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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/12/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott. Fabio Luongo Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 10908/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 06/10/2025 da e , Parte_1 Parte_2 entrambi con il proc. e dom. avv. NUNIN SILVIA, avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 05/11/1999 in CARONIÌ
(VENEZUELA), con atto trascritto presso il Comune di TORRICE (FR) al numero 14, parte 2, serie C, anno 2018, ufficio 1;
- dato atto che dall'unione sono nate le figlie (l'01/04/2002) e (il Per_1 Per_2
02/04/2005), entrambe maggiorenni non economicamente indipendenti;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
1 - preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e Parte_1 [...]
, il cui matrimonio è stato celebrato in data 05/11/1999, in CARONIÌ Parte_2
(VENEZUELA), con atto trascritto presso il comune di TORRICE (FR) al n. 14, Parte 2,
Serie C, anno 2018, ufficio 1, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di stabilire la propria residenza ove lo ritengano opportuno;
2) dispone che la casa familiare condotta in locazione, sita a San Giovanni al Natisone (UD) in Via Roma 29, con i beni e gli arredi che la compongono, rimanga assegnata al sig.
, con il quale rimarranno residenti le figlie e , Parte_1 Per_1 Per_2 entrambe maggiorenni, studentesse e non ancora economicamente autosufficienti;
dà atto che i mobili, le suppellettili, gli elettrodomestici e tutto quanto costituisce arredo della casa familiare rimarranno di esclusiva proprietà del marito, fatto salvo quanto espressamente disposto in separato accordo;
3) dà atto che la sig.ra si obbliga a rilasciare la casa coniugale e a trasferire la Parte_2 propria residenza entro 10 giorni dalla data della presente omologa della separazione;
4) dispone che la sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento ordinario Parte_2 delle figlie e sino a quando le stesse non diverranno economicamente autosufficienti, versi al padre, in ragione della convivenza con le stesse, la somma mensile complessiva di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia), a mezzo di bonifico bancario da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese – a decorrere dal mese di novembre 2025-
e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) dispone che i genitori contribuiscano per il 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute per le figlie - scolastiche, mediche, ludiche e quant'altro - sino a quando queste ultime non divengano economicamente autosufficienti, fatta eccezione per le spese per tasse universitarie o di iscrizione ad altri Istituti di Alta formazione, che saranno totalmente a carico del padre;
il rimborso delle spese straordinarie anticipate da ciascun
2 genitore dovrà avvenire ad opera dell'altro entro 10 giorni dalla richiesta e dietro rilascio di copia della documentazione giustificativa;
6) per quanto non espressamente indicato nel ricorso, per l'individuazione delle spese straordinarie, per il loro eventuale accordo e per le modalità di rimborso i genitori faranno riferimento ai criteri suggeriti dal Protocollo d'intesa dell'Osservatorio Nazionale sul
Diritto di Famiglia sezione territoriale di Udine;
7) dà atto che il sig. beneficerà del 100% dell'assegno unico universale (o di ogni Pt_1 altra eventuale detrazione/beneficio/assegno per familiare a carico) e la sig.ra Parte_2 ha prestato l'assenso ad un tanto;
8) dà atto che i coniugi concordano altresì che il marito cederà alla moglie, che si impegna ad accettare, l'autovettura di sua proprietà Fiat Punto tg CN560RZ e che tale cessione costituisce elemento funzionale e indispensabile alla definizione della crisi coniugale e dei rapporti patrimoniali tra i coniugi;
9) dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti pertanto nulla
è dovuto quale contributo al mantenimento e dichiarano di aver definito ogni loro rapporto di natura economico-patrimoniale e di null'altro avere a pretendere reciprocamente, fatto salvo quanto sopra;
dichiarano altresì che ai fini dell'odierna determinazione dell'entità dell'assegno di contributo al mantenimento per le figlie e della capacità economica della madre, è già stata contemplata la spesa che la stessa andrà a sostenere in futuro per un suo nuovo alloggio (eventuale canone locatizio o mutuo o quant'altro).
10) Nulla sulle spese. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TORRICE (FR), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 14, parte 2, serie C, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2018, ufficio 1.
Udine, li 19/12/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott. Fabio Luongo
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