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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 20/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1962/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1962/2023 promossa da:
(C.F. ), e dei soci Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(C.F. ) e (C.F. ), in
[...] C.F._1 Parte_3 C.F._2 persona del Curatore del Fallimento Avv. rappresentato e difeso dall'avv. Stefano CP_1
Sacchi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arezzo, Via F. Crispi, n. 23/1
PARTE ATTRICE
contro
P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Simone Valentini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arezzo, viale
Giotto, n. 11
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 23.1.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_4
e degli stessi soci conveniva in giudizio per sentire accogliere le seguenti
[...] Controparte_2 conclusioni “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: accertare e dichiarare che il pagamento di € 2132,99 eseguito, in data 04.06.2020 dalla cancelleria del Tribunale di Arezzo Sez. Esecuzioni Mobiliari a favore della , in forza CP_2 dell'assegnazione del ricavato risultante dalla procedura esecutiva a carico dei beni di proprietà della
è inefficace nei confronti del fallimento attore, con Parte_4 ogni conseguente provvedimento di legge, e con condanna della convenuta alla CP_2 restituzione di tale somma pari ad € 2132,99 a favore della curatela attrice. Con rivalutazione
pagina 1 di 5 monetaria ed interessi legali dal 04.06.2020 (ex art. 1284, comma 4, dalla data della domanda giudiziale) al saldo effettivo. Con vittoria di spese, diritti, ed onorari di lite”
Parte attrice deduceva che: con sentenza n. 30 del 14 agosto 2020, il Tribunale di Arezzo aveva dichiarato il fallimento della società e dei suoi soci illimitatamente Controparte_3 responsabili;
circa due mesi prima, aveva ricevuto dalla cancelleria del Tribunale di Controparte_2
Arezzo il pagamento della somma di € 2.132,99 derivante dalla vendita coattiva di beni mobili pignorati nei confronti della società quando la società era ancora in bonis; all'epoca del Parte_1 pagamento, ricevuto poco prima della dichiarazione di fallimento, la convenuta era certamente a conoscenza dello stato di insolvenza della società nei cui confronti era stata instaurata Parte_4 procedura esecutiva mobiliare per il recupero di un credito di valore estremamente esiguo;
inoltre la convenuta era a conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice già all'epoca in cui aveva depositato ricorso monitorio per il recupero del credito in relazione al quale aveva poi proceduto in via esecutiva, come espressamente dedotto nel ricorso;
inoltre nel corso dell'anno 2019 erano state iscritte ipoteche giudiziali contro i soci per debiti sociali ed era stata avviata con la trascrizione del pignoramento anche una procedura esecutiva immobiliare da parte di altri creditori.
Sulla base di tali allegazioni, parte attrice rappresentava la sussistenza dei presupposti ex art. 67 co. 2
L. F. affinchè fosse dichiarato inefficace il pagamento di Euro 2.132,99 effettuato nei confronti della all'esito della procedura esecutiva. Controparte_2
si costitutiva confermando di aver ricevuto il pagamento alla data indicata contestando Controparte_2 però la circostanza di essere stata a conoscenza dello stato di insolvenza della sia al momento Parte_4 dell'introduzione del procedimento monitorio, sia al momento del pagamento ricevuto in data 4 giugno
2020.
La società convenuta esponeva che l'attività di recupero del credito avviata con il ricorso monitorio dinanzi al Giudice di Pace di Arezzo cui faceva seguito l'emissione del decreto ingiuntivo, proseguita poi con l'atto di precetto e conclusa con la procedura esecutiva mobiliare (R.G.E. n. 575/2019) nulla provano in ordine alla conoscenza dello stato di insolenza della Controparte_3
A supporto di tale tesi depositava le visure camerali del 20 settembre 2018 e ottobre Controparte_2
2018 dalle quali nulla emergeva circa lo stato di decozione del debitore, così come nulla di pregiudizievole risultava dai due reports richiesti del 18 ottobre 2018 e del 22 ottobre 2018.
Secondo la prospettazione della convenuta, inoltre, nemmeno le circostanze fattuali dedotte dalla
Curatela relative al periodo 2019 -2020 appaiono rilevanti al fine di ritenere provata la conoscenza dello stato di insolvenza della società debitrice, trattandosi di circostanze estranee al rapporto intercorrente tra e e non conoscibili secondo il criterio dell'ordinaria diligenza. Pt_1 CP_2
Stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della Curatela fallimentare, chiedeva il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita con documenti prodotti dalle parti ed era trattenuta in decisione all'udienza del
23 gennaio 2025 ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. pagina 2 di 5 La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 67 co. 2 L. F. dispone che “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
E' incontestata la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'azione ex art. 67 co. 2 legge fallimentare costituito dal pagamento effettuato dalla società poi fallita nel semestre precedente la declaratoria di fallimento. Quanto al periodo temporale cui fare riferimento per ritenere l'atto revocabile, occorre considerare che l'atto soggetto a revocatoria non è il provvedimento del G.E., quanto l'effettivo pagamento. Per cui, ai fini del computo del cosiddetto “periodo sospetto”, occorre far riferimento, al pari del pagamento spontaneo, alla data in cui il soddisfacimento sia stato concretamente ottenuto con la ricezione, da parte del creditore, della somma ricavata dall'esecuzione; tanto nel pagamento volontario, quanto nel pagamento coattivo, ciò che rileva, ai fini della lesione della "par condicio", è l'atto solutorio (cfr. Cass. 13098/2014).
Per quanto concerne la sussistenza dell'elemento soggettivo, rappresentato dalla conoscenza dello stato di insolvenza della società debitrice da parte di colui che ha ricevuto il pagamento, va ricordato che per il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “In tema di azione revocatoria dei pagamenti ex art. 67, comma 2, l.fall., il curatore può offrire la prova della effettiva conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del terzo anche mediante presunzioni, spettando al giudice selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, per poi sottoporli a una valutazione complessiva che fornisca la certezza logica del menzionato stato soggettivo, da ritenersi sussistente non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da parte di quello specifico creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto, ma quando la probabilità della "scientia decoctionis" trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare” (Cass. 27070/22); “In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante elementi indiziari idonei a dimostrare per presunzioni detta effettività.
All'uopo il giudice, prima è tenuto a selezionare analiticamente gli elementi presuntivi provvisti di potenziale efficacia probatoria, successivamente a sottoporre quelli prescelti ad una valutazione complessiva, tesa ad accertarne la concordanza, quindi ad appurare se la loro combinazione sia idonea a rappresentare una valida prova presuntiva” (Cass. 29257/19).
Nel caso di specie parte attrice ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
In primo luogo, occorre evidenziare che, come peraltro affermato nella comparsa di costituzione e risposta dalla stessa la società convenuta è imprenditore qualificato e strutturalmente Controparte_2
pagina 3 di 5 organizzato “quale società leader in Italia nella fornitura di prodotti chimici, attrezzature, macchinari, monouso, e pulizie, anche attraverso la propria rete di agenti” (pag 4 comparsa di costituzione).
Tanto premesso in ordine alla condizione soggettiva dell'accipiens, occorre valutare e considerare complessivamente le seguenti circostanze oggettive: per recuperare un credito estremamente esiguo (€
2.000,00 circa) è stato necessario intraprendere e portare avanti una procedura esecutiva mobiliare;
in data 4.6.2019 la società veniva posta in liquidazione;
in data 14.06.2019 la Parte_4 CP_3
a mezzo proprio legale, depositava istanza al Giudice dell'Esecuzione Mobiliare nella
[...] procedura n. 575/2019 promossa dalla società convenuta ed in detta sede informava dell'avvenuto sfratto dei locali dalla stessa condotti in locazione;
in data 4.04.2019 e 2.05.2019 venivano iscritte ipoteche giudiziali a carico dei beni di proprietà dei Sigg.ri per debiti sociali;
in data CP_3
25.06.2019 veniva trascritto verbale di pignoramento immobiliare.
Pertanto, alla data del pagamento, sia dai pubblici registri immobiliari che dagli atti della procedura esecutiva instaurata dalla stessa convenuta emergeva lo stato di insolvenza della società, fallita appena due mesi dopo.
Le circostanze dedotte da parte convenuta, riferite essenzialmente alla non conoscibilità dello stato di insolvenza della debitrice al momento in cui è stato depositato il ricorso monitorio dinanzi al Giudice di
Pace (ottobre 2018), attengono ad un periodo precedente di circa due anni rispetto al pagamento in contestazione (giugno 2020) e non appaiono pertanto rilevanti.
Il pagamento deve pertanto essere dichiarato inefficace nei confronti del e deve essere Parte_1 revocato con conseguente condanna alla restituzione dell'importo ricevuto maggiorato degli interessi legali dalla data della domanda giudiziale (si tratta di debito di valuta;
cfr. tra le più recenti Cass.
5495/22).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 1.100,00 – 5.200,00 parametri medi ad eccezione della fase istruttoria in relazione alla quale si applica la riduzione del 50 %).
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara inefficace nei confronti di parte attrice e quindi revoca ai sensi dell'art. 67 co. 2 l. f. il pagamento della somma di € 2.132,99 effettuato in data 04.06.2020 dalla cancelleria del Tribunale di
Arezzo Sez. Esecuzioni Mobiliari in favore di Controparte_2
- condanna la società convenuta alla restituzione in favore di parte attrice dell'importo di € 2.132,99 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in
€ 125,00 per esborsi e in € 2.127,00 per compensi oltre accessori, come per legge.
pagina 4 di 5 Arezzo, 20/02/2025
Il Giudice Marina Rossi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1962/2023 promossa da:
(C.F. ), e dei soci Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(C.F. ) e (C.F. ), in
[...] C.F._1 Parte_3 C.F._2 persona del Curatore del Fallimento Avv. rappresentato e difeso dall'avv. Stefano CP_1
Sacchi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arezzo, Via F. Crispi, n. 23/1
PARTE ATTRICE
contro
P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Simone Valentini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Arezzo, viale
Giotto, n. 11
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 23.1.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_4
e degli stessi soci conveniva in giudizio per sentire accogliere le seguenti
[...] Controparte_2 conclusioni “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: accertare e dichiarare che il pagamento di € 2132,99 eseguito, in data 04.06.2020 dalla cancelleria del Tribunale di Arezzo Sez. Esecuzioni Mobiliari a favore della , in forza CP_2 dell'assegnazione del ricavato risultante dalla procedura esecutiva a carico dei beni di proprietà della
è inefficace nei confronti del fallimento attore, con Parte_4 ogni conseguente provvedimento di legge, e con condanna della convenuta alla CP_2 restituzione di tale somma pari ad € 2132,99 a favore della curatela attrice. Con rivalutazione
pagina 1 di 5 monetaria ed interessi legali dal 04.06.2020 (ex art. 1284, comma 4, dalla data della domanda giudiziale) al saldo effettivo. Con vittoria di spese, diritti, ed onorari di lite”
Parte attrice deduceva che: con sentenza n. 30 del 14 agosto 2020, il Tribunale di Arezzo aveva dichiarato il fallimento della società e dei suoi soci illimitatamente Controparte_3 responsabili;
circa due mesi prima, aveva ricevuto dalla cancelleria del Tribunale di Controparte_2
Arezzo il pagamento della somma di € 2.132,99 derivante dalla vendita coattiva di beni mobili pignorati nei confronti della società quando la società era ancora in bonis; all'epoca del Parte_1 pagamento, ricevuto poco prima della dichiarazione di fallimento, la convenuta era certamente a conoscenza dello stato di insolvenza della società nei cui confronti era stata instaurata Parte_4 procedura esecutiva mobiliare per il recupero di un credito di valore estremamente esiguo;
inoltre la convenuta era a conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice già all'epoca in cui aveva depositato ricorso monitorio per il recupero del credito in relazione al quale aveva poi proceduto in via esecutiva, come espressamente dedotto nel ricorso;
inoltre nel corso dell'anno 2019 erano state iscritte ipoteche giudiziali contro i soci per debiti sociali ed era stata avviata con la trascrizione del pignoramento anche una procedura esecutiva immobiliare da parte di altri creditori.
Sulla base di tali allegazioni, parte attrice rappresentava la sussistenza dei presupposti ex art. 67 co. 2
L. F. affinchè fosse dichiarato inefficace il pagamento di Euro 2.132,99 effettuato nei confronti della all'esito della procedura esecutiva. Controparte_2
si costitutiva confermando di aver ricevuto il pagamento alla data indicata contestando Controparte_2 però la circostanza di essere stata a conoscenza dello stato di insolvenza della sia al momento Parte_4 dell'introduzione del procedimento monitorio, sia al momento del pagamento ricevuto in data 4 giugno
2020.
La società convenuta esponeva che l'attività di recupero del credito avviata con il ricorso monitorio dinanzi al Giudice di Pace di Arezzo cui faceva seguito l'emissione del decreto ingiuntivo, proseguita poi con l'atto di precetto e conclusa con la procedura esecutiva mobiliare (R.G.E. n. 575/2019) nulla provano in ordine alla conoscenza dello stato di insolenza della Controparte_3
A supporto di tale tesi depositava le visure camerali del 20 settembre 2018 e ottobre Controparte_2
2018 dalle quali nulla emergeva circa lo stato di decozione del debitore, così come nulla di pregiudizievole risultava dai due reports richiesti del 18 ottobre 2018 e del 22 ottobre 2018.
Secondo la prospettazione della convenuta, inoltre, nemmeno le circostanze fattuali dedotte dalla
Curatela relative al periodo 2019 -2020 appaiono rilevanti al fine di ritenere provata la conoscenza dello stato di insolvenza della società debitrice, trattandosi di circostanze estranee al rapporto intercorrente tra e e non conoscibili secondo il criterio dell'ordinaria diligenza. Pt_1 CP_2
Stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della Curatela fallimentare, chiedeva il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita con documenti prodotti dalle parti ed era trattenuta in decisione all'udienza del
23 gennaio 2025 ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. pagina 2 di 5 La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 67 co. 2 L. F. dispone che “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
E' incontestata la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'azione ex art. 67 co. 2 legge fallimentare costituito dal pagamento effettuato dalla società poi fallita nel semestre precedente la declaratoria di fallimento. Quanto al periodo temporale cui fare riferimento per ritenere l'atto revocabile, occorre considerare che l'atto soggetto a revocatoria non è il provvedimento del G.E., quanto l'effettivo pagamento. Per cui, ai fini del computo del cosiddetto “periodo sospetto”, occorre far riferimento, al pari del pagamento spontaneo, alla data in cui il soddisfacimento sia stato concretamente ottenuto con la ricezione, da parte del creditore, della somma ricavata dall'esecuzione; tanto nel pagamento volontario, quanto nel pagamento coattivo, ciò che rileva, ai fini della lesione della "par condicio", è l'atto solutorio (cfr. Cass. 13098/2014).
Per quanto concerne la sussistenza dell'elemento soggettivo, rappresentato dalla conoscenza dello stato di insolvenza della società debitrice da parte di colui che ha ricevuto il pagamento, va ricordato che per il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “In tema di azione revocatoria dei pagamenti ex art. 67, comma 2, l.fall., il curatore può offrire la prova della effettiva conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del terzo anche mediante presunzioni, spettando al giudice selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, per poi sottoporli a una valutazione complessiva che fornisca la certezza logica del menzionato stato soggettivo, da ritenersi sussistente non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da parte di quello specifico creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto, ma quando la probabilità della "scientia decoctionis" trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare” (Cass. 27070/22); “In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante elementi indiziari idonei a dimostrare per presunzioni detta effettività.
All'uopo il giudice, prima è tenuto a selezionare analiticamente gli elementi presuntivi provvisti di potenziale efficacia probatoria, successivamente a sottoporre quelli prescelti ad una valutazione complessiva, tesa ad accertarne la concordanza, quindi ad appurare se la loro combinazione sia idonea a rappresentare una valida prova presuntiva” (Cass. 29257/19).
Nel caso di specie parte attrice ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
In primo luogo, occorre evidenziare che, come peraltro affermato nella comparsa di costituzione e risposta dalla stessa la società convenuta è imprenditore qualificato e strutturalmente Controparte_2
pagina 3 di 5 organizzato “quale società leader in Italia nella fornitura di prodotti chimici, attrezzature, macchinari, monouso, e pulizie, anche attraverso la propria rete di agenti” (pag 4 comparsa di costituzione).
Tanto premesso in ordine alla condizione soggettiva dell'accipiens, occorre valutare e considerare complessivamente le seguenti circostanze oggettive: per recuperare un credito estremamente esiguo (€
2.000,00 circa) è stato necessario intraprendere e portare avanti una procedura esecutiva mobiliare;
in data 4.6.2019 la società veniva posta in liquidazione;
in data 14.06.2019 la Parte_4 CP_3
a mezzo proprio legale, depositava istanza al Giudice dell'Esecuzione Mobiliare nella
[...] procedura n. 575/2019 promossa dalla società convenuta ed in detta sede informava dell'avvenuto sfratto dei locali dalla stessa condotti in locazione;
in data 4.04.2019 e 2.05.2019 venivano iscritte ipoteche giudiziali a carico dei beni di proprietà dei Sigg.ri per debiti sociali;
in data CP_3
25.06.2019 veniva trascritto verbale di pignoramento immobiliare.
Pertanto, alla data del pagamento, sia dai pubblici registri immobiliari che dagli atti della procedura esecutiva instaurata dalla stessa convenuta emergeva lo stato di insolvenza della società, fallita appena due mesi dopo.
Le circostanze dedotte da parte convenuta, riferite essenzialmente alla non conoscibilità dello stato di insolvenza della debitrice al momento in cui è stato depositato il ricorso monitorio dinanzi al Giudice di
Pace (ottobre 2018), attengono ad un periodo precedente di circa due anni rispetto al pagamento in contestazione (giugno 2020) e non appaiono pertanto rilevanti.
Il pagamento deve pertanto essere dichiarato inefficace nei confronti del e deve essere Parte_1 revocato con conseguente condanna alla restituzione dell'importo ricevuto maggiorato degli interessi legali dalla data della domanda giudiziale (si tratta di debito di valuta;
cfr. tra le più recenti Cass.
5495/22).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 1.100,00 – 5.200,00 parametri medi ad eccezione della fase istruttoria in relazione alla quale si applica la riduzione del 50 %).
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara inefficace nei confronti di parte attrice e quindi revoca ai sensi dell'art. 67 co. 2 l. f. il pagamento della somma di € 2.132,99 effettuato in data 04.06.2020 dalla cancelleria del Tribunale di
Arezzo Sez. Esecuzioni Mobiliari in favore di Controparte_2
- condanna la società convenuta alla restituzione in favore di parte attrice dell'importo di € 2.132,99 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in
€ 125,00 per esborsi e in € 2.127,00 per compensi oltre accessori, come per legge.
pagina 4 di 5 Arezzo, 20/02/2025
Il Giudice Marina Rossi
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