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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1683/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AVALLONE ADA CARMELA, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11213/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051901812056285585 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22377/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici all'atto impugnato e chiede l'annullamento.
Municipia spa per conto del Comune di Giugliano in Campania eccepisce la tardività del ricorso e ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto impugnato è il preavviso di fermo amministrativo notificato il 18/04/2024 per mancato pagamento della
TARI 2015-16-17-18-19 al Comune di Giugliano in Campania.
Il ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici.
La Corte, in composizione monocratica, esaminati gli atti rileva che:
1) l'avviso di accertatmento IMU 2015-16-17-18-19 è stato notificato il 17/11/2021 per compiuta giacenza;
2) il preavviso di fermo amministrativo è stato notificato il 18/04/2024 a mezzo raccomandata a.r. non ritirata;
3) il ricorso de quo è stato presentato il 16/05/2025.
La Corte rigetta il ricorso in quanto presentato oltre i termini di legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 500,00 a favore di Municipia con attribuzione.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AVALLONE ADA CARMELA, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11213/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051901812056285585 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22377/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici all'atto impugnato e chiede l'annullamento.
Municipia spa per conto del Comune di Giugliano in Campania eccepisce la tardività del ricorso e ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto impugnato è il preavviso di fermo amministrativo notificato il 18/04/2024 per mancato pagamento della
TARI 2015-16-17-18-19 al Comune di Giugliano in Campania.
Il ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici.
La Corte, in composizione monocratica, esaminati gli atti rileva che:
1) l'avviso di accertatmento IMU 2015-16-17-18-19 è stato notificato il 17/11/2021 per compiuta giacenza;
2) il preavviso di fermo amministrativo è stato notificato il 18/04/2024 a mezzo raccomandata a.r. non ritirata;
3) il ricorso de quo è stato presentato il 16/05/2025.
La Corte rigetta il ricorso in quanto presentato oltre i termini di legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 500,00 a favore di Municipia con attribuzione.