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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 29/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3865/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3865/2024 promossa da:
(cf. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Valentina Napoleoni
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Valentina Napoleoni
RICORRENTI
Con l'intervento del PM sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29/1/2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso, così come parzialmente modificate con nota in pct del 24.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 5/10/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Porto Azzurro (LI) in data
25/10/1992.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed
1 esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di tre anni dalla comparizione delle parti nel procedimento di separazione personale (il
9/5/2017) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi del figlio, maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in PORTO AZZURRO il 25/10/1992 tra e e trascritto nei registri dello Controparte_1 Parte_1 stato civile del Comune di PORTO AZZURRO nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1992 Parte 2 Serie A n. 7.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Il sig. si obbliga irrevocabilmente a cedere gratuitamente alla sig.ra Pt_1 la piena proprietà dell'intera casa familiare sita in Piombino, Via Elba CP_1
n.25, comprensiva di autorimessa, il tutto contraddistinto al Catasto fabbricati del Comune di Piombino al fg. 74 mappale 1188 sub 24 e sub 15 effettuando la rinuncia a titolo gratuito del diritto di abitazione vitalizio in suo favore;
la sig.ra già piena proprietaria della quota del 50% e nuda proprietaria CP_1
2 del restante 50%, diventerà quindi piena proprietaria esclusiva dei suddetti immobili. Il contratto di cessione dovrà avvenire entro 10 giorni dalla sentenza di divorzio, a semplice richiesta della sig.ra dinanzi al Notaio scelto CP_1 dalla stessa. Le spese notarili inerenti la cessione saranno a carico della sig.ra
CP_1
2) Con il puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte, i coniugi reciprocamente dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo o ragione.
3) Spese legali integralmente compensate.
4) Le parti concordemente danno atto che gli accordi di natura patrimoniale di cui al suindicato al punto 1) e, in particolare, quelli afferenti alle disposizioni aventi ad oggetto il proprio patrimonio immobiliare destinate a beneficio della sig.ra costituiscono elementi funzionali ed indispensabili ai fini della CP_1 positiva e concordata risoluzione della crisi coniugale.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di PORTO AZZURRO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della
Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 29/1/2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3865/2024 promossa da:
(cf. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Valentina Napoleoni
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Valentina Napoleoni
RICORRENTI
Con l'intervento del PM sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29/1/2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso, così come parzialmente modificate con nota in pct del 24.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 5/10/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Porto Azzurro (LI) in data
25/10/1992.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed
1 esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di tre anni dalla comparizione delle parti nel procedimento di separazione personale (il
9/5/2017) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi del figlio, maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in PORTO AZZURRO il 25/10/1992 tra e e trascritto nei registri dello Controparte_1 Parte_1 stato civile del Comune di PORTO AZZURRO nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1992 Parte 2 Serie A n. 7.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Il sig. si obbliga irrevocabilmente a cedere gratuitamente alla sig.ra Pt_1 la piena proprietà dell'intera casa familiare sita in Piombino, Via Elba CP_1
n.25, comprensiva di autorimessa, il tutto contraddistinto al Catasto fabbricati del Comune di Piombino al fg. 74 mappale 1188 sub 24 e sub 15 effettuando la rinuncia a titolo gratuito del diritto di abitazione vitalizio in suo favore;
la sig.ra già piena proprietaria della quota del 50% e nuda proprietaria CP_1
2 del restante 50%, diventerà quindi piena proprietaria esclusiva dei suddetti immobili. Il contratto di cessione dovrà avvenire entro 10 giorni dalla sentenza di divorzio, a semplice richiesta della sig.ra dinanzi al Notaio scelto CP_1 dalla stessa. Le spese notarili inerenti la cessione saranno a carico della sig.ra
CP_1
2) Con il puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte, i coniugi reciprocamente dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo o ragione.
3) Spese legali integralmente compensate.
4) Le parti concordemente danno atto che gli accordi di natura patrimoniale di cui al suindicato al punto 1) e, in particolare, quelli afferenti alle disposizioni aventi ad oggetto il proprio patrimonio immobiliare destinate a beneficio della sig.ra costituiscono elementi funzionali ed indispensabili ai fini della CP_1 positiva e concordata risoluzione della crisi coniugale.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di PORTO AZZURRO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della
Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 29/1/2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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