022, il CP_1
convenuto ha resistito alla domanda evidenziando l'infondatezza nel merito delle avverse deduzioni difensive e ne ha chiesto il rigetto in quanto inammissibile ed infondata.
Rigettata l'istanza cautelare di sospensione della delibera impugnata e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., questo giudice, ritenendo la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, ha disatteso l'istanza di parte attrice di espletamento di una CTU ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.12.2024, allorquando è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente ricostruita la vicenda processuale, secondo l'ordine logico-giuridico, vanno, prima, trattate le questioni preliminari e, successivamente, la causa sarà esaminata nel merito.
La procedibilità della domanda
Va, preliminarmente, affermata la procedibilità della domanda, avendo la difesa degli attori depositato documentazione attestante l'esito negativo del procedimento di mediazione (cfr. verbale del 17.01.2022 – all. sub n. 4 fascicolo di parte attrice).
La qualificazione della domanda
Gli istanti, nella qualità documentata di comproprietari di un'unità immobiliare facente parte del convenuto, hanno agìto in giudizio al fine di sentir dichiarare CP_1
nulla e/o annullabile la delibera condominiale del 26.05.2021, con riferimento ai punti da 1) a 4) dell'o.d.g. aventi ad oggetto l'approvazione dei rendiconti di gestione consuntiva relativamente agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 con relativi “nota integrativa e relazione stato patrimoniale, conto economico, finanziario, consuntivo dei costi, prima nota dei costi consuntivi e straordinari, prospetto riparto spese costi
pagina 3 di 13 consuntivi, ricavi e conguagli debiti-crediti comprensivi degli importi da quote insolute
e saldi finali”;
Gli attori hanno dedotto che le delibere di approvazione dei predetti bilanci sarebbero viziate per le seguenti ragioni:
1. “violazione dei generali principi di chiarezza e verità adottando altresì dei criteri di votazione del tutto errati”
In particolare, gli istanti, premettendo che il del Controparte_2 Controparte_1
fa parte di un super condominio, costituito con delibera del 01/10/2018 e denominato
“ , hanno dedotto che all'interno dei bilanci in questione, Controparte_1
afferenti al singolo lotto, sono state inserite voci di spesa riferibili alle parti comuni del super-condominio (nello specifico sarebbero le spese relative al servizio di derattizzazione e disinfestazione, quelle per l'impresa di pulizie – tutte enucleate sotto la
“tabella A”, nonché quelle per il servizio di portierato riportate sub “tabella B”) e, dunque, spese afferenti ad una gestione da tenersi in maniera separata ed autonoma rispetto a quella dei singoli condominii che lo compongono.
Tale illegittima commistione tra i bilanci di gestione del singolo lotto e quelli del super condominio, secondo la prospettazione degli attori, avrebbe inficiato l'approvazione del bilancio relativo alla gestione parti comuni comportando una violazione della procedura delineata dall'art. 67 co. 3 disp. att. c.c., stante il vizio di convocazione e l'invalidità dei quorum costitutivi e deliberativi non essendo presenti i rappresentati dei singoli fabbricati. Inoltre il deliberato in esame risulterebbe, altresì, viziato da un chiaro difetto di attribuzione e/o eccesso di potere, causa di nullità dello stesso.
2. “mancata consegna della documentazione contabile”
Con tale motivo di impugnazione gli attori hanno dedotto la compressione del loro diritto di informazione in ordine agli argomenti posti all'o.d.g. ai fini dell'espressione di un voto consapevole.
3. “invalidità dei rendiconti – Sulla violazione dei principi redazionali di chiarezza e verità”
pagina 4 di 13
3.a “mancanza degli elementi essenziali ex art. 1130 bis c.c.”
3.b “mancanza di continuità contabile tra i rendiconti”
3.c “errata tenuta dell'anagrafica condominiale”
3.d “vizi del riparto delle spese”
Con tale motivo di impugnazione gli attori hanno denunciato il difetto di intellegibilità ed attendibilità dei bilanci, anche in ragione della già esposta commistione tra la gestione del singolo lotto e quella del super condominio;
la mancanza di continuità tra gli stessi;
l'errata tenuta dell'anagrafica condominiale, che non sarebbe stata aggiornata di pari passo con i mutamenti della compagine condominiale e, nello specifico, per ciò che interessa gli attori, l'amministrazione condominiale non avrebbe tenuto conto del loro trasferimento, avvenuto nel mese di maggio dell'anno 2017, da un appartamento di cui erano conduttori ad un altro di loro proprietà il che avrebbe determinato un'errata ripartizione delle spese nel bilancio consuntivo del 2018; errata contabilizzazione di quote a credito del ed, in particolare, gli attori hanno censurato l'erronea CP_1
indicazione, in capo agli stessi, di oneri insoluti per complessivi € 984,60 (pari alla somma delle 12 mensilità delle quote ordinarie + quote riscaldamento – somma contabilizzata nel resoconto dell'anno 2018), laddove, invece, dette quote risultavano regolarmente versate.
A riprova di quest'ultima erronea contabilizzazione, hanno depositato gli estratti conto bancari intestati a (cfr. nello specifico all. sub n. 16 del fascicolo di parte Parte_1
attrice), dai quali emergono diversi bonifici in favore del convenuto, recanti CP_1
in causale l'indicazione delle medesime quote iscritte a debito degli attori da parte dell'amministrazione condominiale (ovvero quote ordinarie e quelle per il riscaldamento che sono state versate unitamente alle quote per conguaglio anno 2017).
Orbene, così brevemente esposto il contenuto delle doglianze degli attori, ai fini che occupano compete, in primo luogo, a chi scrive la qualificazione delle domande (azione di nullità e/o azione di annullamento) sulla base dei vizi dedotti.
pagina 5 di 13 E' noto che, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 4806 del 7.03.2005; Cass. S.U Sez. U n. 9839 del 4/04/2021): “ In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del
2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al
"difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c “
Alla stregua di detti principi l'azione promossa dagli attori va qualificata quale azione di annullamento con riguardo a tutti i motivi di impugnazione, vertendo le doglianze su vizi formali e/o di regolarità della delibera e/o di riparto delle spese condominiali.
In argomento occorre precisare che, sebbene con il primo motivo di impugnazione gli attori abbiano dedotto un difetto di attribuzione e/o eccesso di potere del CP_1
convenuto, a parere di chi scrive, già sulla base delle argomentazioni difensive, tali vizi nella fattispecie non sono ravvisabili.
In primo luogo, va sottolineato che il difetto di attribuzione è ravvisabile nell'ipotesi in cui l'assemblea condominiale adotti una deliberazione che esula dalle sue attribuzioni, quale quella che comporti decisioni su beni di proprietà privata o aliena, mentre pagina 6 di 13 l'eccesso di potere integra l'ipotesi in cui la deliberazione risulti falsamente deviata dal suo modo di essere;
ipotesi che sfugge al limite dell'insindacabilità, da parte del giudie, circa l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, poiché, in questo caso, lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a tale tipo di controllo, quanto piuttosto a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea (cfr. Cass. Civ. Ordinanza n. 5061 del
25/02/2020; 15633 del 18/09/2012). Ciò che rende viziata per eccesso di potere una delibera non è, quindi, l'esercizio discrezionale del potere di decisione dell'assemblea dei condomini, ma l'esercizio arbitrario della discrezionalità, ossia il suo abuso, sicché la decisione raggiunta risulti dannosa per il . CP_1
Ebbene, considerato che, per un verso, secondo la prospettazione degli istanti, nei rendiconti sarebbe stata considerata e, dunque, ripartita la quota parte a carico del singolo lotto delle spese del supercondominio e che, per un altro, non è stato dedotto alcun profilo di danno per il condominio conseguente all'approvazione delle delibere, la qualificazione della domanda attorea va correttamente riportata nell'alveo delle azioni di annullamento e non di nullità del deliberato assembleare.
La legittimazione ad agire degli attori
Va, altresì, premesso che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr.
Cass. Sez. 2 n. 5889 del 20.04.2001; Cass. Sez. 2 n. 5611 26/02/2019): “In tema di impugnazione di delibere condominiali annullabili, la legittimazione ad agire spetta al condomino che sia stato assente all'assemblea nel corso della quale la delibera contestata è stata assunta o che, se presente, abbia espresso in merito il suo dissenso o si sia astenuto, ricadendo sullo stesso l'onere di provare tali circostanze. Il difetto di detta legittimazione può, invece, essere rilevato d'ufficio dal giudice ed il relativo accertamento non è soggetto a preclusioni, non potendosi accordare la facoltà di opporre la menzionata delibera a chi non ne abbia titolo”, mentre con riferimento all'azione di nullità, avente ad oggetto una delibera condominiale, ai fini della legittimazione attiva “è necessaria la qualità di condomino - presente o assente,
pagina 7 di 13 consenziente o dissenziente che sia stato all'approvazione della delibera impugnata - la quale costituisce requisito essenziale per la configurabilità del suo interesse ad agire per la nullità della delibera medesima.”(Cass. Civ. n. 8135 del 28/04/2004)
Ebbene, nel caso in esame, risulta provata per tabulas l'assenza degli attori all'assemblea del 26.05.2021 e, quindi, deve ritenersi che gli istanti siano legittimati a promuovere l'azione di annullamento.
Merito della controversia
La domanda nel merito è fondata e va, pertanto, accolta.
Preliminarmente va evidenziato che, in risposta alle deduzioni degli attori, il convenuto, negli scritti difensivi, ha sostenuto che: i rendiconti sono stati CP_1
redatti correttamente e sono intellegibili;
l'impugnativa promossa dagli attori sarebbe nulla ex art. 1137 c.c. essendo finalizzata a modificare la volontà assembleare e non ad eliminare profili di illegittimità dei deliberati. In ordine alla prospettata confusione tra le spese del super condominio e quelle dei singoli lotti il ha evidenziato la CP_1
regolarità dei rendiconti consuntivi relativi alle annualità dal 2016 al 2018, essendo stato costituito il supercondominio solo verso la fine del 2018 e, in ordine al rendiconto dell'anno 2019, ha dedotto che quando i condomini avevano deliberato la creazione del supercondominio non avevano proceduto alla nomina di un tecnico per la elaborazione delle tabelle millesimali per le parti comuni ovvero una tabella riguardante la manutenzione ordinaria e straordinaria parti comuni ed una tabella portierato. Di conseguenza, in ragione dell'assenza delle tabelle millesimali del supercondominio, correttamente l'amministratore del convenuto aveva inserito le spese di CP_1
manutenzione ordinaria e straordinaria relative alle parti comuni e quelle del servizio di portierato nella tabella A. Di conseguenza ciascuno dei condomini di cui si compone il aveva pagato correttamente in proporzione ai propri millesimi di Controparte_1
proprietà.
Orbene prima di passare al vaglio delle censure proposte dagli attori, ritiene questo giudice che sia priva di fondamento l'eccezione sollevata da parte convenuta circa pagina 8 di 13 l'inammissibilità dell'impugnazione poiché sarebbe finalizzata a sovvertire il merito di decisioni assembleari regolarmente assunte.
Il principio espresso dalla Suprema Corte, richiamato dalla difesa del , è CP_1
quello secondo cui “Per il disposto degli artt. 1135 e 1137 cod. civ., la deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti, nel termine stabilito dall'art.
1137, terzo comma, cod. civ., non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di legittimità, restando esclusa una diversa forma di invalidazione ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera, da considerare, perciò, annullabile. (Cass. Civ. n. 5254/2011 – conf. Cass.
Civ. n. 20006/2020 “Qualora la ripartizione delle spese condominiali sia avvenuta soltanto con l'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1135, n. 3, c.c., l'obbligazione dei condomini di contribuire al pagamento delle stesse sorge soltanto dal momento della approvazione della delibera assembleare di ripartizione, che i condomini assenti o dissenzienti non potranno impugnare per ragioni di merito, perché non è consentito al singolo condomino rimettere in discussione, al momento del bilancio consuntivo, i provvedimenti della maggioranza che, tradottisi in delibere, avrebbero dovuto essere tempestivamente impugnati.”)
Nel caso in esame, ritiene questo giudice che l'eccezione sollevata dalla parte convenuta non sia pertinente, riguardando i motivi di impugnazione ragioni di legittimità del deliberato assembleare e di regolarità della redazione dei bilanci (con specifico riguardo al rispetto dei criteri di ripartizione delle spese di cui all'art. 1123 c.c., delle regole di costituzione dell'assemblea e di validità delle deliberazioni di cui all'art. 1136 c.c. e del diritto di informazione dei condòmini chiamati a partecipare al consesso) mentre non sono volti a rimettere in discussione il merito di decisioni già assunte e, dunque, il potere decisionale della maggioranza dei condòmini.
pagina 9 di 13 Passando, quindi, ad esaminare il motivo di doglianza riportato sub 1), deve innanzi tutto ritenersi pacifico, oltre che documentalmente provato dai bilanci in atti, che la quota parte delle spese relative alla gestione di parti comuni, rientranti nel supercondominio, è stata inserita nei quattro bilanci in esame ed è stata ripartita tra i condomini sulla base dei millesimi a ciascuno attribuiti all'interno del fabbricato E/F.
Orbene ritiene questo giudice che, per le ragioni di seguito esposte, le delibere di approvazione dei bilanci 2016-2019 siano illegittime per violazione del combinato disposto di cui all'art. 1136 e 1123 c.c.
Ai fini che occupano va ricordato che secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte (formatosi già con riguardo a fattispecie cui non era applicabile ratione temporis la disciplina normativa poi introdotta dalla legge n. 220 del 2012, mediante gli articoli 1117-bis c.c. e 67, terzo e quarto comma, disp. att. c.c.), il cosiddetto supercondominio viene in essere "ipso iure et facto", ove il titolo non disponga altrimenti, in presenza di beni o servizi comuni a più condomìni autonomi, dai quali rimane, tuttavia, distinto. I beni ed i servizi che sono comuni non soltanto ad un singolo edificio, ma all'intero complesso immobiliare composto da più condomìni, devono essere gestiti attraverso le deliberazioni e gli atti assunti dai propri organi, quali l'assemblea di tutti i proprietari, l'assemblea dei rappresentanti ex art. 67, comma 3, disp. att. c.c. (per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condomìni e per la nomina dell'amministratore) e dall'amministratore del supercondominio, ove sia stato nominato (Cass. n. 1366 del 2023; n. 40857 del 2021; Cass. n. 2279 del 2019; Cass. n.
19558 del 2013; Cass. n. 5172 del 2001; Cass. ord. 2406/2024). Alle assemblee del supercondominio partecipano, dunque, tutti i condòmini, o i loro rappresentanti nelle materie di cui al citato art. 67, comma 3, c.c. e le maggioranze per la costituzione del collegio e per la validità delle deliberazioni, le quali sono immediatamente obbligatorie per gli stessi condòmini, si calcolano in relazione al numero degli aventi diritto ed al valore dell'intero complesso di unità immobiliari, edifici o condomìni aventi quella o quelle parti comuni in discussione, avendo riguardo sotto il profilo dell'elemento pagina 10 di 13 personale al numero dei contitolari (da convocare personalmente o tramite il rappresentante designato) e sotto il profilo reale al valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare (ove si tratti di assemblea dei proprietari) o al valore proporzionale di ciascun condominio (ove si tratti di assemblea dei rappresentanti, nella vigenza dell'art. 67, comma 3, c.c.). In sostanza, “le disposizioni dettate dall'art. 1136 c.c., in tema di convocazione, costituzione, formazione e calcolo delle maggioranze si applicano con riguardo agli elementi reale e personale del supercondominio, rispettivamente configurati da tutte le unità abitative comprese nel complesso e da tutti i proprietari” (in tal senso, Cass. n. 4340 del 2013).
Proprio al fine di semplificazione dei rapporti gestori (per agevolare, cioè, lo svolgimento delle rispettive assemblee, ovvero l'individuazione della composizione del collegio e delle maggioranze, nei casi, appunto, in cui più edifici o condomìni abbiano parti comuni, ai sensi degli artt. 1117 e 1117-bis c.c., nella sentenza n. 19939 del 2012 poi seguita da quella n. 32237 del 2019, in merito alle tabelle millesimali del supercondominio, i Supremi Giudici hanno affermato che i valori delle unità immobiliari vanno posti in relazione con il valore complessivo delle stesse, ma anche i singoli edifici devono ricevere una valutazione diversa in ordine alle loro specifiche caratteristiche architettoniche ed immobiliari, ponderando il reale valore. Per tale motivo vanno redatte due tabelle: una che si riferisce al valore di ogni singolo edificio nei confronti degli altri ed un'altra che ripartisce, poi, tale quota tra i condomini di ogni singolo edificio in misura proporzionale al valore delle proprietà esclusiva. Tale “tabella millesimale del supercondominio” va approvata dall'assemblea dei condomini con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., ove abbia funzione meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge;
viceversa, se si intenda derogare al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero approvare la "diversa convenzione", di cui all'art. 1123, comma 1, c.c., occorre il consenso contrattuale unanime dei condomini.
Non è altrimenti configurabile una formazione o revisione delle tabelle millesimali per
"facta concludentia" (Cass. n. 5258 del 2023; n. 30305 del 2022; n. 26042 del 2019).
pagina 11 di 13 Orbene, applicando i principi esposti al caso in esame, sulla scorta delle rispettive allegazioni e documentazioni prodotte, chi scrive ritiene che gli attori abbiano assolto l'onere a loro carico (Cass. n. 28262 del 2023; n. 3295 del 2023) di provare il vizio di contrarietà alla legge della delibera impugnata in relazione ai punti da 1 a 4 all'o.d.g.
Ed invero, considerato che, sulla scorta degli insegnamenti dei Giudici di legittimità, non rileva la circostanza dell'adozione della delibera di costituzione del supercondominio in data 1.10.2018 rispetto ai bilanci per le annualità precedenti, dovendosi ritenere costituito ipso iure ed facto detto ente di gestione per il solo fatto della non contestata esistenza di parti e /o servizi comuni tra i diversi fabbricati, la pacifica mancata adozione delle tabelle del predetto ente e la conseguente carenza di determinazione e/o indicazione del valore dell'edificio Lotto E/F nei confronti degli altri
( il cui numero, tra l'altro, non è stato precisato da alcuna delle parti) denotano, in assenza di prova contraria, la violazione sia delle disposizioni di cui all'art. 1136 c.c. per la costituzione dell'assemblea e per la validità delle deliberazioni, essendo stati accertati solo sulla base dei condomini del lotto E/F e dei loro millesimi, che dei principi di ripartizione delle spese di cui all'art. 1123 c.c., risultando inevitabilmente falsata, dalla mancata determinazione della prima tabella del supercondominio, la quota di partecipazione dei singoli condomini alla gestione delle parti comuni del
[...]
Controparte_1
L'accoglimento del primo motivo di doglianza esime questo giudice dal dover esaminare gli ulteriori motivi di impugnazione proposti.
Regolamentazione delle spese di lite
In base al principio della soccombenza le spese di costituzione e di rappresentanza di parte attrice vanno poste a carico del convenuto e, vista la nota di parte in CP_1
calce alla comparsa conclusionale, si liquidano, come da dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 come novellati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia indeterminabile basso compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00)
pagina 12 di 13 ed, in particolare, dei valori medi previsti per ciascuna delle quattro fasi del giudizio ( quella di studio, quella introduttiva, quella istruttoria e quella decisionale)
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede:
• accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, annulla la delibera assunta dal
, sito in Portici (NA) alla via S. Controparte_2
Cristoforo n. 87, in data 26.05.2021 limitatamente ai punti da 1 a 4. dell'o.d.g.;
• condanna il , sito in Portici (NA) alla Controparte_2
via S. Cristoforo n. 87, in persona dell'amministratore p.t., alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore di e Parte_1 Pt_2
e, per essi, in favore degli avv.ti Ignazio Marco Smecca e Antonio
[...]
Innaro, dichiaratisi antistatari;
spese liquidate in euro € 7.616,00 per compensi ed euro 545,00 per spese vive oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario sui compensi per spese generali ed oltre IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 27.03.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
pagina 13 di 13