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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/04/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 5.3.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9211/2023 R.G.L. vertente T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco di Natale come da procura Parte_1 speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal'Avv.ta Chiara Contursi, CP_1 come da procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.10.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario finalizzato ad ottenere l'indennità di accompagnamento e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del predetto stato invalidante a far data dalla domanda amministrativa, vinte le spese. Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_2
Acquisito il fascicolo A.T.P., gli atti e i documenti delle parti e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del 5.3.2025, tenutasi secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Ciò posto, il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Il consulente nominato in fase di a.t.p., dott. all'esito di un accurato esame clinico ed Persona_1 obiettivo e dopo aver accertato che la parte ric dalle patologie analiticamente elencate nell'elaborato peritale, ha constatato che la stessa non gode dei presupposti per il riconoscimento in suo favore del requisito sanitario connesso alle provvidenze richiamate. Al riguardo, il CTU ha compiutamente dedotto sulle patologie della ricorrente ed ha tenuto conto, elencandoli nella documentazione scrutinata, delle certificazioni mediche del 25.1.2024 e del 20.2.2024, specificando perché non sussista il diritto invocato. L'elaborato peritale appare adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e di metodo, sicchè, non ravvisandosi palesi deviazioni dalle nozioni correnti della scienza medica e risolvendosi le contestazioni della parte ricorrente in un mero dissenso diagnostico rispetto alle valutazioni dell'ausiliario, il giudicante non ritiene di dovere avanzare richieste di chiarimenti, né disporre la rinnovazione dell'elaborato peritale (Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011). Alla luce di quanto precede, la domanda deve essere rigettata. pagina 1 di 2 3. Nulla per le spese, a fronte di rituale dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di c.t.u. – liquidate in atti, con separato decreto emesso in data odierna – vengono definitivamente CP_ poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 9211/2024 proposto da nei confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Parte_1 CP_1 così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite;
c) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' CP_1 Foggia, all'esito dell'udienza del 5.3.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO (Lilia Maria Ricucci)
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