Sentenza 13 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 13/02/2023, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/02/2023
N. 00460/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01410/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1410 del 2022, proposto da
RI ET ZO, TR AN, Francesco EP AN, BE OS CA OR, SA RI MI, MB TO, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Stallone, Santo Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana - Assessorato Regionale Alle Attività Produttive, Dipartimento Regionale Attività Produttive, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia e domicilio fisico reale in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l'annullamento
- del silenzio inadempimento formatosi sull'istanza del giorno 11 maggio 2022 avente ad oggetto la richiesta di conclusione del procedimento avviato dall'amministrazione resistente in data 20 febbraio 2007 volto alla concessione dei benefici previsti dalla l.r. n.37/94;
- ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. 27444 del 8 giugno 2022 dell'amministrazione resistente;
NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVVEDERE
- alla conclusione del procedimento richiesto con atto del 11 maggio 2022 volto alla concessione dei benefici previsti dalla l.r. n. 37/94 avviato in data 20 febbraio 2007 dall'amministrazione resistente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo per l’Amministrazione intimata;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 il dott. Roberto Valenti;
Dato atto dell’espresso avviso da parte del Presidente del Collegio sulla sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a., e uditi per i difensori dei ricorrenti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame si controverte sul prospettato silenzio inadempimento formatosi sull’istanza presentata dai ricorrenti in data 11 maggio 2022 avente ad oggetto la richiesta di conclusione del procedimento, avviato dall’Amministrazione resistente in data 20 febbraio 2007, volto alla concessione dei benefici previsti dalla l.r. n.37/94.
La questione sottesa alla controversia attiene ai benefici di cui alla legge regionale n. 37/1994, il cui articolo 2 aveva previsto l’accollo, a carico del bilancio regionale, delle garanzie assunte dai soci in favore di cooperative agricole andate fallite.
Osservano i ricorrenti che nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 30 del 23/06/2000 era stato pubblicato il D.A. 28/04/2000 con il quale era stata pubblicata la graduatoria delle cooperative beneficiarie delle agevolazioni in parola.
Tra queste figurerebbero quelle riconducibili anche ai ricorrenti, con particolare riferimento alla cooperativa CICOB.
Per espressa previsione contenuta nello stesso decreto assessoriale, la materiale concessione dei benefici riconosciuti era tuttavia subordinata alla condizione sospensiva connessa alla verifica da parte della Commissione Europea della compatibilità dei predetti aiuti con le disposizioni eurocomunitarie: sotto tale profilo, i ricorrenti evidenziano che con nota prot. 252/2007 l’Amministrazione aveva invero informato i soci fideiussori della CICOB e i suoi creditori che la Commissione aveva positivamente evaso il parere con decisione C(2006) dell’08/03/2006 riconoscendo la piena compatibilità degli aiuti in argomento.
Espongono i ricorrenti che con la stessa nota n. 252/2007, con la quale erano stati chiesti al contempo ulteriori documenti, il procedimento doveva ritenersi riavviato.
Con il presente ricorso, premessi i contratti di cessione dei crediti, i ricorrenti lamentano la mancata conclusione del relativo procedimento, malgrado l’invito del 12/9/2017, del 12/03/2018 e dell’ulteriore sollecitato del 2/10/2019 e, in ultimo, del 11/5/2022.
Chiedono quindi l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sull’ultima nota dell’11/5/2022.
L’Avvocatura distrettuale dello Stato si è costituita in giudizio con atto di mera forma.
Alla Camera di Consiglio del 26 gennaio 2023, presenti i difensori dei ricorrenti, il Presidente del Collegio ha prospettato, ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a., la sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso, come da verbale.
La causa è stata quindi posta in decisione.
Ciò posto, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
La posizione fatta valere dai ricorrenti a valle dell’approvazione di una graduatoria definitiva per l’erogazione di contributi pubblici attiene ad un diritto soggettivo.
In detti casi, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa ( ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 09/09/2022, n. 5675) perché sia consentito il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione, è essenziale che esso riguardi l'esercizio di una potestà amministrativa e che la posizione del privato si configuri come interesse legittimo, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile allorché la posizione giuridica azionata dal ricorrente consista in un diritto soggettivo.
Come già evidenziato, a differenza che nella prima connessa alla presentazione delle domande, alla relativa istruttoria e alla formazione della graduatoria, in cui quale è ravvisabile soltanto un interesse legittimo di tipo pretensivo, dopo l’emanazione del decreto di approvazione della graduatoria e stabilizzazione quindi dell’entità del contributo accordato, la posizione del privato destinatario dell'incentivo assume consistenza di diritto soggettivo, con la conseguenza che le relative controversie sono di regola devolute alla sfera giurisdizionale dell’a.g.o. (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 04/11/2016, n. 5058).
In altri termini, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione appartenendo la controversia alla cognizione del giudice ordinario presso il quale il processo potrà essere riproposto entro i termini decadenziali di cui all’art. 11 comma 2 c.p.a.
La pronuncia in rito e il rilievo d’ufficio del profilo di inammissibilità costituiscono motivo per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Roberto Valenti, Consigliere, Estensore
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Valenti | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO